Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2016, n. 12669
CASS
Sentenza 2 marzo 2016

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In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., così come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, per il quale è necessaria la sussistenza di un pericolo di reiterazione del delitto non solo concreto ma anche attuale, va riferito anche alle ipotesi di obbligatoria custodia in carcere previste dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., rispetto alle quali, quindi, la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2016, n. 12669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12669
    Data del deposito : 2 marzo 2016

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