Art. 689. Prova facoltativa 1. Il concorrente che ne fa richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e riporta l'idoneita' nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all'articolo 686, e' sottoposto all'esame delle lingue estere ((ovvero, in aggiunta o in alternativa, all'esame delle materie di interesse professionale)) prescelte tra quelle indicate nel bando di concorso, secondo i programmi in esso stabiliti. 2. La commissione esaminatrice delle ((prove di cui al comma 1)) e' quella di cui all'articolo 687, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera ((o della materia di interesse professionale)) oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua ((o della materia)) stessa. 3. La commissione assegna ((per ciascuna prova facoltativa)) un punto di merito espresso in trentesimi. L'idoneita' si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi. Il concorrente che consegua l'idoneita' ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.
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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
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23 aprile 2023
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Giurisprudenza • 20
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