Sentenza 6 maggio 2015
Massime • 1
La pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé non solo un fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura coercitiva personale, non ostando a tal fine la formazione di un giudicato cautelare precedente, ma anche, quando sia relativa ad uno dei reati di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia in carcere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta, all'esito della sentenza di condanna inflitta in appello per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., nei confronti di imputato assolto in primo grado e nei cui riguardi l'originaria ordinanza custodiale era stata annullata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dal tribunale del riesame in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2015, n. 30144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30144 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 06/05/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 780
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 6483/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NS ES N. IL 10/08/1989;
avverso l'ordinanza n. 1890/2014 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 07/01/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto;
sentite le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. GIOMMA M., che insiste nei motivi di ricorso. OSSERVA
1. SO ND impugna per Cassazione tramite il difensore fiduciario l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo con la quale è stata data conferma alla ordinanza di custodia cautelare in carcere resa in danno del ricorrente all'esito della condanna inflitta al suddetto in appello per l'ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis c.p., aggravata ex comma 4 stessa norma.
2. Si evidenzia nel ricorso come, in esito al ricorso in cassazione interposto dal SO avverso il provvedimento con il quale venne originariamente applicata la misura custodiale di maggior rigore, la Corte aveva annullato con rinvio sul presupposto afferente l'insussistenza della gravità indiziaria;
ancora, che, in sede di rinvio, il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento genetico.
Il ricorrente era stato poi assolto in primo grado e condannato in appello con contestuale applicazione della misura che si contrasta. Misura, questa, che non poteva essere emessa per il giudicato cautelare formatosi in esito alla originaria decisione di questa Corte ed al successivo annullamento disposto in sede di rinvio sulla base di un materiale indiziario sostanzialmente identico a quello poi preso in considerazione dalla Corte di Appello per supportare la condanna.
Quanto alle emergenze la Corte non avrebbe preso nella dovuta considerazione i dati evidenziati dalla difesa a supporto della insussistenza delle esigenze, sia con riferimento al pericolo di fuga che al rischio di reiterazione, correlati all'attività lavorativa intrapresa, all'assenza effettiva di contatti con sodali, alle prospettive di matrimonio.
3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
4. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La pronuncia di una sentenza di condanna costituisce infatti, di per sè, fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura cautelare personale, non preclusa da un giudicato cautelare formatosi prima di tale atto e costituisce inoltre, quando sia relativo ad uno dei reati di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia cautelare in carcere (In termini Sez. 1^, n. 13904 del 11/12/2008 - dep. 30/03/2009 Genovese, Rv. 243129; vedi anche N. 30582 del 2003 Rv. 226103, N. 18955 del 2004 Rv. 228161).
Del tutto correttamente, dunque, il Tribunale ha emesso il nuovo provvedimento cautelare prescidendo dalla situazione processuale formatasi in precedenza sul titolo genetico.
3. Quanto alle esigenze cautelari, del tutto correttamente sono state ritenuti non utili a vincere la presunzione di sussistenza delle emergenze cautelari gli elementi indicati dalla difesa, oggi ribaditi con il gravame che occupa, ritenuti, con valutazione immune da incongruenze logiche, non incidenti sulla perduranza del vincolo associativo avuto riguardo, peraltro, al ruolo di collegamento con latitanti ascritto al ricorrente, destinato a concretare le emergenze cautelari all'uopo riscontrate anche oltre all'ambito della presunzione.
Elemento in fatto, questo, ere nel ricorso non trova contestazione alcuna denunziando in parte qua la aspecificità del gravame rispetto al nucleo essenziale della valutazione spesa sul punto dal giudice della cautela.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata in via equitativa nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2015