Decreto decisorio 11 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 9 marzo 2023
Sentenza 25 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 25/10/2023, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2023
N. 03198/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Maragno, con domicilio eletto presso lo studio AN Sabella in Palermo, via Sciuti n. 164;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Palermo, via Valerio Villareale 6;
per l'annullamento
del decreto del decreto del Questore di Trapani con il quale è stata disposta la revoca della licenza di caccia n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- agisce per l’annullamento del decreto dell’11.11.2016, con cui il Questore di Trapani ha disposto la revoca della sua licenza di porto d’armi ad uso di caccia rilasciata il 29.03.2016.
La determinazione è stata adottata, previo contraddittorio procedimentale, a seguito della comunicazione di notitia criminis trasmessa dai Carabinieri di Pantelleria alla Procura della Repubblica di Marsala, inerente ai reati di detenzione abusiva di armi, ex artt. 697 c.p. e 38 R.D. n. 773/1931, e mancata comunicazione di trasferimento di armi, essendo state rivenuti nell’abitazione dell’esponente un fucile automatico Benelli a 5 colpi, calibro 12, matricola n. -OMISSIS-, un fucile automatico Breda, calibro 12, matricola n. -OMISSIS- e un fucile soprapposto Bernardelli, calibro 12, matricola n. -OMISSIS-, non denunciati.
Nello specifico, i primi due fucili erano appartenuti al defunto padre del ricorrente e denunciati unitamente ad un terzo fucile, tuttavia non rivenuto. Nella denuncia, inoltre, era stato indicato come luogo di custodia un’abitazione diversa rispetto a quella dove le armi sono state poi ritrovate. Non è risultato di contro denunciato il terzo dei descritti fucili, pertanto di provenienza incerta.
L’esponente prospetta quindi l’illegittimità del provvedimento gravato per vizio di eccesso di potere e difetto di motivazione.
2. Resiste la p.a. intimata.
3. All’udienza del 16 ottobre 2023, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con una serie di rilievi il ricorrente sostiene che non avrebbe detenuto abusivamente le armi, né le avrebbe trasferite senza previa comunicazione, essendo stato all’oscuro della loro esistenza, poiché collocate dal padre nell’immobile in cui abitava, quando lo stesso ricorrente era ancora minorenne.
La determinazione afflittiva sarebbe poi contradittoria, poiché pochi mesi prima della revoca l’amministrazione avrebbe considerato affidabile il deducente, rilasciandogli il titolo di polizia richiesto.
Gli assunti vanno disattesi.
Occorre premettere che ai sensi dell’art. 11 R.D. n. 773/1931 “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ”, mentre il successivo capoverso stabilisce che “ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ”.
Oltre al riportato comma 1 dell’art. 11, con riguardo ai reati che comportano l'automatismo preclusivo della conservazione o ottenimento della licenza di uso e detenzione di armi, l'art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 dispone che “ … non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi ”. Il comma 2 dell’art. 43 aggiunge che “La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Delineato il quadro normativo di riferimento, rileva il Collegio che la resistente p.a. ha negato al ricorrente il titolo di polizia non sulla base dell’automatismo previsto per i delitti e le condanne di cui agli artt. 11, comma 1, e dell’art. 43, comma 1 -posto che la fattispecie in esame non rientra in tali previsioni- ma in ragione di un non positivo apprezzamento sulla sua affidabilità e buona condotta, rispetto alle quali assume rilievo l’art. 11, comma 2 e l’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931.
In particolare, dal tenore letterale dei sopra indicati precetti emerge che il giudizio soggettivo circa l’affidabilità del singolo sull’utilizzo delle armi è espressione di una valutazione che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa, non sindacabile pertanto in sede giurisdizionale, se non ab externo , a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole.
All’autorità procedente è quindi riconosciuto un ampio margine di valutazione in ordine ai presupposti che giustificano o meno il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei requisiti per il possesso di armi, non risultando dunque necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione del comportamento medesimo da parte dell’amministrazione per prevenire eventuali effetti negativi per la sicurezza pubblica ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819).
In tale prospettiva quindi “ è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; né è necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall’uso delle armi ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 137).
La giurisprudenza ha inoltre statuito che “ l'affidabilità e la buona condotta dell'istante possono essere desunti da sue condotte comunque significative, …, con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, da qui, l'abuso del titolo stesso ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2019, n. 4595; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 796).
Alla luce delle riportate coordinate normative ed in applicazione della richiamata giurisprudenza il compendio di elementi posto a base della determinazione avversata resiste ai rilievi del ricorrente.
Invero, per un verso, il ricorrente, dopo il conseguimento della maggiore età, ben avrebbe potuto verificare la presenza delle armi appartenute al padre, non risultando plausibile che egli ne ignorasse l’esistenza.
Sotto distinto e concorrente profilo, poi, costante giurisprudenza ha statuito che “ il diniego di rinnovo del porto di fucile non contraddice un precedente provvedimento di rilascio, avendo l'autorità di polizia un'ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate, ove sopraggiungano o si riconsiderino circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di autorizzazione ” ( ex multis , T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 18.12.2009, n. 3203).
4.1. È parimenti privo di pregio l’assunto secondo cui il provvedimento gravato risulterebbe viziato da difetto di istruttoria in ragione dell’omessa audizione dell’interessato, peraltro non prevista, poiché la statuizione di revoca è stata emanata in esito ad un contraddittorio procedimentale di natura cartolare, idoneo a garantire le difese del ricorrente.
La valutazione compiuta del Questore, inoltre, è ragionevole e coerente, basandosi su una motivazione congrua ed adeguata circa la non affidabilità dell’esponente a detenere armi, in stretta correlazione all’omessa denuncia delle stesse e a fronte dell’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, da presidiare anche rispetto all’interesse alla detenzione dell’arma da parte del singolo.
5. La domanda di annullamento va pertanto respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente p.a., quantificate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente FF
Francesco Mulieri, Consigliere
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.