Sentenza 23 ottobre 2012
Massime • 1
Nella vigenza dell'abrogata legge 24 dicembre 1969, n. 990, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della r.c.a., sopravvenuta nel corso del giudizio promosso dalla vittima per il risarcimento del danno, la notificazione all'impresa designata dell'atto di pendenza della lite, di cui all'art. 25 della legge citata, non aveva la natura di una "vocatio in ius"; di conseguenza, l'impresa designata, non essendo parte del giudizio, non può proporre appello avverso la sentenza favorevole al danneggiato, salvo che avesse scelto di intervenire volontariamente nel giudizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2012, n. 18155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18155 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente -
Dott. MASSERA Maurizio - rel. Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 278-2008 proposto da:
RR FI, RR TO, RR CO, RR VI, RR MI, RR RI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso lo studio dell'avvocato LENER LEONARDO, rappresentati e difesi dagli avvocati TAMBASCO ANIELLO, BARONE PAOLO giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INAIL DIREZIONE GENERALE CAMPANIA, in persona del Dirigente con incarico di livello generale Dott. MAURO FANTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VTA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato TARANTINO CRISTOFARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSI ANDREA giusta delega in atti;
LLOYD NATIONALE S.P.A. IN LCA, in persona del Commissario liquidatore Avv. CARLO NICOLÒ, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 27, presso lo studio dell'avvocato MELUCCO ANDREA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
AS MO, KUAIB ABDELKADER;
- intimati -
e contro
GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona dei legali rappresentanti Dott. ADRIAN BRUNO TREVISAN e Dott. GOTTARDI MAURIZIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato FEDELI VALENTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 3378/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2006 R.G.N. 5666/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2012 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito l'Avvocato PAOLO BARONE per delega;
udito l'Avvocato ANDREA ROSSI;
udito l'Avvocato ANDREA MELUCCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
.
1 - Con sentenza in data 18 settembre 2003 il Tribunale di Nola dichiarò UA BD DE e OU OK responsabili del sinistro all'origine della controversia e li condannò, in solido con Lloyd Nazionale in l.c.a. e Assicurazioni Generali S.p.A. per FGVS, a pagare Euro 72.226,75 a favore di NA RA, coniuge di NA RO, deceduto a seguito delle lesioni subite nel sinistro, Euro 29.050,70 a favore di ciascuno dei cinque figli del de cujus, Euro 212.445,24 a favore dell'IN a titolo di ripetizione delle indennità corrisposte agli eredi del RO, il quale aveva subito l'infortunio mortale mentre si stava recando al lavoro. .
2 - Con sentenza in data 23 ottobre - 9 novembre 2008 la Corte d'Appello di Napoli, verificata l'incapienza del massimale minimo di legge, attualizzò gli importi liquidati in primo grado e limitò la condanna delle Assicurazioni generali per il FGVS ad Euro 304.123,34. La Corte territoriale osservò per quanto interessa: le Generali, quale impresa designata FGVS, cui la sentenza era opponibile, era legittimata ad impugnare essendo succeduta a titolo particolare alla compagnia posta in liquidazione;
il superamento del limite del massimale di legge non integra eccezione in senso proprio ed è, dunque, rilevabile d'ufficio ed è conosciuto dal giudice;
sussisteva mala gestio;
gli importi liquidati dal primo giudice dovevano essere attualizzati;
la non capienza del massimale a carico delle Generali comportava la decurtazione proporzionale dei risarcimenti spettanti. .
3 - Avverso la suddetta sentenza gli eredi del RO hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Lloyd Nazionale S.p.A. in l.c.a. e IN hanno resistito con separati controricorsi.
Gli altri intimati non hanno espletato attività difensiva. Lloyd Nazionale S.p.A. in l.c.a. e IN hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
.1.1- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20, 23, 25 e 29 anche con riferimento agli artt. 100 e 101 c.p.c. e all'art. 14 preleggi. Si assume che, nell'ipotesi in cui il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicurativa intervenga nel corso del giudizio e che questo prosegua in riassunzione nei confronti, oltre che della parti originarie, del Commissario liquidatore di detta compagnia, la sentenza conclusiva del medesimo giudizio di merito non può essere autonomamente impugnata dall'impresa designata L. n. 990 del 1969, ex art. 20 per difetto di legittimazione processuale qualora essa, ricevuta formale comunicazione eseguita dal danneggiato, non sia volontariamente intervenuta nel grado di giudizio da cui la sentenza è scaturita. .1.2 - La censura, assistita da idoneo quesito nel rispetto dell'art.366-bis c.p.c. applicabile al ricorso ratione temporis, è fondata.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare ripetutamente (Cass. Sez. 3, nn. 5761 del 2009 e 4010 del 2006; confronta anche Cass. Sez. 3, n. 11053 del 2009) che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione, di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 25, comma 2, costituisce una "denuntiatio litis", che ha la funzione di portare a conoscenza dell'impresa designata (ovvero dell'impresa cessionaria), nella qualità di rappresentante del Fondo di garanzia per le vittime della strada, la pendenza della lite, senza, tuttavia, costituire una "vocatio in ius", non essendo previsto che essa contenga l'invito a comparire ne' essendo richiamato - neppure per implicito - l'art. 269 c.p.c. in tema di chiamata di terzo in causa;
ne consegue che, laddove l'impresa designata, cui sia stata trasmessa la detta comunicazione, non sia intervenuta volontariamente nel processo, essa non può definirsi parte (tanto meno necessaria) del giudizio, che debba essere presente nel giudizio di appello ovvero che in esso possa essere chiamata ad intervenire ad istanza di parte. Infatti, la citata L. n. 990 del 1969, stesso art. 25, comma 3 (il quale prevede, in deroga all'art.344 c.p.c., che nella specifica materia "l'impresa designata può
intervenire volontariamente nel processo, anche in grado di appello, proponendo, nella comparsa di costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse") contempla una norma di carattere eccezionale ai sensi dell'art. 14 cc.dd. preleggi, come tale insuscettibile di applicazione oltre i casi ed i tempi in essa considerati.
In applicazione di questo principio, questa stessa sezione (Cass. Sez. 3, n. 14648 del 2002) ha spiegato che, ove l'impresa designata non sia intervenuta volontariamente nel processo, essa non può definirsi parte - ancorché "contumace" - del giudizio e, come tale, legittimata a proporre impugnazione della sentenza. In altri termini, solo allorché l'impresa designata compia la scelta processuale di intervenire in giudizio a seguito della denunziatio litis, essa ne diviene parte e il suo intervento da luogo a litisconsorzio necessario processuale con la conseguenza che è anche legittimata ad impugnare la sentenza pronunciata all'esito del giudizio in cui è intervenuta.
Viceversa, allorché compia - come nella specie - la scelta processuale di rimanere inerte, essa non diviene parte processuale, neppure contumace, nel giudizio riassunto anche nei confronti del Commissario liquidatore della società in liquidazione e, quindi, non è legittimata ad impugnare la sentenza conclusiva di quel giudizio. .
2 - Considerato che unico soggetto appellante era stato Assicurazioni Generali S.p.A., l'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto da Assicurazioni Generali S.p.A., quale impresa designata FGVS. Restano assorbiti i quattro successivi motivi. Considerata la peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di appello e di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara inammissibile l'appello proposto da Assicurazioni Generali S.p.A., quale impresa designata FGVS. Compensa tra tutte le parti le spese dei giudizi di appello e di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2012