Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il Tribunale, nella persona del Giudice d.ssa Roberta Bonaudi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3694/2020 promossa da:
(p. iva. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONDI Parte_1 P.IVA_1
PAOLO (c.f. , elettivamente domiciliata presso lo studio di CodiceFiscale_1 quest'ultimo sito in Dronero (CN), via Saluzzo n. 23;
ATTRICE contro
(p. iva. , con il patrocinio dell'avv. BARI BARBARA (c.f. Controparte_1 P.IVA_2
), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC di C.F._2 quest'ultima: Email_1
CONVENUTA nonché contro
(p. iva. ), con il patrocinio dell'avv. BELARDINELLI CP_2 P.IVA_3
MARIA GRAZIA (c.f. ), elettivamente domiciliata presso C.F._3
l'indirizzo PEC di quest'ultima: Email_2
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti
Parte_1
Piaccia al'Ill.Mo Tribunale adito
Contrariis reiectis:
- previe le declaratorie di fatto e di diritto del caso,
- previa solo occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio ammissione di prova per interrogatorio formale e testi dei capi di prova ut supra tenorizzati, e sui capi che sin d'ora ci si riserva dedurre nella memoria preposta, anche a prova contraria per la denegata ipotesi in cui altri capitoli fossero dedotti su istanza delle controparti;
1
- previa ammissione della prova contraria ed indiretta a seguito delle difese di controparte;
in via principale
- ACCERTARE e DICHIARARE: la responsabilità della società o chi per CP_1 essa, nella causazione del sinistro occorso in data 17/04/2019 e più precisamente, per la vendita di soda caustica contaminata e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'odierna attrice pari ad. €. 76.387,87 oltre iva se dovuta e/o al superiore o inferiore importo emergendo in corso causa.
- Con vittoria di spese, diritti e compenso oltre rimborso spese generali, CU,
IVA e CPA oltre il rimborso delle spese stragiudiziali, con distrazione delle stesse ricorrendone i presupposti di legge;
Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed avversa deduzione,
IN VIA PRELIMINARE:
- autorizzare la chiamata in causa ed in garanzia di che ha assunto CP_2 il rischio derivante dai contratti di assicurazione n. 77426868 RC Prodotti e n.
77426869 RCT/RCO, per i fatti esposti in premessa e per le motivazioni addotte, autorizzando altresì il differimento dell'udienza già fissata per il 14 aprile 2021 per consentire la chiamata nei termini di rito e sentirli condannare a manlevare e tenere indenne da qualsivoglia condanna per qualsivoglia responsabilità Parte_2 dovesse venire accertata in giudizio;
NEL MERITO:
- rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti sopra esposti;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella non creduta e remota ipotesi che venisse dimostrata qualsivoglia responsabilità in capo a previa in ogni caso la riduzione in ragione del Parte_2 concorso colposo del debitore nell'aggravamento del danno ai sensi dell'art. 1227
c.c., condannarsi gli che hanno assunto il rischio derivante dai contratti di Parte_3 assicurazione n. 77426868 RC Prodotti e n. 77426869 RCT/RCO terzi chiamati, a tenere indenne e manlevare con rigetto delle domande della terza Parte_2 chiamata;
IN VIA RICONVENZIONALE:
- Condannarsi l'attrice al pagamento a favore della convenuta dell'importo Co complessivo di € 13.287,25 per le forniture eseguite e le spese di insoluto ri.
2 - Condannarsi l'attrice al pagamento a favore della convenuta al rimborso di tutte le spese sostenute per il ritiro del prodotto e lo smaltimento, nella misura in cui risulterà dovuta in corso di causa, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali ed al risarcimento del maggior danno, come verrà provato;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese, competenze ed onorari sia della fase monitoria e successive, che quelle relative al presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%,
C.P.A. ed IVA come per legge.
CP_2
Voglia l Giudice, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione CP_4
NEL MERITO
In via principale
Respingere la domanda attorea in quanto totalmente infondata e non provata, con conseguente esclusione della richiesta manleva da parte della convenuta nei confronti di , per le ragioni precedentemente esposte. CP_2
Con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario del 15%, Cpa ed Iva.
In via subordinata
Nel non creduto caso di accoglimento della domanda attorea, respingere la domanda di manleva formulata dalla nei confronti di per la richiamata Controparte_1 CP_2 inoperatività delle polizze invocate, come esposto in narrativa.
Con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario del 15%, Cpa ed Iva.
In via di ulteriore subordine
Nel non creduto caso di congiunto accoglimento della domanda attorea e ritenuta operatività della copertura assicurativa, condannare la convenuta al pagamento del danno che risulterà rigorosamente provato in sede giudiziale, senza alcun riconoscimento delle spese legali stragiudiziali e con applicazione dell'art. 1227, I° comma c.c., tenuto conto del concorso colposo dell'attrice.
In tal caso dichiarare tenuta a manlevare la da quanto sarà CP_2 Controparte_1 tenuta a pagare all'attrice, entro il limite di indennizzo specificamente previsto in polizza, con applicazione degli scoperti e dei minimi previsti, ovvero delle franchigie contrattuali, con esclusione delle spese legali e peritali sopportate dall'assicurata per stare in giudizio, così come illustrato in narrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.12.2020, la società Parte_1
in persona del legale rappresentante , conveniva
[...] Parte_4 in giudizio la società al fine di sentirla condannare al risarcimento dei Controparte_1
3 danni verificatisi in conseguenza del sinistro occorso in data 17/04/2019, consistente nella vendita di soda caustica contaminata.
Assumeva infatti parte attrice che, nella data citata, poco dopo aver riempito, con la fornitura di soda caustica, la cisterna posta all'interno del suo stabilimento, da quest'ultima si sprigionava un fortissimo odore di acido dovuto alla presenza di stirene, prodotto altamente tossico.
L'attrice, pertanto, domandava l'accertamento della responsabilità della convenuta –
o di chi per essa - nella causazione del danno de quo, con conseguente condanna dell'individuando danneggiante alla ristorazione dei danni patiti.
2. si costitutiva evidenziando l'assenza di profili di responsabilità in Controparte_1 capo a sé, in particolare per l'assenza di “riserve” nel documento di trasporto e per la vetustà della cisterna utilizzata per il travaso, chiedendo pertanto il rigetto integrale della domanda attorea. La convenuta, inoltre, sottolineava che, a fronte di una fornitura di 19.480 kg di soda caustica, da lei stessa effettuata, l'attrice riconsegnava
29.630 kg di prodotto, elemento che implica che nella cisterna fossero già presenti circa 10.150 kg di altro liquido.
Infine, parte convenuta contestava l'entità del danno quantificato dall'attrice, proponendo contestualmente domanda riconvenzionale per il pagamento delle forniture rimaste insolute e per il rimborso dei costi sostenuti per gli interventi effettuati.
Oltre alle contestazioni appena riportate, chiedeva di poter effettuare Controparte_1 la chiamata in garanzia di CP_2
Con provvedimento del 06.06.2021, il giudice autorizzava parte convenuta a chiamare in causa il proprio assicuratore nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., pertanto differendo la data della prima udienza di comparizione al 06.10.2021.
3. La terza chiamata si costituiva aderendo alle difese svolte da parte convenuta e formulando, al contempo, eccezioni in merito all'operatività delle due polizze (R.C.
PRODOTTI e R.C. GENERALE) poste a fondamento della domanda di manleva proposta da Controparte_1
4. All'esito della prima udienza di comparizione, celebrata nelle forme della trattazione scritta, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.02.2022, il giudice ammetteva
CTU volta a chiarire i fatti di causa, con i seguenti quesiti: “Il CTU, letti gli atti, esaminata la documentazione depositata, effettuata ogni opportuna indagine,
1. Verifichi, tenendo conto del processo produttivo della società attrice e delle sostanze utilizzate, se la contaminazione da stirene sia ascrivibile alle condizioni della
4 cisterna e/o all'utilizzo di materiali ovvero se sia addebitabile al carico di soda caustica oggetto di controversia, indicando altresì le cause della contaminazione;
2. Dia conto della partecipazione o meno dei CTP, dell'adesione o del dissenso di costoro alle conclusioni rese;
in caso di dissenso non generico da parte dei predetti, ne esponga le motivazioni e le sottoponga ad un dettagliato vaglio critico”.
Depositato l'elaborato peritale, il giudice, con ordinanza del 31.05.2023, formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185-bis.
Alla successiva udienza del 26.09.2023, parte attrice si dichiarava disponibile ad accettare la proposta conciliativa, mentre la convenuta e la terza chiamata non aderivano;
tutte le parti insistevano pertanto nelle proprie ulteriori istanze istruttorie.
Con ordinanza 25.10.2023, il giudice respingeva le istanze istruttorie delle parti e fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 25 settembre 2024, in esito alla quale assumeva la causa in decisione concedendo termine sino al 25.11.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e termine successivo di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
IN DIRITTO
Domanda di verso . Parte_1 CP_1
1. Come riassunto dal CTU nella premessa della relazione, è pacifico che:
-il giorno 17.04.2019 verso le 8,30 presso lo stabilimento della la Parte_1 società consegnava n. 19480 kg di soluzione di idrossido di sodio al 50% (doc. CP_1
3 ; Parte_1
-la soda scaricata veniva convogliata in un serbatoio contenente il residuo di carichi precedenti di soda:
-sul DDT (doc. 4 , timbrato e firmato da non veniva registrata CP_1 Parte_1 alcuna nota di riserva o osservazione di anomalie immediatamente riscontrate;
-alle ore 9,30 (doc. 3 veniva rilevato odore “pungente” individuato Parte_1 provenire dal serbatoio e n.2 manutentori di in ragione Parte_1 dell'esposizione ai vapori esalati dalla stessa, avvertivano sintomi come mal di testa, vertigini, nausea e difficoltà respiratorie;
-analisi effettuate sul materiale presente nel serbatoio sia da che da CP_1 [...] evidenziavano contaminazione da stirene;
i campioni analizzati dalle parti dal Pt_1 serbatoio riportano dati sostanzialmente in linea tra loro (allegazione n. 18 CP_1 allegazione n. 8 con valori di stirene che sono confrontabili (9.900 Parte_1 mg/kg per i primi, 8.700 mg/kg ± 10% per i secondi); non venivano rilevati ulteriori componenti inquinanti.
Pacifico che nel serbatoio dopo la fornitura proveniente dalla Parte_1 convenuta si sia registrata una contaminazione da stirene, la controversia si appunta
5 in primo luogo sulla causa di tale contaminazione, che l'attrice attribuisce alla soda fornita dalla e che la convenuta nega ricollegarsi alla sua fornitura. CP_1
Gli accertamenti del consulente d'ufficio non hanno consentito una risposta tecnicamente certa sulla causa della contaminazione, atteso che: (i) Sono trascorsi oltre tre anni e mezzo dall'evento, con modifiche impiantistiche e di processo nello stabilimento oggi parte della . (ii) Non sono Parte_1 Parte_5 disponibili campioni del materiale consegnato dalla ditta Controparte_5 nella sua caratteristica essenziale e priva di possibili componenti esterne, ovvero un campione di materiale prelevato dall'autobotte di consegna della soda prima dell'inizio dello scarico della stessa. (iii) La maggior parte del materiale contaminato è stato rimosso dal serbatoio fisso dello stabilimento e residuano modeste quantità di materiale nello stesso. La carenza di quanto sub (ii) è fondamentale per indurre il CTU ad affermare l'assenza di certezze scientifiche nella sua risposta all'incarico ricevuto.
2. Tale affermazione non esaurisce l'esame della fattispecie (come sostiene la convenuta), atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare
i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. (Cass. sez.
3 - Sentenza n.
25884 del 02/09/2022); in tema di prova del nesso causale, la Corte ha più volte affermato che i criteri da applicare sono quelli "della probabilità prevalente" e "del più probabile che non". Il primo criterio, della probabilità prevalente (o della prevalenza relativa), implica che, rispetto ad ogni enunciato fattuale, venga considerata l'eventualità che esso possa essere vero o falso, e che, accertatane la consistenza indiziaria, l'ipotesi positiva venga scelta come alternativa razionale quando è logicamente più probabile di altre ipotesi, in particolare di quella/e contraria/e, per essere viceversa scartata quando gli elementi di fatto disponibili le attribuiscano una grado di conferma "debole", tale, cioè, da farla ritenere scarsamente credibile rispetto alle altre. In altri termini, il giudice deve scegliere l'ipotesi fattuale (essendo la valutazione del nesso di causalità un giudizio di fatto di tipo relazionale) ritenendo "vero" l'enunciato che abbia ricevuto il grado di maggiore conferma relativa sulla base dei fatti indiziari disponibili, rispetto ad ogni altro
6 enunciato, senza che rilevi il numero degli elementi di conferma dell'ipotesi prescelta,
e senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori.
Parte attrice propone quale causa della contaminazione la fornitura in oggetto deducendo: (i) che era l'unico fornitore di soda caustica di Acque Minerali CP_1
RI (la fornitura precedente a quella incriminata risaliva al 05.02.2019 e aveva ad oggetto 20220 Kg di soda caustica -doc. 1, 13, 16); (ii) il forte odore pungente dello stirene veniva percepito a distanza di circa un'ora dalla consegna della soda caustica nella cisterna sita nel piano interrato dove due manutentori della attrice manifestavano sintomi ricollegabili ad aspirazione di tale sostanza nociva;
(iii) lo stirene è prodotto estraneo al ciclo produttivo delle acque minerali mentre viene usato nell'industria delle materie plastiche, colle e vernici;
(iv) la società RO
Chemical srl incaricata del trasporto in oggetto, è società che opera appunto nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali con una consolidata esperienza nel settore chimico ed industriale (doc. 27).
La convenuta nega ogni sua responsabilità deducendo: (i) che al momento della fornitura la bolla di accompagnamento venne sottoscritta senza alcuna riserva a dimostrazione che in quella sede non furono riscontrati difetti né venne percepita la presenza dello stirene;
(ii) che al momento dello scarico del serbatorio per lo smaltimento vi era una quantità di soda caustica maggiore di quella fornita il
17.04.2019 (nel serbatoio erano pertanto preesistenti alla fornitura almeno 10.000 km di soda); (iii) che il produttore aveva rilasciato certificato di conformità del prodotto. Ipotizza pertanto che la contaminazione sia stata conseguente o al serbatoio, o al prodotto già contenuto nello stesso al momento del travaso della soda caustica del 17 aprile, o all'impianto produttivo della attrice.
Tali ipotesi alternative appaiono tuttavia altamente improbabili.
Quanto al ciclo produttivo della attrice, il CTU ha evidenziato che: Va ricordato, come riportato in premessa, che lo stirene è un prodotto utilizzato ampiamente, ma non nel processo produttivo alimentare, anche in considerazione delle sue caratteristiche chimicofisiche e di pericolosità. La presenza di piccole quantità di stirene negli alimenti porterebbe, oltre ad un pericolo per la salute, anche un'alterazione inaccettabile degli stessi in particolare per quanto riguarda l'odore. Traendo fonte da quanto contenuto nell'atto di citazione e successive relazioni, nonché dai contenuti della doc_26
[...]
nello stabilimento di Roccaforte Mondovì viene effettuato imbottigliamento Pt_1 di acqua sia in vetro che in plastica. Le bottiglie di plastica, PET, vengono formate in sito partendo da preforme. Essendo industria che produce alimenti, risulta soggetta a norme sulla qualità del prodotto e sull'assenza di contaminazioni biologiche, dovendo effettuare fasi di sanificazione su reti, condotte ed apparecchiature. La gran parte di
7 questi processi sono sostanzialmente similari tra siti produttivi e non prevedono
l'utilizzo di sostanze come lo stirene. Riguardo lo specifico caso, appaiono anche di rilievo le allegazioni doc_3, doc_6, doc_9, doc_10 e doc_26 della parte
[...]
Tutte avvalorano la tesi di assenza di stirene nello stabilimento, intesa come Pt_1 assenza nella normale gestione e nei prodotti normalmente in uso nel ciclo produttivo.
La Relazione di mancato infortunio (doc_3) non cita la presenza di stirene da alcuna altra parte dello stabilimento, non contemplando tra le possibili cause malfunzionamenti o avarie di comparti che abbiano lo stirene tra le componenti o materie prime. Tra l'altro non cita procedure specifiche o dispositivi di protezione individuale in dotazione per tale sostanza, prescrivendo per prevenire il ripetersi dell'evento “Analisi chimica preventiva da parte del fornitore”. Ricordando gli obblighi normativi imposti alle aziende (e quindi anche alla dal D.lgs. 81/08 e Parte_1
s.m.i. in tema di valutazione di rischio chimico, i doc_9 e doc_10 evidenziano l'assenza di presenza “abituale” di stirene nello stabilimento: il medico competente Dr. Per_1 nella risposta ai quesiti sull'esposizione a stirene parla di “esposizione acuta” e
[...] aggiunge “Direi che non è necessario eseguire accertamenti specifici” che fanno intendere la normale non esposizione del personale a tale sostanza. Anche il fatto che circoli tra le varie figure coinvolte una descrizione della sostanza avvalora il fatto che la stessa non sia presente tra quelle normalmente presenti in stabilimento e valutate nella “Valutazione del Rischi Chimico” prevista da norma (Titolo IX, capo I D.lgs. 81/08
e s.m.i.). Le varie allegazioni Acque Minerali (in particolare doc_26) riportano indicazioni del fatto che le materie prime in uso presso lo stabilimento non contengano stirene. Non è stato allegato un elenco di materie prime in uso all'epoca dei fatti e relative Schede di Sicurezza dalla quale possa essere validata in maniera incontrovertibile tale affermazione, né Valutazione del Rischio Chimico dell'epoca. Il ciclo produttivo dello stabilimento in via teorica e in analogia con altri siti similari e più in generale con l'industria alimentare (vedasi indicazioni ECHA citate in premessa) non
è compatibile con l'utilizzo di stirene. Anche il quantitativo rilevante riscontrato risulta scarsamente compatibile con l'utilizzo in sito di materie prime contenenti stirene. Su richiesta del CTU, ha prodotto un elenco di SdS attualmente in uso e Parte_1 dichiarate analoghe a quelle in uso all'epoca dei fatti, dalle quali viene dato supporto
a tale tesi (Allegato 4). Tale documentazione è stata prontamente inoltrata dal CTU alle parti con email nelle date 07/12/2022 e 18/11/2022. La qualità e quantità di materiale anomalo (stirene) rilevate, i materiali in opera e modalità di normale esercizio dello stabilimento, assieme alla dinamica dei fatti e di rilevazione della problematica, permettono di escludere che la fonte del rilascio sia la cisterna in uso o i collegamenti attualmente visibili ed ispezionabili
Il CTU, in ossequio peraltro all'incarico ricevuto e tenuto conto delle criticità esposte
8 in premessa, ha precisato di non poter escludere eventi colposi o dolosi eccezionali
(non conformità di prodotti o materie prime oltre alla soda, interventi di manutenzione straordinaria su edifici, apparecchiature, linee, se non addirittura eventi di manomissione/inquinamento volontario); trattasi tuttavia di eventi che, proprio perché anomali, addirittura dolosi e comunque eccezionali, possono essere ritenuti recessivi rispetto alla ipotesi di parte attrice, tanto che lo stesso CTU osserva che: Alla luce degli approfondimenti svolti, dell'analisi delle allegazioni, delle quantità rilevate di stirene e sulla base delle indicazioni della letteratura tecnica e scientifica sui processi produttivi analoghi a quello presente nello stabilimento di Parte_1
Roccaforte Mondovì, appare poco probabile che l'inquinamento da stirene nel serbatoio della soda nelle quantità rilevate possa provenire dallo stabilimento stesso.
Tale considerazione vale per le condizioni di normale di funzionamento e può essere esteso ai materiali dei circuiti di approvvigionamento e del serbatoio in materiale ferroso;
per le premesse di cui sopra questa valutazione non può essere fornita come certezza
Peraltro, la quantità di inquinante presente, la sua forte volatilità e componente odorigena ed i problemi neurovegetativi indotti dalla sua inalazione, restringe il campo del periodo di propagazione del componente dalla cisterna a quello dell'arrivo della soluzione di soda nel serbatoio ed immediatamente successivo, alla luce delle allegazioni Acque Minerali (in particolare quanto descritto in doc. 3).
Gli stessi elementi (i quantitativi importanti rilevati, l'assenza analitica di altri inquinanti, l'assenza di episodi contemporanei di problemi neurovegetativi al personale in altre parti dello stabilimento) avvalorano la tesi che lo stirene non sia arrivato dal processo produttivo dello stabilimento.
Quanto alle ipotesi alternative proposte dalla convenuta, va osservato che: (i) fino alla mattina del 17 aprile non risulta che ci fossero state analoghe problematiche, né odori, né intossicazioni, sebbene la soda caustica del serbatorio fosse utilizzata anche nei reparti produttivi, il che induce a scartare la tesi che lo stirene fosse già presente nel prodotto esistente nel serbatoio prima dello scarico del 17 aprile;
(ii) che il prodotto fornito fosse certificato dalla produttrice non esclude che ci siano state contaminazioni in sede di trasporto, vista la attività svolta dal vettore e l'assenza di certificazioni del prodotto dopo il suo carico a cura del vettore e prima dello scarico in (iii) che, data l'elevata volatilità, l'odore dello stirene avrebbe Parte_1 dovuto essere percepito immediatamente durante le operazioni di carico del serbatorio è affermazione prima di pregio tecnico (anche teorico), atteso che, come ha spiegato il CTU, Il fenomeno della diffusione di un composto, anche volatile e con bassa soglia di percezione come lo stirene, è influenzato da numerosi fattori
(temperatura, ventilazione, superficie esposta ad evaporazione, …). L'analisi olfattiva
9 dei prodotti chimici è assolutamente pericolosa dal punto di vista di igiene e salubrità dei lavoratori, per cui tutte le considerazioni riportate su possibili valutazioni
“olfattive” in fase di scarico (vedasi considerazioni CTP ) della soda sono prive di CP_2 fondamento, anche per la difficoltà a correlare odore e composto chimico. Si rimanda
a tutte le considerazioni su tempistiche di rilevamento della contaminazione che si sono potute desumere dagli atti (pag. 3 e 4 precedenti), sottolineando che affermazioni come “l'odore dello stirene si sarebbe dovuto percepire immediatamente durante la fase carico del serbatoio” sono prive di riferimenti tecnici certi in assenza di specificazioni non disponibili in atti (si citano per esempio apertura completa o parziale del passo d'uomo sommitale, apertura o chiusura dei vani adiacenti al serbatoio, posizione dei percettori dell'odore, loro movimento, sensibilità olfattiva personale).
Tenuto conto delle modalità delle operazioni di scarico (basti visionare le fotografie allegate alla relazione peritale per rendersi conto delle dimensioni dell'impianto e della collocazione del serbatoio), non è significativo che il DDT sia stato firmato senza riserve, laddove le esalazioni di stirene avvennero in corrispondenza del serbatorio che era nel piano interrato dello stabilimento sicché la mancata riserva non dimostra l'assenza di contaminazione, e infatti la convenuta (doc. 4 attrice) non contestava in sé il nesso di causalità, ma rilevava che la mancata immediata contestazione al vettore e/o il prelievo di campioni nella circostanza le rendeva difficile rivalersi sul vettore e aprire il sinistro con l'assicurazione.
In conclusione, accertata la presenza importante di stirene nella soda caustica contenuta nel serbatoio della attrice subito dopo lo scarico del prodotto fornito dalla convenuta il 17 aprile 2019, pur esclusa la certezza tecnica che lo stirene fosse contenuto in quella fornitura stante la mancata campionatura e analisi del prodotto prima di essere convogliato nel serbatorio, la ricostruzione più probabile rispetto a tutte quelle ipotizzabili in astratto è che sia stata quella fornitura di soda caustica a essere contaminata in sede di trasporto, con conseguente responsabilità della convenuta, irrilevante essendo che “periodicamente” chieda agli CP_1 autotrasportatori di cui si avvale di garantire l'integrità dei mezzi (pag. 9 comparsa conclusionale).
Domanda riconvenzionale di CP_1
L'accoglimento della domanda principale di parte attrice comporta il rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta diretta ad ottenere il pagamento della fornitura difettosa (peraltro prontamente asportata e smaltita) di cui alla fattura n.
4538 del 23.04.2019 nonché al pagamento del costo sopportato per l'asportazione e lo smaltimento della fornitura contaminata. L'acquirente danneggiata dalla fornitura
10 della merce non è tenuta al pagamento del corrispettivo, né al rimborso delle spese che la fornitrice ha affrontato per limitare i danni derivanti dal prodotto fornito.
Quanto alla fattura n. 5039/2019 del 30.04.2019 risulta riferita alla fornitura di soda caustica in fusti eseguita sempre il 17.04.2019 ma nel pomeriggio (vedi DDT firmato dalla destinataria che riporta la data del 17.04.2019 ore 14:37:15); sulla stessa non risultano sollevate contestazioni. Sono pertanto dovuti euro 5.435,10 oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
***
Sulla quantificazione del danno economico subito dalla attrice la causa non appare matura per la decisione: la ha prodotto una serie di preventivi per il Parte_1 lavaggio del serbatorio, per lo smontaggio e la sostituzione, per il rifacimento della tubazione di adduzione della soda;
parte convenuta ha contestato tali voci di danno sia perché trattasi di meri preventivi di spesa, sia perché non è provata la necessità di tali interventi in relazione alla contaminazione della soda (anche ove dimostrata).
Sui punti controversi (quali lavori sono necessari per porre rimedio al danneggiamento cagionato dalla presenza di stirene nella soda caustica fornita e quale ne sia il costo) sarà necessario disporre una integrazione della CTU per la quale si dispone con separata ordinanza.
Domanda di manleva di verso CP_1 CP_2
La convenuta fa valere due contratti di assicurazione stipulati con e all'epoca CP_2 vigenti: n. 77426868 RC Prodotti e/o n. 77426869 RCT/RCO terzi chiamati
L'assicurazione contesta l'operatività dei contratti allegando:
-quanto alla prima (868) che il rischio è escluso dall'oggetto perché nella fattispecie in esame la non operava come produttore ma come intermediario nella CP_1 fornitura della soda caustica (produttore essendo la Inovyn Produzione Italia spa;
-quanto alla seconda (869) perché, pur rientrando il sinistro dell'oggetto assicurato, opera l'esclusione per i danni da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
inoltre, la copertura sarebbe esclusa trattandosi di difetto originario dei prodotti
(pag. 8 polizza)
In ogni caso, precisa che non sono rimborsabili le spese legali e tecniche in CP_2 base alla clausola di Gestione della vertenza- Spese di resistenza contenuta in entrambi i contratti.
n. 77426868 RC Prodotti
Il contenuto della copertura assicurativa è chiaramente esposto nell'oggetto dell'assicurazione (che peraltro è appunto a copertura della responsabilità civile prodotti): L'impresa si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia Parte_6 tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
11 (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti risultanti in polizza – per i quali l'assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione
A pag. 3 della Polizza, la clausola “Estensione territoriale” ribadisce che l'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l' riveste in Italia la qualifica di Parte_6 produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese e per i danni ovunque si verifichino (con la previsione di uno scoperto del 10% per la distribuzione in USA,
Canada e Messico).
Non pare contestabile che la Polizza in oggetto copra i danni a terzi cagionati dai prodotti chimici della (e non da quelli prodotti da altre imprese che la CP_1 si limiti a trasportare o commercializzare). CP_1
La circostanza che nella fattispecie in esame la non fosse produttore è CP_1 pacifica (anzi, è la stessa convenuta che, per contestare la sua responsabilità per prodotto difettoso in origine, invoca la certificazione del produttore italiano); non è invece provato che la società non sia produttore in assoluto in Italia di prodotti chimici e quindi che la Polizza -così come stipulata e con quell'oggetto- non fosse di alcuna utilità per l' perché non sarebbe mai stata operativa e quindi il Parte_6 contratto fosse nullo perché privo di causa.
n. 77426869 RCT/RCO
La Polizza copre più genericamente tutti i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e infatti la non contesta che il sinistro sia compreso nell'oggetto del CP_2 contratto, ma invoca la ricorrenza dell'ipotesi di esclusione di cui a pag. 3 della Polizza secondo cui la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi
Assume che nel caso di specie i danni si sono verificati dopo lo scarico della soda caustica nell'impianto della attrice e quindi ricorre la previsione contrattuale di cui sopra.
Inoltre, richiama la clausola a pag. 8 nella sezione RC dello Smercio secondo cui
L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati
o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi, deducendo che nel caso di specie, se la soda caustica fosse stata contaminata, lo sarebbe stata necessariamente in origine, con conseguente responsabilità del produttore e non della Assicurata.
La tesi difensiva della terza chiamata appare infondata.
12 Quanto alla Responsabilità civile dello , nei limiti dell'accertamento Pt_7 funzionale all'accoglimento della domanda dell'attrice (e quindi secondo la regola del più probabile che non) risulta che la contaminazione non fu originaria (essendovi la certificazione della produttrice in atti) e quindi non può affermarsi che i danni siano conseguenti al difetto originario del prodotto venduto, con conseguente responsabilità della Inovyn Produzione Italia spa.
Quanto all'esclusione dei danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, è necessario interpretare la clausola in modo che la previsione contrattuale non sia irrazionale e non comporti la frustrazione della finalità assicurativa della polizza;
se la stessa significasse che l'Assicurazione non risponde dei danni “rilevati” presso i terzi dopo la consegna dei prodotti e delle cose dell'Assicurata, verrebbe meno la causa contrattuale che è appunto quella del rischio di responsabilità civile verso terzi, a prescindere dal fatto che i danni (causati da prodotti e cose della assicurata) si verifichino nello stabilimento prima della consegna a terzi o presso di questi dopo che sono stati consegnati.
Piuttosto, la clausola esclude la copertura assicurativa per i danni cagionati dai prodotti e dalle cose dell'Assicurata una volta che essi -consegnati a terzi- escano dalla sfera di controllo dell' , che non è più responsabile dell'uso (proprio o Parte_6 improprio) che i terzi ne facciano;
“dopo la consegna a terzi” non si riferisce al momento/luogo ove emerge il danno causato dai prodotti e dalle cose dell' , ma indica la relazione di dominio e controllo sugli stessi da parte Parte_6 dell' . Parte_6
La terza chiamata è pertanto tenuta a manlevare la dai danni che la CP_1 stessa sia tenuta a risarcire in favore di parte attrice.
Restano escluse dalla manleva le spese legali e del CTP in ragione della clausola contenuta nella polizza operante, secondo cui L'impresa non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall' per legali o tecnici che non siano da essa
Parte_6 designati e non risponde di multe ed ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall' ” e ciò in connessione con la previsione contrattuale
Parte_6 secondo cui l'Assicurazione si assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale in sede civile, penale, amministrativa a nome dell' , designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti
Parte_6 ed azioni spettanti all' .
Parte_6
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Le spese di lite saranno regolate in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
13 NON definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3694/20 R.G.T. promossa da nei confronti di con la chiamata del Parte_1 Parte_2 terzo , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide: CP_2
1) In accoglimento della domanda proposta da accerta e Parte_1 dichiara la responsabilità esclusiva della società nella causazione Parte_2 del sinistro occorso in data 17/04/2019 e più precisamente, per la vendita di soda caustica contaminata;
2) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di Parte_2 dichiara tenuta e condanna al pagamento della somma Parte_1 di euro 5.435,10 oltre interessi legali dalla scadenza della fattura n.
5039/2019 al saldo effettivo;
3) In accoglimento della domanda di manleva proposta da nei Parte_2 confronti della terza chiamata , accerta e dichiara il diritto di CP_2 di essere manlevata dalla in forza di polizza n. Parte_2 CP_2
77426869 di tutto quanto la prima sia condannata a pagare alla attrice a titolo di risarcimento del danno subito, escluse le spese legali e peritali.
4) Spese al definitivo
Cuneo, 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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