Sentenza 2 marzo 2016
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., così come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, per il quale è necessaria la sussistenza di un pericolo di reiterazione del delitto non solo concreto ma anche attuale, va riferito anche alle ipotesi di obbligatoria custodia in carcere previste dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., rispetto alle quali, quindi, la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2016, n. 12669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12669 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2016 |
Testo completo
12 66 9/ 1 6 69 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente Dott. VINCENZO ROTUNDO - N. 308 - Rel. Consigliere - Dott. MAURIZIO GIANESINI REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. ANGELO COSTANZO N. 4769/2016 - Consigliere - Dott. STEFANO MOGINI - Consigliere - Dott. ANNA CRISCUOLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO RO N. IL 10/09/1957 avverso l'ordinanza n. 41/2015 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 15/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO GIANESINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello che ho chiesto l'annullamento con rinvio sulle esigente cautelovi e il vigeño per il resto Udit i difensor Avv.; B.A. PiTASi P. Tommasini che honno insistito fer l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di RO MO hanno proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto contro un provvedimento del Gip di diniego di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in corso di esecuzione nei confronti del MO per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e altro.
1.1 L'ipotesi di accusa indica specificamente il MO come amministratore unico della OS sri e Presidente del Consiglio di amministrazione della AI SU che si era posto al totale servizio della associazione mafiosa denominata 'ndrangheta capeggiata dalla famiglia AL consentendo alla relativa cosca di continuare a lucrare sui guadagni delle due società nonostante l'avvenuta parziale confisca di prevenzione di parte del capitale sociale.
2. Con un primo motivo, il ricorrente Avv. PITASI ha lamentato che il Tribunale non avesse tenuto conto, così rendendo una ordinanza priva di reale motivazione, della copiosa documentazione difensiva dalla quale emergeva che il MO in realtà non era mai stato nominato da EO AL e aveva subito la presenza soggiogante e asfissiante di IO AL senza in realtà corrispondere alcuna somma di denaro e senza aver mai dato attuazione alle direttive dello stesso AL, : proponendo così una lettura diversa ed alternativa di cui né il Gip né il Tribunale avevano tenuto conto.. 2.1 Con il secondo motivo, il ricorrente ha rilevato che il Tribunale non aveva dato alcuna indicazione concreta per giustificare la : qualificazione della condotta del MO in termini di diretta partecipazione alla associazione mafiosa e non di concorso esterno nella stessa;
l'indagato aveva minacciato di dimettersi dall'incarico di amministratore delle società, si era effettivamente dimesso nel settembre del 2011 e aveva cessato ogni rapporto diretto o indiretto con la cosca AL già alla fine del 2010, condotte tutte 2 che negavano alla radice la tesi di accusa fatta propria dal Tribunale di un vero ed organico inserimento del MO nella cosca mafiosa degli AL come effettivo partecipe della associazione mafiosa.
2.2 Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato che il Tribunale avesse trascurato di valorizzare, con conseguente carenza 0 insufficienza di motivazione sul punto, la sopravvenienza di elementi che escludevano la sussistenza di ogni e qualsiasi pericolo cautelare dato che era stato dimostrato che il MO aveva svolto un contributo limitato nel tempo, era incensurato, aveva realizzato le condotte incriminate nel 2009- 2010, ben tre anni prima della adozione della misura cautelare, era stato sospeso dall'ordine degli ingegneri e aveva rescisso definitivamente ogni rapporto con l'organizzazione mafiosa in argomento rassegnando le dimissioni dall'incarico di amministratore delle due società SA SU e AI SU mentre le contrarie indicazioni adottate dal Tribunale peccavano di genericità ed indeterminatezza 3. Con i primi quattro motivi, il ricorrente Avv.Tommasini ha lamentato che il Tribunale non avesse tenuto conto di tutti quegli elementi già presenti in atti che escludevano che il MO avesse svolto quel ruolo di supporto alla organizzazione mafiosa degli AL descritto nella imputazione preliminare dato che lo stesso MO si era dimesso dagli incarichi assunti già nell'ottobre 2011 e aveva violato il regime di segretezza che caratterizza la cosca mafiosa, con comportamenti quindi del tutto incompatibili con qualsiasi ipotesi di stabile inserimento e anche di concorso esterno nella stessa.
3.1 Con il quinto motivo, il ricorrente ha lamentato che il Tribunale avesse ritenuto esistenti ragioni di cautela pur di fronte alla prova delle dimissioni del MO e della progressiva rottura dei rapporti con il gruppo AL che denotavano il definitivo e irretrattabile abbandono da parte del MO del vincolo associativo con la struttura mafiosa in questione. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati in esclusivo riferimento al profilo relativo alle esigenze cautelari mentre vanno rigettati per i profili che attengono alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alla qualificazione giudica del reato.
2. La prima questione posta dai ricorrenti riguarda la sostanziale assenza di motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che non avrebbe risposto alle dettagliate considerazioni svolte in una copiosa memoria difensiva e avrebbe anzi riprodotto per intero, in una sorta di collage informatico, passi interi di precedenti atti processuali, venendo così meno non solo al proprio dovere motivazionale specifico ma anche a quello di autonoma valutazione introdotto nell'ordinamento processuale, come è noto, dalla recente modifica dell'art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
2.1 Le doglianze difensive sono infondate;
i difensori hanno genericamente richiamato il contenuto di una memoria difensiva presentata al Tribunale di Reggio Calabria che proponeva una lettura alternativa rispetto a quella fatta propria dal Gip reggino e che risulta essere stata valutata dallo stesso Tribunale che dà atto nella parte motiva iniziale della propria ordinanza (pag. 5-6) di aver preso piena cognizione del contenuto di detta memoria descrivendone il contenuto;
le tesi difensive, poi, relative in particolare ai rapporti tra il MO e EO e IO AL, risultano estesamente confutate, nelle loro premesse e nelle loro conclusioni, dalla voluminosa motivazione della ordinanza impugnata che si sofferma a trattare sostanzialmente tutti i profili critici sollevati con la memoria di cui si è detto, naturalmente nella prospettiva della sussistenza della necessaria gravità indiziaria che è quella, come è noto e come insegnato costantemente dalla Corte di Cassazione, della previsione di una qualificata probabilità di colpevolezza.
2.2 Anche gli ulteriori profili sollevati dai motivi nuovi depositati dai difensori ex art. 311, comma 4 cod. proc. pen., sono infondati;
la redazione della motivazione mediante una eventuale citazione diretta di ampi stralci di precedenti provvedimenti giurisdizionali 4 resi dal Gip o nella procedura di riesame non significa affatto che la motivazione sia carente dal punto di vista della giustificazione razionale del ragionamento giudiziale, ma solo che tale giustificazione risulta evidentemente condivisa dal Tribunale con gli organi giurisdizionali che si erano precedentemente occupati della questione anche dopo la presentazione di elementi a sostegno delle tesi difensive che, per le ragioni che si sono enunciate ai numero che precede, risultano essere stati debitamente presi in considerazione e valutati dal Tribunale reggino.
2.3 Infine va posto in rilievo che l'accenno contenuto nei motivi nuovi presentati dall' Avv. TOMMASINI al fatto che il Tribunale sarebbe venuto meno al suo obbligo di esauriente motivazione per : non avere autonomamente valutato gli indizi e gli elementi forniti dalla difesa tralascia di considerare che l'omissione in questione è causa di annullamento del provvedimento impugnato, come testualmente previsto dall'art. 309, comma 9 cod. proc. pen., solo se riferita all'ordinanza dispositiva della misura cautelare oggetto di riesame e non si estende a ricomprendere eventuali (e qui del tutto assenti) mancate autonome valutazioni rese dal Tribunale in sede di riesame o di appello.
3. Un altro insieme di valutazioni critiche svolte nei motivi di ricorso riguarda la qualificazione giuridica da attribuire alla condotta del MO, quella di diretto partecipe alla associazione criminale descritta nella imputazione preliminare o quella di mero concorrente esterno nella stessa;
in particolare, i ricorrenti hanno insistito nel rilevare che il Tribunale, con motivazione sostanzialmente carente e illogica, aveva affermato l'inserimento a pieno titolo dell'indagato nella compagine criminale indicata nella imputazione cautelare senza tenere conto del fatto che il MO aveva minacciato di dimettersi dall'incarico di amministratore delle due società, la OS SU e il Consorzio Stabile Airone SU, si era poi effettivamente dimesso nel 2011 cessando così ogni rapporto con la cosca AL, realizzando così condotte di abbandono del sodalizio criminale che poco si armonizzavano con l'ipotesi di un inserimento stabile e consapevole nello stesso. 5 3.1 Il profilo critico sopra riassunto è infondato;
il Tribunale di Reggio Calabria ha speso diverse pagine di motivazione per dare ragione del giudizio di piena appartenenza dell'indagato alla cosca AL ricordando, per un verso, il fatto che lo stesso MO era amico fraterno di EO AL, indicato come il boss della cosca mafiosa oggetto di indagine, e in rapporti di affari con lo stesso da tempo risalente, per l'altro che il MO sulla base di tale rapporto era stato nominato amministratore unico delle due società sopra ricordate, chiedendo anticipatamente il permesso ad altro boss della famiglia, IO AL, e affermando che egli avrebbe amministrato le due compagini societarie, oggetto di parziale confisca di prevenzione, nella prospettiva della restituzione delle stesse a EO AL una volta che quest'ultimo fosse stato scarcerato;
ancora, il MO, come rislta da intercettazioni telefoniche, riceveva direttamente sempre da EO AL indicazioni operative concrete circa l'amministrazione delle due società, anche in merito al tema della false fatturazioni che avevano consentito poi di ottenere "in nero" somme da destinare alla cosca mafiosa in questione, come del resto indicato nei capi successivi della ordinanza cautelare.
3.2 Gli elementi sopra accennati, e altri disseminati lungo la copiosa motivazione della ordinanza impugnata, hanno convincentemente persuaso il Tribunale che il MO fosse del tutto intraneo alla cosca AL a servizio della quale, per adoperare le parole dello stesso Tribunale, egli aveva profuso impegno, competenza professionale e dedizione per assicurare la sopravvivenza della cosca stessa con una condotta reiterata, sistematica e coerente che è perfetta estrinsecazione della completa adesione ai bisogni e alle necessità della struttura criminale in questione;
in conseguenza, sono state motivatamente valutate e disattese le tesi difensive che disegnavano per il MO il ruolo di semplice concorrente esterno nel reato associativo ed è stata disconosciuta, sia pure implicitamente, una qualche effettiva rilevanza al fatto che l'indagato si sia ad un certo punto dimessi dai suoi incarichi, dato di fatto, quest'ultimo, che tutt'al più potrà semmai collocare l'inserimento del MO nella cosca AL in epoca antecedente a quella indicata nella 6 imputazione ma non fa certo venir meno la sia piena e consapevole partecipazione al sodalizio criminale in questione.
4. Sono fondati invece i motivi di ricorso riferiti alla permanente sussistenza delle esigenze cautelari;
il Tribunale ha sostanzialmente affermato la perdurante esistenza di ragioni di cautela ex art. 274 lett. c cod. proc. pen. sulla base della allarmante capacità criminale manifestata dalla organizzazione di appartenenza che aveva dimostrato capillare organizzazione di uomini e di mezzi, professionalità nel delitto e proclività a delinquere e sul conseguente elevato rischio che il MO, con il ruolo strategico rivestito per l'attuazione degli interessi economico imprenditoriali della cosca, potesse nuovamente prestarsi a condotte delittuose analoghe a quelle realizzate.
4.1 Il Tribunale si è poi fatto carico di confutare le argomentazioni difensive secondo le quali il pericolo cautelare in questione sarebbe venuto meno a seguito della oggettiva impossibilità del MO di iterare le condotte criminose in questione data la sua sospensione dell'ordine degli ingegneri e le dimissioni volontarie dall'incarico ma la relativa motivazione pecca, su questo specifico punto, di insufficienza dove la stessa non valuta con il necessario approfondimento non solo questi ultimi dati di fatto che sembrano segnalare un volontario abbandono della compagine criminale in questione ma anche la circostanza che i fatti addebitati al MO sono stati commessi a distanza di tempo notevole dato che l'imputazione preliminare li colloca al più tardi nel settembre 2011 e quindi a oltre quattro anni.
4.2 In questa prospettiva argomentativa, non può quindi che essere valorizzato il dato normativo introdotto nel testo dell'art. 274 lett. c cod. proc. pen. dalla recente legge 16 aprile 2015 n. 47 che richiede ora la sussistenza di un pericolo non solo concreto ma attuale di commissione futura di delitti di criminalità organizzata;
tale dato normativo, in ragione del fatto che la stessa norma di cui all'art. 274 lett. c nella versione attuale esclude che le situazioni di concreto ed attuale pericolo possano essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, va riferito in termini cogenti anche alle ipotesi di obbligatoria 7 custodia in carcere previste dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. per le quali, quindi, la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene del tutto vanificata qualora sia dimostrata la inattualità di situazioni di pericolo cautelare.
4.3 L'ordinanza impugnata va quindi annullata sul punto della perdurante sussistenza di esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto;
il Giudice del rinvio accerterà se,sulla base dei dati di fatto enunciati nella motivazione della ordinanza annullata e di quelli indicati dalla difesa, sia ancora non solo concreto ma anche attuale il pericolo cautelare presunto dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 416 bis, cod. proc. pen.
P.Q.M.
impugnata limitatamente alle esigenze Annulla l'ordinanza cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Reggio Calabria;
rigetta nel resto il ricorso;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter dis.att. c.p.p. Così deciso il 2 marzo 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Vinceurs Refundhe Vincenzo ROTUNDO Maurizio GIANESINI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 MAR 2016 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A DICAS M E R Piera Esposito P U C 8