Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/06/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott. ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1652/2019 RGAC vertente
TRA
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 C.F._1
), , nata a [...] il [...] (cod. fisc.
[...] Parte_2 [...]
), e nato a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Nudi del Foro di Cosenza, CodiceFiscale_3
con studio sito in NO LL (Cs) alla Via Guglielmo Marconi n. 31.
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 11 (cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo CodiceFiscale_4
Bonanno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza alla Via Enrico
De Nicola n. 1;
APPELLATO
All'esito dell'udienza del 18.02.2025 la causa era posta in decisione in data 04.03.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
1
Per i IG.ri : << voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria Parte_1
domanda, eccezione e difesa, in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza appellata n. 1406/2019 depositata dal Tribunale di Cosenza in data 29/06/2019 e, per l'effetto, previa ammissione delle richieste di prova articolate dagli appellanti nella memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. del 14/02/2013, accogliere la domanda introduttiva di lite, condannando l'appellata al pagamento, in favore di essi appellanti, della somma di € 4.700,00 per la causale Controparte_1
in premessa, oltre il risarcimento dei danni quantificati in € 2.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta equa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, che ne fa espressa richiesta ex art. 93
c.p.c.>>;
Per : < voglia la Corte d'appello adìta, contrariis reiectis, rigettare l'appello Controparte_1
proposto da , e avverso la sentenza n° Parte_1 Parte_2 Parte_3
1406/2019 del Tribunale di Cosenza, con condanna al pagamento di spese e competenze di causa.
Rimette alla Corte d'appello adìta ogni valutazione circa la possibilità di dichiarare il medesimo appello inammissibile, ex art. 348 bis cod. civ.., perché non ha ragionevole probabilità di essere accolto, sempre con vittoria alle spese e competenze di causa.>>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ gli odierni attori convenivano in giudizio chiedendo ' Controparte_1
accertare il diritto degli istanti all'adempimento dell'obbligazione di pagamento del saldo del prezzo dovuto per la vendita dell'immobile sito in Acquappesa alla località Fontanelle, Via Bergamotto, e,
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di euro 4.700,000 quale saldo del prezzo convenuto per la citata vendita ' con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per euro
2.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ed al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione.
Esponevano che con atto del 28.5.2009, a rogito Notar di San Persona_1
Marco Argentano, rep- 81091, racc. 31765, avevano venduto alla convenuta un appartamento posto in Acquappesa, al primo piano seminterrato, Via del Bergamotto, in catasto al fg. 17, p.lla 277 sub 9
al prezzo di euro 15.000,00; che verbalmente le parti avevano pattuito che il saldo del prezzo di
2 vendita, pari ad euro 4.7000,00, sarebbe stato corrisposto dalla alla fine dell'anno 2009, CP_1
nonostante nell'atto di compravendita il prezzo venisse dato per pagato, ciò al solo scopo di evitare alla l'ulteriore spesa di rilascio della quietanza in un momento successivo;
che, CP_1
nonostante le richieste ed i solleciti anche per un pagamento rateale del residuo prezzo, l' CP_1
pur avendo riconosciuto il debito con mail del 30 aprile 2010, del 21 luglio 2010 e del 12 agosto 2010
e con missiva del suo legale del 25.9.2010, non aveva provveduto al pagamento, adducendo, più
specificatamente nella missiva del 25.9.2010, che avrebbe provveduto al pagamento del saldo solo al momento della consegna della concessione edilizia in sanatoria e del certificato di abitabilità; che, pur essendo stata rilasciata in data 28.10.2010, dal responsabile del Settore Tecnico del Comune,
attestazione (prodotta in atti) che nulla ostava al rilascio della concessione edilizia in sanatoria, la convenuta, con raccomandata del 2.11.2011 aveva negato l'esistenza del debito e, successivamente,
aveva rivenduto a terzi l'immobile con atto notarile dell'11.8.2011; che il procedimento di mediazione volontaria della controversia richiesto da essi attori si era concluso con esito negativo (crf. Il relativo verbale del 16.5.2012).
Si costituiva in giudizio contestando l'infondatezza della domanda, in Controparte_1
considerazione del fatto che il prezzo per l'acquisto stabilito nell'atto pubblico di compravendita era pari ad euro 12.400,00 e non ad euro 15.000,00; deducendo che lo stesso, come da quietanza rilasciata nel medesimo contratto all'art. 3, era stato stesso, come da quietanza rilasciata bel medesimo contratto all'art. 3 era stato integralmente corrisposto, nulla dovendo ulteriormente esse conventa;
evidenziando che il prezzo, quale elemento essenziale della compravendita immobiliare, richiedeva la forma ab substantiam e negando l'esistenza di ricognizione di debito e/o dichiarazione confessoria con riferimento alle mail dedotte da parte attrice, di cui disconosceva la paternità, non avendo ella mai inviato mail alle controparti;
evidenziando l'assenza di legami di parentela con le controparti;
evidenziando che l'unità immobiliare che le era stata venduta dagli attori, in realtà era un magazzino non abitabile;
escludendo una simulazione del prezzo di acquisto e, sul punto, eccependo l'inammissibilità, ai sensi degli art. 1417, 2722 e 2725 c.c., di prova testimoniale in merito ed ancora l'inammissibilità del deferimento o riferimento di giuramento ex art. 2739 comma 1 c.c. e dell'interrogatorio formale;
evidenziando, in ordine al contratto che richiede la forma scritta ad substantiam, la necessità della più rigorosa prova ex art. 1414 comma 2 e 2725 c.c. in ordine ai
3 requisiti di forma e di sostanza del diverso accordo. Chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Disattese le richieste istruttorie di prova testimoniale e di interrogatorio formale formulate da parte attrice, all'udienza del 5.7.2018 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 e 185 bis c.p.c..”.
All'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 3361/2012, il Tribunale di Cosenza emetteva la sentenza n. 1406/2019, pubblicata il 26.06.2019 e non notificata, con la quale così
provvedeva:
“Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione e rigettata ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-rigetta le domande formulate da parte attrice per quanto in parte motiva;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in euro 2.800,00 Iva, Cpa e rimborso al 15%, da distrarre in favore del procuratore costituito
Avv. Pierpaolo Bonanno.”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato , Parte_1 Parte_2
e interponevano appello avverso la suddetta sentenza al fine di
[...] Parte_3
ottenerne la riforma del seguente motivo mediante il quale deducevano l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado nella parte in cui lo stesso ha ritenuto come nel caso di simulazione del prezzo la prova testimoniale e per interpello siano ammissibili ai sensi dell'art. 2725 c.c. solo nell'ipotesi prevista al n.3 dell'art. 2724 c.c., ovvero in caso di smarrimento incolpevole del documento.
Si costituiva la IG.ra chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata con vittoria alle spese.
Alla prima udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive posizioni e la
Corte rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza dell'14.02.2023.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte rinviava all'udienza del
27.02.2024.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, la Corte rinviava all'udienza 28.01.2025 per la precisazione delle
4 conclusioni.
La suddetta udienza veniva rinviata d'ufficio al 18.02.2025 per i medesimi incombenti.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 04.03.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata dalla IG.ra ai sensi dell'art. 348 bis cod. civ. Controparte_1
Ed invero, la disposizione di cui all'art.348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata ipotesi applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto,
piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali,
inoltre, non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevanti ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina,
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la deliberazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, il profilo di inammissibilità deve ritenersi insussistente.
Passando ora ad esaminare il merito dell'appello proposto dai germani Parte_1
ritiene questa Corte lo stesso infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Con un unico motivo d'appello gli appellanti eccepiscono l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado laddove lo stesso ha ritenuto come nel caso di simulazione del prezzo la prova testimoniale e per interpello sia ammissibile ai sensi dell'art. 2725 c.c.
solo nell'ipotesi prevista al n.3 dell'art. 2724 c.c., ovvero in caso di smarrimento incolpevole
5 del documento.
Tale motivo è da ritenersi del tutto infondato.
Occorre anzitutto evidenziare, come in merito a tale tema la Suprema Corte a SS.UU.
con sentenza n. 7246/2006 ha stabilito il principio secondo cui : “La pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art.2722
cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto”; in particolare da come è dato leggersi dal testo della pronuncia suddetta, la
Suprema Corte ha specificato : “Ritiene il collegio di condividere tale più recente orientamento.
Va, in proposito, osservato che il fatto che il contratto simulato non sia nullo o annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti non giustifica la conclusione che il contratto dissimulato, il quale è destinato ad avere effetto tra le parti, non debba avere i requisiti di forma necessari per la validità dello stesso,
secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 1414, secondo comma, cod. civ.. Né si potrebbe sostenere che il requisito di forma sarebbe soddisfatto dal negozio simulato (come sembra sostenere la sentenza 9 luglio 1987 n. 5975). Una tesi analoga era stata sostenuta da questa S.C. anche in tema di interposizione fittizia, ma è stata successivamente abbandonata (cfr. sent. 22 aprile 1986 n. 2816;
22 novembre 1979 n. 6074), in base alla considerazione che l'interposizione deve risultare anch'essa da un patto rivestito della forma solenne. Né, con riferimento specifico alla prova del prezzo, si potrebbe sostenere che la prova per testimoni sarebbe destinata soltanto ad integrare soltanto un elemento negoziale per il quale il requisito di forma è soddisfatto dal contratto simulato. È facile osservare che il prezzo è un elemento essenziale della vendita per cui anch'esso deve risultare per iscritto e per intero quando per tale contratto è prevista la forma scritta ad substantiam, non essendo sufficiente che quest'ultima sussista in relazione alle manifestazioni di volontà di volontà di vendere e di acquistare. In altri termini, la prova per testimoni del prezzo dissimulato di una vendita immobiliare non riguarda un elemento accessorio del contratto, in relazione al quale non opera il divieto di cui all'art. 2722 cod. civ., ma un elemento essenziale, con conseguente applicabilità delle limitazioni in tema di prova previste per tale disposizione.”
Inoltre, è da ritenersi corretta l'applicazione, operata dal giudice di prime cure al caso di specie, di quanto previsto ai sensi dell'art. 2725 c.c. a mente del quale : Quando, secondo la
6 legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è
ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
Occorre precisare, come la norma suddetta si collega direttamente alla deroga prevista dell'art. 2724 n. 3 c.c., ampliando l'ambito dell'eccezioni alla regola dell'inammissibilità della prova per testi in materia contrattuale, in quanto prevede la possibilità di provare per testi sia i contratti per i quali la forma scritta è richiesta dall'ordinamento solo per la prova del medesimo, sia i contratti per i quali la forma scritta viene richiesta come requisito di validità del contratto a pena di nullità; in entrambe le ipotesi, requisito imprescindibile per l'ammissibilità della prova per testi è la perdita incolpevole del documento.
Su tale tema, la Suprema Corte con sentenza n. 10240/2007 ha stabilito il principio secondo cui : “In tema di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso, l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 cod. civ., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam"
o "ad probationem", menzionati dall'art. 2725 cod. civ., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 cod. civ.. Nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi - che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte - la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite;
qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 citato, cioè
quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta fare valere l'illiceità del negozio”.
Ebbene, in virtù delle disposizioni normative summenzionate nonché del principio stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza di cui sopra, la prova testimoniale nel caso de quo risulta inammissibile e, ciò in considerazione del fatto che la fattispecie in esame riguarda il caso di una simulazione relativa di un contratto di compravendita immobiliare,
7 la cui domanda è stata proposta da una delle parti contraenti, ovvero dai germani Parte_1
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, a nulla vale, quanto sostenuto dagli appellanti riguardo la presenza nel caso in esame, ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale, del “principio di prova scritta” di cui all'art. 2724 n.1 c.c., con riferimento alle comunicazioni intercorse tra gli stessi e parte appellata via e-mail; giacché, si ribadisce, come l'unico caso in cui la prova per testi è ammessa è l'ipotesi prevista dall'art. 2724 n. 3 c.c..
Inoltre, da come questa Corte ha avuto modo di constare attraverso un'attenta analisi della documentazione prodotta dagli appellanti nel precedente grado di giudizio, le comunicazioni suddette, risultano, così come già assodato dal giudice di prime cure nella pronuncia oggi impugnata, del tutto generiche e dunque non idonee a dimostrare il riconoscimento del debito in questione da parte della IG.ra , CP_1
Si consideri poi, come la prova concernente la simulazione relativa non può essere data neanche mediante interrogatorio formale e, ciò in base a quanto stabilito dalla Suprema
Corte la quale con sentenza n. 6262/2017 ha fissato il principio : “ in tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili che esigono la forma scritta "ad substantiam",
l'interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito, è
ammissibile anche tra le parti solo se sia rivolto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, perché in tal caso oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita immobiliare (cfr. Cass. 30.1.1992, n. 1011).”.
Ordunque, questa Corte alla luce di quanto sopra argomentato, rigetta integralmente l'appello, in quanto i germani non hanno fornito né richiesto prova Parte_1
idonea ed ammissibile al fine di dimostrare la simulazione del prezzo di compravendita dell'immobile in questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei IG.ri Parte_1
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_2 Parte_3
pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
8
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
odierna appellata, avverso la sentenza n. 1406/2019 pubblicata il 29.06.2019 e Controparte_1
non notificata, emessa dal Tribunale di Cosenza all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 3661/2012,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1406/2019 del Tribunale di Cosenza.
2) condanna , e in favore dell'appellato Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 2.906,00 oltre accessori come legge.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso da remoto in data 09.06.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
9