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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/10/2025, n. 7410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7410 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NN ES ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46956/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI IL, presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via
SE RI, 18;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RI IL, presso la quale è elettivamente domiciliata in Milano, Via
SE RI, 18;
ATTORI contro
(C.F. ), che si difende in proprio, CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Milano, Via Montenapoleone, 8;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità professionale pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
ATTORI:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta,
In via principale nel merito
Respingere tutte le domande ed eccezioni come azionate da parte convenuta poiché infondate in fatto ed in diritto;
Accertare e dichiarare intervenuto un contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2033 c.c. tra i sigg. e da un lato e l'avvocato Parte_1 Parte_3
dall'altro lato;
CP_1
Accertare e dichiarare l'inadempimento ex artt. 2033 e ss. c.c. e 1218 c.c. in capo all'avvocato per tutto quanto esposto in premessa;
CP_1
Per l'effetto condannare l'avvocato a restituire ai sigg. CP_1 Parte_1
e la somma di € 35.223,62 quale importo riconosciuto e
[...] Parte_3
corrisposto per il mandato professionale conferito, oltre al lucro cessante quantificato in
€ 235.532,70 a titolo di somme scaturenti da sentenze/provvedimenti definitivi nei o a quella diversa somma che verrà liquidata in via equitativa per il mancato profitto conseguito;
in entrambi i casi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, si chiede che venga accertata e dichiarata la fattispecie di cui all'art. 2041 c.c., addebitabile all'avvocato con conseguente diritto dei sigg. e CP_1 Parte_1
a vedersi restituire la somma di € 35.223,62, oltre interessi legali dal Parte_3
dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria pagina 2 di 11 Si chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale del convenuto avvocato domiciliato in Milano Via Montenapoleone n. 8, sui seguenti capitoli di CP_1
prova:
1) Vero che l'avvocato conosceva casualmente i sigg. e CP_1 Pt_1 Parte_3
una mattina del mese di aprile 2021, in prossimità del luogo di lavoro degli stessi in
Trezzano S/N, mentre si trovava in auto in compagnia del cugino del sig. tale Pt_1
Persona_1
2) Vero che in tale occasione parte attrice raccontava quanto appena accaduto, consistente nell'ennesimo litigio intercorso con il fratello del sig. tale Pt_1
, e la necessità di andare a sporgere per i fatti denuncia querela presso il Per_2
Comando dei Carabinieri più vicino;
3) Vero che l'avvocato indicava a parte attrice di farsi affiancare da un CP_1
legale nella predisposizione di una denuncia querela perché sarebbero stati più tutelati ed avrebbero raggiunto con maggiore certezza il risultato sperato;
4) Vero che parte attrice decideva e comunicava all'avvocato di conferire CP_1
allo stesso procura per la redazione da parte del medesimo di denuncia querela nei confronti del sig. Persona_3
5) Vero che la predetta denuncia querela veniva redatta da avvocato diverso dall'avvocato come risulta anche dalla procura in calce alla stessa, tale avvocato CP_1
LE Imperio;
6) Vero che l'avvocato LE Imperio, difensore delegato da parte attrice a propria rispetto al 23 aprile 2021, data riportata in calce alla denuncia querela, per
Covid;
7) Vero che solo in un momento successivo, nel mese di settembre 2022, parte attrice apprendeva che la predetta denuncia querela mai fu depositata, attraverso pagina 3 di 11 apposita richiesta certificato di comunicazione di iscrizione a registro in qualità di parte offesa ex art. 335 cpp;
8) Vero che l'avvocato si occupa di diritto penale e processualpenale;
CP_1
9) Vero che a far data dal mese di aprile 2021 e fino al mese di giugno 2022 circa l'avvocato si è impegnato ad eseguire diverse prestazioni professionali in favore CP_1
di parte attrice riguardanti i rapporti tra la medesima e il sig. , nello Persona_3
specifico: denuncia penale ed integrazione della stessa;
pratiche di rimborso con
Ryanair, atti di pignoramento contro richieste indennizzo Persona_3
Compagnia assicuratrice;
una pratica per ottenere € 100.000,00 a fondo perduto per la società di famiglia Very Good sas;
pratiche riguardanti problematiche condominiali dell'immobile di parte attrice e sito in Tenerife, nonché trattative per la compravendita dello stesso con terzi;
10) Vero che in relazione alle predette pratiche l'avvocato riferiva CP_1
progressi e vittorie in campo professionale, tra cui sentenze e provvedimenti favorevoli alla stessa parte attrice per un totale di € 235.532,70;
11) Vero che, nello specifico, sarebbe stata intentata una causa
contro
AY
(perché il sig. era sullo stesso volo di parte attrice e avrebbe dovuto Persona_3
essere attinto da un “Codice rosso”), con sentenza dichiarata dall'avvocato come CP_1
depositata il 09/11/2021 per recuperare € 8.000,00 a titolo di risarcimento danni ed €
900,00 a titolo di spese legali;
12) Vero che l'avvocato riferiva a parte attrice che era pendente una CP_1
controversia con Compagnia assicuratrice per danni arrecati al furgone aziendale da parte del sig. con due preventivi di € 395,39+ € 1.237,31 chiesti e Persona_3
recuperati dall'Assicurazione;
pagina 4 di 11 13) Vero che l'avvocato riferiva a parte attrice la sussistenza di una causa CP_1
contro il sig. per risarcimento di danni morali per un totale di € Persona_3
77.000,00;
14) Vero che in riferimento all'immobile di Tenerife un amico dell'avvocato avrebbe dato a parte attrice un risarcimento del danno prima quantificato in € CP_1
3.000,00 e poi € 5.000,00, per non aver concluso l'affare di permuta dell'abitazione della stessa parte attrice con altra abitazione;
15) Vero che sempre con riguardo all'appartamento di Tenerife l'avvocato CP_1
aveva dichiarato vinta una causa contro gli amministratori di condominio per alcune problematiche condominiali, con un importo riconosciuto di € 18.000,00;
16) Vero che in riferimento ai vari pignoramenti dichiarati eseguiti nei confronti del sig. (immobili/conto corrente/ furgone/ beni mobili), l'avvocato Persona_3
riferiva un importo riconosciuto a parte attrice di € 9.000,00 + € 16.000,00; CP_1
17) Vero che in tale lasso temporale parte attrice ha corrisposto all'avvocato per la collaborazione professionale svolta sia bonifici per € 21.565,62 sia somme CP_1
brevi manu per € 13.658,00 consegnate durante i vari incontri tra gli stessi avvenuti;
18) Vero che nonostante le continue richieste formulate in tal senso l'avvocato ad oggi ha omesso di consegnare a parte attrice la documentazione attestante CP_1
l'attività professionale svolta.
Si insiste per il rigetto delle avverse eventuali istanze istruttorie della parte convenuta.
Il tutto con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.”
CONVENUTO: pagina 5 di 11 “1) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza della legittimazione attiva dei soggetti richiedenti in ordine a delle cifre singole elargite dalla società “Very GOOd s.a.s. , assente in atti e non rappresentata, nonché per le carenze di cui all'art. 163 c.p.c n. 2 , 3 , 3 bis e 4 reiterando quanto già fatto in udienza , ed anche a seguito della manta ordinanza.
2) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della assorbente eccezione di nullità assoluta ex art 163 c.p.c. assorbente l'intero atto accertare e dichiarare la condizione di improcedibilità della domanda per assoluta carenza di proposizione della domanda di
NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA DECRETO LEGGE N. 132 DEL
2014 essendo nelle conclusioni rassegnate in atti mancante la richiesta di euro
235532,70 quindi da intendersi come non richiesta,solo perché inserita in corpo descrittivo e del tutto mancante delle indicazioni necessarie lacchè si arrivi ad una cifra del genere.
3) Accertare e dichiarare tutte le domande effettuate in atto di citazione prive di rilevanza giuridica e per l'effetto rigettarle nella loro totalità essendo prive dei requisiti di legge.
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
pagina 6 di 11 Ragioni della decisione
1. e con citazione ritualmente notificata in data 21 Parte_1 Parte_3
novembre 2022, hanno convenuto in giudizio l'avvocato per sentir CP_1
accertare la responsabilità contrattuale del convenuto nell'espletamento del mandato professionale conferitogli nel mese di aprile 2021, in relazione alla redazione e presentazione di una denuncia-querela e a vari incarichi conferitigli successivamente che, assumevano, non erano stati mai portati a termine.
In particolare, quanto alla denuncia-querela che i coniugi e Pt_1 Parte_3
intendevano sporgere nei confronti del fratello del primo, , gli attori Persona_3
lamentano che, a loro insaputa, l'avvocato che in quel periodo era stato sospeso CP_1
dal proprio Consiglio dell'Ordine di appartenenza per sei mesi e non poteva figurare in alcun mandato, aveva fatto firmare loro un mandato a favore di un altro avvocato.
Inoltre, il professionista non aveva informato i propri clienti dell'avvenuta archiviazione della denuncia-querela successivamente presentata, impedendo così ai medesimi di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. Tutti gli altri incarichi o non erano stati iniziati o, se iniziati, non erano stati portati a termine.
Gli attori hanno chiesto quindi la restituzione dell'importo totale di € 35.223,62 (€
16.502,00 consegnati in contanti ed € 18.721,62 tramite bonifico) versato al convenuto fino al mese di maggio 2022 e il pagamento di un importo da liquidarsi in via equitativa per il lucro cessante derivante dal mancato profitto conseguito a seguito dell'inadempimento contrattuale del professionista.
In via subordinata, per il caso di rigetto della domanda principale, è stato chiesto il pagamento della stessa somma di € 35.223,62, a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2. Il convenuto si è costituito, affermando di aver invece informato gli attori del fatto che gli era stata irrogata una sanzione disciplinare e che essi avrebbero dovuto quindi pagina 7 di 11 rivolgersi a un altro legale, che egli stesso aveva personalmente chiamato in loro presenza affinché presentasse per loro conto la denuncia-querela nei confronti di
. L'avvocato ha poi sostenuto di aver accettato il mandato per Persona_3 CP_1
proporre una nuova querela per fatti diversi da quelli già oggetto della prima, una volta scontato il periodo di sospensione, ma ha precisato che la stessa venne archiviata perché il testimone oculare dei fatti denunciati, sentito come persona informata sui fatti durante la fase delle indagini preliminari, ebbe a smentire tutte le circostanze dedotte dai coniugi in querela.
In ordine ai pagamenti effettuati, il convenuto ha negato di aver ricevuto somme in contanti e ha contestano le partite relative ai pagamenti effettuati con bonifico e le imputazioni indicate dagli attori in citazione.
È stata comunque eccepita, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, per il mancato esperimento della negoziazione assistita, trattandosi di causa di valore inferiore ai
50.000 euro, ed è stata dedotta la nullità dell'atto di citazione per l'impossibilità, per il convenuto, di individuare il petitum della causa. Infine, il convenuto ha contestato i presupposti di applicabilità dell'art. 2041 c.c. e ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte.
3. Disattese dal giudice le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto e assunto l'interrogatorio formale dell'avv. la causa è stata rinviata per la precisazione CP_1
delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione, previa concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la comparsa conclusionale depositata il 15 maggio 2025, la parte attrice ha prodotto l'atto di costituzione di parte civile di e datato 14 Parte_1 Parte_3
marzo 2025, nel processo penale n. 40663/2022 pendente nei confronti dell'avvocato pagina 8 di 11 imputato dei reati previsti dall'art. 380 e 640 c.p. dinanzi al tribunale di CP_1
Milano.
4. Ai sensi dell'art. 75, primo comma c.p.p. “L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.
L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile”.
Dall'atto di costituzione di parte civile prodotto, emerge che l'avv. è imputato del CP_1
reato previsto dall'art. 380 c.p. “perché, nella sua qualità di avvocato, si rendeva infedele ai propri doveri professionali intrapresi con e Parte_1
arrecando loro nocumento per non aver presentato alla Parte_3
competente A.G. l'atto di denuncia-querela che i predetti suoi assistiti, come da questi richiesto, volevano proporre nei confronti di per non aver loro Persona_3
comunicato l'avviso di archiviazione, facendo così scadere i termini per la presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione […]” ; emerge inoltre che il medesimo è imputato del reato previsto dall'art. 640 c.p. “perché, nella sua qualità di avvocato, dopo essersi fatto conferire il mandato fiduciario con la promessa di assistere le e nel procedimento Parte_4 Parte_3
penale meglio indicato al capo a) e anche per altre cause civili, con artifici e raggiri – inducendo in errore le – si procurava l'ingiusto profitto consistito nel Parte_4
farsi corrispondere dai predetti, a titolo di proprio onorario, la somma pari a circa
38.000 euro (di cui circa 16.500,00 brevi manu e la restante somma di circa 21.500 euro tramite bonifici bancari), con pari danno per le con artifizi e Parte_4
raggiri […]”.
Deve pertanto ritenersi che vi sia identità fra le domande proposte, essendo coincidenti pagina 9 di 11 sia i soggetti sia la causa petendi sia il petitum”.
Gli attori sostengono invece che “In sede civile, […] oltre ad essere differente il petitum,
e quindi la somma richiesta, peraltro non richiesta a titolo di danno morale in sede civile, son differenti anche i presupposti, la causa petendi, più ampia come delineata nel giudizio civile, poiché, come già sopra esposto, vi son diverse questioni e ragioni, sia in fatto che in diritto, che vengono trattate ed introdotte anche dallo stesso avvocato
. Essi ritengono quindi che “le due azioni proposte sia in sede civile che penale CP_1
possano procedere in maniera parallela, portando a differenti pronunce in favore dei sigg.ri e ” (pag.10 comparsa conclusionale). Pt_1 Parte_3
Quanto alla posizione di parte convenuta sul rapporto fra le due azioni civile e panale,
da un lato, rileva “la necessità della sospensione del procedimento civile CP_1
in attesa dell'esito del procedimento penale ai sensi e per gli effetti dell'art 75 del
c.p.p.” (pag.2 memoria di replica), dall'altro, osserva che “il trasferimento dell'azione civile nel processo penale produce di diritto […] la rinuncia dell'attore al giudizio civile, sicché il giudice civile deve anche d'ufficio dichiarare l'estinzione del processo, senza che sia necessaria l'accettazione della parte” (pag.3 memoria di replica, che richiama la sentenza n. 7396/2003 Cass.).
Quest'ultimo assunto è fondato. Infatti, “l'esercizio, mediante la costituzione di P.C., della facoltà di trasferire nel processo penale l'azione civile proposta davanti al giudice civile, comporta l'estinzione del processo civile "ipso facto" per rinuncia agli atti, effetto che si produce con la rituale proposizione dell'atto di costituzione nei modi e nelle forme di cui all'art. 79, mentre l'azione civile prosegue, a seguito della "translatio iudicii", dinanzi al giudice penale, senza che sia quindi configurabile alcuna ipotesi di litispendenza, posto che l'estinzione del giudizio civile esclude la contemporanea pendenza di due giudizi (Cassazione civile sez. III - 30/6/2005, n. 13946).
pagina 10 di 11 Sull'identità di oggetto, in relazione alla causa petendi e al petitum e di soggetti, fra le due azioni, non possono esservi dubbi: in entrambi i giudizi, e Parte_1
chiedono, previo accertamento della condotta inadempiente dell'avv. Parte_3
la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme, comprese tra € CP_1
35.000 ed € 38.000,00 (la leggera differenza è irrilevante), dai medesimi corrispostegli a titolo di onorario, nonché la condanna al risarcimento dell' “ingente danno” subito
“anche relativamente alle cause civili sempre affidate all'Avv. con specifico CP_1
mandato e che questi non ha mai intrapreso o, in alcuni casi, ha intrapreso senza di fatto seguire la procedura, rassicurando comunque le persone offese del buon esito delle stesse (danno da perdita di chance)” (pag.3 dell'atto di costituzione di parte civile).
Che nel giudizio penale venga chiesto, in più, anche il risarcimento del danno morale è irrilevante, dal momento che la domanda svolta in quella sede ricomprende tutte le richieste avanzate nel giudizio civile.
Atteso l'avvenuto trasferimento dell'azione civile nel processo penale, va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 75, primo comma c.p.p., le spese di lite dovranno essere liquidate dal giudice penale.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto del trasferimento dell'azione civile proposta nel processo penale:
- dichiara l'estinzione del processo
- rimette al giudice penale la liquidazione delle spese.
Milano, 5 ottobre 2025
Il giudice
NN ES pagina 11 di 11