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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 509/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 509/2025 R.G. promossa da
, Parte_1
C.F. , difeso dall'avv. MARGARI LEONARDO C.F. P.IVA_1
; C.F._1
contro
, C.F. , difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. PACIFICO EMILIANO C.F. . C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 6/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Come domandato dalle parti entrambe va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo esse dato atto dell'avvenuta imputazione da parte di della somma pignorata e ricevuta dal terzo Controparte_1
pari ad euro 147.894,94 a pagamento delle rate relative ai Controparte_2
piani di rateizzazione con identificativo n. 337016 del 19.08.2024 e n. 315703
del 22.12.2023 (si vedano le comunicazioni allegate alla prima memoria istruttoria dell'opponente).
Va dunque regolato il profilo delle spese di lite facendo riferimento al criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Ebbene, l'applicazione di tale criterio vede come necessaria una parziale compensazione delle spese di lite, tenuto conto che l'istanza di rateizzazione è
stata protocollata dall' in data 19/7/2024 (un venerdì), ad Controparte_1
appena quattro giorni liberi di distanza dalla data del pignoramento avvenuto il
24/7/2024, compresi all'interno un sabato e una domenica.
Se è vero dunque che essa precede temporalmente il pignoramento, è altrettanto vero che lo scarto temporale è ridottissimo e che tale circostanza va necessariamente tenuta in considerazione al fine di operare un giudizio attenuato di responsabilità dell'ente, essendo circostanza nota che in uffici di notevoli dimensioni quali quello dell'opposta la trattazione di istanze varie possa richiedere alcuni giorni, anche solo per l'avvio dell'istruttoria.
A tale circostanza va aggiunta quella per cui, una volta eseguito il pignoramento,
inviava dapprima un preavviso di rigetto in data Controparte_1
26/7/2024 e poi un solo parziale accoglimento dell'istanza.
Tutte tali circostanze giustificano un giudizio attenuato di responsabilità
dell'ente, con compensazione di metà delle spese di lite.
Quanto alla restante metà, esse sono poste a carico dell'opposta con applicazione dei valori minimi di scaglione, attesa la ridottissima complessità della controversia, e con esclusione della fase di istruttoria/trattazione, non svoltasi.
pagina 2 di 3 Infondata infine, per le ragioni di cui sopra, la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
509/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite per un mezzo.
3. Condanna l'opposta al pagamento nei confronti dell'opponente del rimanente mezzo delle spese di lite che si indicano per l'intero in euro 4.217,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
euro 786,00 per spese specifiche;
infine IVA e Cassa;
da distrarsi in favore dell'avv. Leonardo Margari,
dichiaratosi antistatario.
Lecce, 7 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 509/2025 R.G. promossa da
, Parte_1
C.F. , difeso dall'avv. MARGARI LEONARDO C.F. P.IVA_1
; C.F._1
contro
, C.F. , difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. PACIFICO EMILIANO C.F. . C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 6/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Come domandato dalle parti entrambe va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo esse dato atto dell'avvenuta imputazione da parte di della somma pignorata e ricevuta dal terzo Controparte_1
pari ad euro 147.894,94 a pagamento delle rate relative ai Controparte_2
piani di rateizzazione con identificativo n. 337016 del 19.08.2024 e n. 315703
del 22.12.2023 (si vedano le comunicazioni allegate alla prima memoria istruttoria dell'opponente).
Va dunque regolato il profilo delle spese di lite facendo riferimento al criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Ebbene, l'applicazione di tale criterio vede come necessaria una parziale compensazione delle spese di lite, tenuto conto che l'istanza di rateizzazione è
stata protocollata dall' in data 19/7/2024 (un venerdì), ad Controparte_1
appena quattro giorni liberi di distanza dalla data del pignoramento avvenuto il
24/7/2024, compresi all'interno un sabato e una domenica.
Se è vero dunque che essa precede temporalmente il pignoramento, è altrettanto vero che lo scarto temporale è ridottissimo e che tale circostanza va necessariamente tenuta in considerazione al fine di operare un giudizio attenuato di responsabilità dell'ente, essendo circostanza nota che in uffici di notevoli dimensioni quali quello dell'opposta la trattazione di istanze varie possa richiedere alcuni giorni, anche solo per l'avvio dell'istruttoria.
A tale circostanza va aggiunta quella per cui, una volta eseguito il pignoramento,
inviava dapprima un preavviso di rigetto in data Controparte_1
26/7/2024 e poi un solo parziale accoglimento dell'istanza.
Tutte tali circostanze giustificano un giudizio attenuato di responsabilità
dell'ente, con compensazione di metà delle spese di lite.
Quanto alla restante metà, esse sono poste a carico dell'opposta con applicazione dei valori minimi di scaglione, attesa la ridottissima complessità della controversia, e con esclusione della fase di istruttoria/trattazione, non svoltasi.
pagina 2 di 3 Infondata infine, per le ragioni di cui sopra, la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
509/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite per un mezzo.
3. Condanna l'opposta al pagamento nei confronti dell'opponente del rimanente mezzo delle spese di lite che si indicano per l'intero in euro 4.217,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
euro 786,00 per spese specifiche;
infine IVA e Cassa;
da distrarsi in favore dell'avv. Leonardo Margari,
dichiaratosi antistatario.
Lecce, 7 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 3 di 3