Sentenza 11 dicembre 2008
Massime • 1
La pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura cautelare personale non preclusa da un giudicato cautelare formatosi prima di tale atto e costituisce inoltre, quando sia relativo ad uno dei reati di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia cautelare in carcere. (Nella specie si è ritenuto che l'annullamento di una prima ordinanza cautelare per insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza non precludesse la valutazione della sopravvenuta sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo, emessa all'esito di giudizio abbreviato, anche congiuntamente agli elementi preesistenti, per la formulazione del giudizio sulle esigenze cautelari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2008, n. 13904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13904 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/12/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 3576
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 033527/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GENOVESE MODESTINO N. IL 23/07/1955;
avverso ORDINANZA del 28/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galati Giovanni il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentiti i difensori del ricorrente i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. GENOVESE Modestino, con sentenza del GUP del Tribunale di Napoli deliberata il 31 gennaio 2008, veniva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena dell'ergastolo, perché ritenuto colpevole dei delitti di omicidio in danno di CORRADO Modestino.
2. Successivamente a tale pronuncia, il GUP del Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta del P.M., con ordinanza deliberata il 4 agosto 2008, disponeva la custodia in carcere del GENOVESE in relazione alla suddetta imputazione di omicidio, evidenziando che la pronuncia di una sentenza di condanna costituiva, per un verso, fatto nuovo che legittimava l'emissione di una misura cautelare personale, in quanto non preclusa da un giudicato cautelare formatosi prima di tale atto e, per altro verso, in quanto relativa ad uno dei reati di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia cautelare in carcere, precisando, per altro, che al di là della presunzione, dovevano ritenersi concretamente sussistenti, ex art.275 c.p.p., comma 3, le esigenze cautelari in ragione della pericolosità dell'indagato e della gravità dei fatti in contestazione.
3. Su richiesta di riesame dell'imputato, il Tribunale di Napoli, costituito ex art. 309 c.p.p., con ordinanza deliberata il 28 agosto 2008, confermava la misura coercitiva, evidenziando ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari - unico profilo che ancora rileva in questa sede - (a) che la pericolosità dell'indagato era insita nella condotta contestata, in ragione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; (b) che non erano emersi dagli atti specifici elementi che consentissero di ritenere superate le esigenze di prevenzione sociale connesse alla gravità del fatto e alla personalità dell'indagato, gravato da numerosissimi precedenti penali, valorizzando a tal fine: 1) la circostanza che il GENOVESE, di recente, era stato raggiunto da ordinanza cautelare relativa ad altro omicidio, sia pur risalente all'anno 2000; 2) che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, nessun intento collaborativo era fondatamente ravvisabile nella condotta dell'indagato, tenuto conto, con riferimento alla specifica vicenda delittuosa, che costui aveva sempre negato ogni personale responsabilità, assumendo così un comportamento processuale di per sè legittimo, ma che in ragione dell'affermazione di colpevolezza, escludeva evidentemente un apprezzamento in termini di attendibilità delle sue dichiarazioni;
3) che il rapporto di collaborazione con la giustizia asseritamene intrapreso dal Genovese, oltre a risultare complesso e non conoscibile in tutti i suoi esatti termini, doveva ritenersi in ogni caso interrotto, tenuto conto delle dichiarazioni non veritiere rese con riferimento all'omicidio oggetto della disposta misura cautelare, sicché il pericolo di commissione di nuovi reati doveva ritenersi pienamente sussistenti.
4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, il GENOVESE, deducendone l'illegittimità: a) per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, per avere i giudici del riesame omesso di indicare i nuovi elementi sopravvenuti rispetto al giudicato cautelare, che consentivano di ritenere sussistenti - sotto il profilo del pericolo di fuga e di recidiva - quelle esigenze cautelari in precedenza escluse, precisando a tal riguardo che nessun elemento nuovo era desumibile dalla sentenza di condanna, in quanto pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, sulla base cioè di un materiale probatorio sostanzialmente immutato rispetto a quello sul quale si era formato il giudicato cautelare;
b) per mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi idonei a superare ogni presunzione di pericolosità, avendo i giudici del riesame omesso di valutare il contenuto di alcuni provvedimenti giudiziari versati in atti, da cui emergeva che, a prescinde dalla possibilità di riconoscere al ricorrente lo status di collaboratore, costui risultava aver reciso ogni legame con contesti criminale.
5. Il ricorso è infondato e va per ciò disatteso.
L'ordinanza impugnata, adeguatamente motivata ed immune da vizi logici o giuridici, resiste infatti alle pur articolate censure sviluppate in ricorso dalla difesa del Genovese. Ed invero se può condividersi l'assunto difensivo secondo cui la formazione di un "giudicato cautelare" preclude l'adozione di un nuovo provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza di elementi nuovi sopravvenuti, dimostrativi non solo dell'esistenza a carico del Genovese di gravi indizi di colpevolezza in relazione all'omicidio DO, ma indicativi, altresì, della sussistenza di esigenze cautelari giustificative dell'adozione della misura, priva di fondamento deve ritenersi, invece, l'affermazione, reiterata in questa sede, secondo cui l'elemento di novità costituito dalla sopravvenuta pronuncia di condanna, sia pur non definitiva, rilevi soltanto sul piano della gravità indiziaria ma non sia sufficiente, da solo, a "superare il giudicato cautelare" con riferimento anche alle esigenze cautelari. Ed invero, come già affermato da questa Corte, in base a considerazioni pienamente condivisibili, "la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sè fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura cautelare personale non preclusa da un giudicato cautelare formatosi prima di tale atto e costituisce inoltre, quando sia relativo ad uno dei reati di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia cautelare in carcere" (in tal senso Cass., Sez. 6, Sentenza n. 30582 del 12/3/2003, Rv. 226103, ric. Zavettieri). Nè, per altro, argomenti contrari a tale principio di diritto possono fondatamente desumersi dal riferimento, svolto in ricorso, all'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b). Nel caso di specie, infatti, non sono applicabili i principi di diritto affermati da questa corte con riferimento all'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. c), secondo cui risulta inapplicabile la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, e la condanna riportata, ancorché grave, non può considerarsi da sola sufficiente per configurare il pericolo di fuga.
In tale ipotesi, infatti, come già affermato da questa Corte in una fattispecie non dissimile (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 30298 del 24/4/2003 Rv. 226250, ric. Privitera), "si versa in una situazione particolare in quanto l'imputato - condannato è stato scarcerato per decorrenza dei termini e, quindi, il ripristino della custodia cautelare è un evento del tutto eccezionale che può giustificarsi soltanto in presenza dell'accertato pericolo di fuga, cioè del concreto pericolo che si sottragga alla "più probabile" (per effetto della condanna) esecuzione della pena.
Per questo non rilevano la "specie" dei reati per i quali la condanna è stata irrogata ed il pericolo di commissione di ulteriori reati, ma la gravità della pena irrogata, che di per sè costituisce un serio motivo, anche se da solo non sufficiente, a darsi alla fuga". Diversa è invece l'ipotesi disciplinata dall'art. 275 c.p.p., comma 1-bis. Lo scopo della disposizione, infatti, è quello di "indurre"
il giudice a "riconsiderare" la sussistenza delle esigenze cautelari di all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), "anche" alla luce degli "elementi sopravvenuti", che nel corso delle indagini preliminari non erano stati ritenuti sufficienti, e che sono in particolare costituiti, per indicazione dello stesso legislatore, "dall'esito del procedimento" e dalle "modalità del fatto", quale accertato con la sentenza di condanna.
Di conseguenza, quando, come nel caso di specie, una prima ordinanza è stata annullata per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, non vi è alcuna ragione per escludere la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, e ciò sia perché "gli elementi sopravvenuti" - che ben possono consistere ad avviso del collegio nella sola sentenza di condanna, ancorché non definitiva - debbono essere valutati "anche" con quelli preesistenti allo scopo della formulazione del giudizio sulla esistenza delle esigenze cautelari, sia anche perché una diversa interpretazione si risolverebbe in un ingiustificato trattamento di favore nei confronti di imputati, già raggiunti non più da indizi, ma da prove della commissione di reati tanto gravi da giustificare nel corso delle indagini preliminari una presunzione di pericolosità, che non è certo venuta meno per effetto della condanna.
In ogni caso, l'ordinanza è anche motivata con riferimento alle esigenze cautelari sia del pericolo di fuga che del pericolo di recidiva.
Il tribunale, infatti, non si è limitato a far riferimento alla sola condanna riportata, ma ha ricostruito la personalità dell'imputato, dando atto delle plurime condanne riportate per gravi delitti, di una nuova misura cautelare applicata per un ulteriore omicidio commesso nell'anno 2000, dell'accertato stabile inserimento del Genovese in un contesto associativo di tipo mafioso, quale desumibile dall'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, delle modalità e delle circostanze del fatto delittuoso ascrittogli, elementi tutti che non solo logicamente denotano la estrema pericolosità del ricorrente, ma danno anche concretamente atto della esistenza di un concreto pericolo di fuga.
Quanto poi all'ulteriore deduzione difensiva, secondo cui la motivazione del provvedimento sarebbe insufficiente laddove i giudici del riesame hanno ritenuta non superata la presunzione di pericolosità malgrado la produzione documentale attestante il percorso di collaborazione con la giustizia da tempo intrapreso dal ricorrente, ritiene il collegio che nessun profilo di illegittimità può fondatamente ravvisarsi con riferimento a tale specifico passaggio argomentativo, ove si consideri che il tribunale più che negare l'avvio di detto percorso collaborativo, ha invece espresso un motivato giudizio sul preteso carattere di attualità ed irreversibilità di tale collaborazione e sulla conseguente cessazione di ogni pericolo di recidiva, valorizzando a tal fine proprio la condotta tenuta dal ricorrente con riferimento alla specifica imputazione di cui trattasi, ben più attuale rispetto agli invocati provvedimenti giudiziali e ritenuto, con logica deduzione, indicativo quanto meno di una sua interruzione.
Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2009