Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2001, n. 8975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8975 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
1 8975 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G. N. 19574/99 Cron. 20506 CAPPUCCIO Consigliere Dott. Giammarco Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere - Rep. 3164 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere - Ud. 13/03/01 Dott. Francesco Maria FIORETTI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOL SEN TENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 300- il 3.LUG. 2001 PETROLIFERA SEBINA Srl, in persona del legale IL CANCELLIER rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALFREDO PROFETA e GIOVANNI PONTE, giusta CANCELLERIA procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
AN EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA O. LAZZARINI 19, presso l'avvocato GIULIO PIZZUTI, * 2001 che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE SBRIGLIONE, giusta procura a margine del 715 -1- controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 1091/98 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 25/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Pizzuti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 3 agosto 1992 IN ND proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 77, concesso dal Pretore di Bergamo, sez. distaccata di Clusone, su richiesta della s.r.l. OL SE, sostenendo di non dovere alcunché a controparte. Costituitasi in giudizio la società summenzionata eccepiva il difetto di legittimazione passiva del ND, perché aveva proposto opposizione in proprio avverso un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della “società ND IN e SA. L'adito pretore, con sentenza depositata in cancelleria il 24 agosto 1993, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. La s.r.l. OL SE impugnava tale sentenza dinanzi al Tribunale di Bergamo, che respingeva l'appello con sentenza del 17 settembre 1998, depositata in cancelleria il 25 settembre 1998. Osservava detto giudice che l'eccepito difetto di legittimazione del ND imponeva alla s.r.l. OL SE di provare l'esistenza di una società di fatto tra il ND ed altri soggetti, denominata "ND IN & SA, prova che, invece, era mancata. Ciò imponeva di ritenere il decreto ingiuntivo riferibile ad una ditta individuale e, quindi, sussistente la legittimazione del ND a proporre opposizione. Avverso detta sentenza la OL SE s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria. ND IN ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE for Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 100 e 645 c.p.c. e dell'art. 2291 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Deduce la ricorrente che l'opposizione contro il decreto ingiuntivo deve provenire dal soggetto contro cui è diretto. Pertanto il tribunale avrebbe potuto ritenere sussistente la legittimazione del ND solo se questo si fosse qualificato rappresentante del soggetto individuato nell'ingiunzione come "ND IN & SA, corrente in Seriate. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 100 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.. Deduce la ricorrente che l'eccezione di difetto di legittimazione non onera chi la formuli della prova dell'esistenza del soggetto rappresentato, prova che peraltro sarebbe stata ininfluente, data la specifica individuazione del soggetto contro cui era rivolta la pretesa creditoria ed il diverso ambito soggettivo del giudizio di opposizione. Né il tribunale poteva immutare d'ufficio il soggetto passivo del decreto opposto, cioè della domanda dell'opponente, sostituendo a quello destinatario dell'ingiunzione (ditta ND IN & Rosa), come individuato nel decreto ingiuntivo dalla ricorrente, quello diverso, cioè "ND IN", senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.. Il ricorso è fondato. Costituisce ius receptum che legittimato all'opposizione all'ingiunzione è soltanto il soggetto contro il quale è stato chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo ed al quale il provvedimento stesso è stato notificato (cfr. in tal senso tra le molte: cass. 2 n. 1043/63; 328/66; 3297/73; 1075/74; 7523/92; 6498/96; 8731/97); conseguentemente non è legittimato all'opposizione, per ottenere l'accertamento di non essere il soggetto passivo della pretesa creditoria, il terzo il cui nome figuri nella ragione sociale della società ingiunta, quando l'ingiunzione risulti notificata non a lui, ma alla società (cass. n. 1075/74 già citata). Nel caso che ne occupa, dall'esame degli atti risulta che il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed emesso nei confronti della “ditta ND IN & SA, corrente in Seriate, via G. Battisti 60-62, in persona del suo legale rappresentante, ed è stato notificato a mezzo posta al medesimo soggetto. La denominazione "ditta ND IN & SA sicuramente individua una società di fatto, che può essere rappresentata in giudizio disgiuntamente o congiuntamente dai soci, ma che non può ritenersi rappresentata in giudizio da un soggetto: ND IN, che non solo non si è qualificato socio della società, ma che ne ha negato anche l'esistenza, come ha negato l'esistenza di un qualche credito nei suoi confronti. La posizione espressa dal ND esclude che possa ritenersi legittimato a proporre opposizione al decreto ingiuntivo in questione, atteso che il decreto è stato chiesto, emesso e notificato nei confronti di un ente collettivo, mentre il ND è una persona fisica che non solo non ha indicato, ma ha negato un qualche collegamento con detto ente, risultando, così, del tutto estraneo alla pretesa creditoria della OL SE s.r.l.. Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e l'impugnata sentenza deve essere cassata. 서울 Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigettando l'opposizione del ND al decreto ingiuntivo. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 13 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Non France DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, - 3 LUIG. 2001. IL CANCELLIER Maria Di AR Do IL CANCE QUERE Maria D. حمام 980.000 hoooo 2800001 UFFICIO DELLE TE ROMA 2 Registrato in2 SET. 2001 Serie 4. 42068 versa . 290.000 ON S AM (ie p. Dirigente Area Cervizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Gjadizian (Dr. M. HI), 0 . 0 1