Sentenza 12 dicembre 2006
Massime • 1
Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall'art. 712 in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla "res" siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre.
Commentario • 1
- 1. Quando è reato comprare cose rubate? (Cass. 31262/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2018
Per commettere il reato di ricettazione, non è necessario che la consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo trarsi la prova dell'elemento soggettivo del reato anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose o dalle modalità dell'azione, soprattutto quando il possesso si accompagni alla mancata spiegazione attendibile dell'origine dei beni medesimi. Cfr., in tema, l'approfondimento I rischi penali dell'usato: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2006, n. 4170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4170 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 12/12/2006
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 1562
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 003540/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ OU N. IL 01/01/1953;
2) CH TO N. IL 12/08/1950;
3) AL AS N. IL 04/06/1952;
4) EL MI KI LI N. IL 20/11/1963;
5) AI KI N. IL 01/01/1968;
6) AI MM LI N. IL 03/01/1976;
7) AI PH N. IL 01/01/1978;
8) AF AM N. IL 01/01/1978;
9) NO AB N. IL 20/09/1968;
10) AN SS N. IL 12/08/1950;
avverso SENTENZA del 27/06/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore generale in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso di AZ UA e PO SO, e l'inammissibilità di tutti gli altri;
Udito l'avvocato Foti Basilio del Foro di Torino, per AF ED, AI HE, AI AM LI e AI US, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 settembre 2004 il GUP del Tribunale di Torino dichiarava gli attuali ricorrenti, e cioè AF ED, AZ UA, PO SO, NE SS, HI NI, El UH HE, NO AZ, AI HE, AI AM e AI US responsabili, in concorso con LH AH e LI AT (non impugnanti) nonché con IA BO e RA SA, per i quali si era proceduto separatamente, dei reati loro rispettivamente ascritti, (ad eccezione di qualche episodio marginale), condannandoli a pena ritenuta di giustizia: tali reati concernevano, sostanzialmente, la promozione, la direzione e l'organizzazione, quanto a AI HE, e la partecipazione, quanto ad AF ED, AZ UA, HI NI, NO AZ, AI AM e AI US, ad un'associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di importazione, cessione ed illecita detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish. AF ED, AI HE, AI AM, AI US, NOi AZ, HI NI, PO SO, NE SS ed El UH HE, in concorso tra loro e/o con altri soggetti non impugnanti o in relazione ai quali si era proceduto separatamente, venivano altresì ritenuti responsabili di singoli episodi di importazione nel territorio nazionale, illecita detenzione a fini di spaccio e cessione di forniture di hashish;
AZ UA anche del reato di cui agli artt. 81, cpv. e 648 bis c.p.; HI NI e NO AZ di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di falsificazione di monete e spendita delle stesse, di singoli episodi di contraffazione di una molteplicità di monete da 50 centesimi di Euro e di ricettazione di prodotti elettronici e fotografici. Per quanto concerne l'imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 2, il giudice di primo grado riteneva quindi provata la sussistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di importazione, cessione ed illecita detenzione di ingenti quantitativi di hashish. Detta organizzazione, secondo l'ipotesi accusatoria fatta propria dal giudicante, era diretta e organizzata da AI HE (insieme a NI BO e IQ SA, giudicati separatamente) e ad essa avevano partecipato, tra gli altri, anche AF ED, AZ UA, HI NI, UI AZ, AI AM e AI MU. Lo stesso decidente riteneva dimostrato che in svariate occasioni AZ UA avesse trasferito da AI HE e da UI AZ a NI BO e IQ SA consistenti somme di denaro e che questi fatti integrassero i reati di partecipazione all'associazione (D.P.R. n. 309 del 1990, ex art.74) e di riciclaggio;
che AF ED, AI HE, AI
AM, AI US, NOi AZ, HI NI, PO SO, NE SS ed El UH HE si fossero resi responsabili dei singoli episodi di importazione, detenzione, acquisto e spaccio di sostanze stupefacenti loro rispettivamente contestati, escluso soltanto, per El UH HE, l'offerta in vendita a AI HE e ad altri di un chilogrammo circa di eroina;
che HI NI e NO AZ avessero partecipato ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di falsificazione di monete metalliche e spendita delle stesse e che avessero inoltre concorso nei delitti di contraffazione di una molteplicità di monete da 50 centesimi di Euro e di ricettazione di prodotti elettronici e fotografici. Avverso detta sentenza proponevano appello i difensori di tutti gli imputati. Con sentenza 21 settembre 2005, emessa all'esito di udienza tenutasi in camera di consiglio il 27 giugno 2005, la Corte d'appello di Torino, decideva, per quanto qui interessa, nei termini seguenti:
A) in parziale riforma della sentenza appellata, provvedendo sull'accordo delle parti e dato atto della rinuncia agli altri motivi di gravame:
- riduceva la pena inflitta a NO AZ ad anni cinque di reclusione;
- riduceva la pena inflitta a El UH HE ad anni tre e mesi undici di reclusione;
- riduceva la pena inflitta a NE SS a mesi undici di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa;
B) in parziale riforma della stessa sentenza:
- dichiarava AF ED, UN UA, LA HE, LA AM e LA US responsabili, insieme a HI AH, non ricorrente, del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 2, esclusa la sussistenza di un'unica associazione con HI NI, AN AZ (imputati nello stesso processo), nonché con IA BO e RA SA (per i quali si era proceduto separatamente) e quindi anche l'aggravante relativa al numero delle persone associate;
- assolveva AF ED, LA AM e LA US dal reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 cpv.,
limitatamente all'episodio di importazione di una tonnellata di hashish, avvenuto nell'agosto 2002;
- dichiarava AZ UA responsabile del reato di cui agli artt.81 cpv., 648 c.p., così modificata l'originaria imputazione (che lo vedeva imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 648 bis c.p.);
- dichiarava HI NI responsabile del reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, commi 1 e 2, per aver fatto parte di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti insieme a RA SA, IA BO e AN AZ, rispetto alla quale veniva ritenuta autonoma quella diretta da LA HE, composta da AF ED, AZ UA, HI AH, LA AM e LA US, con conseguente esclusione dell'aggravante relativa al numero delle persone associate;
- rideterminava, in conseguenza delle predette statuizioni, le pene inflitte agli imputati nella misura ritenuta di giustizia;
- confermava nel resto l'impugnata sentenza.
In motivazione il giudicante, premessa un'articolata esposizione delle indagini di polizia giudiziaria svolte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Torino e degli esiti di intercettazioni ambientali e di utenze cellulari, di operazioni di localizzazione mediante apparato GPS e di sequestro, nonché degli esiti del giudizio di primo grado, celebrato, relativamente agli attuali imputati con rito abbreviato, esplicitava:
A) quanto all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, che doveva ritenersene dimostrata l'esistenza, relativamente al gruppo di imputati diretto da AI HE: di tale associazione avevano fatto parte i fratelli di questi, AI US e AI AM, il nipote AF ED, e LH AH nonché, con un ruolo affatto peculiare, di cui subito si dirà, AZ UA;
B) quanto all'estensione del vincolo associativo fino a comprendere il diverso gruppo di trafficanti di droga capeggiato da IA BO e da RA SA (del quale facevano parte, quali gregari, NO AZ e HI NI), che la prova, ancorché inconfutabile, di tre episodi di fornitura di stupefacenti effettuati dall'uno all'altro sodalizio, non consentiva di ritenere che tra gli stessi vi fosse un vincolo associativo stabile, caratterizzato da una comune finalità criminosa, perché anzi l'esame critico del materiale istruttorio induceva ad affermare che ciascuno dei due gruppi manteneva una distinta struttura organizzativa e non condivideva con l'altro programmi e obbiettivi da raggiungere;
C) quanto all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, contestata in relazione al reato previsto dal al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 4, a AI HE, AF ED,
AI US, AI AM, nonché a PO NI, in relazione a singoli episodi di detenzione ad essi rispettivamente ascritti, che il quantitativo di hashish illegittimamente importato e commercializzato, pari, in un caso, ad una tonnellata, e nell'altro, ad alcune centinaia di chilogrammi, era tale da permettere la diffusione dello stupefacente a un numero pressoché indeterminato di consumatori e costituiva pertanto un dato ponderale idoneo di per sè a integrare l'aggravante dell'"ingente quantità", di cui alla norma innanzi richiamata;
D) quanto all'episodio dell'importazione di una tonnellata di hashish avvenuto nell'agosto 2002, ascritto, tra gli altri, ad AF ED, AI HE, AI US e AI AM, episodio in relazione al quale il giudice di primo grado aveva desunto la prova della responsabilità degli imputati esclusivamente dal contenuto di una telefonata intervenuta, il 13 ottobre 2002, tra RA HE e un certo Blachir, dimorante in Spagna, che, mentre la valutazione del quadro probatorio complessivo era più che consistente ai fini della conferma dell'impugnata sentenza, in punto di responsabilità del AI HE, altrettanto non poteva dirsi in ordine alla prova della partecipazione al fatto criminoso anche degli altri imputati cui lo stesso era stato ascritto, tra cui AI AM e AI US, i quali andavano conseguentemente assolti dalla relativa imputazione;
E) quanto a PO SO, che la censura volta a far valere la pretesa inconsistenza del sillogismo accusatorio fatto proprio dal giudicante - dalle circostanze certe che il AI HE ricevette il 19 ottobre 2002 un carico di stupefacenti e che AI e PO T. si trovavano insieme in quell'occasione, alla conclusione che il PO T. aveva sicuramente contribuito a smistare e a distribuire il carico - non aveva pregio, perché l'esame delle conversazioni captate tramite intercettazioni telefoniche e ambientali, delle dichiarazioni rese dagli imputati coinvolti nella vicenda nonché dall'interrogatorio di NO ID (coimputato giudicato separatamente), del tutto coerenti tra loro, evidenziavano che il PO T. era concorso con AI HE nella detenzione della partita di stupefacenti da questi ricevuta il 19 ottobre 2002, contribuendo in maniera rilevante alla realizzazione del reato;
che le doglianze relative alla mancata esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità, alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.p. nonché alla misura della pena, asseritamene eccessiva, erano parimenti non condivisibili, alla luce della sicura consistenza (nell'ordine di alcune centinaia di chilogrammi), della fornitura dell'ottobre 2002 (emergente, tra l'altro, dalle ammissioni di AI HE), del ruolo niente affatto marginale svolto dall'imputato nella commissione del reato - avendo egli grandemente facilitato la ricezione e la prima distribuzione della sostanza - e della proporzionalità oggettiva e soggettiva della pena irrogata dal giudicante;
F) quanto ad AZ UA, che le ammissioni dell'imputato, il contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione nonché una serie di altri elementi univoci e concordanti - quali la consistenza delle somme che gli venivano affidate e che egli trasferiva dall'uno all'altro trafficante;
la frequenza di tali movimenti;
l'assoluta sperequazione degli importi maneggiati dai soggetti tra i quali avveniva il passaggio del denaro, rispetto a redditi plausibili con una loro attività lecita;
il rapporto fiduciario che lo svolgimento di siffatta incombenza presupponeva nonché la consapevolezza (desumibile dalle intercettazioni), che egli aveva in ordine alle modalità di narcotraffico posta in essere dal sodalizio capeggiato da AI HE, del quale egli conosceva anche personalmente alcuni componenti, integravano un quadro probatorio sufficientemente univoco per affermare che AZ UA avesse piena conoscenza del carattere di provento della vendita di stupefacenti delle somme che gli venivano affidate;
che, così ricostruite, nella loro consistenza fattuale, le condotte ascritte all'imputato, mentre andava escluso che le stesse integrassero il delitto di riciclaggio - figura criminosa della quale mancavano nella fattispecie gli elementi costitutivi - andava invece affermata la sua penale responsabilità per i reati di ricettazione e di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, esistente a Torino, negli ultimi mesi del 2002 e fino al gennaio 2003, diretta da AI HE e composta da AI AM, AI US, AF ED e HI AH. Conseguentemente, tenuto conto delle valutazioni operate dalla Corte sia in ordine all'esatta qualificazione dell'attività criminosa contesta al capo B) della rubrica (ricettazione e non riciclaggio), sia della composizione dell'associazione criminosa alla quale AZ UA partecipava, la pena irrogatagli dal giudice di prime cure andava rideterminata. G) quanto a HI NI, che la censura volta ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti su aggravante e recidiva e l'applicazione di una pena contenuta nel minimo, anche per la continuazione, andava accolta nel senso che, esclusa (quale effetto estensivo del parziale accoglimento del motivo di appello proposto dai coimputati) l'aggravante del numero degli associati, in ordine alla composizione del sodalizio criminoso di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, rideterminati, in parziale accoglimento del motivo di gravame, nella minor misura di complessivi mesi 7 e giorni 25 di reclusione gli aumenti per la continuazione inflitti dal giudice di primo grado, la misura complessiva della sanzione da infliggergli andava fissata in anni 7, mesi 4 e giorni 15 di reclusione, ridotta per il rito, ex art. 442 c.p.p., ad anni 4 e mesi 11 di reclusione;
che era invece infondata la censura con la quale il difensore dell'imputato aveva chiesto la restituzione della somma di Euro 20.000,00 della quale il giudice di prime cure aveva ordinato la confisca;
H) quanto a AN AZ, NE SS ed El UH HE, che poteva essere accolta la richiesta di riduzione della pena nella misura da essi concordata col Procuratore generale, con contestuale rinuncia agli altri motivi di gravame, perché, esclusa la ricorrenza delle condizioni per una declaratoria d'ufficio di proscioglimento, ex art. 129 c.p.p., la quantificazione delle sanzioni ad essi rispettivamente inflitte appariva, in relazione alla posizione di ciascuno degli imputati, equa.
Avverso detta pronuncia ricorrono per cassazione i difensori di AH HE, AH AM, AH US e AF ED, di AZ UA, di PO SO, di UI AZ e di NE SS nonché HI NI ed El UH HE, tutti chiedendone l'annullamento.
Con un unico, articolato motivo di ricorso il difensore di AH HE, AH AM, AH US e AF ED, avvocato Basilio Foti, lamenta, ex art. 606 c.p.p, lett. e), la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, relativamente ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 2, per avere il giudice del gravame incongruamente fondato, così facendo malgoverno dei principi enunciati dal Supremo Collegio, la sua valutazione positiva in ordine all'esistenza in fatto della societas sceleris della quale AH HE sarebbe stato promotore, organizzatore e direttore e di cui gli altri prevenuti avrebbero fatto parte, nonché in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati ad essi, rispettivamente, ascritti, su una serie di conversazioni captate a seguito di intercettazioni telefoniche e ambientali, conversazioni dalle quali non si desumerebbe invece alcun riferimento ad una struttura di tipo associativo ne', tanto meno, alcuna consapevolezza, in capo agli interlocutori, di appartenere ad un'associazione, ma che invece dimostrerebbero soltanto una notevole attività di traffico di stupefacenti condotta in proprio da Laharaici HE, sia pure con l'ausilio di svariati collaboratori, chiamati di volta in volta a svolgere mansioni comunque strumentali e fungibili. Ricordato che elemento essenziale ai fini della enucleabilità di un reato associativo è l'esistenza di un accordo volto a creare tra i vari componenti del gruppo un vincolo duraturo e destinato a sussistere indipendentemente dalla realizzazione dei singoli reati-fine, sostiene il ricorrente che nella fattispecie difetterebbe proprio la prova dell'esistenza di un nucleo stabile di soggetti sistematicamente dediti allo spaccio di hashish, insieme a LA HE, e conseguentemente di un programma criminoso tra i fratelli LA, AF ED e HI US, laddove la responsabilità penale degli imputati sarebbe di tipo meramente concorsuale, rispetto alle specifiche contestazioni loro mosse, al D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. Del resto la stessa Corte torinese avrebbe mostrato di condividere, in definitiva, tale prospettiva, ammettendo, in qualche passaggio motivazionale (come nelle considerazioni svolte a pag. 41 della sentenza), il carattere meramente eventuale ed occasionale della collaborazione tra gli imputati, frutto non già di un programma criminoso precedentemente concordato, quanto piuttosto dell'impossibilità, per LA HE, di effettuare da solo tutte le operazioni connesse al traffico delle sostanze stupefacenti di volta in volta trattate, il che connoterebbe di illogicità la decisione impugnata. Nei motivi aggiunti il codifensore di LA RI, avvocato Giuseppe Bernardo, censura poi la sentenza della Corte d'appello, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, manifesta illogicità e contraddittorietà
della motivazione, desumibile dal testo del provvedimento impugnato in relazione a quello della decisione del giudice di prime cure. Deduce segnatamente l'esponente che l'originario teorema accusatorio - che ipotizzava l'esistenza di un rapporto associativo tra NI BO e RA SA, fornitori internazionali di hashish, AO EL, emissario dei primi due in Italia, e LA CL, acquirente, a fini di smercio, della sostanza, e che individuava l'elemento di cerniera della catena in AZ UA, il quale avrebbe provveduto a trasferire le somme di denaro pagate da LA HE, a titolo di prezzo dello stupefacente, sia a AO EL che a NI BO - ancorché infondato, aveva comunque una sua coerenza logica. Di guisa che, una volta ritenuto inesistente il vincolo associativo tra AZ UA e AO EL, sarebbe venuta meno la figura indispensabile per collegare l'attività di LA CL a quella dei suoi fornitori. Inoltre il rapporto associativo tra quest'ultimo e le persone della cui collaborazione egli si avvaleva - ipotizzato in maniera affatto illogica dalla Corte, posto che, in ogni caso, la stabilità e la permanenza in esso ravvisabili erano certamente inferiori a quelli riscontrabili nella originaria ipotesi associativa, azzerata dal giudice d'appello - mancherebbe di stabilità temporale, perché il materiale istruttorio raccolto evidenzierebbe la "occasionalità reiterata" degli incarichi affidati da LA CL ai presunti partecipanti al sodalizio, non a caso, per lo più suoi congiunti, e la non collegabilità delle azioni da essi poste in essere ad un accordo premeditato. Difetterebbe dunque il requisito oggettivo indispensabile per la sussistenza del vincolo associativo, e cioè la stabilità del rapporto nel tempo;
difetterebbe altresì l'elemento psicologico del reato e cioè la coscienza e la volontà dei presunti associati di far parte di un sodalizio criminoso volto alla realizzazione di un programma indeterminato di delitti di smercio di sostanze stupefacenti.
Del resto già NE SS e UI ID erano stati ritenuti, il primo, da parte del giudice di prime cure, il secondo, da altro decidente, non responsabili del reato associativo, ancorché gli stessi acquistassero e smerciassero hashish da CH e da UI avvalendosi di un cospicuo numero di collaboratori. Di modo che, confermando l'esistenza del rapporto associativo in capo a LA CL, la Corte sarebbe pervenuta a conclusioni contrarie a quelle adottate dal giudice di prime cure allorché aveva escluso l'esistenza di un reato associativo tra NE SS, da una parte, e BO e UIj, dall'altra, benché l'uno avesse ripetutamele acquistato dagli altri ingenti forniture di hashish, che provvedeva poi a smerciare con l'ausilio di collaboratori: il che, essendo in contrasto con l'affermata validità dei criteri decisori adottati in primo grado, concreterebbe un ulteriore profilo di contraddittorietà e illogicità della motivazione. Nella medesima prospettiva, aggiunge infine il ricorrente, ben più pregnante era stato, a ben vedere, il ruolo svolto dal AZ UA nei confronti di UI e di BO, ancorché non vi fosse stata affermazione di responsabilità degli stessi a titolo di concorso in associazione.
Il difensore di AZ UA impugna "tutti i capi e i punti della decisione gravata", della quale chiede la cassazione:
1) per erronea interpretazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e, in ogni caso, per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso;
2) per erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 648 c.p., nonché per mancanza di motivazione sul punto. In particolare, evidenziato che, secondo i canoni ermeneutici in astratto richiamati dal decidente, ma di fatto poi disapplicati, il vincolo tra i partecipanti a un'associazione a delinquere affonda le sue radici in una struttura organizzata che, benché rudimentale, deve tuttavia possedere una propria autonomia ontologica e che la valutazione del contributo causale sul quale poggia l'accusa di partecipazione necessita di particolare rigore, specialmente quando il relativo comportamento non si identifica con quelli dei "reati fine" oggetto del programma delittuoso, lamenta il ricorrente che i giudici di merito, in punto di valutazione del "contributo causale al sodalizio", abbiano ignorato le indicazioni desumibili, con le dovute precisazioni, dalla sentenza della Suprema Corte 20 ottobre 2002, in c. Carnevale. Ricorda segnatamente il deducente come in tale pronuncia le Sezioni Unite della Cassazione abbiano operato una netta distinzione tra la condotta di chi "fa parte" dell'associazione e che, come tale, diventa un elemento stabile della compagine criminosa alla cui funzionalità contribuisce in modo specifico, e quella di chi, pur non facendone parte, si limita a un circoscritto intervento di sostegno al sodalizio, con un "contributo esterno" cronologicamente limitato e destinato ad esaurirsi nel momento stesso della sua manifestazione. La sentenza viene quindi censurata nella parte in cui, occupandosi del contributo causale apportato dal partecipante al sodalizio, non avrebbe adeguatamente vagliato la circostanza che AZ UA non era ne' impiegato nelle attività tipiche del traffico di stupefacenti, ne' persona che sosteneva finanziariamente il gruppo, essendosi al più limitato a ricevere e a custodire denaro di provenienza asseritamente illecita. Nè la tesi seguita dalla Corte d'appello, secondo cui operazioni di tal fatta, in quanto fatti di collaborazione, costituiscono sintomo inequivocabile di adesione all'associazione, sarebbe sorretta da un apparato argomentativo idoneo a confutare i rilievi difensivi in ordine alla inadeguatezza di un contributo causale soltanto indiretto o comunque non assistito dalla consapevolezza della esistenza del sodalizio. Avrebbero in particolare errato i giudici di appello sia nel non considerare che, per poter essere inclusa nel paradigma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, la condotta di ausilio dell'imputato deve avere ad oggetto il gruppo, piuttosto che singoli componenti dello stesso, connotandosi come esplicazione di un ruolo organico e funzionale alla esistenza e al rafforzamento della societas sceleris;
sia nell'operare un inammissibile traslato della consapevolezza, in cui si sostanzia il dolo della ricettazione, in quella della contribuzione causale all'associazione, così attraendo nella sfera di quest'ultimo reato una condotta, "per sua natura eccentrica, rispetto a quella dei concorrenti".
Infine nel ritenere che AZ UA fosse consapevole della provenienza illecita del denaro, la sentenza impugnata avrebbe fatto malgoverno delle risultanze processuali, posto che nella fattispecie, alla stregua del materiale probatorio acquisito non vi era nessuna certezza di tal fatta, vero essendo piuttosto che i giudici di merito avevano in definitiva presunto il dolo dell'imputato attraverso un'impropria applicazione della proprietà transitiva a due fatti:
è associato perché ricetta;
ricetta perché è associato. Il difensore di PO SO ricorre:
1) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), per erronea applicazione delle norme processuali, in riferimento agli artt. 187, 189, 190 e 192 c.p.p.;
2) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
Lamenta in particolare il ricorrente l'insufficiente approccio del giudice d'appello con le censure formulate nei motivi di gravame, rilevando che la Corte ha basato il suo convincimento sul tenore di telefonate e conversazioni intercorrenti tra altri soggetti nonché sullo stesso sillogismo che aveva già viziato l'iter motivazionale del giudice di prime cure: e invero, con un ragionamento del tutto improprio, dal fatto certo che l'imputato si trovava in compagnia del destinatario della fornitura di droga, allorché questa era stata effettuata, era stata desunta la prova del suo concorso nella ricezione della partita.
Sostiene anche il ricorrente che la deposizione del coimputato AN ID non è stata vagliata in maniera corretta, posto che una più attenta lettura della stessa avrebbe dovuto indurre il giudicante a ritenere che la persona allontanatasi con AI HE per andare insieme a questi a scaricare la droga, secondo l'ipotesi accusatoria fatta propria dal giudicante, non era il PO T., ma "l'altro italiano" del quale il teste pure aveva parlato, di modo che l'affermazione dell'esistenza degli elementi essenziali, materiali e psicologici, del fatto criminoso addebitagli sarebbe frutto di mere congetture. Denuncia ancora l'impugnante:
3) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e dell'art. 114 c.p.p., comma 1;
4) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 e sulla insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1.
Si duole specialmente la difesa del PO T. che l'aggravante dell'ingente quantità sia stata ritenuta sussistente sulla base di un mero criterio "possibilista", posto che le consegne delle quali parlano i coimputati nelle intercettazioni e nelle deposizioni ben potrebbero avere ad oggetto forniture diverse da quella alla quale, secondo l'accusa, avrebbe partecipato l'imputato. Lamenta anche che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., la sentenza impugnata abbia adottato una interpretazione della norma che di fatto la espelle dall'ordinamento, ritenendo necessaria "la lieve efficacia causale" dell'attività svolta dal compartecipe, laddove non di questo si tratta, quanto piuttosto di una sua "facile e agevole sostituibilità". Manifestamente illogica sarebbe in ogni caso la motivazione della decisione nella parte in cui confonde i vari acquisti di stupefacente con l'unica consegna del 19 ottobre 2002 e addebita al PO T. di avere grandemente facilitato l'attività criminosa, laddove egli è chiamato a rispondere di avere aiutato lo scarico in un'unica occasione.
Infine l'impugnante denuncia:
5) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per l'erronea applicazione degli artt. 132 e 133 c.p.;
6) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in merito agli artt. 133 e 134 c.p., con riferimento alla pena in concreto inflitta, per non avere il giudice di merito affatto esplicitato il percorso logico e i criteri seguiti per quantificare la sanzione da infliggere all'imputato, posto che la definizione come "equa" della pena irrogata costituisce una pura clausola di stile, del tutto inidonea a valere come motivazione.
HI NI chiede dichiararsi nulla l'impugnata sentenza per carenza di motivazione in punto di valutazione della richiesta di proscioglimento per non aver commesso il fatto. Lamenta in particolare che, mancando i presupposti "di diritto e di fatto" del reato associativo, la Corte d'appello doveva escludere la sua responsabilità.
El UH HE denuncia in ricorso il carattere meramente apparente della motivazione della Corte d'appello, sostanzialmente equiparabile alla sua pretermissione, e la conseguente impossibilità di ricostruire l'iter argomentativo del giudice di merito, soprattutto in punto di adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.
Il difensore di NO AZ chiede dichiararsi nulla la sentenza impugnata per carenza ed erroneità della motivazione in punto di valutazione della richiesta di proscioglimento per non aver commesso i fatti e segnatamente di mancata ricorrenza delle condizioni per la declaratoria di cui all'art. 129 c.p.p.. Infine anche il difensore di NE SS denuncia l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento al comb. disp. degli artt. 599 e 129 c.p.p., posto che nella fattispecie la discordanza degli elementi indizianti avrebbe dovuto indurre il giudice d'appello ad adottare una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. All'udienza del 12 dicembre 2006 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso di AZ UA e PO SO, e l'inammissibilità di tutti gli altri.
L'avvocato Basilio Foti del Foro di Torino, difensore di AF ED, AI HE, AI AM e AI US ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi di El UH HE, di NO AZ, di NE SS e di HI NI sono inammissibili.
Mette conto evidenziare che i primi tre imputati, all'udienza celebrata il 27 giugno 2005 innanzi alla Corte d'appello, chiesero l'accoglimento dei motivi relativi all'entità della pena, indicando la minore misura sulla quale avevano raggiunto l'accordo col Procuratore generale e dichiarando contestualmente di rinunciare agli altri motivi di gravame. Il giudicante, ritenuta l'insussistenza di "elementi concreti in atti" tali da giustificare "una declaratoria d'ufficio di proscioglimento, ex art. 129 c.p.p. di tali imputati dai reati loro rispettivamente ascritti", valutate eque le riduzioni di pena concordate, alla luce delle peculiarità soggettive ed oggettive dei fatti di cui erano chiamati a rispondere nonché del comportamento processuale dagli stessi tenuto, accolse la richiesta delle parti.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, "in tema di c.d. patteggiamento in appello, il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a rilevare l'eventuale sussistenza di condizioni che impongano il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non è tuttavia tenuto, nell'accogliere la richiesta delle parti, a motivare circa la mancata adozione di siffatta pronuncia in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che lo stesso imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice d'appello è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati, relativi al regime sanzionatorio" (Cass. pen., sez. 5^, 17 giugno 2004, n. 36028; nei medesimi sensi anche Cass. 4 settembre 2003, n. 35108). Peraltro, con specifico riferimento alla doglianza basata sul difetto di motivazione in ordine alla insussistenza di una causa di proscioglimento nel merito, è stato anche affermato che dall'intervenuta rinuncia ai motivi sulla responsabilità da parte dell'imputato che abbia concordato con il pubblico ministero il trattamento sanzionatorio, deriva una preclusione endoprocessuale che impedisce di rimettere in discussione ogni questione concernente la sussistenza del reato e la sua attribuibilità, sicché il giudice non è neppure tenuto a effettuare la verifica - che è viceversa doverosa nella diversa ipotesi di patteggiamento contemplata dall'art. 444 c.p.p., circa la sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. (Cass. pen., sez. 2^, 10 febbraio 2004, n. 8393). In tale contesto le censure sviluppate nei ricorsi rispettivamente proposti dagli imputati innanzi indicati, sostanzialmente volte a contestare la mancata valutazione e la mancata motivazione del giudice d'appello in punto di non ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p. e segnatamente della richiesta di proscioglimento per non aver commesso il fatto, nonché di mancato adeguamento della pena inflitta all'entità oggettiva e soggettiva dei reati ascritti ai prevenuti, sono all'evidenza generiche: esse invero, a tacer d'altro, non sono neppure accompagnate dalla indicazione concreta e specifica delle ragioni di inadeguatezza della sanzione, o che avrebbero dovuto imporre al giudice un pronuncia di assoluzione o di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., alla stregua di un principio che, benché enunciato con riferimento al giudizio definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. (la cui non assimilabilità al c.d. patteggiamento in appello è stata ripetutamente affermata in sede di legittimità: confr. Cass. 13 agosto 2003, n. 34244), si presta tuttavia ad operare anche con riguardo al procedimento qui considerato, in base alle regole generali che governano le impugnazioni.
A ciò aggiungasi, a conferma della inammissibilità delle doglianze, che, poiché l'art. 606 c.p.p., comma 3, preclude la deducibilità in cassazione di questioni che non siano state proposte in grado di appello (e il rilievo vale anche per il mezzo proposto da HI NI, per quanto subito si dirà), è inammissibile il ricorso con il quale vengano sollevate questioni oggetto dei motivi rinunciati in sede di definizione concordata del processo d'appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o si ravvisino vizi (nullità assolute o invalidità) afferenti lo stesso procedimento camerale di definizione concordata del processo (confr. Cass., sez. 4^, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri).
Le esposte ragioni di inammissibilità valgono, in buona parte, come detto innanzi, anche per il ricorso di HI NI. Questi, a fronte del sostanziale accoglimento delle doglianze relative alla misura della pena inflitta, nei sensi e nei limiti in narrativa precisati, ha lamentato una mancata valutazione della richiesta di proscioglimento dal reato associativo niente affatto articolata, in realtà, nel precedente grado con la sufficienza minima necessaria a integrare un motivo di gravame. Ne deriva che le censure proposte in ricorso, sostanziandosi in una critica non solo fumosa e generica alla decisione impugnata, ma priva di correlazione con le ragioni argomentate della stessa (confr. Cass. 13 gennaio 1998, n. 256), sono aspecifiche e quindi inammissibili.
Devono invece essere rigettati tutti gli altri ricorsi. Partendo dall'esame delle doglianze relative alla enucleabilità, nella fattispecie, del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, che costituisce il cuore dell'intero processo, giova premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i requisiti necessari per la configurabilità dello stesso vanno individuati:
a) nell'"affectio societatis", ossia nel vincolo associativo, di carattere permanente, che lega tre o più persone;
b) in un substrato organizzativo, anche minimo;
c) nella previsione degli associati di commettere reati-fine nel campo del traffico di sostanze stupefacenti;
d) nel cosciente e volontario contributo dato da ciascuno degli associati per il raggiungimento dello scopo comune, laddove non sono elementi essenziali l'esistenza di rapporti gerarchici tra i componenti del gruppo, la reciproca conoscenza tra gli stessi, la ripartizione dei ruoli, pur costituendo tali connotazioni indici rafforzativi degli indizi dell'esistenza del vincolo (confr. Cass. pen., sez. 4^, 4 ottobre 2004, n. 46556). Con specifico riguardo al requisito sub b), costituisce poi assunto consolidato e pacifico in giurisprudenza (confr. Cass. pen., sez. 6^, 5 dicembre 2003, n. 7957) che, per la sua sussistenza non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente la disponibilità di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, tali peraltro da concretare in ogni caso un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose con il contributo degli associati (confr. Cass. pen., sez. 1^, 26 settembre 2003, n. 45003). Infine, in ordine ai connotati della condotta di "partecipazione" a un'associazione criminosa dedita al traffico illecito di stupefacenti e alla tipologia del contributo causale che il singolo associato deve apportare al sodalizio, è stato segnatamente osservato che tale condotta - fermo il principio che deve sempre tradursi nell'apporto di un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione e che, per poter affermare l'esistenza della partecipazione, è necessario individuare e specificare, in concreto, la parte svolta dal compartecipe nella vita della struttura - può tuttavia assumere aspetti e contenuti diversi e variabili, trattandosi di reato a forma libera (confr. Cass. pen., sez. 4^, 7 ottobre 2004, n. 47120), di modo che, in tale contesto, la commissione di reati al D.P.R. n. 309 del 1990, ex art.73, costituisce elemento non necessario e neppure sufficiente a integrare la prova del reato associativo (confr. Cass. pen., sez. 4^, 4 ottobre 2004, n. 46556). È bene sottolineare che tali principi, in buona parte richiamati anche nella sentenza impugnata, non sono contestati dagli impugnanti, le cui censure attengono piuttosto all'applicazione che ne è stata fatta.
E invero, con riferimento al relativo capo della pronuncia della Corte d'appello, i fratelli AI hanno denunciato il vizio di manifesta illogicità della motivazione, mentre AZ UA ha formulato anche quello di "erronea interpretazione e falsa applicazione" del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sotto il profilo della non sussumibilità, nel paradigma di tale norma, dell'attività di mera ricettazione da lui, in tesi, posta in essere. I motivi, essendo contigui e in parte sovrapponiteli, si prestano a essere esaminati congiuntamente: la risposta ai rilievi in essi contenuti impone di accertare se la verifica, in punto di sussistenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi del reato associativo, come sopra individuati, e in punto di enucleabilità, nella condotta di ciascuno degli imputati chiamati a risponderne, dell'attività propria del "partecipante", sia stata condotta con correttezza e con metodo intrinsecamente coerente dal giudice di merito.
L'esame critico della sentenza impugnata impone peraltro di ritenerla, in parte qua, esente dai vizi denunciati. Di ognuno dei requisiti essenziali del reato associativo, nonché del ruolo di direttore e di gregari, rispettivamente svolti da AI HE e dagli altri componenti del gruppo (salvo qualche precisazione sulla particolare posizione di AZ UA, che si farà più avanti), la Corte d'appello ha per vero cercato e trovato puntuale riscontro nel materiale probatorio acquisito, interpretato alla luce di criteri di comune buon senso e quindi ampiamente condivisibili: l'esistenza del vincolo associativo, la sua finalizzazione, in maniera "professionale", e cioè con caratteri di sistematicità e di abitualità, al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, e quindi alla commissione di un numero tendenzialmente illimitato, e comunque non programmato, di delitti, l'esistenza di un supporto organizzativo di tipo aziendalistico, nella specie neppure tanto rudimentale, la consapevolezza e la volontà degli associati di far parte del gruppo e di cooperare con la loro attività alla realizzazione delle finalità della consorteria, sono elementi la cui esistenza il giudice di merito ha desunto, dandone adeguatamente conto in motivazione, da un puntiglioso esame del tenore delle conversazioni intercorse tra gli imputati, in parte testualmente riportate nella sentenza impugnata, nonché dalle rilevazioni degli inquirenti, in punto di disponibilità, da parte del gruppo, di nascondigli per l'occultamento della droga, di autoveicoli, di telefoni cellulari e schede.
In proposito mette conto evidenziare che il richiamo ai quantitativi, per vero assai ingenti, di sostanze stupefacenti oggetto del traffico facente capo al gruppo diretto da AI HE, e della conseguente "inevitabilità" che egli si avvalesse, per l'acquisto, la detenzione e lo smercio, del supporto di altre persone, non è stato affatto illogicamente assunto a elemento sintomatico dell'esistenza di una stabile struttura associativa, rispondendo semmai, una tale ricostruzione, all'impossibilità di immaginare che un'attività di questa portata venga condotta all'insegna dell'improvvisazione.
Congruente con gli approdi ermeneutici in premessa indicati appare anche la valutazione del contributo causale di AZ UA e la sua rapportabilità alla struttura associativa, a nulla rilevando, nell'ottica della sostanziale "atipicità" della condotta del compartecipe, che lo stesso non fosse impiegato nelle operazioni "classiche" del traffico di stupefacenti. Piuttosto, ai fini della sola valutazione demandata a questa Corte di cassazione, della compatibilità della decisione di merito "con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (Cass. 30 novembre 1999, rv. 215745), mette conto evidenziare come il giudice d'appello abbia avuto cura di precisare e argomentare che l'attività di trasferimento da AI HE e dal NO al IA BO e al RA di somme di denaro dell'ammontare complessivo di alcune centinaia di migliaia di Euro provenienti dai delitti di traffico di stupefacenti, - e della quale AZ UA è stato chiamato a rispondere inizialmente anche a titolo di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e poi di ricettazione (art. 648 c.p.) - non si esaurì in soli tre episodi, ma costituì una serie pressoché continua, sì da integrare, nella ricostruzione fattane in sede di merito, il suo contributo causale all'esistenza del sodalizio. Presupposto imprescindibile di tale ricostruzione è poi la consapevolezza, da parte dell'imputato, della provenienza del denaro trasferito.
Sul punto il ricorrente ha articolato un autonomo motivo di ricorso, lamentando, in maniera per vero piuttosto asciutta, che il giudice di merito avrebbe sostanzialmente presunto l'esistenza del dolo. Anche questa doglianza è infondata.
In proposito mette conto ricordare che, secondo un assunto pacifico in giurisprudenza, per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto;
peraltro la prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo indispensabile ai fini della configurabilità del delitto "de quo", può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica ed organica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della mala fede: la consapevolezza dell'illecita provenienza delle cose può dunque desumersi anche dalla qualità delle stesse, nonché dagli altri elementi considerati dall'art. 712 c.p. in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla legittimità della provenienza della res ricevuta siano così gravi ed univoci da ingenerare, in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la più comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre (confr. Cass. pen., sez. 2^, 7 aprile 2004, n. 18034; Cass. pen., sez. 2^, 20 giugno 1996, n. 8072). A tale percorso argomentativo non si è sottratta la sentenza in esame.
E invero al convincimento della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 648 c.p., esclusa la più grave ipotesi criminosa originariamente contestata, il giudice di merito è pervenuto sulla base di un'accorta valutazione del materiale probatorio, e segnatamente dell'esito delle intercettazioni, nonché di elementi, quali i prelievi di denaro sulle somme ricevute, discrezionalmente effettuati dall'imputato, di significato sostanzialmente univoco.
Tenuto conto dei limiti del sindacato in sede di legittimità, tanto basta, in definitiva, a far ritenere la sentenza impugnata immune, quanto ai capi della decisione fin qui esaminati, dai vizi denunciati: la Corte di cassazione è invero giudice di controllo della motivazione e dell'osservanza della legge, e non giudice del contenuto della prova, il che significa che non può procedere a rivalutare nel merito il giudizio di attendibilità o inattendibilità delle dichiarazioni probatorie o la loro "intrinseca significanza", operazione che spetta esclusivamente al giudice di merito. Ciò vale anche per i pretesi elementi di illogicità derivanti dal ridimensionamento dell'originaria ipotesi accusatoria, volta a prefigurare un più ampio rapporto associativo, esteso a comprendere IA BO, RA SA e OJ AZ, non essendo affatto implausibile, ne' in astratto, ne' alla stregua della ricostruzione del sodalizio facente capo al AI HE, operata dal giudice d'appello, che i due gruppi, al di là della frequenza e della importanza dei contatti tra essi esistenti, fossero tuttavia autonomi.
Quanto all'impugnazione di PO SO, i motivi di ricorso, del tutto inconsistenti nella parte in cui assumono la violazione delle norme processuali in tema di formazione della prova, si risolvono, per il resto, nella riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata:
ciò vale, in particolare, per le critiche in chiave di carenza e di illogicità della motivazione che il ricorrente svolge al fine di sollecitare - in ordine alla sua presenza, in compagnia di AI HE, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui questi ricevette un quantitativo di alcune centinaia di chilogrammi di hashish, e di ruolo da lui svolto in tale fatto criminoso - una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, e segnatamente delle dichiarazioni rese da NO ID nonché delle conversazioni intercettate, alla stregua di un tipo di sindacato che esula dai poteri di questa Corte (confr. Cass. sez. un. 30 aprile 1997 n. 6402). Mette conto in proposito evidenziare che il giudice di merito ha diffusamente esplicitato le ragioni del suo convincimento sulle responsabilità del PO T., con motivazione analitica, congrua e adeguata.
Ai medesimi risultati approda l'esame delle censure relative all'applicazione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, al mancato riconoscimento all'attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1, nonché al rigetto del motivo di appello relativo alla determinazione della pena in concreto inflitta.
Si ricorda che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini dell'apprezzamento della sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2), non si deve procedere a verificare se il quantitativo della droga abbia o no la possibilità di saturare, per un periodo piuttosto lungo, larga parte del "mercato" producendo una modificazione notevole dell'offerta sullo stesso, in quanto, come già puntualizzato dalle Sezioni Unite (sentenza 21 giugno 2000, Primavera), il riferimento al concetto di "mercato" introdurrebbe, nell'esegesi della disposizione incriminatrice, un elemento non richiesto e spurio rispetto alla ratio della stessa, oltre che di impossibile accertamento con gli ordinari strumenti di indagine, tenuto conto della "clandestinità" di tale mercato. In realtà, ciò che rileva, per ritenere esistente l'aggravante in questione, è che la quantità di sostanza tossica oggetto della specifica indagine superi notevolmente, in termini di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'ambito territoriale nel quale il giudice opera e che essa, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di valutare specificamente la ricorrenza di tale circostanza (confr. Cass. pen., sez. 4^, 28 settembre 2004, n. 47891; Cass. pen., sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 11510). Quanto all'attenuante della minima partecipazione nel reato concorsuale, prevista dall'art. 114 c.p., essa, costituendo un'eccezione al principio che ispira il concorso di persone nel reato, va interpretata in maniera rigorosa, con la conseguenza che l'attenuante stessa può trovare applicazione solo laddove l'apporto causale del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale. Il relativo giudizio non deve pertanto ridursi a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma esige l'accertamento del grado di efficienza causale, sia materiale, che psicologica, dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi l'attenuante in questione solo se l'efficienza causale sia minima, cioè tale da poter essere in via prognostica avulsa dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa. Di tali criteri interpretativi, costantemente ribaditi da questa Corte (Cass. pen., sez. 6^, 6 giugno 2004, n. 35657; Cass. pen., sez. 6^, 9 giugno 2003, n. 31726), la sentenza impugnata non ha fatto il denunciato malgoverno.
E invero il giudice di merito, dopo avere esplicitato, facendo riferimento alle ammissioni del coimputato AI HE e all'elemento indiziario costituito dalle quantità di stupefacente abitualmente da questi movimentate, le ragioni del suo convincimento in ordine all'individuazione, in alcune centinaia di chilogrammi, dell'hashish oggetto dell'episodio criminoso ascritto al PO T., ha chiarito i motivi per cui tale dato ponderale "idoneo a permettere la diffusione dello stupefacente a una moltitudine pressoché indeterminata di consumatori", fosse da solo sufficiente a integrare l'aggravante in parola.
Invece l'attenuante della minima partecipazione è stata correttamente negata sulla base della considerazione del contributo apportato dall'imputato, unico soggetto presente, insieme al AI HE al momento della esecuzione della fornitura, alla realizzazione del reato, essendo detto contributo ragionevolmente consistito nell'espletamento delle prime e più delicate operazioni di ricezione e occultamento della droga.
Deve dunque ritenersi che l'applicazione dell'aggravante e il diniego dell'attenuante in discorso siano state operate dalla Corte d'appello sulla base di valutazioni che, adeguatamente e congruamente motivate, costituiscono un apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede di legittimità (confr., quanto all'aggravante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 80, Cass. pen., sez. 4^, 28 settembre 2004, n.
47891). Infine la pena applicata al PO T. dal primo giudice è stata ritenuta equa sulla base di precise considerazioni dell'entità oggettiva e soggettiva del fatto addebitatogli, dei precedenti penali dell'imputato e della sua condotta processuale. Del resto le critiche mosse in parte qua alla sentenza impugnata sono affatto generiche. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da El UH HE, NO AZ, NE SS e HI NI segue l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p., nella misura ritenuta equa di Euro 1.500,00 per ciascuno degli imputati, non esulando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Tutti i ricorrenti vanno poi condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di HI NI, El UH HE, UIj AZ e NE SS che condanna al pagamento di Euro 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta gli altri ricorsi e condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2007