Sentenza 25 novembre 2015
Massime • 1
In caso di richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere per uno dei reati per i quali - ai sensi dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47) - vige la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, il giudice che ritenga non vinta tale presunzione può limitarsi a dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a superarla, dovendo fornire specifica motivazione soltanto quando la difesa abbia evidenziato circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbia dedotto l'esistenza di elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere tutelate con misure diverse.
Commentari • 3
- 1. È aggravata per finalità mafiosa la condotta di favoreggiamento del capo clan notoriamente latitante (Cass. pen. n. 20090/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 giugno 2025
Premessa La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bari ha confermato la misura cautelare in carcere per un soggetto indiziato di avere favorito la latitanza del capo di un sodalizio mafioso e di essere coinvolto in un'importazione di stupefacenti aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. La Suprema Corte ha chiarito che la consapevole assistenza prestata a un capoclan notoriamente operante in un contesto mafioso realizza l'aggravante della finalità agevolatrice, anche in assenza di un formale riconoscimento giudiziale dell'associazione mafiosa. 1. Il fatto contestato Ma.Do. è stato raggiunto da ordinanza di custodia …
Leggi di più… - 2. Il sostegno finanziario e logistico al latitante configura la procurata inosservanza di pena aggravata (Cass. pen. n. 20091/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 giugno 2025
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere nei confronti di un soggetto accusato di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. Secondo i giudici di merito, l'indagato avrebbe gestito la cassa del clan mafioso, finanziato la latitanza del capo e favorito la comunicazione tra i membri dell'associazione tramite telefoni criptati. La Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione del provvedimento impugnato e ha ribadito i limiti del controllo di legittimità in materia cautelare. 1. Il fatto Il ricorrente, Ga.Mi., è …
Leggi di più… - 3. L'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non possa essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura (o di altra che la preceda)Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione L'imputato, a mezzo del difensore, ricorreva per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva a sua volta accolto l'appello del pubblico ministero avverso la sostituzione della misura degli arresti domiciliari che gli erano stati concessi dal Tribunale di Siracusa con quella della custodia in carcere ab initio applicata in ordine in ordine all'accusa di far parte di un clan mafioso ed essere autore di svariate estorsioni e tentate estorsioni, trasporto e traffico di stupefacenti e di numerosi furti, tutti commessi per favorire questo clan. In …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2015, n. 48706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48706 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2015 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento