Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORT 0 24 08/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 8171/98 Consigliere Cron.4877 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud.07/12/00 Dott. Paolo STILE Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta cop RE S ENTENZA dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: #19 FEB 2001. IL CANCELLERE MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
C V NI TE;
- intimata avverso la sentenza n. 8822/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/05/97 R.G.N. 54077/95; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5246 udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Paolo -1- STILE;
udito l'Avvocato udito il P.M. Generale Dott. dichiarazione di SABELLI;
in persona del Sostituto Procuratore Orazio FRAZZINI che ha concluso inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 19 settembre 1995, il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza in data 22 febbraio 1995, con la quale il Pretore di Roma aveva condannato il Ministero stesso alla corresponsione, in favore di NA Ieroanni, con decorrenza dall'1 luglio 1994, della indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n.18/80, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali. Il Ministero dell'Interno asseriva che il Pretore, nel riconoscere il diritto alla prestazione assistenziale richiesta, aveva erroneamente condannato lo stesso Ministero alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei scaduti;
inoltre, in ogni caso, lamentava che il diritto alla percezione di tali accessori era stato riconosciuto a decorrere da data anteriore al 120° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa (10 dicembre 1987). Infine, l'appellante censurava anche l'avvenuto riconoscimento, in favore dell'appellata, del diritto a percepire sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali sui ratei già scaduti della riconosciuta prestazione, in quanto operato senza tenere conto del disposto di cui all'art. 16, sesto comma, della legge n.412 del 1991, in forza del quale “l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggio danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”. Di conseguenza, concludeva chiedendo la riforma della sentenza di primo grado 1 in ording ai detti profili. Costituitasi, l'appellata resisteva al gravame, chiedendone il rigetto. Con sentenza depositata il 5 maggio 1997, l'adito Tribunale di Roma rigettava l'appello, condannando il Ministero alle spese del grado. Osservava il Giudice a quo che, essendo stato riconosciuto, all'esito dell'espletamento della disposta consulenza tecnica, il diritto dell'appellata a percepire la prestazione richiesta soltanto a decorrere dall'1 luglio 1994, e quindi da data di gran lunga successiva (comunque oltre i 120 giorni prescritti dall'art.7 della legge 533/73), correttamente il Pretore non aveva tenuto conto dell'invocato termine. In ordine, poi, alla denunciata violazione dell'art.16 della legge n.412/91, sosteneva che il divieto di cumulo degli accessori, da detto articolo sancito, non risultava applicabile rispetto alle prestazioni assistenziali per motivi di ordine sia testuale che logico. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell'Interno con un unico motivo. La IE non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, secondo comma, c.c. e dell'art.429, terzo comma, c.p.c., nonché dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n.412, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., è inammissibile. Con l'unico, articolato mezzo di impugnazione, infatti, il Ministero deduce che la sentenza impugnata appare censurabile in ordine al riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria delle somme dovute, avendo ritenuto inapplicabile la disposizione contenuta nel sesto comma della legge n.412/91, per essere il diritto alla prestazione sorto anteriormente alla sua entrata in vigore (31 dicembre 1991). Al contrario -prosegue il ricorrente-, tale norma -secondo l'insegnamento dello stesso giudice di legittimità è da ritenersi applicabile, con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore, a tutti i casi di mora in atto alla medesima data, ancorché iniziati nel vigore della suddetta disciplina anteriore, senza che a ciò sia d'ostacolo il principio di irretroattività della legge in quanto la sopravvenuta innovazione investe unicamente la regolamentazione degli effetti della mora dell'ente assicuratore nell'adempimento della propria obbligazione, senza incidere su quella delle condizioni per l'insorgenza di questa, intesa come fatto generatore del rapporto. Senonché tale censura è del tutto avulsa dalla motivazione della sentenza impugnata. Questa, infatti, risulta basata sulla ritenuta inapplicabilità dell'art. 16 della legge n.412/91 alla prestazione richiesta, essendo, essa, non di natura “previdenziale", bensì “assistenziale", e, come tale, sottratta al regime della invocata normativa, per ragioni di ordine sia testuale che logico;
ragioni, tutte, esposte nel corso della motivazione, e rispetto alle quali, la censura in esame, impostata su argomentazioni tendenti a dimostrare l'applicabilità (totale o parziale) di detto regime alla fattispecie concreta “ratione temporis”, non ha alcuna attinenza. Essendo, dunque, il ricorso in esame fondato su censure non attinenti al decisum della sentenza impugnata, esso è assimilabile al ricorso privo di enunciazione dei motivi richiesti dall'art.366 n.4 c.p.c., e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, non essendosi la IE costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spesedel presente giudizio di legittimità. Roma, 7 dicembre 2000. Il Consigliere est. Il PresidenteМ ожн о за торомий Jedofth I 3 0 A 1 3 D S 5 . S , T A O . T R L Shill , L N A ' O A L S 3 B L E 7 I E P - S D D 8 I - I A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 1 N S T 1 G N S Depositata in Cancelleria E O O E S P A G I 19 FEB. 2001 M D I A G E E , A O oggi, L O T D L ABORATORE T R OL CAS I E A T T R L S DI CANCELLERIA I I N L D G E E E S e D O R E