Sentenza 25 maggio 2017
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.
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- 1. Se il reato è estinto per esito positivo della prova, il giudice non può sospendere la patente.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 maggio 2022
Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 224, comma 3, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 186, comma 9-bis, e …
Leggi di più… - 2. Messa alla prova superata? Sanzioni amministrative al prefetto (Cass. 17779/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 maggio 2021
Il giudice che pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168ter c.p., comma 2 per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 14 aprile 2021 - 7 maggio 2021, n. 17779 Presidente Fumu – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. Il G.I.P. del Tribunale di Tivoli, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2017, n. 29796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29796 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2017 |
Testo completo
: 29796-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente- Sent. Sez. n. 818 Giovanni Conti Giorgio Fidelbo U.P. 25/5/2017 Anna Criscuolo RGN 51370/2016 Emilia Anna Giordano - Relatore- Ersilia Calvanese motivazione semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AB CO, n. a Brescia il 12/4/1986 avverso la sentenza del 10/11/2016 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, e trasmissione degli atti al Prefetto competente. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il Tribunale di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CO AB in ordine ai reati di guida in stato di ebbrezza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale accertati in Brescia il 3 aprile 2011, per estinzione del reato a seguito di esito positivo della 1 messa alla prova;
ed ha disposto nei confronti del predetto la sospensione della patente per un periodo di anni uno.
2.Avverso la suddetta sentenza, tramite difensore di fiducia, propone impugnazione l'imputato, articolando due motivi di ricorso. Con primo motivo denuncia violazione della legge 67/2014 e dell'art. 224 del d. Igs. 30/4/1992, n. 285 poiché, a seguito della conclusione positiva della messa alla prova e del conseguente proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, il giudice avrebbe erroneamente applicato nei confronti dell'imputato la sospensione della patente di guida. Ciò in quanto, in assenza di una disposizione specifica, avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione generale di cui all'art. 224 comma 3 Cod. Strada, che individua la competenza nel Prefetto. Con il secondo motivo, articolato in via subordinata, deduce la mancanza di motivazione sul punto della richiesta, avanzata all'udienza del 26 marzo 2015 ed opportunamente documentata, di svolgere lavoro di pubblica utilità, la cui esecuzione avrebbe comportato la riduzione della pena accessoria inflittagli.
3.Il primo motivo di ricorso è fondato.
4.Ritiene il Collegio che debba essere data continuità al principio espresso da questa Corte secondo il quale, all'esito della positiva "messa alla prova" e dell'estinzione del reato la competenza alla irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, vada individuata, ai sensi dell'art. 224, comma 3 Cod. Strada in capo al Prefetto (Sez. 3, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819).
4.1 Premesso che il secondo comma dell'art. 168-ter cod. pen., inserito con l'art. 3, comma 11, della legge 67/2014 prevede espressamente che l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge, ritiene il Collegio che il coordinamento tra la struttura e la funzione dell'istituto della messa alla prova e le competenze in tema di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie impongano tale conclusione. Ed invero se da un lato il nuovo istituto della messa alla prova può essere fatto rientrare, a pieno titolo, nella cause di estinzione del reato (come si ricava inequivocabilmente proprio dal tenore del comma 2 dell'art. 168-ter, laddove la norma si riferisce agli effetti dell'esito positivo della prova) dall'altro, in relazione alla sua natura di strumento pervenire ad una composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, non è previsto un preventivo accertamento di penale responsabilità con conseguente necessità di ricercare il referente normativo dell'esercizio del potere sanzionatorio, pure richiamato dal comma 3 dell'art. 168-ter cit., nell'art. 224, comma 3, Cod. Strada che individua la competenza del Prefetto nei casi di estinzione del reato, con la precisazione che questi procede all'accertamento 2 89 della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.
4.2 Tale soluzione si pone in continuità con le conclusioni cui in passato era pervenuta la giurisprudenza di legittimità in relazione all'estinzione del reato per intervenuta oblazione (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 41818 del 10/7/2009, Alibrandi, Rv. 245455; e n. 34293 del 16/3/2004, De Luca, Rv. 229384) e con quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), secondo la quale (p.15) quando manca una pronunzia di condanna o di proscioglimento come per l'appunto si verifica nel caso di specie le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed - entrano nella sfera di competenza dell'amministrazione pubblica. -5.In definitiva, il giudice il quale come nel caso in esame pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168 ter, comma 2, cod. pen. per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara (ex art. 224, comma 3, Cod. Strada).
6. Per le ragioni che precedono risultando assorbito il secondo motivo di ricorso, articolato in via subordinata la sentenza impugnata va annullata - limitatamente alla pronuncia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che va eliminata. E, conseguentemente, deve disporsi la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della presente sentenza al competente Prefetto di Brescia, per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Brescia per quanto di competenza. Così deciso il 25 maggio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Emilia Anna Giordano Giovanni Conti DEPOSITATO IN CANCELLERIA Goul 14 GIU 201 IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO T R Dotissa Silvana DA PUCCHIO O C