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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3694/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3694/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio AR P.IVA_1 dell'avv. DI GIACOMO GIORGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE SCALA GRECA, 199/C 96100 SIRACUSApresso il difensore avv. DI GIACOMO GIORGIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSETTI ANNA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via San Francesco d'Assisi,40 15100 ALESSANDRIA presso il difensore avv. MASSETTI ANNA
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“PIACCIA all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, reiectis adversis: IN VIA PRINCIPALE:
• revocare, dichiarare nullo e/o con qualsiasi altra statuizione privo d'effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto, siccome del tutto infondato in fatto ed in diritto per i motivi meglio specificati in premessa;
indi nulla deve la opponete all'opposta. IN SUBORDINE:
• nella non temuta ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale non ritenesse di accogliere la superiore domanda, per le ragioni sopra esposte, determinare la minor somma eventualmente ancora dovuta, comprensiva di interessi moratori (ex Decreto Legislativo n. 231 del 9.10.2002) maturati, con ogni conseguenza in ordine alle spese della fase monitoria e del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non ha percepito i secondi.”
pagina 1 di 9 Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, confermare il decreto ingiuntivo n. 1244/2022 (n. 2714/2022 R.G.) pronunciato dal
Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Andreoni, in data
5.11.2022, della cui opposizione si tratta e, comunque, condannare la AR
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra
[...]
con sede in Siracusa, Corso Gelone n. 38 (codice fiscale e partita I.V.A.: Parte_2
) al pagamento a favore della ricorrente in persona dell'amministratore P.IVA_1 CP_1 delegato Sig. con poteri di rappresentanza in giudizio, dell'importo di € 5.739,82 in Parte_3 via capitale, oltre gli interessi moratori ex Decreto Legislativo n. 231 del 9.10.2002 maturati e maturandi dalle singole fatture al saldo ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in
€ 540,00 per compenso professio-nale, in € 145,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario delle spese generali, all'I.V.A. ed alla C.P.A. ed oltre alle successive occorrende;
in ogni caso, respingere le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
vinte le spese ed il compenso professionale del legale, con I.V.A. e C.P.A. sulle voci soggette”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
hiedeva e otteneva Decreto ingiuntivo n. RG 2714/22 n. 1244/2022 del CP_1
05/11/2022 emesso dal Tribunale di Alessandria il 05.11.22, nei confronti di AR
.
[...]
Proponeva opposizione l'ingiunta deducendo che: il rapporto tra le due società si è concretizzato in un'unica transazione commerciale rappresentata da forniture di merci (orologi ed accessori) e da una prestazione di riparazione;
- la società opposta ha effettuato un'unica fornitura di orologi indicata nella fatt. 383 del 26.06.2015 pari a € 8.790,10;
-le altre due fatture, anch'esse poste a fondamento dell'azione monitoria, si riferiscono invece alla riparazione dell'orologio AU CO di serie e n 004104 -fattura n. 2 del 07.01.2016 di € 427,00 - ed all'acquisto di un cinturino - fattura 329 del 21.04.2016 di 75,64;
-l'importo facciale delle tre fatture è pari ad € 9.292,74.
Alla detta somma, la opposta ha correttamente sottratto:
€ 2.311,90, per parziale restituzione di merce (segnatamente due orologi AU CO di serie e n. 5064-33/B e 263srl-110/R);
€ 600,00, acconto pagato con assegno bancario del 07.01.2016;
€ 650,00, acconto pagato con bonifico bancario del 29.11.2016.
Fatte le dovute sottrazioni, l'importo residuo richiesto in via monitoria è risultato pari ad € 5.730,84 oltre interessi moratori, autonomamente quantificati, alla data del 01.01.22, in ulteriori € 9.095,80.
Il conteggio operato da controparte è incompleto ed errato. pagina 2 di 9 La opposta non ha contabilizzato le ulteriori rimesse versate dalla opponente, ossia:
€ 900,00, acconto pagato con assegno bancario n. 3103129475-04 tratto su BNL il 31.07.16 (doc. 2)
€ 950,00 acconto pagato con assegno bancario n 7207783748-09 tratto su Poste Italiana 31.12.2016, pagato il 12.01.2017 (doc 3).
La come da accordi assunti con il suo rappresentante commerciale di zona, a CP_1
tacitazione di ogni ulteriore residua pretesa creditoria, in data 09.01.2018, ha ricevuto a titolo di reso ulteriori articoli (di cui alla fatt. n 383/15); segnatamente altri due articoli: orologi AU CO in acciaio serie e n. 2061s/c – gent.42 sporto uomo e orologio AU CO in acciaio serie e n.4352sg-cn-
II. Per_1
Il superiore reso (del valore di € 3.460,00) inviato alla giusta bolla di trasporto n 1/18 CP_1
(doc 4) è stato annotato ed autonomamente quantificato dalla stessa in € 2.037,40; oltretutto, la somma di € 2.037,40 è stata così determinata dalla opposta che, a detto importo, ha ritenuto di detrarre la ulteriore somma di € 100,00 oltre IVA, per ciascun orologio reso, in quanto questi articoli, a suo dire, sono stati resi/restituiti senza astuccio e certificato di garanzia.
Pertanto, all'importo ingiunto di € 5.730,84 va dedotta la ulteriore somma di € 2037,40 (reso del
09.01.2018); di € 900,00 (versata con assegno bancario n. 3103129475-04 tratto su BNL il
31.07.2016); di € 950,00 (versata con assegno bancario n 7207783748-09 tratto su Poste Italiana
31.12.2016, pagato il 12.01.2017).
Pertanto, come documentalmente provato, il residuo asserito credito si riduce quindi ad €
1.843,44 rispetto all'iniziale pretesa di € 5.730,84.
Tra i crediti posti a fondamento dell'azione monitoria, vi sarebbe pure quello portato dalla fattura n.2 del 07.01.2016 per € 427,00, per l'esecuzione di riparazione dell'orologio AU CO di serie e n 004104 del valore di € 1.293,20.
L'orologio in parola è stato spedito per la riparazione, ricevuto dalla opposta, ma non è stato mai restituito alla AR
Di contro l'opposta ha comunque emesso la fattura n. 2 del 07.01.2016.
Spetta alla opposta provare di aver eseguito la prestazione, ossia la riparazione, e di aver riconsegnato alla l'articolo riparato, indi di aver diritto al credito portato dalla fattura in CP_2
parola.
Diversamente se l'opposta ha trattenuto l'orologio, il prezzo dell'orologio AU CO con n. di serie 004104, di valore pari a € 1.293,20, andrebbe dedotto dal credito preteso, così come andrebbe dedotto l'importo della asserita riparazione di € 427,00.
pagina 3 di 9 E così il residuo dovuto. ammonterebbe ad € 123,24 (così determinato: € 1.843,44 - € 1.293,20 -
€ 427,00 = € 123,24); oltre all'ulteriore somma di € 8,98 a titolo di spese/commissioni bancarie per reso assegno insoluto/difetto provvista.
Tuttavia, così non è, poiché anche la sopra descritta piccola residua differenza non è dovuta in quanto l'opposta ha arbitrariamente ed ingiustificatamente dedotto dal valore del reso del gennaio
2018 la somma di € 100,00 oltre IVA per ciascuno dei due orologi restituiti, giacché, a detta della opposta, gli articoli erano privi di astucci e garanzia.
In verità, se gli articoli in questione sono stati restituiti dall'opponente all'opposta privi di astucci e garanzia, ciò è dipeso dal semplice fatto che furono all'epoca ricevuti dalla medesima opponente senza garanzia e astucci.
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita l'opposta deducendo che:
La così come richiesto dalla , effettuava CP_1 AR la fornitura, regolarmente consegnata, di n. 8 orologi AU CO e di un cinturino (quest'ultimo omaggiato) di cui alla fattura n. 383 del 26.6.2015 di € 8.790,10, provvedeva alla riparazione dell'orologio AU CO acciaio/cinturino caucciù AU II (referenza 4351SG) di cui alla fat- CP_3 tura n. 2 del 7.1.2016 di € 427,00 ed, infine, effettuava la fornitura di un cinturino, anch'esso regolarmente consegnato, di cui alla fattura n. 329 del 21.4.2016 di € 75,64, il tutto per un importo complessivo di € 9.292,74.
Il pagamento a rimessa diretta di tale somma non veniva rispettato ma veniva parzialmente onorato, come emerge, chiaramente, dai partitari contabili prodotti quali documento n. 5, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo):
• mediante il reso, autorizzato dalla e con modalità con la stessa concordate, di due CP_1
orologi AU CO afferenti una precedente fornitura, del valore di € 2.311,90 (di cui alla fattura n. 1 emessa in data 23.6.2015 dall'attuale opponente);
• a mezzo assegno bancario n. 3103129474-03 tratto su BNL S.P.A. del 30.6.2016 dell'importo di €
600,00;
• a mezzo bonifico bancario dell'importo di € 650,00 accreditato sul conto corrente della CP_1 in data 29.11.2016.
Questi sono gli unici pagamenti effettuati.
L'opponente rilasciava, a copertura, diversi assegni bancari di cui, però, nessuno veniva onorato
[o risultavano impagati per mancanza di fondi sufficienti sul conto corrente di appoggio della traente
( a firma e venivano, quindi, richiamati da parte della AR Persona_2
pagina 4 di 9 beneficiaria ( , a seguito di comunicazione di insoluto a prima presentazione, al fine di CP_1 evitare l'addebito di spese di protesto oppure da quest'ultima non venivano neppure presentati all'incasso stante la certezza del difetto di provvista] (doc.ti nn. 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6al,
6m, 6n allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).
L'unico assegno andato a buon fine è stato solo ed esclusivamente quello sopra citato dell'importo di € 600,00 datato 30.6.2016 e versato dalla n data 5.7.2016; precisa che CP_1 detto assegno, ex adverso erroneamente indicato quale “assegno bancario del 07.01.2016” è, in realtà, data-to 30.6.2016, come si evince dalla riproduzione di cui al documento n. 2) prodotto dalla controparte.
Quanto all'acconto (asseritamente) onorato con assegno bancario n. 3103129475-04 tratto su
BNL S.P.A. il 31.7.2016 dell'importo di € 900,00, come emerge dall'esame del documento n. 2) ex adverso prodotto, gli assegni bancari n. 3103129474-03 tratto su BNL S.P.A. del 30.6.2016 dell'importo di € 600,00 e n. 3103129475-04 tratto su BNL S.P.A. il 31.7.2016 dell'importo di €
900,00, venivano rilasciati a copertura di un precedente assegno bancario (n. 3033327957-10 tratto su
BNL S.P.A. il 31.1.2016), che la aveva chiesto di non AR presentarsi all'incasso perché privo di provvista, e venivano trasmessi alla con CP_1
raccomandata 1 (n. 05053502292-4) in data 25.1.2016.
Il secondo assegno di € 900,00 che, versato dalla in data 1.8.2016 non veniva CP_1
pagato né in prima presentazione (registrato in contabilità come insoluto in data 4.8.2016) né in seconda presentazione (registrato, contabilmente, come insoluto in data 8.8.2016), così come comprovato dall'estratto conto in data 31.8.2016 dell'esponente (doc. n. 11).
Il titolo bancario (presentato dalla in data 31.12.2016 e registrato, in contabilità, CP_1
quale insoluto in data 10.1.2017) non veniva pagato per mancanza di autorizzazione ex art. 1 della
Legge 386/90 (Cod. 12 Circ. M.I.C.A. n. 3512/C – assegno emesso in data posteriore quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli art. 9 e 10-bis, lett. A della Legge 386/90)
(doc. n. 13).
La chiedeva, quindi, alla la restituzione AR CP_1
del predetto assegno unitamente al rilascio della dichia-razione ex art. 8 della Legge 386/90
(pagamento emesso dalla legge senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione) necessari per evitare le conseguenze della levata del protesto;
risultava, quindi, onorato in data
13.2.2017 ma, in concreto, non otteneva la riscossione della somma portata dal titolo (maggiorato degli interessi, della penale e delle spese giusta la disposizione dell'art. art. 3 della Legge 14.12.1990 n. 386) pagina 5 di 9 bensì il mero rilascio di altro assegno bancario e precisamente dell'assegno n. 7207783749-10 tratto su il 28.2.2017 dell'importo di € 950,00 a copertura del precedente (assegno n. CP_4
7207783748-09 tratto su il 31.12.2016 di pari importo). CP_4
Tale assegno rimarrà anch'esso impagato giacché la AR informava la i non presentarlo all'incasso in quanto privo di provvista (doc. n. 15). CP_1
Il solo fatto che la abbia il possesso del suddetto titolo (assegno bancario n. CP_1
7207783749-10 tratto su il 28.2.2017 di € 950,00) rilasciato a copertura del precedente CP_4
(n. 7207783748-09 tratto su il 31.12.2016 di pari importo), che la Controparte_4 AR
asserisce di aver onorato, implica il mancato pagamento della somma ivi indicata.
[...]
l'unico assegno andato a buon fine è quello di € 600,00 (n. 3103129474-03 tratto su BNL S.P.A. il
30.6.2016).
Quanto al reso di due articoli: orologio AU CO in acciaio serie e n. 2061S/C – gent. 42 sport automatico uomo e orologio AU CO acciaio serie e n. 4352SG-CN AU Marin II, l'iniziativa di restituire gli orologi è stata una decisione unilaterale ed arbitraria della Controparte_5
personale, non autorizzata né concordata in alcun modo con la che, inaspettatamente e CP_1
senza preavviso, si è vista restituire la merce di cui trattasi in data 11.1.2018 (oltre ad un orologio AU
CO ref. 4104 che non era mai stato commercializzato da parte dell'opposta).
L'opponente asserisce che ciò era avvenuto in virtù degli accordi assunti con il rappresentante commerciale di zona della a tacitazione di ogni ulteriore pretesa creditoria;
tra il soggetto CP_1 erroneamente ex adverso qualificato “rappresentante commerciale di zona” della (in CP_1
realtà, come infra meglio precisato, nessun potere di rappresentanza è mai stato attribuito a chicchessia)
e la , non è intervenuto nessun accordo in ordine alla parziale AR
restituzione della merce.
Inoltre, l'indicazione da parte della del valore del reso AR in € 3.460,00 è del tutto arbitraria.
Tale importo, infatti, costituisce il prezzo al dettaglio dei due orologi restituiti laddove il prezzo applicato dalla alla è di € 810,00 quanto al CP_1 AR
primo (orologio AU CO acciaio - gent. 42 sport automatico uomo – codice articolo 2061S/C) e di €
1.060,00 quanto al secondo (orologio AU CO acciaio – II – codice arti-colo 4352SG- Per_1
CN), oltre I.V.A. come da fattura n. 383 emessa dalla n data 26.6.2015 (doc. n. 1 allegato CP_1
al ricorso per decreto ingiuntivo).
pagina 6 di 9 Il rapporto tra l'imponibile del prezzo applicato dalla l negoziante e quello che il CP_1 rivenditore fissa come prezzo finale di vendita per il consumatore è dell'85% a salire.
In pratica ad €100,00 di imponibile di costo corrisponde un prezzo al pubblico I.V.A. compresa di € 185,00 ed, infatti, € 810,00 (prezzo applicato dalla alla CP_1 AR
) + 1.060,00 (prezzo applicato dalla alla
[...] CP_1 AR
) = € 1.870,00 x 185% = € 3.459,50 (prezzo finale di vendita applicato dalla
[...] [...]
al consumatore AR
Quanto al credito portato dalla fattura n. 2 del 7.1.2016 dell'importo di € 427,00 per l'esecuzione della riparazione di un orologio, la fattura n. 2 del 7.1.2016 (doc. n. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) si riferisce alla riparazione dell'orologio AU CO acciaio con cinturino in caucciù modello AU MA II – referenza 4351SG, richie-sta dalla AR
ed alla quale l'esponente aveva inviato un preventivo di spesa pari ad € 320,00 oltre
[...]
I.V.A. e spese di spedizione, che l'opponente aveva accettato (doc. n. 18).
A riparazione avvenuta la emetteva regolare fattura, precisando che dovendo CP_1
disporre, per ragioni di sicurezza, la spedizione dell'orologio tramite un corriere specializzato nel servizio di trasporto di valori (nella fatti-specie la e non effettuando, quest'ultimo, la CP_6 spedizione con contrassegno, avrebbe provveduto alla rimessa dell'orologio non appena la
[...]
avesse comunicato il numero identificativo CRO, fornito dalla banca ed AR indicato nella ricevuta di pagamento, una volta effettuato il bonifico a proprio favore della somma di €
427,00 di cui alla fattura n. 2 del 7.1.2016 (doc. n. 19).
Comprensibile è la richiesta avanzata dalla ato che la CP_1 AR
aveva già dato ampia dimostrazione di non essere puntuale nei pagamenti.
[...]
Il pagamento della fattura n. 2 del 7.1.2016, sebbene mai fatta oggetto di contestazione, non è a tutt'oggi avvenuto, così come del resto riconosciuto anche dalla parte avversa, né quest'ultima, peraltro, ha mai richiesto la restituzione dell'orologio in questione, restituzione che, ovviamente, verrà effettuata da parte della non appena la CP_1 AR
provvederà al pagamento della riparazione.
Quanto agli interessi moratori previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 9.10.2002, in sede monitoria, sono stati riconosciuti gli interessi moratori (ex Decreto Legislativo n. 231 del 9.10.2002) maturati e non riscossi dalle singole scadenze al saldo essendo l'obbligazione preesistente una transazione commerciale rappresentata da forniture di merci (orologi ed accessori) e da una prestazione di riparazione effettuate dalla favore della e da CP_1 AR
pagina 7 di 9 quest'ultima non pagate e giustamente il Giudice, con suo decreto emesso in data 5.11.2022, ne ha ingiunto il pagamento alla debitrice.
Venendo all'esame della domanda, pacifica e documentata la fornitura di orologi, peraltro non Contr contestata, tramite l'esame della teste dipendente , è stato confermato il mancato incasso Tes_1
degli assegni consegnati dalla debitrice, cosè come allegato in comparsa di costituzione e risposta e sopra riepilogato;
in particoare quanto all'assegno che risulterebbe quietanzato la teste ha confermato solo ed esclusivamente al fine di evitare le conseguenze della levata del protesto, precisando: “ adr l'assegno non è stato pagato adr la quietanza è stata fatta per consentire al cliente di non sopportare le conseguenze del protesto, per cortesia a fronte della consegna di un altro assegno datato 28/02/2017 sempre di 950,00 euro ed è stato chiesto di non tenerne conto e, pertanto, non è stato messo all'incasso; adr non ho parlato personalmente con il cliente, ma ho tenuto la contabilità aggiornata come risultava dalla documentazione contabile.
Poiché gli assegni , come risulta dalla documentazione in atti, non sono stati incassati per fatto imputabile alla parte debitrice, tranne per quanto già riconosciuto dalla ricorrente in via monitoria, la parte opponente non ha dimostrato l'avvenuto pagamento, considerato che la consegna di questi non equivale al pagamento, essendo l'estinzione dell'obbligazione subordinata al buon fine dell'assegno, (
Cassazione Civile sentenza del 16 aprile 2015, n. 7761), buon fine che nella fattispecie non risulta essere avvenuto.
Quanto alla parte del prezzo che l'opponente asserisce pagato tramite la consegna di n. 2
orologi, da qualificarsi datio in solutum, tale modalità di estinzione dell'obbligazione è ammessa solo se il creditore vi consente;
nel caso di specie non è stata raggiunta alcuna prova di cui sopra, anzi la teste ha espressamente escluso che ci fosse accordo in tal senso. Tes_1
Pertanto, non è possibile, in questa sede, dichiarare la sussistenza di un accordo volto alla datio in solutum.
In relazione alla riparazione, della quale parte opponente richiede venga fornita la prova, le testi e hanno confermato che la riparazione è avvenuta;
la teste ha Tes_2 Tes_3 Tes_3 confermato che “in merito alla riparazione dell'orologio AU CO acciaio con cinturino in caucciù modello AU MA II – referenza 4351SG, richiesta dalla , AR la inviava un preventivo di spesa pari ad € 320,00 oltre I.V.A. e spese di spedizione, che CP_1
l'opponente accettava”, precisando : “ ho fatto io il preventivo e lo ho comunicato e lo hanno accettato come risulta dalla mail rammostrata (prod. 18).
pagina 8 di 9 Stante il mancato pagamento il creditore può ritenere il bene ai sensi dell'art. 2756 c.c.
Per quanto sopra il decreto ingiuntivo va confermato, anche per quanto agli interessi riconosciuti in sede monitoria, ovvero nella misura di cui al D. Lg. n. 231/2002 “dalla scadenza delle singole fatture al saldo”; lo sviluppo delcalcolo attiene alla fase della esecuzione del provvedimento.
Quanto alla decorrenza l'art. 4 del Decreto 231 stabilisce che gli interessi di mora decorrono automaticamente, senza la necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'adempimento previsto dalle parti e in relazione a detti interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, non opera la prescrizione quinquennale poiché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi.
Le spese seguono la soccombenza che e vengono liquidate come in dispositivo in base al valore decisum e, tenuto conto dei principii di adeguatezza e proporzionalità (SU n. 19014/2007) e, nel caso concreto, del valore effettivo della causa al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. RG 2714/22 n. 1244/2022 del
05/11/2022 emesso dal Tribunale di Alessandria il 05.11.22.
Condanna la parte attrice in opposizione a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Alessandria, 8 aprile 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3694/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio AR P.IVA_1 dell'avv. DI GIACOMO GIORGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE SCALA GRECA, 199/C 96100 SIRACUSApresso il difensore avv. DI GIACOMO GIORGIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSETTI ANNA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via San Francesco d'Assisi,40 15100 ALESSANDRIA presso il difensore avv. MASSETTI ANNA
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“PIACCIA all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, reiectis adversis: IN VIA PRINCIPALE:
• revocare, dichiarare nullo e/o con qualsiasi altra statuizione privo d'effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto, siccome del tutto infondato in fatto ed in diritto per i motivi meglio specificati in premessa;
indi nulla deve la opponete all'opposta. IN SUBORDINE:
• nella non temuta ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale non ritenesse di accogliere la superiore domanda, per le ragioni sopra esposte, determinare la minor somma eventualmente ancora dovuta, comprensiva di interessi moratori (ex Decreto Legislativo n. 231 del 9.10.2002) maturati, con ogni conseguenza in ordine alle spese della fase monitoria e del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non ha percepito i secondi.”
pagina 1 di 9 Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, confermare il decreto ingiuntivo n. 1244/2022 (n. 2714/2022 R.G.) pronunciato dal
Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Andreoni, in data
5.11.2022, della cui opposizione si tratta e, comunque, condannare la AR
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra
[...]
con sede in Siracusa, Corso Gelone n. 38 (codice fiscale e partita I.V.A.: Parte_2
) al pagamento a favore della ricorrente in persona dell'amministratore P.IVA_1 CP_1 delegato Sig. con poteri di rappresentanza in giudizio, dell'importo di € 5.739,82 in Parte_3 via capitale, oltre gli interessi moratori ex Decreto Legislativo n. 231 del 9.10.2002 maturati e maturandi dalle singole fatture al saldo ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in
€ 540,00 per compenso professio-nale, in € 145,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario delle spese generali, all'I.V.A. ed alla C.P.A. ed oltre alle successive occorrende;
in ogni caso, respingere le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
vinte le spese ed il compenso professionale del legale, con I.V.A. e C.P.A. sulle voci soggette”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
hiedeva e otteneva Decreto ingiuntivo n. RG 2714/22 n. 1244/2022 del CP_1
05/11/2022 emesso dal Tribunale di Alessandria il 05.11.22, nei confronti di AR
.
[...]
Proponeva opposizione l'ingiunta deducendo che: il rapporto tra le due società si è concretizzato in un'unica transazione commerciale rappresentata da forniture di merci (orologi ed accessori) e da una prestazione di riparazione;
- la società opposta ha effettuato un'unica fornitura di orologi indicata nella fatt. 383 del 26.06.2015 pari a € 8.790,10;
-le altre due fatture, anch'esse poste a fondamento dell'azione monitoria, si riferiscono invece alla riparazione dell'orologio AU CO di serie e n 004104 -fattura n. 2 del 07.01.2016 di € 427,00 - ed all'acquisto di un cinturino - fattura 329 del 21.04.2016 di 75,64;
-l'importo facciale delle tre fatture è pari ad € 9.292,74.
Alla detta somma, la opposta ha correttamente sottratto:
€ 2.311,90, per parziale restituzione di merce (segnatamente due orologi AU CO di serie e n. 5064-33/B e 263srl-110/R);
€ 600,00, acconto pagato con assegno bancario del 07.01.2016;
€ 650,00, acconto pagato con bonifico bancario del 29.11.2016.
Fatte le dovute sottrazioni, l'importo residuo richiesto in via monitoria è risultato pari ad € 5.730,84 oltre interessi moratori, autonomamente quantificati, alla data del 01.01.22, in ulteriori € 9.095,80.
Il conteggio operato da controparte è incompleto ed errato. pagina 2 di 9 La opposta non ha contabilizzato le ulteriori rimesse versate dalla opponente, ossia:
€ 900,00, acconto pagato con assegno bancario n. 3103129475-04 tratto su BNL il 31.07.16 (doc. 2)
€ 950,00 acconto pagato con assegno bancario n 7207783748-09 tratto su Poste Italiana 31.12.2016, pagato il 12.01.2017 (doc 3).
La come da accordi assunti con il suo rappresentante commerciale di zona, a CP_1
tacitazione di ogni ulteriore residua pretesa creditoria, in data 09.01.2018, ha ricevuto a titolo di reso ulteriori articoli (di cui alla fatt. n 383/15); segnatamente altri due articoli: orologi AU CO in acciaio serie e n. 2061s/c – gent.42 sporto uomo e orologio AU CO in acciaio serie e n.4352sg-cn-
II. Per_1
Il superiore reso (del valore di € 3.460,00) inviato alla giusta bolla di trasporto n 1/18 CP_1
(doc 4) è stato annotato ed autonomamente quantificato dalla stessa in € 2.037,40; oltretutto, la somma di € 2.037,40 è stata così determinata dalla opposta che, a detto importo, ha ritenuto di detrarre la ulteriore somma di € 100,00 oltre IVA, per ciascun orologio reso, in quanto questi articoli, a suo dire, sono stati resi/restituiti senza astuccio e certificato di garanzia.
Pertanto, all'importo ingiunto di € 5.730,84 va dedotta la ulteriore somma di € 2037,40 (reso del
09.01.2018); di € 900,00 (versata con assegno bancario n. 3103129475-04 tratto su BNL il
31.07.2016); di € 950,00 (versata con assegno bancario n 7207783748-09 tratto su Poste Italiana
31.12.2016, pagato il 12.01.2017).
Pertanto, come documentalmente provato, il residuo asserito credito si riduce quindi ad €
1.843,44 rispetto all'iniziale pretesa di € 5.730,84.
Tra i crediti posti a fondamento dell'azione monitoria, vi sarebbe pure quello portato dalla fattura n.2 del 07.01.2016 per € 427,00, per l'esecuzione di riparazione dell'orologio AU CO di serie e n 004104 del valore di € 1.293,20.
L'orologio in parola è stato spedito per la riparazione, ricevuto dalla opposta, ma non è stato mai restituito alla AR
Di contro l'opposta ha comunque emesso la fattura n. 2 del 07.01.2016.
Spetta alla opposta provare di aver eseguito la prestazione, ossia la riparazione, e di aver riconsegnato alla l'articolo riparato, indi di aver diritto al credito portato dalla fattura in CP_2
parola.
Diversamente se l'opposta ha trattenuto l'orologio, il prezzo dell'orologio AU CO con n. di serie 004104, di valore pari a € 1.293,20, andrebbe dedotto dal credito preteso, così come andrebbe dedotto l'importo della asserita riparazione di € 427,00.
pagina 3 di 9 E così il residuo dovuto. ammonterebbe ad € 123,24 (così determinato: € 1.843,44 - € 1.293,20 -
€ 427,00 = € 123,24); oltre all'ulteriore somma di € 8,98 a titolo di spese/commissioni bancarie per reso assegno insoluto/difetto provvista.
Tuttavia, così non è, poiché anche la sopra descritta piccola residua differenza non è dovuta in quanto l'opposta ha arbitrariamente ed ingiustificatamente dedotto dal valore del reso del gennaio
2018 la somma di € 100,00 oltre IVA per ciascuno dei due orologi restituiti, giacché, a detta della opposta, gli articoli erano privi di astucci e garanzia.
In verità, se gli articoli in questione sono stati restituiti dall'opponente all'opposta privi di astucci e garanzia, ciò è dipeso dal semplice fatto che furono all'epoca ricevuti dalla medesima opponente senza garanzia e astucci.
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita l'opposta deducendo che:
La così come richiesto dalla , effettuava CP_1 AR la fornitura, regolarmente consegnata, di n. 8 orologi AU CO e di un cinturino (quest'ultimo omaggiato) di cui alla fattura n. 383 del 26.6.2015 di € 8.790,10, provvedeva alla riparazione dell'orologio AU CO acciaio/cinturino caucciù AU II (referenza 4351SG) di cui alla fat- CP_3 tura n. 2 del 7.1.2016 di € 427,00 ed, infine, effettuava la fornitura di un cinturino, anch'esso regolarmente consegnato, di cui alla fattura n. 329 del 21.4.2016 di € 75,64, il tutto per un importo complessivo di € 9.292,74.
Il pagamento a rimessa diretta di tale somma non veniva rispettato ma veniva parzialmente onorato, come emerge, chiaramente, dai partitari contabili prodotti quali documento n. 5, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo):
• mediante il reso, autorizzato dalla e con modalità con la stessa concordate, di due CP_1
orologi AU CO afferenti una precedente fornitura, del valore di € 2.311,90 (di cui alla fattura n. 1 emessa in data 23.6.2015 dall'attuale opponente);
• a mezzo assegno bancario n. 3103129474-03 tratto su BNL S.P.A. del 30.6.2016 dell'importo di €
600,00;
• a mezzo bonifico bancario dell'importo di € 650,00 accreditato sul conto corrente della CP_1 in data 29.11.2016.
Questi sono gli unici pagamenti effettuati.
L'opponente rilasciava, a copertura, diversi assegni bancari di cui, però, nessuno veniva onorato
[o risultavano impagati per mancanza di fondi sufficienti sul conto corrente di appoggio della traente
( a firma e venivano, quindi, richiamati da parte della AR Persona_2
pagina 4 di 9 beneficiaria ( , a seguito di comunicazione di insoluto a prima presentazione, al fine di CP_1 evitare l'addebito di spese di protesto oppure da quest'ultima non venivano neppure presentati all'incasso stante la certezza del difetto di provvista] (doc.ti nn. 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6al,
6m, 6n allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).
L'unico assegno andato a buon fine è stato solo ed esclusivamente quello sopra citato dell'importo di € 600,00 datato 30.6.2016 e versato dalla n data 5.7.2016; precisa che CP_1 detto assegno, ex adverso erroneamente indicato quale “assegno bancario del 07.01.2016” è, in realtà, data-to 30.6.2016, come si evince dalla riproduzione di cui al documento n. 2) prodotto dalla controparte.
Quanto all'acconto (asseritamente) onorato con assegno bancario n. 3103129475-04 tratto su
BNL S.P.A. il 31.7.2016 dell'importo di € 900,00, come emerge dall'esame del documento n. 2) ex adverso prodotto, gli assegni bancari n. 3103129474-03 tratto su BNL S.P.A. del 30.6.2016 dell'importo di € 600,00 e n. 3103129475-04 tratto su BNL S.P.A. il 31.7.2016 dell'importo di €
900,00, venivano rilasciati a copertura di un precedente assegno bancario (n. 3033327957-10 tratto su
BNL S.P.A. il 31.1.2016), che la aveva chiesto di non AR presentarsi all'incasso perché privo di provvista, e venivano trasmessi alla con CP_1
raccomandata 1 (n. 05053502292-4) in data 25.1.2016.
Il secondo assegno di € 900,00 che, versato dalla in data 1.8.2016 non veniva CP_1
pagato né in prima presentazione (registrato in contabilità come insoluto in data 4.8.2016) né in seconda presentazione (registrato, contabilmente, come insoluto in data 8.8.2016), così come comprovato dall'estratto conto in data 31.8.2016 dell'esponente (doc. n. 11).
Il titolo bancario (presentato dalla in data 31.12.2016 e registrato, in contabilità, CP_1
quale insoluto in data 10.1.2017) non veniva pagato per mancanza di autorizzazione ex art. 1 della
Legge 386/90 (Cod. 12 Circ. M.I.C.A. n. 3512/C – assegno emesso in data posteriore quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli art. 9 e 10-bis, lett. A della Legge 386/90)
(doc. n. 13).
La chiedeva, quindi, alla la restituzione AR CP_1
del predetto assegno unitamente al rilascio della dichia-razione ex art. 8 della Legge 386/90
(pagamento emesso dalla legge senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione) necessari per evitare le conseguenze della levata del protesto;
risultava, quindi, onorato in data
13.2.2017 ma, in concreto, non otteneva la riscossione della somma portata dal titolo (maggiorato degli interessi, della penale e delle spese giusta la disposizione dell'art. art. 3 della Legge 14.12.1990 n. 386) pagina 5 di 9 bensì il mero rilascio di altro assegno bancario e precisamente dell'assegno n. 7207783749-10 tratto su il 28.2.2017 dell'importo di € 950,00 a copertura del precedente (assegno n. CP_4
7207783748-09 tratto su il 31.12.2016 di pari importo). CP_4
Tale assegno rimarrà anch'esso impagato giacché la AR informava la i non presentarlo all'incasso in quanto privo di provvista (doc. n. 15). CP_1
Il solo fatto che la abbia il possesso del suddetto titolo (assegno bancario n. CP_1
7207783749-10 tratto su il 28.2.2017 di € 950,00) rilasciato a copertura del precedente CP_4
(n. 7207783748-09 tratto su il 31.12.2016 di pari importo), che la Controparte_4 AR
asserisce di aver onorato, implica il mancato pagamento della somma ivi indicata.
[...]
l'unico assegno andato a buon fine è quello di € 600,00 (n. 3103129474-03 tratto su BNL S.P.A. il
30.6.2016).
Quanto al reso di due articoli: orologio AU CO in acciaio serie e n. 2061S/C – gent. 42 sport automatico uomo e orologio AU CO acciaio serie e n. 4352SG-CN AU Marin II, l'iniziativa di restituire gli orologi è stata una decisione unilaterale ed arbitraria della Controparte_5
personale, non autorizzata né concordata in alcun modo con la che, inaspettatamente e CP_1
senza preavviso, si è vista restituire la merce di cui trattasi in data 11.1.2018 (oltre ad un orologio AU
CO ref. 4104 che non era mai stato commercializzato da parte dell'opposta).
L'opponente asserisce che ciò era avvenuto in virtù degli accordi assunti con il rappresentante commerciale di zona della a tacitazione di ogni ulteriore pretesa creditoria;
tra il soggetto CP_1 erroneamente ex adverso qualificato “rappresentante commerciale di zona” della (in CP_1
realtà, come infra meglio precisato, nessun potere di rappresentanza è mai stato attribuito a chicchessia)
e la , non è intervenuto nessun accordo in ordine alla parziale AR
restituzione della merce.
Inoltre, l'indicazione da parte della del valore del reso AR in € 3.460,00 è del tutto arbitraria.
Tale importo, infatti, costituisce il prezzo al dettaglio dei due orologi restituiti laddove il prezzo applicato dalla alla è di € 810,00 quanto al CP_1 AR
primo (orologio AU CO acciaio - gent. 42 sport automatico uomo – codice articolo 2061S/C) e di €
1.060,00 quanto al secondo (orologio AU CO acciaio – II – codice arti-colo 4352SG- Per_1
CN), oltre I.V.A. come da fattura n. 383 emessa dalla n data 26.6.2015 (doc. n. 1 allegato CP_1
al ricorso per decreto ingiuntivo).
pagina 6 di 9 Il rapporto tra l'imponibile del prezzo applicato dalla l negoziante e quello che il CP_1 rivenditore fissa come prezzo finale di vendita per il consumatore è dell'85% a salire.
In pratica ad €100,00 di imponibile di costo corrisponde un prezzo al pubblico I.V.A. compresa di € 185,00 ed, infatti, € 810,00 (prezzo applicato dalla alla CP_1 AR
) + 1.060,00 (prezzo applicato dalla alla
[...] CP_1 AR
) = € 1.870,00 x 185% = € 3.459,50 (prezzo finale di vendita applicato dalla
[...] [...]
al consumatore AR
Quanto al credito portato dalla fattura n. 2 del 7.1.2016 dell'importo di € 427,00 per l'esecuzione della riparazione di un orologio, la fattura n. 2 del 7.1.2016 (doc. n. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) si riferisce alla riparazione dell'orologio AU CO acciaio con cinturino in caucciù modello AU MA II – referenza 4351SG, richie-sta dalla AR
ed alla quale l'esponente aveva inviato un preventivo di spesa pari ad € 320,00 oltre
[...]
I.V.A. e spese di spedizione, che l'opponente aveva accettato (doc. n. 18).
A riparazione avvenuta la emetteva regolare fattura, precisando che dovendo CP_1
disporre, per ragioni di sicurezza, la spedizione dell'orologio tramite un corriere specializzato nel servizio di trasporto di valori (nella fatti-specie la e non effettuando, quest'ultimo, la CP_6 spedizione con contrassegno, avrebbe provveduto alla rimessa dell'orologio non appena la
[...]
avesse comunicato il numero identificativo CRO, fornito dalla banca ed AR indicato nella ricevuta di pagamento, una volta effettuato il bonifico a proprio favore della somma di €
427,00 di cui alla fattura n. 2 del 7.1.2016 (doc. n. 19).
Comprensibile è la richiesta avanzata dalla ato che la CP_1 AR
aveva già dato ampia dimostrazione di non essere puntuale nei pagamenti.
[...]
Il pagamento della fattura n. 2 del 7.1.2016, sebbene mai fatta oggetto di contestazione, non è a tutt'oggi avvenuto, così come del resto riconosciuto anche dalla parte avversa, né quest'ultima, peraltro, ha mai richiesto la restituzione dell'orologio in questione, restituzione che, ovviamente, verrà effettuata da parte della non appena la CP_1 AR
provvederà al pagamento della riparazione.
Quanto agli interessi moratori previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 9.10.2002, in sede monitoria, sono stati riconosciuti gli interessi moratori (ex Decreto Legislativo n. 231 del 9.10.2002) maturati e non riscossi dalle singole scadenze al saldo essendo l'obbligazione preesistente una transazione commerciale rappresentata da forniture di merci (orologi ed accessori) e da una prestazione di riparazione effettuate dalla favore della e da CP_1 AR
pagina 7 di 9 quest'ultima non pagate e giustamente il Giudice, con suo decreto emesso in data 5.11.2022, ne ha ingiunto il pagamento alla debitrice.
Venendo all'esame della domanda, pacifica e documentata la fornitura di orologi, peraltro non Contr contestata, tramite l'esame della teste dipendente , è stato confermato il mancato incasso Tes_1
degli assegni consegnati dalla debitrice, cosè come allegato in comparsa di costituzione e risposta e sopra riepilogato;
in particoare quanto all'assegno che risulterebbe quietanzato la teste ha confermato solo ed esclusivamente al fine di evitare le conseguenze della levata del protesto, precisando: “ adr l'assegno non è stato pagato adr la quietanza è stata fatta per consentire al cliente di non sopportare le conseguenze del protesto, per cortesia a fronte della consegna di un altro assegno datato 28/02/2017 sempre di 950,00 euro ed è stato chiesto di non tenerne conto e, pertanto, non è stato messo all'incasso; adr non ho parlato personalmente con il cliente, ma ho tenuto la contabilità aggiornata come risultava dalla documentazione contabile.
Poiché gli assegni , come risulta dalla documentazione in atti, non sono stati incassati per fatto imputabile alla parte debitrice, tranne per quanto già riconosciuto dalla ricorrente in via monitoria, la parte opponente non ha dimostrato l'avvenuto pagamento, considerato che la consegna di questi non equivale al pagamento, essendo l'estinzione dell'obbligazione subordinata al buon fine dell'assegno, (
Cassazione Civile sentenza del 16 aprile 2015, n. 7761), buon fine che nella fattispecie non risulta essere avvenuto.
Quanto alla parte del prezzo che l'opponente asserisce pagato tramite la consegna di n. 2
orologi, da qualificarsi datio in solutum, tale modalità di estinzione dell'obbligazione è ammessa solo se il creditore vi consente;
nel caso di specie non è stata raggiunta alcuna prova di cui sopra, anzi la teste ha espressamente escluso che ci fosse accordo in tal senso. Tes_1
Pertanto, non è possibile, in questa sede, dichiarare la sussistenza di un accordo volto alla datio in solutum.
In relazione alla riparazione, della quale parte opponente richiede venga fornita la prova, le testi e hanno confermato che la riparazione è avvenuta;
la teste ha Tes_2 Tes_3 Tes_3 confermato che “in merito alla riparazione dell'orologio AU CO acciaio con cinturino in caucciù modello AU MA II – referenza 4351SG, richiesta dalla , AR la inviava un preventivo di spesa pari ad € 320,00 oltre I.V.A. e spese di spedizione, che CP_1
l'opponente accettava”, precisando : “ ho fatto io il preventivo e lo ho comunicato e lo hanno accettato come risulta dalla mail rammostrata (prod. 18).
pagina 8 di 9 Stante il mancato pagamento il creditore può ritenere il bene ai sensi dell'art. 2756 c.c.
Per quanto sopra il decreto ingiuntivo va confermato, anche per quanto agli interessi riconosciuti in sede monitoria, ovvero nella misura di cui al D. Lg. n. 231/2002 “dalla scadenza delle singole fatture al saldo”; lo sviluppo delcalcolo attiene alla fase della esecuzione del provvedimento.
Quanto alla decorrenza l'art. 4 del Decreto 231 stabilisce che gli interessi di mora decorrono automaticamente, senza la necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'adempimento previsto dalle parti e in relazione a detti interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, non opera la prescrizione quinquennale poiché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi.
Le spese seguono la soccombenza che e vengono liquidate come in dispositivo in base al valore decisum e, tenuto conto dei principii di adeguatezza e proporzionalità (SU n. 19014/2007) e, nel caso concreto, del valore effettivo della causa al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. RG 2714/22 n. 1244/2022 del
05/11/2022 emesso dal Tribunale di Alessandria il 05.11.22.
Condanna la parte attrice in opposizione a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Alessandria, 8 aprile 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
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