Sentenza 23 settembre 2016
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per il delitto di associazione di tipo mafioso, per il quale l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato (nella specie circa sette anni) il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari.
Commentario • 1
- 1. Quando può ritenersi configurabile la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose di cui all’art. 274, c. 1, lett. c), c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2016, n. 52628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52628 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2016 |
Testo completo
5 2 6 2 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1173/2016 Presidente PIERO SAVANI REGISTRO GENERALE N.26116/2016 SILVANA DE BERARDINIS GRAZIA LAPALORCIA Rel. Consigliere - EDUARDO DE GREGORIO ROSSELLA CATENA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL CO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2016 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO Udit i difensor Avv.; 巴 山 En SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento del Gip di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dei ricorrenti TI LA, IT MI e AL EN, per il delitto di cui all'art 416 bis cp, per aver fatto parte di un'associazione mafiosa denominata clan dei Muzzoni, operante nei territori dei Comuni di Sessa Aurunca, Carinola, Cellole e facente capo ad IT IO e Di EN AE, con ruolo direttivo per IT AN ed IT MI ed organizzativo per AL EN;
reato accertato fino a tutto il 2009. 1. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso TI LA ed IT MI con due atti separati ma di contenuto analogo, che col primo motivo hanno censurato la violazione dell'art 407 co terzo cpp, poiché gli atti di indagine usati erano stati raccolti oltre il termine massimo di scadenza delle indagini preliminari, in quanto la prima informativa di denuncia a loro carico era stata depositata presso la Procura della Repubblica nel gennaio 2007 ed il Tribunale non aveva ritenuto di acquisire gli atti relativi alla data di iscrizione del procedimento.
2.1 Per altro verso la motivazione non avrebbe risposto alle censure dei difensori riguardanti la lontananza nel tempo delle dichiarazioni dei collaboranti, alcune delle quali raccolte tra il 2006 ed il 2009 e dei fatti che gli stessi avevano riferito sul conto degli indagati mentre le più recenti, come quelle di LL, di AL NO, di LU CE e ER IU erano di carattere generico.
2.2 Anche le conversazioni intercettate, che secondo l'impostazione accusatoria erano indicative per lo più di attività estorsive, erano del 2010, il loro contenuto poco chiaro ed in ogni caso suscettibile di spiegazioni alternative.
3. Quanto alle esigenze di cautela il provvedimento impugnato è stato criticato per la motivazione illogica ed insufficiente circa il tempo trascorso dall'epoca del commesso reato;
l'ordinanza, infatti, aveva valorizzato l'inserimento in contesti associativi e l'elevata professionalità degli indagati, dati che avrebbero neutralizzato il significato della distanza temporale dei fatti ai fini cautelari. In proposito il ricorrente IT ha, altresì, sottolineato che il capo dell'ipotizzato clan sta scontando l'ergastolo in regime di 41 bis e che lui stesso era in espiazione pena fino al 2023. 4. Ha presentato ricorso la difesa di AL, che col primo motivo ha lamentato la violazione dell'art 309 co 9 cpp, poichè il Tribunale aveva rigettato l'eccezione difensiva riguardante la mancanza di motivazione, essendo l'ordinanza genetica copia pedissequa della richiesta del PM;
il provvedimento, infatti, aveva argomentato circa lo stretto collegamento tra l'ordinanza del Gip e quella del riesame, la cui motivazione integrerebbe la prima, principio non più valido, secondo il ricorso, dopo la novella della legge 47 del 2015, che ha introdotto l'obbligo di annullamento in caso di mancanza di autonoma valutazione degli indizi dal parte del Gip.
4.1 Col secondo motivo ci si è doluti della illogicità della motivazione, poiché il riesame aveva ritenuto integrati i gravi indizi di responsabilità in base a dichiarazioni di collaboranti che non 3 سات ん avrebbero raggiunto il necessario grado di individualizzazione, neppure se valutate insieme agli altri dati di indagine.
5. Nel terzo motivo è stata criticata l'ordinanza per errata applicazione delle norme processuali in tema di esigenze cautelari, ritenute sussistenti nonostante la difesa avesse posto la questione circa l'attualità delle stesse, evidenziando che gli episodi estorsivi presi in considerazione ai fini della partecipazione dell'indagato all'associazione di camorra, si interrompessero nel 2005. All'odierna udienza il PG, dr Di Leo, ha concluso per il rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito precisati.
1. Il primo motivo dei ricorsi IT e TI è inammissibile, in quanto viola il principio del divieto del "novum" nel giudizio di legittimità, che si verifica quando siano per la prima volta prospettate in questa fase questioni coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate ovvero siano dedotti motivi di censura attinenti capi e/o punti della decisione ormai intangibili per non essere investiti da tempestiva doglianza nella fase di merito e, perciò, assistiti dalla presunzione di conformità al diritto.
1.1 Infatti, la questione circa la dedotta violazione dell'art 407 comma terzo cpp, poiché gli atti di indagine adoperati dal PM sarebbero stati raccolti oltre il termine massimo di scadenza delle indagini preliminari non è stata posta davanti al Tribunale del riesame. Dagli atti a disposizione di questo Giudice di legittimità si ricava che il difensore di IT MI e TI LA all'udienza del 21 Marzo 2016 aveva depositato memoria scritta nella quale non compare il suddetto motivo di gravame, essendo stata posta la censura per la prima volta davanti a questa Corte. I motivi, sono, pertanto, inammissibili. In tal senso ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012 Ud. (dep. 07/03/2013) Rv. 256631 In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello trova la sua - "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non rilevabile per la prima volta in cassazione la violazione del principio di correlazione fra accusa e difesa).
1.2 Le altre doglianze avanzate dai ricorrenti, sotto l'apparente veste di critiche alla carente o illogica motivazione si risolvono, in sostanza, in censure sul merito del ragionamento decisorio del Tribunale. Infatti, in riferimento alle dichiarazioni dei collaboranti, sono stati sviluppati rilievi inerenti il valore indiziante del loro contenuto, di regola giudicato non adeguato, o l'assenza dei necessari riscontri, in tal modo proponendo a questa Corte un'inammissibile rivisitazione del materiale indiziario ed un'interpretazione alternativa del pieno merito dello stesso. E ستا نامه 2 1.3 Analoghe osservazioni devono farsi riguardo al dato proveniente dalle intercettazioni di conversazioni, il cui contenuto è stato ripresentato dai ricorrenti e commentato in senso critico, lamentandone la scarsa chiarezza e proponendone spiegazioni alternative, con implicita ed inconcepibile richiesta a questa Corte di una loro rivalutazione di merito.
2. A fronte di tali censure aspecifiche, il Collegio ha dato atto di una pluralità di dichiarazioni di collaboratori di Giustizia, di provvedimenti giudiziari, anche sentenze definitive, dai quali era risultata accertata l'esistenza dell'organizzazione criminale denominata clan dei Muzzoni, da epoca remota, nonchè di più reati fine di estorsione,compiuti tra il 2003 ed il 2011. 2.1 Per quanto riguarda le posizioni dei ricorrenti, esse sono state analizzate e soppesate alla luce degli indizi rappresentati nell'ordinanza genetica tramite un'ampia, coerente ed autonoma motivazione, estesasi dalla pagina 9 alla pagina 22 per IT MI, e dalla pagina 27 alla pagina 32 per TI.
2.2 Con specifico riguardo al ricorso IT va osservato, inoltre, che non ha mosso censure verso la fonte indiziaria EL, le cui propalazioni, al contrario, risultano ampiamente considerate nell'excursus motivazionale del Tribunale, né, avendo riproposto pedissequamente l'argomento della dedotta assoluzione dal reato associativo in un precedente processo, ha tenuto conto della chiara motivazione del provvedimento impugnato, che sul punto ha affermato che per l'imputazione di cui all'art 416 bis cp, contestato in quel processo fino al 31.12.1996, la Corte d'Appello aveva dichiarato la prescrizione del reato e non assolto nel merito.
3. Il primo motivo del ricorso AL per un verso risulta caratterizzato da genericità disarmante, essendosi limitato ad affermare che la motivazione dell'ordinanza cautelare è la copia pedissequa della richiesta del PM, senza articolare alcuna censura specifica.
3.1 Sotto diverso profilo la critica, formulata alla luce della novella della legge 47 del 2015, circa l'affermato collegamento tra l'ordinanza del Gip e quella del riesame, con effetti di integrazione dalla seconda alla prima, principio che secondo il ricorrente non sarebbe più valido, ha ignorato la consolidata interpretazione data da questa Corte alla normativa invocata.
3.2 Secondo l'elaborazione di legittimità formatasi a seguito dell'entrata in vigore della suddetta normativa, il Tribunale del riesame può ancora integrare la motivazione del Giudice per le indagini preliminari o motivare per relationem ad essa, purchè l'apparato argomentativo adottato dal Gip non si riduca a motivazione apparente o non si risolva in formule stereotipate e purchè i Giudici del merito diano conto delle ragioni per le quali ritengono di attribuire al materiale indiziario significato e valore idonei all'emissione o alla conferma della misura. In tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 6230 del 15/10/2015 Cc. (dep. 15/02/2016) Rv. 266150: In tema di riesame delle ordinanze cautelari personali, a seguito della riformulazione dell'art. 309 cod. proc. pen. per effetto dell'art. 11 della legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame provvede all'annullamento del provvedimento impugnato sia in caso di motivazione inesistente - cui va equiparata quella di motivazione meramente apparente che si risolva in mere clausole di stile sia in caso di motivazione non autonoma rispetto alla richiesta del PM, in ordine alle esigenze cautelari, agli indizi e agli elementi forniti dalla difesa. (In applicazione del principio, la こ れ 3 S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del Tribunale che aveva integrato la motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere quanto all'inadeguatezza degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico). Massime precedenti Conformi: N. 44605 del 2015 Rv. 265349, N. 46136 del 2015 Rv. 265212, N. 5787 del 2016 Rv. 265984. In coerenza con le predette pronunce, per quanto attiene lo specifico aspetto dell'autonoma valutazione, Sez. 5, Sentenza n. 11922 del 02/12/2015 Cc. (dep. 21/03/2016 ) Rv. 266428 In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari. (In motivazione, la S.C. ha precisato che è legittima la motivazione "per relationem" che risponda ai predetti parametri decisionali di ordine normativo, mentre devono ritenersi non corrispondenti all'obbligo di "autonoma valutazione", oltre alle motivazioni "graficamente assenti", quelle caratterizzate da un percorso motivazionale sostanzialmente mancante 0 meramente apparente). Massime precedenti Conformi: N. 40978 del 2015 Rv. 264657, N. 45934 del 2015 Rv. 265068, N. 47233 del 2015 Rv. 265337, N. 48962 del 2015 Rv. 265611, N. 8323 del 2016 Rv. 265951. 3.3 Applicando tali condivisi principi alla fattispecie oggetto di ricorso deve annotarsi che lo scarno richiamo all'ordinanza del Gip operato dai Giudici del riesame è stato accompagnato da un'ampia motivazione, che ha dato congruamente conto degli elementi indiziari, consistenti in sentenze definitive ed ordinanze cautelari, dai quali erano risultati accertati i legami tra l'indagato e le associazioni delinquenziali che insistevano sui territori di Mondragone e Sessa Aurunca ed il ruolo di organizzatore di riunioni camorristiche all'interno della casa familiare, nonchè, in un periodo successivo, di cassiere del clan IT.
3.3 Il provvedimento impugnato in seguito ha esaminato gli specifici documenti giudiziari riguardanti i reati fine perpetrati dall'indagato e posto in luce le plurime dichiarazioni dei collaboranti che ne avevano riferito, valutandole in conformità con i noti principi elaborati da questa Corte in proposito, del resto ampiamente citati nel testo e coerentemente applicati. La motivazione risulta, pertanto, corretta in diritto e plausibile in fatto ed è immune dalle generiche censure sviluppate nel ricorso.
4. I ricorsi sono, invece, fondati quanto alle critiche circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Deve precisarsi che l'epoca del delitto ex art 416 bis cp è stata indicata nella contestazione fino a tutto il 2009 e che, pertanto, il prolungatissimo periodo intercorso dalla perpetrazione del delitto all'epoca di emissione della misura cautelare avrebbe imposto una valutazione specialmente rigorosa circa il ricorrere delle esigenze cautelari e circa la loro attualità, anche in ossequio alla normativa di cui alla legge n. 47 del 2015. で っれ 4 4.1 In proposito deve rimarcarsi che la stessa giurisprudenza citata dall'ordinanza impugnata ha sottolineato che la distanza temporale dai fatti-reato, quando sia specialmente significativa, può incidere sulla sussistenza delle esigenze cautelari, essendo, pertanto il Giudice tenuto ad una specifica valutazione sul punto. Così Sez. 3, Sentenza n. 33037 del 15/07/2015 Cc. (dep. 28/07/2015) Rv. 264190 : Qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari, salvo prova contraria. Tuttavia, il giudice è tenuto a valutare se tale presunzione non possa essere vinta propria dal distacco temporale intervenuto dai fatti laddove lo stesso, per la sua significativa durata e per la combinazione con altri fattori soggettivi ed oggettivi, possa dare dimostrazione della insussistenza delle esigenze cautelari. (Fattispecie relativa ai reati di cui agli artt. 416, 600-bis comma primo, 609-bis e 609-quater cod. pen., commessi nel 2006 e nei primi mesi del 2007). In senso conforme anche la massima seguente, pure riportata dai Giudici del riesame, riferita proprio ad un caso di partecipazione ad associazione mafiosa, Sez. 1, Sentenza n. 5787 del 21/10/2015 Cc. (dep. 11/02/2016 ) Rv. 265986. In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione.
4.2 Dai principi suindicati emerge l'esistenza di uno specifico obbligo di stringente motivazione quando il caso all'attenzione del Giudice della cautela sia connotato come nella fattispecie concreta da una considerevole lontananza nel tempo dei fatti-reato. Tale dovere giustificativo - della decisione deve funzionare o su impulso delle parti o per la stessa iniziativa d'ufficio del Giudice, che deve controllare se la distanza temporale non sia tale da superare la presunzione di esistenza delle necessità cautelari, dando conto nella motivazione dell'esito della sua valutazione.
4.3 Deve, inoltre, sottolinearsi che un filone giurisprudenziale più recente, dopo la riforma introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, ha individuato la distanza temporale dai fatti come elemento di regola valutabile, come prescritto dall'art 275 comma 3 cpp, (....salvo siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che in relazione al per la caso concreto le esigenze cautelari possano essere soddisfate con altre misure...) verifica dell'attualità delle esigenze di cautela, nonostante il tempo trascorso. Così, Sez. 4, Z 5 Sentenza n. 20987 del 27/01/2016 Cc. (dep. 19/05/2016 ) Rv. 266962: In tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma terzo cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di adeguatezza della custodia in carcere, la considerevole distanza temporale dei fatti contestati deve, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, essere espressamente considerata dal giudice ai fini della valutazione in termini di attualità delle esigenze cautelari, potendo la pur persistente presunzione, così come disposto dal medesimo art. 275, cod. proc. pen., trovare contrasto in "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", desumibili anche dal tempo trascorso dai fatti addebitati. Massime precedenti Conformi: N. 27544 del 2015 Rv. 263942, N. 42630 del 2015 Rv. 264984, N. 12669 del 2016 Rv. 266784. 4.4 Alla luce dei suindicati principi va osservato che il Tribunale del riesame, a fronte di specifiche critiche, che ne avevano sollecitato l'attenzione sul tema del tempo trascorso dai commessi delitti e dei suoi riflessi sull'attualità o sulla sussistenza stessa delle esigenze cautelari, non ha fornito un'adeguata risposta ai ricorrenti ed il ragionamento decisorio adottato non risulta in armonia con la giurisprudenza di riferimento. La motivazione, infatti, ha solo parzialmente tenuto conto del contenuto delle massime che ha inserito nel testo ed in tal modo non ha adempiuto all'onere di spiegazione, che pure ne emerge chiaramente, circa la possibile incidenza del notevolissimo lasso temporale trascorso dai fatti-reato sulla sussistenza ed attualità delle esigenze di cautela.
4.5 Il percorso argomentativo dei Giudici del merito cautelare appare, infine, scarsamente giustificato rispetto alla decisione adottata ed illogico nella parte in cui è stata ritenuta l'attualizzazione delle necessità di cautela, affermando che il clan IT è stato operativo almeno fino al 2015, quando è stata emessa l'ordinanza custodiale 44/2015, relativa ad episodi estorsivi riconducibili all'organizzazione. Tale proposizione è logicamente incongrua se sí considera che l'epoca della provvisoria incolpazione per il delitto associativo, è stata delimitata dal PM fino a tutto il 2009 e, per altro aspetto, risulta non aderente agli atti, non emergendo da essi che i tre indagati sottoposti alla misura cautelare avessero preso parte ai delitti di cui si era occupata la predetta ordinanza 44/2015. Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, sezione riesame, per un nuovo esame.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art 94 disp att cpp. Deciso il 23.9.2016 TATA IN CANCELLENA Presidente Il Consigliere estensore * Dr. Piero Savani Dr Eduardo de Gregorio p 13 DIZ,20162016 e E lose 6 IARIO IL FUI