Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/2005, n. 12125
CASS
Sentenza 9 giugno 2005

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La norma di cui all'art. 2697 cod. civ., relativa alla generale disciplina dell'onere della prova in giudizio, trova applicazione, in sede di controversie insorte in tema di corresponsione dell'indennità di avviamento in favore del conduttore (art. 34 della legge n. 392 del 1978), nel senso che a quest'ultimo (che rivesta la qualità di attore) spetta il compito di provare non solo di aver esercitato, nell'immobile, una delle attività per le quali l'indennità è prevista, ma anche che la medesima comportava contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.

Sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato "ex" art. 112 cod. proc. civ. ove venga domandato l'accertamento in ordine alla spettanza dell'indennità di avviamento dovuta al conduttore di immobili destinati ad uso diverso da abitazione ai sensi dell'art. 34 legge n. 392 del 1978 ed il giudice pronunzi condanna al pagamento della medesima, previa determinazione del suo ammontare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/2005, n. 12125
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12125
    Data del deposito : 9 giugno 2005

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