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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/11/2024, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1680 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MENDICINO RAFFAELINA
- RICORRENTE contro
in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.07.2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo, previ i necessari accertamenti e la disapplicazione del D.M. 50/2021, la condanna del : Controparte_2
- al riconoscimento di un punteggio pari a 6 per anno (o a 0,5 punti per ogni mese/frazione di mese superiore a 15 giorni) per il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA, triennio 2021/2024 e successivi aggiornamenti;
- alla corretta collocazione nelle graduatorie stesse, in forza di punteggio rideterminato. A sostegno delle proprie ragioni ha premesso di aver svolto servizio militare di leva obbligatorio dal 2.12.2004 al 30.06.2005, dopo aver conseguito il diploma di qualifica professionale per Operatore dei servizi di Ristorazione – settore cucina.
Ha aggiunto di aver presentato, in data 16.04.2021, domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto citate.
Ha lamentato il mancato riconoscimento di 3,50 punti, in luogo di 0,35, per il servizio militare svolto, in violazione dell'art. 569 comma 3 d.lgs. 297/94 e dell'art. 2050 d.lgs.
66/2010 nonché dell'art. 52 Cost. come interpretati dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito.
Ha formulato istanza ex art. 151 c.p.c., ritenendo controinteressati convenuti tutti gli aspiranti alle graduatorie in contesa.
Con memoria di costituzione il ha chiesto il rigetto Controparte_3
delle domande avversarie.
In via preliminare ha sottolineato come in ricorso fosse stato erroneamente allegato lo svolgimento di servizio militare di leva obbligatorio in luogo di quello volontario effettivamente svolto dal Parte_1
Nel merito, ha dedotto la correttezza del proprio operato, proprio alla luce della normativa richiamata dalla controparte.
Ha precisato, sul punto, che secondo il decreto ministeriale contestato il servizio prestato in costanza di rapporto veniva assimilato a quello reso nella medesima qualifica, mentre quello prestato non in costanza di impiego veniva considerato alla stregua di quelli resi alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Ha sostenuto che nessuna norma primaria ostasse all'equiparazione del solo servizio svolto in costanza di nomina a quello scolastico e al riconoscimento, invece, dei medesimi punteggi previsti per gli incarichi conferiti da altre amministrazioni per quello svolto in precedenza.
Ha aggiunto che la giurisprudenza citata in ricorso era inconferente nel caso di specie e ha dedotto l'idoneità dell'interpretazione offerta da controparte a determinare: una ingiusta equiparazione di situazioni differenti;
una discriminazione di genere;
una discriminazione rispetto ai destinatari di incarichi presso amministrazioni statali.
***
2 Si premette che alcuna decisione deve essere pronunciata nei confronti di tutti i soggetti evocati in giudizio dal ricorrente, diversi dal , in quanto mere Controparte_2 articolazioni organizzative di quest'ultimo, unico soggetto munito di legittimazione passiva.
Ancora in via preliminare, si deve escludere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di “tutti gli aspiranti personale ATA (profili di Collaboratore Scolastico e
Cuoco) inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA, dell'ufficio IV – quali subirebbero un pregiudizio Controparte_4 dall'accoglimento del presente ricorso”. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte,
a Sezioni Unite, “spetta a chi eccepisce la non integrità del contraddittorio non soltanto indicare le persone che assume dover essere partecipi del giudizio e provarne l'esistenza, ma anche dimostrare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione” (Cassazione civile sez. un., 04/12/2001, n.15289). Spetta, in particolare, alla parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio “indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di documentare altresì i presupposti della loro vocatio” (Cassazione civile sez. II, 19/03/2013, n.6822).
Nel caso di specie, la generica citazione degli aspiranti personale ATA non integra né la necessaria indicazione nominativa richiesta dalla giurisprudenza, né tantomeno la prova che vi siano soggetti certamente destinati a subire effetti pregiudizievoli, in caso di accoglimento della domanda proposta.
Tanto premesso, il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del D.M. 50/2021 - per violazione dell'art. 569
d.lgs. 297/94 – laddove distingue, nell'individuazione dei punteggi assegnabili per il servizio militare di leva, il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego da quello svolto in precedenza.
L'assunto non può essere condiviso: la disposizione richiamata è dedicata alla ricostruzione della carriera al momento dell'immissione in ruolo del lavoratore, come si evince espressamente dall'art. 570, comma 2, del medesimo decreto, ai sensi del quale “il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”. La natura speciale di tale disposizione osta all'applicazione generalizzata della stessa, anche nell'ambito della valutazione dei punteggi ai fini dell'inserimento in graduatoria, con riferimento alla quale opera invece la regola di cui all'art. 2050 d.lgs. 66/2010.
3 Tale disposizione prevede che i periodi di effettivo servizio militare “sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Il secondo comma della norma prevede poi che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Ebbene, è sufficiente in questa sede evidenziare come il decreto ministeriale censurato abbia valorizzato anche il periodo di servizio militare non prestato in costanza di rapporto di lavoro, equiparandolo, ai fini del punteggio, a quello svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali. La previsione appare del tutto compatibile con quanto disposto dall'art. 2050, comma 1, cit., considerando che la norma non impone di equiparare il servizio a quello svolto presso il medesimo ente e per la qualifica oggetto della selezione pubblica lato sensu intesa (come vorrebbe parte ricorrente) bensì a quello prestato “negli impieghi civili presso enti pubblici” in generale (come in effetti è avvenuto).
La differente valutazione della leva è altresì coerente con l'art. 52 Cost.: la norma di rango primario impone infatti esclusivamente che l'adempimento del servizio militare non pregiudichi la posizione di lavoro del cittadino. Ha senso, dunque, che il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego sia equiparato a quello reso nella medesima qualifica, determinandosi altrimenti un pregiudizio in contrasto con il dettato costituzionale. Tali considerazioni, invece, non valgono con riferimento al servizio militare svolto al di fuori del rapporto di impiego, che viene comunque valorizzato come periodo presso un'amministrazione statale.
Il richiamo alla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, n. 8586/2024, è inconferente in ragione della non sovrapponibilità della fattispecie rispetto a quella in esame e delle diverse disposizioni di rango secondario applicabili.
Rileva, invece, a conferma di quanto esposto, il più recente arresto della Corte - che si cita anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - e nell'ambito del quale è stato anche chiarito perché sul tema sussista un contrasto giurisprudenziale solo apparente: “i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere – in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatore per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio
4 militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e
Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima…sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparare le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2)…Il tema di causa è però ben diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso…va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del 'riconoscimento del servizio agli effetti della carriera'…Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi…Il comma 1 dell'art. 2050…non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli 'a tutti gli effetti'…Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego – a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento…Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare
5 svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato…Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo” (Cassazione civile sez. lav., 08/08/2024, n.22432).
La pronuncia richiamata non solo conferma l'infondatezza delle domande proposte;
ma dalla stessa può anche evincersi l'inesistenza di un vero contrasto giurisprudenziale. Ne consegue che non sussistono ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. come richiesto in sede di discussione da parte ricorrente (che, nell'atto introduttivo, ha richiamato stralci di provvedimenti senza contestualizzazione al fine di dimostrare l'esistenza di orientamenti difformi sul tema, in realtà non sussistenti).
Le spese stesse, dunque, vengono liquidate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché del concreto svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: respinge il ricorso;
condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_3
le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.000, oltre
[...]
accessori.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 20/11/2024 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MENDICINO RAFFAELINA
- RICORRENTE contro
in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.07.2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo, previ i necessari accertamenti e la disapplicazione del D.M. 50/2021, la condanna del : Controparte_2
- al riconoscimento di un punteggio pari a 6 per anno (o a 0,5 punti per ogni mese/frazione di mese superiore a 15 giorni) per il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA, triennio 2021/2024 e successivi aggiornamenti;
- alla corretta collocazione nelle graduatorie stesse, in forza di punteggio rideterminato. A sostegno delle proprie ragioni ha premesso di aver svolto servizio militare di leva obbligatorio dal 2.12.2004 al 30.06.2005, dopo aver conseguito il diploma di qualifica professionale per Operatore dei servizi di Ristorazione – settore cucina.
Ha aggiunto di aver presentato, in data 16.04.2021, domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto citate.
Ha lamentato il mancato riconoscimento di 3,50 punti, in luogo di 0,35, per il servizio militare svolto, in violazione dell'art. 569 comma 3 d.lgs. 297/94 e dell'art. 2050 d.lgs.
66/2010 nonché dell'art. 52 Cost. come interpretati dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito.
Ha formulato istanza ex art. 151 c.p.c., ritenendo controinteressati convenuti tutti gli aspiranti alle graduatorie in contesa.
Con memoria di costituzione il ha chiesto il rigetto Controparte_3
delle domande avversarie.
In via preliminare ha sottolineato come in ricorso fosse stato erroneamente allegato lo svolgimento di servizio militare di leva obbligatorio in luogo di quello volontario effettivamente svolto dal Parte_1
Nel merito, ha dedotto la correttezza del proprio operato, proprio alla luce della normativa richiamata dalla controparte.
Ha precisato, sul punto, che secondo il decreto ministeriale contestato il servizio prestato in costanza di rapporto veniva assimilato a quello reso nella medesima qualifica, mentre quello prestato non in costanza di impiego veniva considerato alla stregua di quelli resi alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Ha sostenuto che nessuna norma primaria ostasse all'equiparazione del solo servizio svolto in costanza di nomina a quello scolastico e al riconoscimento, invece, dei medesimi punteggi previsti per gli incarichi conferiti da altre amministrazioni per quello svolto in precedenza.
Ha aggiunto che la giurisprudenza citata in ricorso era inconferente nel caso di specie e ha dedotto l'idoneità dell'interpretazione offerta da controparte a determinare: una ingiusta equiparazione di situazioni differenti;
una discriminazione di genere;
una discriminazione rispetto ai destinatari di incarichi presso amministrazioni statali.
***
2 Si premette che alcuna decisione deve essere pronunciata nei confronti di tutti i soggetti evocati in giudizio dal ricorrente, diversi dal , in quanto mere Controparte_2 articolazioni organizzative di quest'ultimo, unico soggetto munito di legittimazione passiva.
Ancora in via preliminare, si deve escludere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di “tutti gli aspiranti personale ATA (profili di Collaboratore Scolastico e
Cuoco) inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA, dell'ufficio IV – quali subirebbero un pregiudizio Controparte_4 dall'accoglimento del presente ricorso”. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte,
a Sezioni Unite, “spetta a chi eccepisce la non integrità del contraddittorio non soltanto indicare le persone che assume dover essere partecipi del giudizio e provarne l'esistenza, ma anche dimostrare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione” (Cassazione civile sez. un., 04/12/2001, n.15289). Spetta, in particolare, alla parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio “indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di documentare altresì i presupposti della loro vocatio” (Cassazione civile sez. II, 19/03/2013, n.6822).
Nel caso di specie, la generica citazione degli aspiranti personale ATA non integra né la necessaria indicazione nominativa richiesta dalla giurisprudenza, né tantomeno la prova che vi siano soggetti certamente destinati a subire effetti pregiudizievoli, in caso di accoglimento della domanda proposta.
Tanto premesso, il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del D.M. 50/2021 - per violazione dell'art. 569
d.lgs. 297/94 – laddove distingue, nell'individuazione dei punteggi assegnabili per il servizio militare di leva, il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego da quello svolto in precedenza.
L'assunto non può essere condiviso: la disposizione richiamata è dedicata alla ricostruzione della carriera al momento dell'immissione in ruolo del lavoratore, come si evince espressamente dall'art. 570, comma 2, del medesimo decreto, ai sensi del quale “il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”. La natura speciale di tale disposizione osta all'applicazione generalizzata della stessa, anche nell'ambito della valutazione dei punteggi ai fini dell'inserimento in graduatoria, con riferimento alla quale opera invece la regola di cui all'art. 2050 d.lgs. 66/2010.
3 Tale disposizione prevede che i periodi di effettivo servizio militare “sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Il secondo comma della norma prevede poi che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Ebbene, è sufficiente in questa sede evidenziare come il decreto ministeriale censurato abbia valorizzato anche il periodo di servizio militare non prestato in costanza di rapporto di lavoro, equiparandolo, ai fini del punteggio, a quello svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali. La previsione appare del tutto compatibile con quanto disposto dall'art. 2050, comma 1, cit., considerando che la norma non impone di equiparare il servizio a quello svolto presso il medesimo ente e per la qualifica oggetto della selezione pubblica lato sensu intesa (come vorrebbe parte ricorrente) bensì a quello prestato “negli impieghi civili presso enti pubblici” in generale (come in effetti è avvenuto).
La differente valutazione della leva è altresì coerente con l'art. 52 Cost.: la norma di rango primario impone infatti esclusivamente che l'adempimento del servizio militare non pregiudichi la posizione di lavoro del cittadino. Ha senso, dunque, che il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego sia equiparato a quello reso nella medesima qualifica, determinandosi altrimenti un pregiudizio in contrasto con il dettato costituzionale. Tali considerazioni, invece, non valgono con riferimento al servizio militare svolto al di fuori del rapporto di impiego, che viene comunque valorizzato come periodo presso un'amministrazione statale.
Il richiamo alla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, n. 8586/2024, è inconferente in ragione della non sovrapponibilità della fattispecie rispetto a quella in esame e delle diverse disposizioni di rango secondario applicabili.
Rileva, invece, a conferma di quanto esposto, il più recente arresto della Corte - che si cita anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - e nell'ambito del quale è stato anche chiarito perché sul tema sussista un contrasto giurisprudenziale solo apparente: “i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere – in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatore per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio
4 militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e
Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima…sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparare le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2)…Il tema di causa è però ben diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso…va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del 'riconoscimento del servizio agli effetti della carriera'…Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi…Il comma 1 dell'art. 2050…non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli 'a tutti gli effetti'…Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego – a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento…Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare
5 svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato…Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo” (Cassazione civile sez. lav., 08/08/2024, n.22432).
La pronuncia richiamata non solo conferma l'infondatezza delle domande proposte;
ma dalla stessa può anche evincersi l'inesistenza di un vero contrasto giurisprudenziale. Ne consegue che non sussistono ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. come richiesto in sede di discussione da parte ricorrente (che, nell'atto introduttivo, ha richiamato stralci di provvedimenti senza contestualizzazione al fine di dimostrare l'esistenza di orientamenti difformi sul tema, in realtà non sussistenti).
Le spese stesse, dunque, vengono liquidate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché del concreto svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: respinge il ricorso;
condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_3
le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.000, oltre
[...]
accessori.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 20/11/2024 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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