Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2017, n. 29796
CASS
Sentenza 25 maggio 2017

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In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 maggio 2022

    Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 224, comma 3, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 186, comma 9-bis, e …

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  • 2Messa alla prova superata? Sanzioni amministrative al prefetto (Cass. 17779/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 maggio 2021

    Il giudice che pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168ter c.p., comma 2 per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 14 aprile 2021 - 7 maggio 2021, n. 17779 Presidente Fumu – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. Il G.I.P. del Tribunale di Tivoli, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2017, n. 29796
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29796
Data del deposito : 25 maggio 2017

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