Sentenza 15 gennaio 2009
Massime • 1
In materia di delitto di ricettazione, per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. (Nella fattispecie, la Corte di appello aveva argomentato la provenienza delittuosa del veicolo dalla contraffazione del numero del telaio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2009, n. 10101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10101 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 15/01/2008
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere - N. 157
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 47854/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO GI, nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
GO GI è stato condannato dal Tribunale di Locri per la ricettazione di una motoape 50 marca Piaggio tipo Til con numero di telaio contraffatto. La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 9 novembre 2004. I giudici di merito hanno motivato il convincimento circa la colpevolezza dell'imputato richiamando l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta come rivelatrice di acquisto compiuto in mala fede.
La sentenza d'appello aggiungeva che era stato proprio il GO, nel corso del processo a carico del figlio minore AU per la ricettazione della stessa motoape, a dichiarare di essere stato lui ad acquistare il mezzo da un soggetto del quale non era in grado di indicare le generalità.
La Corte d'Appello precisava altresì che il difensore aveva presentato all'udienza di trattazione una memoria con la quale eccepiva:
- inutilizzabilità della consulenza tecnica del P.M. in quanto eseguita posteriormente alla scadenza del termine per le indagini preliminari;
- carenza di prova in ordine al delitto presupposto della ricettazione;
- utilizzazione della sentenza del Tribunale per i Minorenni resa nei confronti di GO AU oltre i limiti indicati dall'art. 238 bis c.p.p.. In relazione a tali specifici punti la Corte di merito osservava che la questione dell'inutilizzabilità non era stata proposta nei motivi d'appello e che quindi ne era preclusa la delibazione, non versandosi in caso di rilevabilità d'ufficio; che la prova del delitto presupposto si ritraeva dalla contraffazione del telaio, della quale non v'era necessità all'infuori dell'ipotesi di dissimulare la provenienza della cosa da delitto;
che la sentenza del Tribunale per i Minorenni era stata usata unicamente a favore del GO e a seguito della sua obiezione difensiva circa l'impossibilità di una condanna per un fatto già addossato a un'altra persona. Ricorre il GO a mezzo del suo difensore con quattro motivi:
1. le questioni poste con la memoria depositata all'udienza di trattazione dinanzi alla Corte d'Appello erano tutte collegate ai motivi d'appello originariamente e tempestivamente formulati e quindi la motivazione data sul punto dalla Corte di merito era carente;
2. L'inutilizzabilità degli atti d'indagine era deducibile in qualsiasi stato e grado del processo ed era quindi erronea la motivazione con la quale il giudice d'appello ne aveva rifiutato la delibazione;
3. al contrario di quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, la sentenza del Tribunale per i Minorenni era stata valutata non a favore, ma contro l'imputato e comunque oltre i limiti segnati dall'art. 238 bis c.p.p., essendosene dedotta la prova dell'elemento psicologico del reato;
4. erroneamente era stata ritenuta la prova del delitto presupposto, su basi meramente congetturali.
Il ricorso non è fondato.
L'inutilizzabilità di atti d'indagine eseguiti posteriormente alla scadenza di cui all'art. 407 c.p. non è in effetti equiparabile all'inutilizzabilità che colpisce le prove "illegali", poste a presidio di diritti assoluti, ovvero studiate in funzione di garanzia della genuinità ed attendibilità dei risultati dell'indagine. Essa è pertanto rinunciabile anche tacitamente (l'imputato potrebbe avere interesse all'utilizzazione dell'atto, anche se intempestivo) e può essere rilevata solo ad istanza di parte. La Corte territoriale ha correttamente recepito tale indirizzo, espresso in Cass. Sez. 1, sent. n. 2383 dep. il 5 giugno 1998 (ma ancor prima in Cass. Sez. 1, sent. n. 1176 dep. il 13 aprile 1992 e più di recente ribadito anche da Cass. Sez. 6, sent. n. 40791 dep. il 6 novembre 2007), prendendo atto che la questione non era stata sollevata con i motivi d'appello e rifiutandone pertanto la delibazione. Il ricorrente, pur non contestando la novità dell'eccezione, insiste nel sottolineare l'applicabilità dell'art. 191 c.p.p. anche a questa particolare categoria di inutilizzabilità. Questa Corte condivide l'indirizzo più volte espresso nei citati precedenti, dai quali non ha motivo per distaccarsi e che determinano l'inammissibilità del motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Si intende inoltre sottolineare che anche in relazione all'inutilizzabilità, quando sia prevista l'eccezione di parte, è necessario dimostrare un interesse processuale a sollevare la questione, indicando in quale modo l'atto o gli atti ritenuti inutilizzabili abbiano inciso sulla formazione di quelli successivi, ovvero se siano entrati a far parte dell'argomentazione del giudice incidendo sui suoi provvedimenti in senso negativo rispetto agli interessi dell'imputato (cfr., per una precedente applicazione del principio, Cass. Sez. 5, sent. n. 736 dep. il 22 marzo 1999, Rubino). Nel caso di specie, il ricorrente denuncia l'inutilizzabilità di una consulenza tecnica del P.M. della quale la sentenza impugnata non fa alcuna menzione e che non pare aver concorso in alcun modo al convincimento del giudice, tanto che ne è ignoto perfino il contenuto;
dunque anche sotto il profilo dell'interesse la cennata eccezione del ricorrente sì presentava irrituale.
La Corte d'Appello ha puntualmente replicato ai motivi di gravame e agli argomenti contenuti nella memoria presentata all'udienza di trattazione (essenzialmente, elemento psicologico, delitto presupposto e utilizzazione della sentenza del Tribunale per i Minorenni), con la lecita eccezione della questione intempestiva ex art. 407 c.p.p., comma 3, sicché non può ipotizzarsi alcuna carenza di motivazione. Peraltro gli argomenti dei giudici di merito appaiono esatti in diritto e innestati su valutazioni del fatto immuni da smagliature logiche. Nell'ordine si rileva che:
il delitto presupposto nella ricettazione può essere ritenuto anche su una base indiziaria di natura logica (cfr. Cass. Sez. 4, sent. n. 11303 dep. il 9 dicembre 1997, secondo cui "In materia di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, ne' dei suoi autori, ne' dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l'esistenza attraverso prove logiche"), così come ha fatto la Corte d'Appello di Reggio Calabria argomentando dalla contraffazione del numero di telaio della motoape, la cui unica possibile funzione è stata individuata - con deduzione conforme ad un criterio di normalità - nella necessità di occultare la provenienza delittuosa del mezzo;
l'elemento psicologico è stato ritenuto sulla base dell'assenza di spiegazioni attendibili circa il modo in cui l'imputato ha conseguito il possesso del mezzo, conformemente al costante e risalente orientamento giurisprudenziale che consente addirittura di attingere dal silenzio dell'imputato la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa ricettata (cfr., da ultima, Cass. Sez. 2, sent. n. 25756 dep. l'il giugno 2008).
la valutazione della sentenza del Tribunale per i Minorenni che ha condannato il figlio dell'imputato per la ricettazione dello stesso mezzo è stata necessitata dalla deduzione difensiva che attribuiva a quella sentenza un valore scagionante. In quello stesso atto si menzionavano le dichiarazioni autoaccusatorie dell'odierno imputato secondo cui egli stesso avrebbe acquistato da sconosciuti il motoape Piaggio. Il ricorrente sostiene che la prova del suo elemento psicologico è stata desunta da queste dichiarazioni, che sono così entrate irritualmente nel processo. In realtà, la Corte d'Appello non ha ricollegato alla sentenza alcuna determinazione, rifiutando di recepirne il valore scagionante preteso dall'imputato e ritenendola neutra rispetto alla dimostrazione del suo elemento psicologico. La motivazione specifica expressis verbis che il dolo viene desunto dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta (cfr. pag. 1, righe 16-18 e pag. 2 righe 17-25) e che anche se il GO non avesse reso al tribunale minorile le dichiarazioni ivi riportate le conseguenze a suo carico sarebbero state le medesime.
Alla ritenuta infondatezza del ricorso si accompagna, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009