Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza.
Commentari • 4
- 1. Ricettazione e limiti all’applicazione della particolare tenuità del fattohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Incauto acquisto di auto rubata: il prezzo vantaggioso e l’assenza di verifiche escludono la ricettazione ma integrano la contravvenzione (Trib. Napoli - GM Paola…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 marzo 2026
Massima In tema di acquisto di veicolo poi risultato provento di furto, integra la contravvenzione di incauto acquisto ex art. 712 c.p., e non il delitto di ricettazione ex art. 648 c.p., la condotta di chi compri da un privato un'autovettura a prezzo particolarmente vantaggioso, già munita di targa estera e assicurazione, omettendo ogni verifica sulla genuinità del telaio e sulla provenienza del bene, quando non risulti provata oltre il ragionevole dubbio la consapevolezza o l'accettazione del rischio della provenienza delittuosa della res, ma emerga una colposa negligenza nell'acquisto. Spiegazione La vicenda riguarda una Fiat 500 risultata provento di furto, con telaio contraffatto. …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 4. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2010, n. 41423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41423 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 27/10/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 3316
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 14308/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE O\ N. IL *26/03/1949*;
avverso la sentenza n. 467/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 10/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHINDEMI Domenico;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
Udito il difensore Avv. Pontorieno Pasquale di Roma che si associa alle richieste del P.G..
OSSERVA IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 aprile 2009, confermava la sentenza del Tribunale di Roma, in data 8 aprile 2008, che dichiarava \I UC colpevole di vari delitti di ricettazione aventi ad oggetto un'autovettura, documenti di guida di circolazione per veicoli, motori ed altre parti di autoveicoli, di provenienza furtiva e condannato, con la continuazione alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione e Euro 1200 di multa, assolvendolo per l'ipotesi di ricettazione di un'autovettura Citroen, ascrittagli al capo c).
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 157 c.p. per intervenuta prescrizione dei reati;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per insussistenza del reato di ricettazione in ordine ai capi b), f) g) della rubrica per mancanza del reato presupposto, potendo tutt'al più essere contestato all'imputato il reato di appropriazione indebita di cose smarrite, ex art. 647 c.p., n. 1, avendo il signor CA SI inoltrato denuncia di smarrimento della propria patente di guida in data 5 ottobre 1999, dopo tre mesi dal rinvenimento ad opera della P.G., evidenziando anche la mancata accertata corrispondenza tra i motori e i numeri di targa delle autovetture;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 42, 43 e 648 c.p. per avere la Corte omesso l'indagine in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato, non essendo emerso che i motori o i pezzi delle parti meccaniche delle auto fossero visibilmente alterati o contraffatti;
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 648 c.p., comma 2, per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p. che va valutata con riguardo agli elementi oggettivi e soggettivi e non solamente con riguardo alla qualità dei beni provenienti da delitto. Il difensore dell'imputato presentava memoria difensiva in cui evidenziava l'intervenuta prescrizione del reato e sollevava la questione di illegittimità costituzionale della L. n. 251 del 2006, art. 10, comma 3, per contrasto con l'art. 117 Cost., nella parte in cui limita l'applicazione dei termini più brevi di prescrizione ai soli processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 1) Relativamente alla questione di costituzionalità sollevata con la memoria difensiva, la stessa non appare rilevante ai fini della decisione del ricorso in quanto, nella fattispecie, non trova applicazione la cd. legge Cirielli, in concreto meno favorevole all'imputato, per cui le osservazioni della difesa non appaiono rilevanti con riferimento al presente giudizio. Infatti, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 2, siccome modificato dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, ove si volesse ritenere applicabile la c.d. Cirielli,
ai fini della prescrizione del reato si deve tener conto delle aggravanti ad effetto speciale, considerando l'aumento massimo di pena previsto;
e pertanto si deve tener conto dell'aumento di pena stabilito per la recidiva (contestata al ricorrente anche specifica, reiterata e infraquinquennale) che ha, nel sistema positivo vigente, natura di circostanza aggravante. (Sez. 5, Sentenza n. 22619 del 24/03/2009 Ud. (dep. 29/05/2009) Rv. 244204 Sez. 2, Sentenza n. 19565 del 09/04/2008 Ud. (dep. 15/05/2008) Rv. 240409; Sez. 2, Sentenza n. 40978 del 21/10/2008 Ud. (dep. 03/11/2008) Rv. 242245) Quindi, ai fini della prescrizione, si deve far riferimento alla pena di otto anni prevista per la ricettazione semplice di cui all'art. 648 c.p., comma 1 e con la recidiva contestata, in base alla nuova disciplina di cui alla L. n. 251 del 2005 il termine massimo di prescrizione del reato di ricettazione di cui al capo a) è pari ad anni 13 mesi quattro (anni otto +2/3), da aumentarsi gli altri due terzi per effetto dell'atto interruttivo costituito dal decreto di citazione a giudizio. Con riguardo alla precedente normativa, il reato di ricettazione si prescrive nel termine massimo di 15 anni, a tutt'oggi non maturata anche ove si faccia riferimento, in forza del carattere istantaneo del reato di ricettazione, per individuare il momento consumativo, a quello in cui è stato commesso il fatto tipico descritto dalla norma, cioè nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, anche a volerlo ritenere coincidente con quello dei vari furti (commessi quasi tutti nel *1999 e uno solo nel 1995*), e non in quello in cui tale fatto venne accertato.(Sez. 2, Sentenza n. 19644 del 08/04/2008 Ud. (dep. 16/05/2008) Rv. 240406; Sez. 1, Sentenza n. 1638 del 23/05/1985 Cc. (dep. 22/06/1985) Rv. 169865;
Sez. 2, Sentenza n. 2672 del 24/05/1994 Cc. (dep. 17/06/1994) Rv. 198158.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte - l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cfr.: Cass. Sez. Un., sent. n. 21 del 11.11.1994 dep. 11.2.1995 rv 199903; Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22.11. 2000 dep. 21.12.2000 rv 217266). Infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte,
"l'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice" (Cass. Sez. Un. Sent. n. 23428 del 22.3.2005 dep. 22.06.2005 rv 231164). 2) Anche il secondo motivo è infondato;
in via di principio si rammenta - in conformità a precedenti arresti di questa sezione - che si configura il reato di ricettazione, sotto il profilo del dolo eventuale, ogniqualvolta l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della res risolvendolo nel senso dell'indifferenza della soluzione.
In sostanza nel delitto di ricettazione è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale - nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell'esperienza - sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata, come nella fattispecie, una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza (Sez. 2, Sentenza n. 45256 del 22/11/2007 Ud. (dep. 05/12/2007) Rv. 238515; Cass. pen., Sez. 2, 12/02/1998, n. 3783). Con motivazione coerente e logica la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante, ai fini della configurazione del reato di ricettazione, la circostanza che il titolare della patente sig. CA SI non si fosse ancora accorto di averne perso la disponibilità, all'epoca del rinvenimento da parte della P.G., stante la mancanza di indicazioni da parte dell'imputato circa le modalità con cui tale documento era pervenuto nella sua materiale disponibilità.
3) Anche il terzo motivo segue la sorte del precedente;
ai fini del reato di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza. (Sez. 2, Sentenza n. 2804 del 05/07/1991 Ud. - dep. 16/03/1992 - Rv. 189396; Sez. 2, Sentenza n. 18304 del 07/04/2004 Ud. - dep. 19/04/2004 - Rv. 228797; Sez. 4, Sentenza n. 4170 del 12/12/2006 Ud. - dep. 02/02/2007 - Rv. 235897). La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato come i gestori di attività di rivendita di parti essenziali di autoveicoli usati (quali la centralina elettronica e gli interi motori rinvenuti) siano tenuti a registrare le modalità di ricezione e di rivendita di detti beni in modo da consentire all'autorità di P.S. di ricostruirne in ogni momento le vicende relative: di tali adempimenti non risulta alcuna traccia documentale. Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.
4) Anche l'ultimo motivo è infondato.
Perché possa trovare applicazione l'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 648 c.p., è necessario che la cosa ricettata sia di valore economico particolarmente tenue, restando comunque impregiudicata la facoltà del giudice, pur in presenza di un valore modesto, di escludere il "fatto di particolare tenuità" prendendo in esame gli ulteriori elementi di valutazione della vicenda, ed in particolare ogni altra circostanza idonea a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. Deve, ritenersi, in linea di principio, che non si può attribuire particolare tenuità alla molteplicità delle parti di autoveicoli rubati rinvenuti possesso dell'imputato, dovendo loro attribuirsi un valore certamente non modesto, tale rilievo è assorbente di ogni altra considerazione. Questa Corte, peraltro, con valutazione condivisa dal collegio, ha precisato che al fine di stabilire la sussistenza dell'ipotesi di particolare tenuità di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., non è sufficiente di per sè l'irrilevanza o la scarsa rilevanza economica della cosa oggetto di ricettazione, ma occorre avere riguardo al fatto nella sua globalità storico-giuridica apprezzandone l'incidenza antigiuridica sulla base di tutti gli elementi che, a parte il valore economico dell'oggetto ricettato, entrano nella componente dell'azione delittuosa, ivi compresa la personalità dell'agente. (Sez. 2, Sentenza n. 5813 del 29/11/1999 Cc. (dep. 26/01/2000).
L'attenuante speciale, non può, quindi, essere concessa nell'ipotesi in cui, malgrado la trinità del valore della cosa rigettata, sussistano altre circostanze, sia oggettivi che soggettive, impediscono di ritenere il fatto, complessivamente considerato, di particolare eternità. Nella fattispecie la Corte territoriale ha anche valutato i profili di gravità della vicenda, evidenziando la molteplicità delle parti di autoveicoli rubati che denota una sicura non occasionalità della condotta, nonché i numerosi precedenti penali, in gran parte specifici del prevenuto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2010