Sentenza 27 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma terzo cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di adeguatezza della custodia in carcere, la considerevole distanza temporale dei fatti contestati deve, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, essere espressamente considerata dal giudice ai fini della valutazione in termini di attualità delle esigenze cautelari, potendo la pur persistente presunzione, così come disposto dal medesimo art. 275, cod. proc. pen., trovare contrasto in "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", desumibili anche dal tempo trascorso dai fatti addebitati.
Commentario • 1
- 1. Quando può ritenersi configurabile la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose di cui all’art. 274, c. 1, lett. c), c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2016, n. 20987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20987 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento