Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 1
In presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., deve applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere senza la necessità di accertare le esigenze cautelari, la cui sussistenza è presunta per legge, incombendo al giudice di merito solo l'obbligo di constatare l'inesistenza di elementi che "ictu oculi" lascino ritenere superata tale presunzione. (Nel caso di specie, relativo alla misura della custodia cautelare in carcere adottata a seguito di una sentenza di condanna per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la S.C. ha affermato che l'imputato avrebbe dovuto fornire la prova della recisione di ogni suo legame con i contestati vincoli associativi).
Commentario • 1
- 1. La disciplina della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcereRicardo Carrara D'Albi' · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2008, n. 10318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10318 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 22/01/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 208
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 30749/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC SA, n. a Catania il 17 giugno 1958;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania in data 11 luglio 2007;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato Spanti Paolo.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania rigettava "l'istanza di riesame" proposta da SA CC avverso il provvedimento del Tribunale dello stesso ufficio giudiziario, 2 sez., del 23 giugno 2007, quale giudice procedente, con cui veniva adottata la misura della custodia cautelare in carcere a seguito della pronuncia di sentenza di condanna del predetto, da parte del Tribunale di Catania, alla pena di anni quattordici e mesi quattro di reclusione per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, questi ultimi aggravati ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7.
Osservava il Tribunale che: 1) in relazione ai reati contestati, sussisteva la presunzione di pericolosità del CC. 2) Sussisteva altresì l'attualità della pericolosità dello stesso, mancando elementi di prova, da fornirsi dall'imputato, in senso contrario, a nulla rilevando il tempo decorso dai fatti, in quanto v'era la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati. 3) Il giudizio sulla personalità era negativo per i suoi precedenti specifici, per il radicato inserimento dell'imputato nel clan mafioso e dedito al traffico di stupefacenti, per la sua contiguità ai vertici associativi, per la sua "spiccata professionalità delinquenziale" e per il suo persistente legame con il gruppo. 4) Su tale giudizio non potevano avere alcun rilievo la sua attività lavorativa e le condizioni di salute, prospettate dallo stesso ricorrente.
Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame propone ricorso per Cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, che deduce i seguenti motivi.
Inosservanza e violazione della legge processuale con riferimento all'art. 274 c.p.p., e art. 275 c.p.p., comma 3, art. 307 c.p.p.. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il Collegio ha errato nel valutare le esigenze cautelari sotto il profilo dell'art.274 c.p.p., lett. c) e non già sotto quello della lett. b), essendo le prime apprezzabili solo in sede di prima applicazione del provvedimento cautelare e non di ripristino.
Carenza ed erroneità della motivazione nel punto in cui si è ritenuta l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), in applicazione della presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3. Il difensore osserva, preliminarmente, che il 7 novembre 2003 veniva eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, successivamente annullata da questaCorte e poi definitivamente annullata dal Tribunale del riesame, che ordinava la scarcerazione del CC con provvedimento del 3 - 9 settembre 2005 - per ragioni diverse dalla scadenza dei termini di custodia cautelare -.
Osserva poi che, nel caso, non solo non emergevano elementi negativi a carico dell'imputato, quali ulteriori condotte delittuose, discutibili frequentazioni, condotte sintomatiche ai fini della sussistenza della citata esigenza cautelare (il celebrato dibattimento di primo grado non aveva evidenziato la sopravvenienza di nuovi elementi negativi tali da modificare il quadro delle esigenze cautelari), ma emergevano elementi favorevolmente valutabili ai fini anzidetti quali: a) le gravi condizioni di salute;
b) lo svolgimento di attività lavorativa svolta dal 2001, successivamente ai fatti contestati, risalenti all'aprile 2000 (l'ordinanza cautelare era stata emessa il 7 novembre 2003); c) la esistenza di ordinanze di annullamento del 9, 12 e 13 luglio 2007 nei confronti di coimputati che si trovavano nella stessa posizione processuale. Apparivano comunque apodittiche le affermazioni sulla pericolosità formulate nell'ordinanza impugnata.
Il primo motivo è infondato.
Il Giudice a quo ha correttamente rilevato che nella specie non si verteva in ipotesi di ripristino della custodia cautelare con riferimento a indagato scarcerato per decorrenza dei termini ex art.307 c.p.p., bensì in ipotesi di nuova applicazione di misura cautelare ai sensi dell'art. 273 c.p.p., con la conseguenza che non doveva il Tribunale procedere all'esame della esigenza cautelare del pericolo di fuga (ex art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), ma all'esame delle esigenze cautelari con riferimento agli artt. 274 e 275 c.p.p.. La difesa ha principalmente insistito sulla inesistenza delle esigenze cautelari e, verosimilmente fuorviata dal fatto che nella specie si trattasse di una ipotesi di ripristino della misura ex art.307 c.p.p., ha asserito che non si doveva tener conto della esistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), senza contestare la possibilità della emissione di una seconda ordinanza di custodia cautelare per lo stesso fatto. Nonostante ciò, è bene precisare che tale possibilità è sicuramente da ammettersi, perché quelli che erano "gravi indizi" di colpevolezza, con il passaggio alla fase dibattimentale e alla sentenza di primo grado (ancorché non irrevocabile) sono divenute "prove" di colpevolezza;
argomento al quale va aggiunto quello secondo cui non potrebbe mai valere per le misura cautelari il disposto dell'art. 649 c.p.p. in quanto la duplicità di misure cautelari per lo stesso fatto potrebbe dar luogo esclusivamente a una ipotesi di retrodatazione, ex art. 297 c.p.p., comma 3, nella specie neppure adombrata nel ricorso, e non già a una ipotesi di nullità della seconda ordinanza (Sez.U., Sentenza n. 16 del 05/10/1994 Cc. - dep. 28/12/1994, Demitry, Rv. 199389). Sul secondo motivo, parimenti infondato, va osservato che la doglianza è formulata con riferimento alla insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), ma la doglianza non può essere accolta, perché nella specie, considerate la imputazioni sollevate nei confronti del ricorrente le esigenze cautelari devono ritenersi presunte, presunzione che può superarsi solo se emergano ictu oculi elementi che lascino ritenere superata la presunzione, ovvero se l'imputato abbia fornito la prova della recisione di ogni suo legame con l'associazione mafiosa e anche con quella ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, considerata la contestazione per tale ultimo reato della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (Sez. U., Sentenza n. 16 del 05/10/1994 Cc.
- dep. 28/12/1994 Rv. 199387).
Al riguardo non può non rilevarsi come il Tribunale abbia fornito una motivazione adeguata su entrambi i profili, non solo rilevando che il giudizio sulla personalità era negativo per i suoi precedenti specifici, per il radicato inserimento dell'imputato nel clan mafioso e dedito al traffico di stupefacenti, per la sua contiguità ai vertici associativi, per la sua "spiccata professionalità delinquenziale" e per il suo persistente legame con il gruppo - circostanze che rendono del tutto improponibile il raffronto della situazione dell'imputato con quella degli altri coimputati -, ma anche osservando del tutto correttamente che ne' i dati relativi alle condizioni di salute ne' quelli concernenti l'esercizio di una attività lavorativa possono ritenersi idonei a provare un suo distacco dalle associazioni contestate, potendo ben coesistere quei dati con la partecipazione ad essa.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008