Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, purché gravi, univoche e tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.
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La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
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La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2004, n. 18034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18034 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 07/04/2004
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - N. 712
Dott. MASSERA Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 13096/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CR FE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 28.1.2002;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Massera;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dottor Antonio Gialanella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28.1.2002 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza in data 18.1.2001 del Tribunale di Napoli, con la quale FE CR era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 648 cpv. c.p. per avere ricevuto un assegno bancario di provenienza delittuosa in quanto sottratto dalla raccomandata spedita da AD LI alla S.p.A. Prudential Assicurazioni e per l'effetto era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione e L. 400.000 di multa.
Riteneva la Corte territoriale che fosse regolare la notifica della citazione nel giudizio di primo grado, superflua la richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, configurabile il delitto ipotizzato, adeguato il regime sanzionatorio. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato, personalmente e a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) nullità delle sentenze di entrambi i gradi per invalida dichiarazione di contumacia non essendo stato avvertito che in caso di omessa comunicazione del mutamento di domicilio la notificazione sarebbe stata effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della tempestiva richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto;
4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 712 c.p.; 5) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 647 c.p.; 6) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 624 c.p.;
7) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata concessione della circostanza attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 c.p.; 8) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche;
9) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa riduzione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene contestata la regolarità della costituzione del rapporto processuale in entrambi i gradi di giudizio.
La prospettazione in questa sede è identica a quella sottoposta all'esame della Corte territoriale e da questa argomentatamene respinta. La sentenza impugnata ha spiegato che il decreto di citazione per la prima udienza avanti al Tribunale è stato ritualmente notificato all'indirizzo di Aversa, Via Sturzo 8, a mani della figlia capace e convivente e che esso recava l'avvertimento previsto dal comma 2 dell'art. 161 c.p.p.. Correttamente, dunque, tutte le successive notificazioni, essendo divenute impossibili nel domicilio in tal modo determinato e non avendo l'imputato provveduto a comunicare il nuovo domicilio, sono state eseguite presso il difensore come previsto dal comma 4 del medesimo articolo. A fronte di tale precisa e corretta motivazione il ricorrente non ha allegato alcun elemento utile a pervenire a diversa statuizione. Per completezza è sufficiente aggiungere che, contrariamente all'assunto del ricorrente, non occorreva effettuare le ricerche prescritte dall'art. 157 c.p.p. perché tale norma riguarda esclusivamente la prima notificazione (nella specie ritualmente effettuata in precedenza). La doglianza è, dunque, manifestamente infondata.
Il secondo motivo concerne l'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta per assumere una prova decisiva. La doglianza è inammissibile sia perché generica, sia perché meramente riproduttiva della censura respinta dalla Corte territoriale. Questa ha ritenuto sufficienti gli elementi emersi in primo grado. La giurisprudenza ha sempre sottolineato il carattere eccezionale e discrezionale della rinnovazione in appello della istruttoria dibattimentale (confronta, per tutte, Cass. Sez. Un. n. 2780 del 1996), essendo prevista solo se ritenuta assolutamente necessaria.
Conseguentemente si è affermato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito - con i motivi di impugnazione - di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda;
invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello,, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità (Cass. n. 8891 del 2000; Cass. n. 6379 del 1999). D'altra parte per essere decisiva la prova deve possedere una valenza dimostrativa tale da inserirsi nel quadro indiziario acquisito e da modificarlo sostanzialmente in modo da influire in modo sensibile sulla decisione, situazione che le motivazioni addotte a sostegno del ricorso non consentono di ritenere sussistente nel caso di specie. Il terzo motivo contesta l'affermazione di sussistenza del fatto contestato. È opportuno premettere che, quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisti e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (vedi Cass. n. 8868 del 2000). Il primo giudice ha chiarito che l'assegno era contenuto in una lettera raccomandala dalla quale è stato abusivamente sottratto e che la firma di girata su di esso apposta era stata falsificata;
circostanza ribadita dalla Corte di Appello, la quale ha. desunto la sussistenza dell'elemento psicologico dall'acquisizione dell'assegno in violazione delle norme che ne disciplinano la circolazione. Sul punto è sufficiente aggiungere che è orientamento giurisprudenziale consolidato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può attenendo alla sfera della interiorità - desumersi da elementi anche indiziaria dovendo alla dimostrazione della consapevolezza assimilarsi la positiva desumibilità di una origine delittuosa da elementi che, nella loro coordinazione logica ed organica siano tali da fondare il convincimento inequivoco circa la malafede dell'agente.
Infatti questa Corte ha costantemente ribadito (vedi, ad esempio, Cass. n. 6753 del 1998) che, per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostante di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette,' purché gravi, univoche e tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.
L'assunto del ricorrente si fonda su una diversa lettura delle risultanze processuali e, quindi;
su un tipo di indagine inammissibile in sede di legittimità.
I tre successivi motivi attengono alla richiesta derubricazione nei reati rispettivamente previsti dagli artt. 712, 647 e 624 c.p.. È noto che il discrimine tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di incauto acquisto è dato esclusivamente dall'elemento intenzionale nel senso che nel primo l'agente è pienamente consapevole della provenienze illecita della res, mentre nella seconda non ne accerta colposamente la legittimità detta provenienza.
Nella specie i due giudici di merito hanno indicato le ragioni per cui hanno raggiunto il convincimento della piena consapevolezza in capo all'imputato.
Il delitto di appropriazione di cosa smarrita esige che l'oggetto sia stato smarrito per distrazione o caso fortuito e non volontariamente sottratto (anche se poi eventualmente abbandonato). La Corte territoriale, pur dando atto che la persona offesa denunciò lo smarrimento dell'assegno, ha spiegato che esso venne sottratto dalla lettera raccomandata spedita alla società assicuratrice. La tesi del furto è stata avanzata sostenendo che, mancando la prova della conoscenza della provenienza furtiva dell'assegno, la posizione del CR può essere equiparata a quella di colui che acquista la disponibilità diretta e materiale della cosa impedendo al legittimo possessore di mantenerne il possesso.
A prescindere dall'artificiosità della costruzione giuridica, è tranciante il rilievo che questa lesi è inconciliabile con l'affermazione in punto di fatto della sentenza impugnata circa la piena consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza illecita della res.
Anche nel sostenere le tre tesi sopra esaminate il ricorrente non si esime dal compiere apprezzamenti di merito per cui le tre doglianze vanno dichiarate inammissibili.
Gli ultimi tre motivi attengono al regime sanzionatorio con riferimento rispettivamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. 7 alle circostanze attenuanti genetiche e alla entità della pena irrogata.
Il riferimento all'importo già recato al momento della sottrazione dall'assegno ricettato (L. 9.749 880) è di per sè sufficiente ad escludere l'ipotesi di danno di speciale tenuità.
Nel giudizio di concedibilità delle attenuanti generiche il giudice ha ampio potere discrezionale, nell'esercizio del quale può prendere in considerazione quello tra gli elementi, indicati nell'art. 133 c.p. che ritiene prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione del beneficio. Il riferimento ai precedenti penali, in quanto indice di pericolosità sociale, legittima di per sè il diniego delle attenuanti generiche.
Il giudizio con il quale il giudice di merito apprezza l'entità dell'intero fatto in relazione a tutti gli elementi e alle circostanze che lo compongono, al fine di determinare il grado di responsabilità dell'imputato e l'adeguatezza della pena, rientra nell'ambito della discrezionalità dello stesso giudice e per essa non è richiesta una analitica esposizione dei. criteri di "valutazione adottati, ma è sufficiente la sola indicazione degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale, tenendo conto di tutte le componenti del fatto criminoso (Cass. n. 10009 del 1990). In particolare, (Cass. n. 9120 del 1998) deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati, nella sentenza gli elementi ritenuti rileganti o determinanti, nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.. Anche le suddette censure sono, dunque, inammissibili per manifesta infondatezza.
Alla declaratoria, di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in E. 600,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 600,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2004