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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2225/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2225/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LICURSI ROSSELLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI N. 2 TERAMOpresso il difensore avv. LICURSI ROSSELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL TORTO CARLO e dell'avv. Controparte_1
RUGGIERI ORLANDO ( ) LARGO DELLA CHIESA N. 4 C/O AVV. C.F._2
GUIDO DI GIACOBBE 64015 NERETO;
, elettivamente domiciliato in Via Vincenzo Irelli, 6 64100
Teramopresso il difensore avv. DEL TORTO CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive memorie di partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si oppone alla cartella ricevuta in quanto i crediti sono Parte_1 CP_1 prescritti, vi sono irregolarità nella relata di notifica e manca un calcolo analitico degli interessi.trattandosi di tributi locali , imposte dirette ed indirette invoca il difetto di CP_1 giurisdizione che appartiene alla allora commissione Tributaria provinciale di Teramo.Non essendovi alcun incombente istruttorio la causa è stata presa in decisione, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali. Come affermato da Cassazione, sezioni Unite, 26817724, Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi
(nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione exart. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla. La giurisdizione è limitata agli avvisi opposti 40820130001103219000, 40820140000192004000 e
40820140001486118000, di competenza del giudice del lavoro e quindi di questo Giudice ( la competenza tabellare del medesimo ufficio giudiziario non implica incompetenza del giudice adito e rileva solo sul piano interno di distribuzione degli affari); la
108200700000539775000,1082090000763547000 parzialmente,10820100001178689000, sono inerenti ad imposte dirette, Iva, e ritenute alla fonte, e contributo annuale della Camera di Commercio di Teramo, e quindi di competenza del Giudice tributario, la Corte di Giustizia
Tributaria di Teramo. La 1082090000763547000 contiene due contravvenzioni al Codice della
Strada, di competenza di questo giudice;
l'anno di riferimento del debito è il 2005. Come è noto, ( cassazione 22094/19) Qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.. Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.; anche Cassazione 18152/24. Nel caso di specie, in difetto di altra documentazione, l'anno di riferimento del debito è 2005, la cartella è stata notificata nel 2012, pertanto, limitatamente alla somma di euro 171,95, l'opposizione va accolta, essendo qui la prescrizione quinquennale. Viceversa va respinta la opposizione relativa alle cartelle delle violazioni INPS;
il periodo di riferimento è 2012, 2013 e 2014, notifiche intervenute l'anno dopo per ammissione dell'intimato, l'intimazione stessa di pagamento è ben entro il quinquennio, eventuali irregolarità delle notifiche dovevano essere fatte valere ai sensi dell'art. 617 cpc nel termine ivi previsto e sotto questo profilo sono tardive, gli interessi sono computati mediante un semplice calcolo aritmetico previsto per legge, nulla viene detto sulla eventuale eccessività delle sanzioni. Queste vanno quindi respinte. Il parziale accoglimento della opposizione impone la compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione per le cartelle 108200700000539775000,1082090000763547000 parzialmente,10820100001178689000, questa ultima ad eccezione degli addebiti per euro 171,95, dalla per violazioni al codice della strada;
limitatamente a questo titolo accoglie la CP_2 opposizione, e dichiara non dovuta la somma di euro 171,95, e pertanto impone ad di CP_1 ricalcolare anche interessi e sanzioni espungendo tale somma;
respinge la opposizione relativa alle cartelle 40820130001103219000, 40820140000192004000 e 40820140001486118000. Spese compensate. Teramo, 25 Gennaio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2225/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LICURSI ROSSELLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI N. 2 TERAMOpresso il difensore avv. LICURSI ROSSELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL TORTO CARLO e dell'avv. Controparte_1
RUGGIERI ORLANDO ( ) LARGO DELLA CHIESA N. 4 C/O AVV. C.F._2
GUIDO DI GIACOBBE 64015 NERETO;
, elettivamente domiciliato in Via Vincenzo Irelli, 6 64100
Teramopresso il difensore avv. DEL TORTO CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive memorie di partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si oppone alla cartella ricevuta in quanto i crediti sono Parte_1 CP_1 prescritti, vi sono irregolarità nella relata di notifica e manca un calcolo analitico degli interessi.trattandosi di tributi locali , imposte dirette ed indirette invoca il difetto di CP_1 giurisdizione che appartiene alla allora commissione Tributaria provinciale di Teramo.Non essendovi alcun incombente istruttorio la causa è stata presa in decisione, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali. Come affermato da Cassazione, sezioni Unite, 26817724, Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi
(nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione exart. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla. La giurisdizione è limitata agli avvisi opposti 40820130001103219000, 40820140000192004000 e
40820140001486118000, di competenza del giudice del lavoro e quindi di questo Giudice ( la competenza tabellare del medesimo ufficio giudiziario non implica incompetenza del giudice adito e rileva solo sul piano interno di distribuzione degli affari); la
108200700000539775000,1082090000763547000 parzialmente,10820100001178689000, sono inerenti ad imposte dirette, Iva, e ritenute alla fonte, e contributo annuale della Camera di Commercio di Teramo, e quindi di competenza del Giudice tributario, la Corte di Giustizia
Tributaria di Teramo. La 1082090000763547000 contiene due contravvenzioni al Codice della
Strada, di competenza di questo giudice;
l'anno di riferimento del debito è il 2005. Come è noto, ( cassazione 22094/19) Qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.. Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.; anche Cassazione 18152/24. Nel caso di specie, in difetto di altra documentazione, l'anno di riferimento del debito è 2005, la cartella è stata notificata nel 2012, pertanto, limitatamente alla somma di euro 171,95, l'opposizione va accolta, essendo qui la prescrizione quinquennale. Viceversa va respinta la opposizione relativa alle cartelle delle violazioni INPS;
il periodo di riferimento è 2012, 2013 e 2014, notifiche intervenute l'anno dopo per ammissione dell'intimato, l'intimazione stessa di pagamento è ben entro il quinquennio, eventuali irregolarità delle notifiche dovevano essere fatte valere ai sensi dell'art. 617 cpc nel termine ivi previsto e sotto questo profilo sono tardive, gli interessi sono computati mediante un semplice calcolo aritmetico previsto per legge, nulla viene detto sulla eventuale eccessività delle sanzioni. Queste vanno quindi respinte. Il parziale accoglimento della opposizione impone la compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione per le cartelle 108200700000539775000,1082090000763547000 parzialmente,10820100001178689000, questa ultima ad eccezione degli addebiti per euro 171,95, dalla per violazioni al codice della strada;
limitatamente a questo titolo accoglie la CP_2 opposizione, e dichiara non dovuta la somma di euro 171,95, e pertanto impone ad di CP_1 ricalcolare anche interessi e sanzioni espungendo tale somma;
respinge la opposizione relativa alle cartelle 40820130001103219000, 40820140000192004000 e 40820140001486118000. Spese compensate. Teramo, 25 Gennaio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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