Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
La prescrizione di legge in materia di misure cautelari personali, circa l'esclusiva adeguatezza della custodia carceraria in riferimento ad alcune tipologie di reato, opera pur quando la misura venga disposta per la prima volta, contestualmente o successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2010, n. 37535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37535 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/10/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 2238
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 17048/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL SC, n. il *15 agosto 1962*;
avverso l'ordinanza 4 febbraio 2010 - Tribunale di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Galati Giovanni, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del procedimento. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 4 febbraio 2010, depositata in cancelleria il primo marzo 2010 il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, nel rigettare l'istanza avanzata nell'interesse di LL SC avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 22 dicembre 2009, previa declaratoria di inefficacia della misura cautelare nei confronti del predetto LL\ per il reato di cui all'art. 648 c.p. aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 (giusta la sentenza
22 dicembre 2009 con cui lo stesso Giudice della Udienza preliminare del Tribunale di Napoli assolveva l'imputato dal reato detto di cui all'art. 648 c.p. ritenendolo assorbito in quello di cui all'art. 416 bis c.p. per il quale aveva invece pronunciato sentenza di condanna),
applicava la misura della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. 1.1. - In punto di gravi indizi di colpevolezza il Tribunale indicava, a supporto degli stessi, il grave compendio probatorio emerso dalla medesima sentenza di condanna cui faceva rinvio. 1.2. - In merito alle esigenze cautelari il Tribunale le individuava non solo nel pericolo di reiterazione dei fatti ma anche nel pericolo di fuga, giusta la gravità del fatti (il LL\ aveva riportato altra condanna ad anni sei e mesi otto di reclusione), la personalità del soggetto proclive a delinquere attinto da numerosi procedimenti penali, le modalità espletative del reato e la pericolosità della consorteria di riferimento.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Alfonso Reccia, ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione LL SC chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis e art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La motivazione è apodittica e insufficiente sia in punto delle modalità del fatto che delle esigenze cautelari.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. - Va ricordato, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti de libertate, che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutare le condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 6, 25 maggio 1995, n. 2146). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione dei fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.
Sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito "la valutazione del peso probatorio" degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito "...di verificare... se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass., Sez. 4, 3 maggio 2007, n. 22500; Sez. 3, 7 novembre 2008, n. 41825, Hulpan). Peraltro secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, "l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro" (Cass., Sez. 2, 28 novembre 2007, n. 774, rv. 238903; Cass., Sez. 6, 17 novembre 1998, n. 3678, rv. 212685, Beato). 3.2. - Tanto premesso, si osserva che la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, con congrua e adeguata motivazione, si profila coerente con le acquisizioni richiamate nella decisione, sicché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede prospettata.
3.3. - Immune da vizi logici e giuridici è altresì il convincimento manifestato dal giudice di merito circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, e cioè di una qualificata probabilità della sua responsabilità in ordine al reato ascrittogli in quanto espressione di un percorso argomentativo coerente e logicamente plausibile, che si sottrae a qualsivoglia censura. Sono state infatti valorizzate a tal fine le argomentazioni spese dal giudice del merito che è pervenuto a un giudizio di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. Il ricorrente, a fronte della suddetta motivazione, ripropone doglianze di merito e per di più destituite di fondamento, sollecitando una rilettura valutativa del contenuto delle intercettazioni non proponibile in questa sede di legittimità allorquando le argomentazioni espresse dal giudice della cautela sono, come nel caso di specie, immuni da vizi logici e giuridici.
3.4. - Il ricorso appare d'altra parte censurare la corretta motivazione del giudice del riesame senza considerare che sul punto è intervenuta sentenza di condanna del giudice della cognizione. Va richiamato a tale riguardo il preminente principio di assorbimento della regiudicanda cautelare indiziaria nell'area del positivo giudizio probatorio offerto dall'intervenuta sentenza di condanna (pur non definitiva) per il medesimo reato. Il medesimo principio è stato del resto espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 71/1996 e ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità (ex pluribus: Cass., Sez. 6, 19 giugno 2008, n. 41104, Scozia, rv. 241483). Permane per contro l'interesse dell'imputato alla procedura di riesame quando siano dedotti elementi di prova nuovi (evenienza qui non riscontrabile), suscettibili di dare ingresso a una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare.
Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari la motivazione del Tribunale si sottrae a censura in questa sede poiché esauriente e corretta.
Va inoltre rilevata la non particapiblità ex lege di altre misure meno restrittive, come richiesto in gravame, in forza del titolo del reato ascritto ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3. Nulla a tale riguardo è stato prospettato dal ricorrente che sia idoneo a superare la presunzione di pericolosità sociale stabilita dalla normativa testè richiamata.
Giova peraltro rammentare che questa Corte di legittimità ha sul punto già avuto modo di decidere che la prescrizione presuntiva di esclusiva adeguatezza della misura coercitiva di maggior rigore dispiega la sua operatività anche quando la misura coercitiva venga disposta, per la prima volta, contestualmente o successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna dell'imputato (Cass., Sez. 1, 7 aprile 2004, n. 18955, Branciforte, rv. 228161; v. anche Sez. 1, 11 dicembre 2008, n. 13904, Genovese, rv. 243129 che ha stabilito che la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sè fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura cautelare personale non preclusa da un giudicato cautelare formatosi prima di tale atto e costituisce inoltre, quando sia relativo ad uno dei reati di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia cautelare in carcere) sicché la decisione del giudice del riesame è da ritenersi ottemperante ai principi di diritto espressi in materia. 4. - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento del Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2010