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Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
Sezione Civile
Il Tribunale di Gela, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Rosaria Carlà, sciogliendo la riserva assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 1666/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maria Cascino (C.F. ) per procura allegata al C.F._2 ricorso depositato telematicamente, elettivamente domiciliato in Gela, v. Rossini n. 63, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cammalleri
Ricorrente
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Agrigento, v. Cicerone n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio La Rocca (C.F.
), che la rappresenta e difende per procura generale alle liti allegata al fascicolo di parte C.F._3
Resistente
*****
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , premesso di avere stipulato con la società Parte_1 [...] la polizza assicurativa n. 866/01/0312372 , relativa alla propria Controparte_2 CP_3 autovettura Volkswagen Golf tg. BT375ED, essendo stato convenuto innanzi al Tribunale di Gela nel procedimento n. 1462/2009 R.G. dagli eredi di - deceduto in conseguenza del sinistro nel quale Persona_1 era rimasto coinvolto il ricorrente - per essere condannato, in solido con la predetta compagnia assicurativa, al risarcimento dei danni morali, fisici e patrimoniali da costoro subiti, agiva in giudizio nei confronti della società chiedendo di dichiarare il suo diritto ad ottenere il pagamento delle Controparte_2 spese e dei compensi difensivi relativi al suindicato processo civile - complessivamente determinati, in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014 e come da parcella professionale del legale incaricato della difesa, nella misura di € 21.524,00, oltre accessori di legge - e, conseguentemente, di condannare la società
[...] al pagamento in suo favore della somma di € 31.360,18, compresi accessori di legge, Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda formulata con lettera dell'11/9/2019 fino al soddisfo, ed oltre spese della procedura di mediazione e del presente giudizio.
Il ricorrente in particolare esponeva che il procedimento n. 1462/2009 R.G., promosso dagli eredi di Per_1
dopo un procedimento in sede penale conclusosi con l'archiviazione per mancanza di responsabilità
[...]
1 del ricorrente, era stato definito, come da sentenza n. 386/2019 del 30/7/2019, con il rigetto delle domande risarcitorie proposte nei suoi confronti e, tuttavia, con la compensazione delle spese di lite.
Indi si doleva che la società convenuta avesse illegittimamente respinto la sua richiesta, formulata ai sensi dell'art. 1917 co. 3 c.c., di pagamento delle spese di resistenza in relazione alla propria difesa nella causa svoltasi davanti al Tribunale di Gela, sostenendo che non gli fosse dovuto alcun rimborso poiché avrebbe dovuto incaricare l'avvocato designato dalla compagnia assicuratrice, successivamente costituitosi in giudizio per la stessa compagnia, sebbene non gli fosse mai stata offerta assistenza legale con l'avvocato fiduciario.
Deduceva quindi che, in base all'art. 1917 co. 3 c.c., l'assicuratore risponde delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato anche quando la domanda del terzo sia stata rigettata, poiché in tal caso la difesa dell'assicurato si è svolta anche nell'interesse dello stesso assicuratore. Provvedeva quindi a quantificare il dovuto nella misura di € 31.360,18, compresi gli accessori di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria per come richiesto nelle conclusioni ed oltre spese della procedura di mediazione, per un totale di € 31.408,98.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2 della domanda proposta dal ricorrente. La società in particolare sosteneva la superfluità della costituzione del ricorrente nel giudizio promosso contro di lui dagli eredi , avendo essa assunto la difesa nel merito delle Per_1 ragioni del proprio assicurato sin dalla prima udienza e per tutte le fasi del processo, mai contrapponendosi allo stesso e deducendo l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti. Affermava altresì che il giudice aveva rigettato la domanda attorea seguendo un percorso argomentativo differente da quello prospettato dalla difesa del facendo leva sulle risultanze del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine Pt_1 intervenute sul luogo del sinistro, che, in quanto atto pubblico, faceva prova dei fatti accertati fino a querela di falso. Deduceva inoltre che l'assicurato aveva disatteso l'obbligo di non gravare l'assicuratore di spese ingiustificate e che la scelta di costituirsi in giudizio appariva compiuta con negligenza, avendo scelto di avvalersi della difesa di un legale di fiducia senza poter ricavare da tale scelta alcuna utilità, esponendo l'assicuratore all'onere di rifondere spese avventatamente sostenute. Contestava infine la domanda nel quantum, ritenendola eccessiva in rapporto ai fatti del processo e alla linea difensiva posta in essere nell'interesse del attesa la difesa spiegata in giudizio dalla compagnia assicuratrice anche a tutela del Pt_1 proprio assicurato per l'intero corso del processo. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda del ricorrente o, in subordine, la riduzione della somma accordata al predetto secondo più corretti ed equi parametri di giustizia, con vittoria di spese e compensi di lite o, in subordine, con integrale compensazione delle spese tra le parti.
Ciò premesso, il ricorrente, invocando il disposto di cui all'art. 1917 co. 3 c.c., chiede il riconoscimento del diritto a percepire dalla compagnia assicuratrice che assicurava per la Controparte_2 responsabilità civile la propria autovettura Volkswagen Golf tg. BT375ED, la somma complessiva richiesta dal proprio legale per la costituzione e la difesa nel procedimento n. 1462/2009 R.G. del Tribunale di Gela, promosso nei suoi confronti dagli eredi di , deceduto nel sinistro stradale nel quale anche il Persona_1 con la suddetta autovettura era rimasto coinvolto. Pt_1
Di contro la resistente lamenta che il non si sia accertato, prima di costituirsi in giudizio, CP_2 Pt_1 della linea difensiva che la compagnia assicuratrice intendeva adottare, e che in tal modo abbia
2 negligentemente dato luogo ad ulteriori costi ingiustificati. Sottolinea quindi che per l'intera durata del giudizio essa, non contestando la copertura assicurativa del veicolo, aveva mantenuto una posizione difensiva corrispondente a quella dell'assicurato e a tutela degli interessi di quest'ultimo, sostenendone le ragioni.
Il ricorrente fonda dunque la propria domanda sul disposto di cui all'art. 1917 co. 3 c.c., secondo il quale “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”.
Orbene, la giurisprudenza, qualificando come spese di resistenza le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal terzo danneggiato, afferma che queste derivano dal contratto di assicurazione e prescindono da una condanna dell'assicurato nei confronti del terzo. Si è invero osservato che l'assicuratore della responsabilità civile, secondo l'impegno contrattualmente assunto o, comunque, nei limiti di cui all'art. 1917 co. 3 c.c., è tenuto a rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato anche quando la presenza in giudizio in proprio dell'assicurato non sia dipesa dalla posizione difensiva assunta dall'assicuratore, ma dalle richieste del danneggiato, “giacché l'obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa, in quanto le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna (nel contratto) o comunque è tenuto (nei limiti di cui all'articolo 1917 c.c.) a manlevare solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato” (così Cass. Sez. III 13/10/2022 n. 29926; conf. Cass. Sez. 3 ord. n. 8896 del 13/05/2020).
Tali spese, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, sono ricondotte al genus delle c.d. “spese di salvataggio” di cui all'art. 1914 c.c., perché sostenute per un interesse comune all'assicurato e all'assicuratore (Cass. Sez.
6-3 ord. n. 18076 del 31/8/2020; conf. Cass. Sez. III sent. n. 21220 del 5/7/2022, che evidenzia come dette spese “sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente (art. 1914 c.c., comma 2, il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1227 c.c.”).
La giurisprudenza di legittimità riconosce dunque il diritto dell'assicurato, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, alla refusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea, sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia quando resti assorbita, potendo invece essere negato quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa, o ancora quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive o avventate (v. Cass. Sez.
6-3 ord. n. 4786 del
23/2/2021, secondo la quale, in motivazione, “...l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di rifondere le spese di resistenza sostenute dall'assicurato costituisce un naturale negotii ex art. 1374 c.c.”; nel senso della riconducibilità delle spese di resistenza alla copertura assicurativa per responsabilità civile v. anche
Cass. Sez.
6-3 ord. n. 3011 del 9/2/2021; conf. Cass. Sez. III ord. n. 4275 del 16/2/2024).
L'assicurato ha dunque diritto ad ottenerne la refusione da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo, salvi gli effetti della compensatio lucri cum damno se le spese siano state già
3 versate al predetto dalla parte soccombente, o in caso di compensazione delle spese di lite (così da ultimo Cass.
Sez. III 16/2/2024 n. 4275), tranne che nell'ipotesi, di cui si è detto poc'anzi, in cui manchi o sia inefficace la copertura assicurativa, o quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano “superflue, eccessive od avventate”.
E' opportuno precisare che l'art. 1917 co. 3 c.c. riguarda non il regime delle spese giudiziali relative alla fondatezza dell'azione di garanzia promossa dall'assicurato nei confronti del suo assicuratore – che, di regola, rispondono al principio della soccombenza – ma le spese direttamente sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo, ovvero quelle che l'assicuratore assume direttamente su di sé quale gestore della lite
(Cass. Sez. III sent. n. 3638 del 14/2/2013).
Alla stregua dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto dell'assicurato alla refusione delle spese di resistenza non viene meno in caso di adesione dell'assicuratore alle ragioni dell'assicurato e, quindi, dell'adozione da parte dello stesso di una linea difensiva priva di elementi di contrapposizione con la posizione dell'assicurato medesimo: “Non ha rilievo alcuno che la presenza in giudizio dell'assicurato non sia stata causata da una posizione difensiva dell'assicurazione, quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato;
le spese legali per affrontare il processo prescindono da questa circostanza processuale mutevole, e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato” (così Cass. Sez. III 13/5/2020 n. 8896).
Venendo al caso di specie, ritiene il decidente che il ricorrente abbia dimostrato in giudizio un interesse specifico ed apprezzabile a costituirsi nel procedimento n. 1462/2009 R.G., promosso da , CP_4 CP_5
, e contro di lui e nei confronti anche della società
[...] Parte_2 Controparte_6 [...] al fine di ottenerne la condanna, in solido, al risarcimento dei danni riportati nel sinistro Controparte_2 occorso in data 14/12/2001 tra l'autovettura tg. BT375ED, condotta dal il veicolo Fiat Uno CL Pt_1
154871, di proprietà di e da lui condotto, con a bordo e , e Persona_1 CP_4 CP_5
l'autovettura BMW 316 tg. BG924VW, di proprietà della ditta incidente a Controparte_7 seguito del quale il conducente della Fiat Uno decedette dopo il ricovero e gli altri occupanti della medesima autovettura riportarono lesioni personali.
In primo luogo, sussiste il presupposto della evocazione in giudizio del ricorrente per danni riconducibili all'evento oggetto della copertura assicurativa per responsabilità civile in relazione all'autovettura di sua proprietà, garantita da Reale Mutua Ass.ni. Inoltre, pur considerando l'orientamento secondo il quale il diritto alla refusione delle spese di resistenza non va riconosciuto all'assicurato, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza uno specifico interesse o senza che possa ricavare un'utilità dalla costituzione in giudizio (Cass. sez. III, 19/03/2015, n.5479), nel caso in esame
è oggettivamente apprezzabile un concreto interesse del ricorrente a costituirsi in giudizio per contrastare l'ingente domanda risarcitoria, per un totale di € 1.076.564,09, persino superiore al massimale assicurato.
Depongono in tal senso anche le plurime ricostruzioni dei fatti di causa e l'oggettiva complessità dell'accertamento della dinamica del sinistro, in ordine al quale le diverse possibili dinamiche prospettate nel corso del procedimento penale e nel successivo procedimento civile promosso dai congiunti della vittima, e le
4 differenti conclusioni cui sono giunti i Consulenti tecnici incaricati, depongono per una oggettiva controvertibilità della dinamica dell'incidente e, conseguentemente, per la opportunità che alla ricostruzione del fatto partecipasse il diretto interessato.
A fronte di tali elementi, propri del procedimento nel quale il era convenuto in giudizio poiché ritenuto Pt_1 responsabile del fatto illecito, la circostanza che si sia a sua volta costituita in giudizio adottando CP_2 una linea difensiva priva di elementi di contrapposizione con il proprio assicurato non esclude il diritto di quest'ultimo alle spese di resistenza, non potendo queste essere considerate superflue o avventate.
Ed anzi, la costituzione in giudizio dell'assicurato appare, in presenza di tali condizioni, giustificata dal c.d. obbligo di salvataggio, essendogli richiesto ex lege di “fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”. Sotto tale profilo, neppure rileva che la società si sia costituita in giudizio alla prima CP_2 udienza e non nel rispetto del termine previsto dall'art. 166 c.p.c., poiché, come chiarito dalla giurisprudenza in precedenza richiamata, “l'obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa” (Cass. Sez. III ord. n. 8896/2020 cit.).
Va altresì osservato che, anche in presenza di un patto di gestione della lite – nel caso di specie invero neppure allegato – la costituzione in proprio dell'assicurato, non preceduta dall'offerta di gestione della lite fatta dall'assicuratore, rappresenta un comportamento volto al perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, e non un volontario aggravamento delle conseguenze del sinistro, rilevante quale violazione dell'obbligo di salvataggio posto dall'art. 1914 c.c. (così Trib. Modena Sez. II 13/6/2022 n. 757). Nel rilevare che la compagnia assicuratrice non ha prodotto le condizioni del contratto di assicurazione, al fine di dimostrare l'eventuale esistenza di una clausola che stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, in ogni caso vale rammentare che siffatta clausola è comunque ritenuta dalla giurisprudenza nulla ex art. 1932 c.c., poiché costituisce deroga in pejus al disposto di cui all'art. 1917 co. 3 c.c. (così Cass. sez. III, 05/07/2022, n.21220).
Ai fini della prova delle spese di resistenza, pur essendo noto l'orientamento, di recente espresso dalla Suprema
Corte, secondo il quale dette spese sono dovute all'assicurato se questi ne abbia fornito prova adeguata e nei limiti dell'esborso effettivamente provato (in tal senso v. Cass. Sez. III ord. n. 26683 del 15/9/2023; Cass. Sez.
6-3 ord. n. 21290 del 5/7/2022), ritiene il decidente - alla stregua di un precedente e più convincente orientamento - che l'assicurato, ai fini dell'esercizio del proprio diritto ad ottenere le spese di resistenza, può farlo valere “nel momento stesso in cui sorge il debito dell'assicurato di pagamento dell'onorario al legale, e quindi al più tardi al momento di ultimazione della prestazione professionale”, essendo il corrispondente debito dell'assicurato verso il legale che l'ha assistito “liquido ed esigibile a partire dal momento di esecuzione dell'incarico professionale” (così Cass. Sez. III 29/2/2016 n. 3899). Si è invero osservato sul punto che, rispondendo l'art. 1917 co. 3 c.c. alla finalità di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio,
“il fine indennitario rifiuta ogni forma di subordinazione del diritto dell'assicurato all'avvenuto esborso”, e che, diversamente opinando, l'istituto troverebbe applicazione solo a favore di chi abbia la possibilità di sostenere l'esborso e di attendere il corrispondente rimborso, e non di chi non sia in grado di sopportare
5 nell'immediato i costi per la propria difesa in giudizio (così Trib. Modena Sez. II 13/6/2022 n. 757).
Alla stregua dei principi richiamati, la prova delle spese di resistenza afferenti alla difesa dell'odierno ricorrente in ragione della propria autonoma costituzione nel procedimento n. 1462/2009, promosso nei suoi confronti dagli eredi (nonché da e anche in proprio) si rinviene nella Per_1 CP_4 CP_5 parcella dell'avv. Luigi Maria Cascino, che ha rappresentato e difeso il ricorrente in quel procedimento, e negli atti del procedimento medesimo, dai quali può evincersi lo svolgimento dell'attività defensionale svolta in favore del alla quale la parcella è riferita. Pt_1
In ordine al quantum della pretesa, va riconosciuto al il diritto a percepire, a titolo di spese di resistenza Pt_1 per la costituzione nel suddetto procedimento n. 1462/2009 R.G., secondo i parametri di cui al D.M. 10/3/2014
n. 55, come modificato con D.M. 37/2018, ed in base al valore della causa – pari al valore totale domandato di € 1.076.564,09 - la complessiva somma di € 14.720,73 per compensi professionali, di cui € 2851,87 per la fase di studio, € 1881,81 per la fase introduttiva, € 5026,90 per la fase istruttoria (nella misura minima pari al
30% del valore medio) ed € 4960,15 per la fase decisionale, considerato l'incremento previsto dall'art. 6 dello stesso D.M. 55/2014 per le controversie di valore superiore ad € 520.000,00, ed una riduzione del compenso fino alla misura minima prevista dall'art. 4 co. 1 D.M. 55/2014 cit., nel testo vigente ratione temporis, stante la richiesta del compenso professionale nella misura minima.
A tal proposito si osserva:
- che, ai fini della liquidazione del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, va applicato il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di successione nel tempo delle tariffe professionali forensi, secondo cui la liquidazione degli onorari dev'essere effettuata in base alle tariffe o ai parametri vigenti al momento in cui l'attività professionale è stata condotta a termine, termine che si identifica con quello dell'esaurimento del giudizio o, nel caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con quello di tale cessazione (così Cass. sez. I, 05/08/2024, n.22029); tale principio trova applicazione, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140 – e, successivamente, al corrispondente disposto di cui all'art. 28
D.M. 55/2014 - norma che ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, anche ai nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali (così Cass. Sez. U sent. n. 17405 del 12/10/2012, secondo la quale “l'art. 41, infatti, deve essere letto nel senso che i nuovi parametri debbano trovare applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”);
- che, ove sia mancata la determinazione consensuale del compenso spettante all'avvocato per l'attività professionale svolta per il proprio cliente, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del D.M.
n. 55 del 2014, apportate dal D.M. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (così Cass. Sez. II sent n. 10438 del 19/04/2023);
6 - che nella allegata parcella professionale la richiesta di compenso per la fase istruttoria nella misura minima è erroneamente calcolata nella misura del 70% del valore medio, dovendosi invece ritenere, alla stregua dell'indirizzo interpretativo offerto dalla Suprema Corte, che “la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria "una diminuzione di regola fino al 70 per cento" dei parametri medi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. 55/14, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al 70 per cento del medesimo e, dunque, nel senso che
l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30 per cento del valore medio” (v. Cass. Sez. VI 10/4/2020 n.
7780; conf. Cass. sez. VI, 24/09/2019, n.23798).
Oltre al compenso determinato in favore del difensore del ricorrente nella misura di € 14.720,73, vanno altresì liquidate le spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato (€ 2208,10), nonché la CPA al 4%
(€ 677,15) ed infine l'IVA, nella misura del 22% (€ 3873,31), per un totale di € 21.479,29, inferiore al limite del quarto della somma assicurata previsto dall'art. 1917 co. 3 c.c..
Nulla è invece dovuto per spese vive relative al procedimento n. 1462/2009, non essendone state documentate nel presente giudizio.
Per questi motivi
, la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, va condannata al pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
21.479,29 a titolo di spese di resistenza in relazione ai compensi spettanti al procuratore, avv. Luigi Maria
Cascino, che lo ha rappresentato e difeso nel procedimento n. 1462/2009 R.G. del Tribunale di Gela, somma comprensiva degli accessori di legge, oltre interessi legali dalla data del 12/9/2019 – data della costituzione in mora della con diffida stragiudiziale inviata a mezzo pec (all. 6) - fino al soddisfo. Controparte_2
Ex art. 91 c.p.c., la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, va infine condannata alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano, secondo i parametri introdotti con D.M.
13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (compreso nello scaglione di valore da € 5200,01 a € 26000,00), in complessivi € 3683,00, di cui € 286,00 per spese ed € 3397,00 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri medi), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, nonché alla refusione delle spese di mediazione, pari ad € 48,80.
P.Q.M.
il Tribunale di Gela, decidendo sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da Parte_1
contro disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
[...] Controparte_2 in accoglimento della domanda, condanna la società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della complessiva somma di Parte_1
€ 21.479,29 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dal 12/9/2019 fino al soddisfo;
condanna altresì la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3683,00, di cui € 286,00 per spese ed € 3397,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e
7 CPA come per legge, nonché alla refusione delle spese di mediazione, pari ad € 48,80.
Si comunichi.
Gela, 10/3/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
8
Sezione Civile
Il Tribunale di Gela, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Rosaria Carlà, sciogliendo la riserva assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 1666/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maria Cascino (C.F. ) per procura allegata al C.F._2 ricorso depositato telematicamente, elettivamente domiciliato in Gela, v. Rossini n. 63, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cammalleri
Ricorrente
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Agrigento, v. Cicerone n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio La Rocca (C.F.
), che la rappresenta e difende per procura generale alle liti allegata al fascicolo di parte C.F._3
Resistente
*****
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , premesso di avere stipulato con la società Parte_1 [...] la polizza assicurativa n. 866/01/0312372 , relativa alla propria Controparte_2 CP_3 autovettura Volkswagen Golf tg. BT375ED, essendo stato convenuto innanzi al Tribunale di Gela nel procedimento n. 1462/2009 R.G. dagli eredi di - deceduto in conseguenza del sinistro nel quale Persona_1 era rimasto coinvolto il ricorrente - per essere condannato, in solido con la predetta compagnia assicurativa, al risarcimento dei danni morali, fisici e patrimoniali da costoro subiti, agiva in giudizio nei confronti della società chiedendo di dichiarare il suo diritto ad ottenere il pagamento delle Controparte_2 spese e dei compensi difensivi relativi al suindicato processo civile - complessivamente determinati, in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014 e come da parcella professionale del legale incaricato della difesa, nella misura di € 21.524,00, oltre accessori di legge - e, conseguentemente, di condannare la società
[...] al pagamento in suo favore della somma di € 31.360,18, compresi accessori di legge, Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda formulata con lettera dell'11/9/2019 fino al soddisfo, ed oltre spese della procedura di mediazione e del presente giudizio.
Il ricorrente in particolare esponeva che il procedimento n. 1462/2009 R.G., promosso dagli eredi di Per_1
dopo un procedimento in sede penale conclusosi con l'archiviazione per mancanza di responsabilità
[...]
1 del ricorrente, era stato definito, come da sentenza n. 386/2019 del 30/7/2019, con il rigetto delle domande risarcitorie proposte nei suoi confronti e, tuttavia, con la compensazione delle spese di lite.
Indi si doleva che la società convenuta avesse illegittimamente respinto la sua richiesta, formulata ai sensi dell'art. 1917 co. 3 c.c., di pagamento delle spese di resistenza in relazione alla propria difesa nella causa svoltasi davanti al Tribunale di Gela, sostenendo che non gli fosse dovuto alcun rimborso poiché avrebbe dovuto incaricare l'avvocato designato dalla compagnia assicuratrice, successivamente costituitosi in giudizio per la stessa compagnia, sebbene non gli fosse mai stata offerta assistenza legale con l'avvocato fiduciario.
Deduceva quindi che, in base all'art. 1917 co. 3 c.c., l'assicuratore risponde delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato anche quando la domanda del terzo sia stata rigettata, poiché in tal caso la difesa dell'assicurato si è svolta anche nell'interesse dello stesso assicuratore. Provvedeva quindi a quantificare il dovuto nella misura di € 31.360,18, compresi gli accessori di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria per come richiesto nelle conclusioni ed oltre spese della procedura di mediazione, per un totale di € 31.408,98.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2 della domanda proposta dal ricorrente. La società in particolare sosteneva la superfluità della costituzione del ricorrente nel giudizio promosso contro di lui dagli eredi , avendo essa assunto la difesa nel merito delle Per_1 ragioni del proprio assicurato sin dalla prima udienza e per tutte le fasi del processo, mai contrapponendosi allo stesso e deducendo l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti. Affermava altresì che il giudice aveva rigettato la domanda attorea seguendo un percorso argomentativo differente da quello prospettato dalla difesa del facendo leva sulle risultanze del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine Pt_1 intervenute sul luogo del sinistro, che, in quanto atto pubblico, faceva prova dei fatti accertati fino a querela di falso. Deduceva inoltre che l'assicurato aveva disatteso l'obbligo di non gravare l'assicuratore di spese ingiustificate e che la scelta di costituirsi in giudizio appariva compiuta con negligenza, avendo scelto di avvalersi della difesa di un legale di fiducia senza poter ricavare da tale scelta alcuna utilità, esponendo l'assicuratore all'onere di rifondere spese avventatamente sostenute. Contestava infine la domanda nel quantum, ritenendola eccessiva in rapporto ai fatti del processo e alla linea difensiva posta in essere nell'interesse del attesa la difesa spiegata in giudizio dalla compagnia assicuratrice anche a tutela del Pt_1 proprio assicurato per l'intero corso del processo. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda del ricorrente o, in subordine, la riduzione della somma accordata al predetto secondo più corretti ed equi parametri di giustizia, con vittoria di spese e compensi di lite o, in subordine, con integrale compensazione delle spese tra le parti.
Ciò premesso, il ricorrente, invocando il disposto di cui all'art. 1917 co. 3 c.c., chiede il riconoscimento del diritto a percepire dalla compagnia assicuratrice che assicurava per la Controparte_2 responsabilità civile la propria autovettura Volkswagen Golf tg. BT375ED, la somma complessiva richiesta dal proprio legale per la costituzione e la difesa nel procedimento n. 1462/2009 R.G. del Tribunale di Gela, promosso nei suoi confronti dagli eredi di , deceduto nel sinistro stradale nel quale anche il Persona_1 con la suddetta autovettura era rimasto coinvolto. Pt_1
Di contro la resistente lamenta che il non si sia accertato, prima di costituirsi in giudizio, CP_2 Pt_1 della linea difensiva che la compagnia assicuratrice intendeva adottare, e che in tal modo abbia
2 negligentemente dato luogo ad ulteriori costi ingiustificati. Sottolinea quindi che per l'intera durata del giudizio essa, non contestando la copertura assicurativa del veicolo, aveva mantenuto una posizione difensiva corrispondente a quella dell'assicurato e a tutela degli interessi di quest'ultimo, sostenendone le ragioni.
Il ricorrente fonda dunque la propria domanda sul disposto di cui all'art. 1917 co. 3 c.c., secondo il quale “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”.
Orbene, la giurisprudenza, qualificando come spese di resistenza le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal terzo danneggiato, afferma che queste derivano dal contratto di assicurazione e prescindono da una condanna dell'assicurato nei confronti del terzo. Si è invero osservato che l'assicuratore della responsabilità civile, secondo l'impegno contrattualmente assunto o, comunque, nei limiti di cui all'art. 1917 co. 3 c.c., è tenuto a rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato anche quando la presenza in giudizio in proprio dell'assicurato non sia dipesa dalla posizione difensiva assunta dall'assicuratore, ma dalle richieste del danneggiato, “giacché l'obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa, in quanto le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna (nel contratto) o comunque è tenuto (nei limiti di cui all'articolo 1917 c.c.) a manlevare solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato” (così Cass. Sez. III 13/10/2022 n. 29926; conf. Cass. Sez. 3 ord. n. 8896 del 13/05/2020).
Tali spese, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, sono ricondotte al genus delle c.d. “spese di salvataggio” di cui all'art. 1914 c.c., perché sostenute per un interesse comune all'assicurato e all'assicuratore (Cass. Sez.
6-3 ord. n. 18076 del 31/8/2020; conf. Cass. Sez. III sent. n. 21220 del 5/7/2022, che evidenzia come dette spese “sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente (art. 1914 c.c., comma 2, il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1227 c.c.”).
La giurisprudenza di legittimità riconosce dunque il diritto dell'assicurato, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, alla refusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea, sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia quando resti assorbita, potendo invece essere negato quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa, o ancora quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive o avventate (v. Cass. Sez.
6-3 ord. n. 4786 del
23/2/2021, secondo la quale, in motivazione, “...l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di rifondere le spese di resistenza sostenute dall'assicurato costituisce un naturale negotii ex art. 1374 c.c.”; nel senso della riconducibilità delle spese di resistenza alla copertura assicurativa per responsabilità civile v. anche
Cass. Sez.
6-3 ord. n. 3011 del 9/2/2021; conf. Cass. Sez. III ord. n. 4275 del 16/2/2024).
L'assicurato ha dunque diritto ad ottenerne la refusione da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo, salvi gli effetti della compensatio lucri cum damno se le spese siano state già
3 versate al predetto dalla parte soccombente, o in caso di compensazione delle spese di lite (così da ultimo Cass.
Sez. III 16/2/2024 n. 4275), tranne che nell'ipotesi, di cui si è detto poc'anzi, in cui manchi o sia inefficace la copertura assicurativa, o quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano “superflue, eccessive od avventate”.
E' opportuno precisare che l'art. 1917 co. 3 c.c. riguarda non il regime delle spese giudiziali relative alla fondatezza dell'azione di garanzia promossa dall'assicurato nei confronti del suo assicuratore – che, di regola, rispondono al principio della soccombenza – ma le spese direttamente sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo, ovvero quelle che l'assicuratore assume direttamente su di sé quale gestore della lite
(Cass. Sez. III sent. n. 3638 del 14/2/2013).
Alla stregua dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto dell'assicurato alla refusione delle spese di resistenza non viene meno in caso di adesione dell'assicuratore alle ragioni dell'assicurato e, quindi, dell'adozione da parte dello stesso di una linea difensiva priva di elementi di contrapposizione con la posizione dell'assicurato medesimo: “Non ha rilievo alcuno che la presenza in giudizio dell'assicurato non sia stata causata da una posizione difensiva dell'assicurazione, quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato;
le spese legali per affrontare il processo prescindono da questa circostanza processuale mutevole, e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato” (così Cass. Sez. III 13/5/2020 n. 8896).
Venendo al caso di specie, ritiene il decidente che il ricorrente abbia dimostrato in giudizio un interesse specifico ed apprezzabile a costituirsi nel procedimento n. 1462/2009 R.G., promosso da , CP_4 CP_5
, e contro di lui e nei confronti anche della società
[...] Parte_2 Controparte_6 [...] al fine di ottenerne la condanna, in solido, al risarcimento dei danni riportati nel sinistro Controparte_2 occorso in data 14/12/2001 tra l'autovettura tg. BT375ED, condotta dal il veicolo Fiat Uno CL Pt_1
154871, di proprietà di e da lui condotto, con a bordo e , e Persona_1 CP_4 CP_5
l'autovettura BMW 316 tg. BG924VW, di proprietà della ditta incidente a Controparte_7 seguito del quale il conducente della Fiat Uno decedette dopo il ricovero e gli altri occupanti della medesima autovettura riportarono lesioni personali.
In primo luogo, sussiste il presupposto della evocazione in giudizio del ricorrente per danni riconducibili all'evento oggetto della copertura assicurativa per responsabilità civile in relazione all'autovettura di sua proprietà, garantita da Reale Mutua Ass.ni. Inoltre, pur considerando l'orientamento secondo il quale il diritto alla refusione delle spese di resistenza non va riconosciuto all'assicurato, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza uno specifico interesse o senza che possa ricavare un'utilità dalla costituzione in giudizio (Cass. sez. III, 19/03/2015, n.5479), nel caso in esame
è oggettivamente apprezzabile un concreto interesse del ricorrente a costituirsi in giudizio per contrastare l'ingente domanda risarcitoria, per un totale di € 1.076.564,09, persino superiore al massimale assicurato.
Depongono in tal senso anche le plurime ricostruzioni dei fatti di causa e l'oggettiva complessità dell'accertamento della dinamica del sinistro, in ordine al quale le diverse possibili dinamiche prospettate nel corso del procedimento penale e nel successivo procedimento civile promosso dai congiunti della vittima, e le
4 differenti conclusioni cui sono giunti i Consulenti tecnici incaricati, depongono per una oggettiva controvertibilità della dinamica dell'incidente e, conseguentemente, per la opportunità che alla ricostruzione del fatto partecipasse il diretto interessato.
A fronte di tali elementi, propri del procedimento nel quale il era convenuto in giudizio poiché ritenuto Pt_1 responsabile del fatto illecito, la circostanza che si sia a sua volta costituita in giudizio adottando CP_2 una linea difensiva priva di elementi di contrapposizione con il proprio assicurato non esclude il diritto di quest'ultimo alle spese di resistenza, non potendo queste essere considerate superflue o avventate.
Ed anzi, la costituzione in giudizio dell'assicurato appare, in presenza di tali condizioni, giustificata dal c.d. obbligo di salvataggio, essendogli richiesto ex lege di “fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”. Sotto tale profilo, neppure rileva che la società si sia costituita in giudizio alla prima CP_2 udienza e non nel rispetto del termine previsto dall'art. 166 c.p.c., poiché, come chiarito dalla giurisprudenza in precedenza richiamata, “l'obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa” (Cass. Sez. III ord. n. 8896/2020 cit.).
Va altresì osservato che, anche in presenza di un patto di gestione della lite – nel caso di specie invero neppure allegato – la costituzione in proprio dell'assicurato, non preceduta dall'offerta di gestione della lite fatta dall'assicuratore, rappresenta un comportamento volto al perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, e non un volontario aggravamento delle conseguenze del sinistro, rilevante quale violazione dell'obbligo di salvataggio posto dall'art. 1914 c.c. (così Trib. Modena Sez. II 13/6/2022 n. 757). Nel rilevare che la compagnia assicuratrice non ha prodotto le condizioni del contratto di assicurazione, al fine di dimostrare l'eventuale esistenza di una clausola che stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, in ogni caso vale rammentare che siffatta clausola è comunque ritenuta dalla giurisprudenza nulla ex art. 1932 c.c., poiché costituisce deroga in pejus al disposto di cui all'art. 1917 co. 3 c.c. (così Cass. sez. III, 05/07/2022, n.21220).
Ai fini della prova delle spese di resistenza, pur essendo noto l'orientamento, di recente espresso dalla Suprema
Corte, secondo il quale dette spese sono dovute all'assicurato se questi ne abbia fornito prova adeguata e nei limiti dell'esborso effettivamente provato (in tal senso v. Cass. Sez. III ord. n. 26683 del 15/9/2023; Cass. Sez.
6-3 ord. n. 21290 del 5/7/2022), ritiene il decidente - alla stregua di un precedente e più convincente orientamento - che l'assicurato, ai fini dell'esercizio del proprio diritto ad ottenere le spese di resistenza, può farlo valere “nel momento stesso in cui sorge il debito dell'assicurato di pagamento dell'onorario al legale, e quindi al più tardi al momento di ultimazione della prestazione professionale”, essendo il corrispondente debito dell'assicurato verso il legale che l'ha assistito “liquido ed esigibile a partire dal momento di esecuzione dell'incarico professionale” (così Cass. Sez. III 29/2/2016 n. 3899). Si è invero osservato sul punto che, rispondendo l'art. 1917 co. 3 c.c. alla finalità di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio,
“il fine indennitario rifiuta ogni forma di subordinazione del diritto dell'assicurato all'avvenuto esborso”, e che, diversamente opinando, l'istituto troverebbe applicazione solo a favore di chi abbia la possibilità di sostenere l'esborso e di attendere il corrispondente rimborso, e non di chi non sia in grado di sopportare
5 nell'immediato i costi per la propria difesa in giudizio (così Trib. Modena Sez. II 13/6/2022 n. 757).
Alla stregua dei principi richiamati, la prova delle spese di resistenza afferenti alla difesa dell'odierno ricorrente in ragione della propria autonoma costituzione nel procedimento n. 1462/2009, promosso nei suoi confronti dagli eredi (nonché da e anche in proprio) si rinviene nella Per_1 CP_4 CP_5 parcella dell'avv. Luigi Maria Cascino, che ha rappresentato e difeso il ricorrente in quel procedimento, e negli atti del procedimento medesimo, dai quali può evincersi lo svolgimento dell'attività defensionale svolta in favore del alla quale la parcella è riferita. Pt_1
In ordine al quantum della pretesa, va riconosciuto al il diritto a percepire, a titolo di spese di resistenza Pt_1 per la costituzione nel suddetto procedimento n. 1462/2009 R.G., secondo i parametri di cui al D.M. 10/3/2014
n. 55, come modificato con D.M. 37/2018, ed in base al valore della causa – pari al valore totale domandato di € 1.076.564,09 - la complessiva somma di € 14.720,73 per compensi professionali, di cui € 2851,87 per la fase di studio, € 1881,81 per la fase introduttiva, € 5026,90 per la fase istruttoria (nella misura minima pari al
30% del valore medio) ed € 4960,15 per la fase decisionale, considerato l'incremento previsto dall'art. 6 dello stesso D.M. 55/2014 per le controversie di valore superiore ad € 520.000,00, ed una riduzione del compenso fino alla misura minima prevista dall'art. 4 co. 1 D.M. 55/2014 cit., nel testo vigente ratione temporis, stante la richiesta del compenso professionale nella misura minima.
A tal proposito si osserva:
- che, ai fini della liquidazione del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, va applicato il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di successione nel tempo delle tariffe professionali forensi, secondo cui la liquidazione degli onorari dev'essere effettuata in base alle tariffe o ai parametri vigenti al momento in cui l'attività professionale è stata condotta a termine, termine che si identifica con quello dell'esaurimento del giudizio o, nel caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con quello di tale cessazione (così Cass. sez. I, 05/08/2024, n.22029); tale principio trova applicazione, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140 – e, successivamente, al corrispondente disposto di cui all'art. 28
D.M. 55/2014 - norma che ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, anche ai nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali (così Cass. Sez. U sent. n. 17405 del 12/10/2012, secondo la quale “l'art. 41, infatti, deve essere letto nel senso che i nuovi parametri debbano trovare applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”);
- che, ove sia mancata la determinazione consensuale del compenso spettante all'avvocato per l'attività professionale svolta per il proprio cliente, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del D.M.
n. 55 del 2014, apportate dal D.M. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (così Cass. Sez. II sent n. 10438 del 19/04/2023);
6 - che nella allegata parcella professionale la richiesta di compenso per la fase istruttoria nella misura minima è erroneamente calcolata nella misura del 70% del valore medio, dovendosi invece ritenere, alla stregua dell'indirizzo interpretativo offerto dalla Suprema Corte, che “la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria "una diminuzione di regola fino al 70 per cento" dei parametri medi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. 55/14, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al 70 per cento del medesimo e, dunque, nel senso che
l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30 per cento del valore medio” (v. Cass. Sez. VI 10/4/2020 n.
7780; conf. Cass. sez. VI, 24/09/2019, n.23798).
Oltre al compenso determinato in favore del difensore del ricorrente nella misura di € 14.720,73, vanno altresì liquidate le spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato (€ 2208,10), nonché la CPA al 4%
(€ 677,15) ed infine l'IVA, nella misura del 22% (€ 3873,31), per un totale di € 21.479,29, inferiore al limite del quarto della somma assicurata previsto dall'art. 1917 co. 3 c.c..
Nulla è invece dovuto per spese vive relative al procedimento n. 1462/2009, non essendone state documentate nel presente giudizio.
Per questi motivi
, la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, va condannata al pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
21.479,29 a titolo di spese di resistenza in relazione ai compensi spettanti al procuratore, avv. Luigi Maria
Cascino, che lo ha rappresentato e difeso nel procedimento n. 1462/2009 R.G. del Tribunale di Gela, somma comprensiva degli accessori di legge, oltre interessi legali dalla data del 12/9/2019 – data della costituzione in mora della con diffida stragiudiziale inviata a mezzo pec (all. 6) - fino al soddisfo. Controparte_2
Ex art. 91 c.p.c., la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, va infine condannata alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano, secondo i parametri introdotti con D.M.
13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (compreso nello scaglione di valore da € 5200,01 a € 26000,00), in complessivi € 3683,00, di cui € 286,00 per spese ed € 3397,00 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri medi), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, nonché alla refusione delle spese di mediazione, pari ad € 48,80.
P.Q.M.
il Tribunale di Gela, decidendo sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da Parte_1
contro disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
[...] Controparte_2 in accoglimento della domanda, condanna la società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della complessiva somma di Parte_1
€ 21.479,29 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dal 12/9/2019 fino al soddisfo;
condanna altresì la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3683,00, di cui € 286,00 per spese ed € 3397,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e
7 CPA come per legge, nonché alla refusione delle spese di mediazione, pari ad € 48,80.
Si comunichi.
Gela, 10/3/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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