Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
La massima di esperienza si differenzia dalla mera congettura perché è formulata sulla scorta dell'"id quod plerumque accidit" come risultato di una verifica empirica dell'elemento preso in considerazione. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le asserzioni secondo cui, rispettivamente, "non è usuale che il conducente di un'autovettura lasci la propria auto in una pubblica via per un lungo tempo senza chiuderla o, quanto meno, senza portare con sé le chiavi di accensione" e "non è usuale che un ladro, sottratta la vettura ed utilizzata la stessa per la commissione di gravi reati contro la persona, torni a posteggiarla, poche ore dopo, nell'esatto luogo dal quale l'ha presa" , rispondano correttamente a massime di comune esperienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2009, n. 27862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27862 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 24/06/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1322
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 13209/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto in proprio e a mezzo del suo difensore da:
De IA NT, nata il [...];
avverso la sentenza 17 novembre 2008 della Corte di appello di Bari;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BUA Francesco Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
NT De IA ed il suo difensore ricorrono avverso la sentenza 17 novembre 2008 della Corte distrettuale di Bari, la quale, in riforma della sentenza assolutoria, per non aver commesso il fatto, pronunciata dal Tribunale monocratico di Trani sez. staccata di Ruvo, in data 29 gennaio 2004, l'ha condannata per il reato di favoreggiamento personale (commesso in Terlizzi il 2 giugno 2001). p.1) la decisione di condanna della Corte di appello:
La Corte distrettuale, partendo dal dato di fatto che la ricorrente risulta essere l'incontroversa proprietaria dell'autovettura "SW Golf tg. FO-781394", ha argomentato la decisione di condanna partendo dal dato assodato che tale autovettura è con certezza quella sulla quale viaggiavano i due giovani - secondo la denuncia dell'ASSELITI, extracomunitari - che operarono il tentativo di rapina o comunque l'aggressione allo stesso Asseliti. Tanto è riferito dal teste LO CC (le cui dichiarazioni istruttorie risultano legittimamente acquisite in atti sull'accordo delle parti) il quale, se pure non potè rilevare il numero di targa dell'auto, ne individuò le caratteristiche e notò il rapporto di conoscenza intercorrente tra i due occupanti della "Golf ed il conducente di una Volvo "440 0 460". Altrettanto risulta poi dalle ancor più precise indicazioni testimoniali rese a dibattimento da TO LE che, agente di polizia in servizio presso la Questura di Biella, fu casualmente testimone del concitato carosello stradale posto in essere dalle due autovetture Volvo e SW delle quali rilevò prontamente il numero di targa. Il TO, insospettito dal comportamento dei conducenti dei due veicoli, se ne pose prontamente all'inseguimento rilevando, infine, che la Volvo andò a fermarsi presso il container ove si prostituiva la RO VB..
Su tali premesse i giudici di merito concludono nel senso che le indicazioni, che il proprietario dell'autovettura, SW Golf, avrebbe potuto e dovuto rendere sull'identità delle persone cui l'autovettura era stata affidata (nel tempo in cui veniva utilizzata per inseguire l'ASSELITI e consentire ai suoi aggressori di bloccarlo e sottoporlo a selvaggia aggressione), avrebbero agevolmente consentito l'individuazione dei responsabili del fatto di tentata rapina.
Al contrario, la De IA, interrogata dai Carabinieri di Terlizzi, mentre confermava la proprietà del veicolo, asseriva: di non aver prestato l'autovettura a nessuno;
di averla utilizzata nella mattina del 01.06.2001 e, rientrata a casa, di averla posteggiata nella via senza chiuderla a chiave e, forse, lasciando addirittura le chiavi inserite nel quadro di accensione;
di essersi recata a riprendere l'auto dopo quattro ore circa e di averla trovata posteggiata esattamente nel luogo in cui l'aveva lasciata alle ore 14,00 precedenti.
Si tratta di dichiarazioni che sono state ritenute palesemente infedeli, contrastanti con la logica, con l'ordinario comportamento di chi abbia la proprietà di un'auto e altrettanto evidentemente tese a dare copertura alle persone a cui il veicolo era stato, invece, consapevolmente affidato.
Per la gravata sentenza "non è logico, ne' prudente, ne' è solito" che il conducente di un'autovettura lasci la propria auto in una pubblica via, per quattro ore, senza curarsi di chiuderla o, quantomeno, di portare con sè le chiavi di accensione. Non è poi "neppure logico" che chi sottragga un'auto e commetta con essa gravi reati torni a posteggiarla nell'esatto luogo dal quale l'ha presa, dopo poche ore, affrontando il rischio di essere visto e riconosciuto dal proprietario che nel frattempo abbia scoperto il furto, oppure dalla stessa polizia eventualmente allertata del furto. È invece logico ipotizzare che il fine delle infedeli dichiarazioni della De IA rispondano all'unico obiettivo di non rivelare il nome della persona cui era stato consentito il legittimo uso del veicolo. Questo da fondamento probatorio all'accusa di favoreggiamento personale, implica il giudizio di responsabilità dell'imputata per il delitto ascrittole sub capo b) dell'imputazione ed impone la condanna della De IA NT. Sin qui la motivazione della sentenza impugnata. p.2) i motivi di impugnazione e la decisione di questa Corte. L'imputata con un primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alle regole di cui all'art. 192 c.p.p., lamentando che la Corte distrettuale si sia limitata ad una ricostruzione logica dei fatti, senza tener conto e senza adeguatamente motivare che il comportamento, valorizzato agli effetti della pronuncia di responsabilità (veicolo lasciato aperto e con chiavi nel cruscotto), trovava giustificazione nel modesto valore economico del bene e ben poteva aver occasionato la condotta dell'ignota persona, che si era impadronita momentaneamente della vettura, restituendola nello stesso luogo, sapendo che la proprietaria era fuori città. Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione del reato maturata il giorno 12 gennaio 2009 nelle more del deposito della sentenza di condanna in appello.
Il difensore, a sua volta, con un primo motivo di impugnazione lamenta che la Corte di appello abbia costruito - in modo illogico - una ipotesi di responsabilità, a titolo di favoreggiamento personale, utilizzando discutibili massime di comune esperienza e congetture, con ciò incorrendo in violazione di legge e vizi di motivazione. Con ulteriore sviluppo si ipotizza che la De IA, in quanto coinvolta nell'aggressione, poteva avvalersi della regola del "nemo tenetur se detegere".
I motivi per come proposti ed articolati sono palesemente infondati. Innanzitutto in tema di valutazione della prova e per risalente giurisprudenza, va operata una netta differenza tra "massima di esperienza" e "mera congettura", nel senso che, nel primo caso, il dato è stato già, o viene comunque, sottoposto a verifica empirica e quindi la massima può essere formulata sulla scorta dell'"id quod plerumque accidit", mentre nel secondo caso tale verifica non vi è stata, ne' può esservi, ed essa resta affidata ad un nuovo calcolo di possibilità, sicché la massima rimane insuscettibile di verifica empirica e quindi di dimostrazione.
Pertanto, poiché il giudizio, che viene formulato a conclusione del processo penale, non può mai essere di probabilità, ma di certezza, possono trovare ingresso, nella concatenazione logica di vari sillogismi in cui si sostanzia la motivazione, anche le massime di esperienza (cfr. in termini: sez. 1^, 00 329/1991, Grilli ed altri). In tale prospettiva il controllo della Corte di Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, a meno non ricorrano le seguenti due circostanze: 1) che la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo scorretti criteri di metodo e senza l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento;
2) che la motivazione non abbia fornito una spiegazione - plausibile e logicamente corretta - delle scelte operate. Inoltre, va rilevato che la censura di illogicità risulta accoglibile - soltanto e laddove - il ragionamento non sia stato basato su di una reale massima di esperienza (idest: su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi: cfr. in termini Cass. Pen. sez. 6^ 13 febbraio - 24 aprile 2007 in ric. Cassandra), ma si limiti, al contrario, a valorizzare una illazione congetturale, cioè una ipotesi non legata all'"id quod plerumque accidit" ed insuscettibile di verifica empirica, oppure abbia utilizzato una pretesa regola generale che risulti però priva di qualunque e pur minima plausibilità esperenziale (in tal senso si veda, Sez. 6^, 7 marzo 2001, dep. 21 luglio 2003, n. 31706). In tale ottica le due accoppiate asserzioni secondo cui: "non è usuale che il conducente di un'autovettura lasci la propria auto in una pubblica via (per oltre 4 ore) senza curarsi di chiuderla o, quantomeno, di portare con sè le chiavi di accensione", "nè che il ladro, sottratta la vettura ed utilizzata la stessa per la commissione di gravi reati contro la persona, torni a posteggiarla, poche ore dopo, nell'esatto luogo dal quale l'ha presa", non realizzano affatto alcun deficit argomentativo, posto che le derivate deduzioni e conclusioni, in punto di responsabilità, hanno comportato l'impiego corretto di massime di comune esperienza, sostenute da intuibile e persuasiva verifica, empirica e logica. Nè miglior sorte ha l'invocato principio del nemo tenetur se detegere, considerato che va escluso il delitto di favoreggiamento, dovendosi configurare la scriminante di cui all'art. 384 c.p., soltanto quando l'agente abbia aiutato taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, in ordine ad un reato, da questi o da altri posto in essere, per non essere costretto, ove portato a palesare gli elementi di fatto a lui noti, ad accusarsi - inevitabilmente - di reati da lui commessi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, ed oggettivamente connessi (art. 45 c.p.p., nn.2 e 4) al reato presupposto (Cass. pen. sez. 3^ 2351/1978, Rv.
141322, Pepe;
Sez. 6, Sentenza n. 44743/2003 Rv. 227332 Ferrari). Tanto peraltro non risulta essere proponibile nella concreta realtà di fatto in questione, dalla quale non emerge - neppure in via ipotetica e congetturale - un coinvolgimento della donna nella selvaggia aggressione realizzata contro l'Asseliti. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude valutazioni in punto di intervenuta estinzione del delitto e ad essa consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2009