Sentenza 12 maggio 2016
Massime • 1
In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma secondo cod. proc. pen. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma secondo, dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il P.M. alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2016, n. 23832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23832 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2016 |
Testo completo
M 2 3 8 3 2 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/05/2016 Composta da: Sent. n. sez.415 - Presidente - VINCENZO ROTUNDO REGISTRO GENERALE N.4422/2016 MAURIZIO GIANESINI -Rel. Consigliere - CARLO CITTERIO ANNA CRISCUOLO ANGELO CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ME NF nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 21/01/2016 del TRIBUNALE di L'AQUILA sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG M. Galli per l'a m kaments sente ninvio Udit i difensor Avv.; 4422/16 RG 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza all'udienza del 9.01.2016 il Tribunale di L'Aquila, su eccezione della difesa, ha deliberato la nullità di tutti i capi di imputazione formulati dal pubblico ministero e, quindi, del decreto che ha disposto il giudizio, disponendo la restituzione degli atti al medesimo pubblico ministero. Ha giudicato che i capi 1 e 3 fossero indeterminati e non chiari;
ha poi ritenuto che tale indeterminatezza rendesse non possibile procedere all'istruttoria dibattimentale anche con riferimento ai residui capi 2, 4 e 5, stante la necessità di una trattazione unitaria delle diverse imputazioni.
2. Il pubblico ministero ricorre per cassazione enunciando motivo di violazione di legge, lamentando che prima della deliberazione di nullità non fosse stata data alla parte pubblica la possibilità, previa anche specifica sollecitazione del Giudice, di provvedere ad eventuale modifica o integrazione. Il ricorso svolge deduzioni esclusivamente in relazione a quanto deliberato nel provvedimento con riferimento ai soli capi 1 e 3. 3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l'annullamento senza rinvio, richiamando l'insegnamento di Sez.6 sent. 3742 del 27.11.2013, dep. 28.01.2014, Rv. 258771. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nei termini in cui è concretamente formulato, infondato. Il pubblico ministero impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale ha dichiarato la nullità di due capi di imputazione, per la loro indeterminatezza, con trasmissione degli atti alla parte pubblica, senza tuttavia prima sollecitarla a provvedere alla rimozione del vizio. Ne deduce l'abnormità, richiamando due precedenti della Corte (Sez.3, ord. 17198 del 25.03.2010, Rv. 246989; Sez.1, sent. 20963 del 15.05.2008), il primo dei quali è contrario alla sua tesi, il secondo riguarda fattispecie processuale diversa (restituzione al gip su richiesta del pubblico ministero di udienza). Il procuratore generale in sede, che come visto ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ha invece richiamato recente sentenza della Corte, effettivamente conforme 4422/16 RG 2 alla prospettazione in diritto sottesa al ricorso (Sez.3, sent. 3742 del 27.11.2013, : dep. 28.01.2014, Rv. 258771).
2. Invero, almeno tre recenti pronunce della Corte (oltre quella richiamata dal procuratore generale, due della Sez. 3, sent. 38940 del 09.07.2013, Rv. 256382, e sent. 42161/2013, Rv. 256974, deliberate nella medesima udienza) hanno affermato il principio di diritto poi massimato nei seguenti termini: È abnorme, perché in contrasto con le esigenze di ragionevole durata del processo, l'ordinanza del giudice del dibattimento che, nell'ipotesi di genericità o indeterminatezza dell'imputazione, restituisce gli atti del pubblico ministero senza averlo preventivamente sollecitato ad integrare o precisare la contestazione>>. Una quarta sentenza (Sez.1, n. 39234 del 14.03.2014) risulta aver affermato incidentalmente il medesimo principio (massimato) ancorché poi in concreto la soluzione del processo sia stata di rigetto del ricorso (in quanto comunque nulla il pubblico ministero aveva poi fatto, sicchè la dichiarazione di nullità è stata valutata legittimamente deliberata). Le sentenze richiamano il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza 5307 del 20.12.2007, dep. 01.02.2008, Battistella, Rv. 238239, per l'udienza preliminare, e ne argomentano l'applicabilità anche al diverso caso del dibattimento, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della necessità di evitare indebite regressioni del procedimento che possano alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica, perché in entrambi i casi (udienza preliminare e dibattimento) identiche sarebbero la limitazione per l'imputato della possibilità di difendersi a fronte di un'imputazione dal contenuto incerto e l'esigenza di una gestione della questione che imponga la dichiarazione di nullità solo nel caso di inerzia del pubblico ministero, rispetto alla sollecitazione da rivolgergli. La sentenza 38940/2013 richiama come precedente conforme, dopo la sentenza delle Sezioni unite, anche Sez.6 sent. 22499 del 17.02.2011, che tuttavia si riferisce all'udienza preliminare e non al dibattimento.
3. Il principio di diritto affermato dalle sentenze sopra richiamate non può essere condiviso, sembrando basarsi in definitiva su una lettura della sentenza S.U. Battistella che neppure può essere condivisa. Il principio di diritto enunciato dalla sentenza Battistella è stato massimato nei seguenti termini: È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione r 4422/16 RG 3 degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla. È invece rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare ad integrare l'atto imputativo senza che quest'ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine. (La Corte ha altresì precisato che in questo caso la restituzione degli atti deve considerarsi legittima in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen.)>> L'intera motivazione che sorregge tale enunciazione è volta ad evidenziare le peculiarità della funzione dell'udienza preliminare rispetto al dibattimento, traendo da tale diversità funzionale la ragione anche della diversa disciplina processuale: che impone in entrambe le fasi l'enunciazione (tra l'altro) del fatto in forma chiara e precisa (art. 417, lett. B;
art. 429, comma 1, lett. C, cod. proc. pen.) ma sanziona l'inosservanza con la nullità dell'atto solo per il decreto che dispone il giudizio (429, comma 2; nonostante vi siano previsioni espresse di nullità anche per la richiesta di rinvio a giudizio: art. 416, comma 1). Che non si tratti di differenza solo formale, si evince dall'insistenza con cui le Sezioni unite evidenziano la peculiarità dell'udienza preliminare nei termini di una fluidità che è finalizzata, da un lato, ad assicurare l'adeguamento dell'addebito a quanto emerge dagli atti, anche attraverso i meccanismi correttivi fisiologici all'udienza preliminare, e, dall'altro, a condurre ad un'imputazione definitiva, "stabilizzata", un "addebito che si cristallizza solo con il decreto che dispone il giudizio", che fissa il thema decidendum in termini idonei a "reggere l'urto della verifica preliminare di validità nella fase introduttiva del dibattimento".
3.1 Pare opportuno richiamare testualmente alcuni dei passaggi argomentativi delle Sezioni unite nella sentenza Battistella che appaiono più pertinenti ai rilievi critici che si stanno svolgendo. 6. - In ordine al quadro normativo di riferimento, va rilevato che l'art. 417 c.p.p., lett. b), introdotto dalla L. 15 dicembre 1999, n. 479, art. 18, comma 1, la cui inosservanza da parte del P.M. costituisce il presupposto del provvedimento del G.u.p. oggetto dell'odierna impugnazione, contempla, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, l'enunciazione "in forma chiara e precisa" del fatto contestato, senza prevedere, peraltro, alcuna sanzione d'inammissibilità o di nullità per l'ipotesi che l'imputazione non risulti conforme al modello legale. Dall'esame dei lavori preparatori della citata legge s'evince, infatti, che nel testo licenziato il 4422/16 RG 4 10/2/1999 dalla Camera dei Deputati, rimasto immutato nel corso del successivo iter parlamentale, venne meno, nonostante l'ampio dibattito svoltosi in Commissione Giustizia, ogni riferimento all'originaria proposta di sanzionare con la nullità la violazione dell'obbligo di enunciazione in forma chiara e precisa dell'imputazione. Nullità che, per contro, è espressamente stabilita dall'art. 416 c.p.p., comma 1, modif. dalla citata L. n. 479 del 1999, art. 17, comma 3, soltanto nei casi in cui la richiesta di rinvio a giudizio non sia stata preceduta dall'avviso ex art. 415 bis c.p.p., e dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p., comma 3. Analogo rispetto dei canoni di chiarezza e precisione è inoltre prescritto dall'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), modif. dalla citata L. n. 479 del 1999, art. 18, comma 2, per la descrizione del fatto contenuta nel decreto che dispone il giudizio (dello stesso tenore è anche l'art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c), modif. dalla citata L. n. 479 del 1999, art. 44, quanto al decreto di citazione a giudizio). Ma, in tal caso, l'art. 429 c.p.p., comma 2, sanziona con la nullità del decreto che dispone il giudizio (come fa anche, per il decreto di citazione a giudizio, l'art. 552 c.p.p., comma 2) il difetto di determinatezza o l'insufficienza dell'atto imputativo. Nullità, questa, annoverata espressamente dall'art. 181 c.p.p., comma 3 tra quelle relative, che vanno eccepite entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1, ed al cui accertamento da parte del giudice del dibattimento consegue, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., comma 3, l'immediata regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo. Vale a dire all'udienza preliminare, nel corso della quale, per rimuovere la causa della nullità, il Pubblico Ministero dovrà necessariamente procedere al corretto adeguamento dell'ipotesi accusatoria deficitaria o imprecisa, mediante l'esaustiva ridescrizione del fatto, sulla base degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche indicati nell'ordinanza del giudice del dibattimento (Cass., Sez. Un., 10/12/1997, Di Battista).
7. Merita altresì di essere sottolineato che, nel contesto delle sopravvenute, significative, novità normative (in particolare, la L. n. 479 del 1999) e dei plurimi interventi della Corte costituzionale (v., fra le tante, sentt. n. 224 del 2001 e n. 335 del 2002), si è imposta un'opportuna rimeditazione riguardo alla struttura e alle funzioni dell'udienza preliminare, nel senso di una sua progressiva marginalizzazione quale "momento processuale" orientato al mero controllo dell'azione penale promossa dal P.M. in vista dell'apertura della fase del giudizio, e, per contro, del suo avvicinamento ai segmenti di uno sviluppo procedimentale in cui, per la completezza del quadro probatorio di cui il giudice dispone, per il potenziamento dei poteri riconosciuti alle parti in materia di prova e per l'obiettivo 4422/16 RG 5 arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice rispetto all'epilogo decisionale, è stimolata la valutazione del "merito" circa la consistenza dell'accusa, in base ad una prognosi sulla possibilità di successo nella fase dibattimentale (Cass., Sez. Un., 30/10/2002 n. 39915, Vottari). D'altra parte, se l'udienza preliminare resta connotata da una maggiore fluidità dell'addebito, che si cristallizza solo con il decreto che dispone il giudizio, deve pure convenirsi che l'intervento del giudice per assicurare la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti costituisca un atto doveroso e un'esigenza insopprimibile, non solo a garanzia del diritto di difesa dell'imputato e dell'effettività del contraddittorio, ma anche al fine di consentire che il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale si svolga in piena autonomia e si concluda eventualmente con una decisione di rinvio a giudizio che, nel fissare il thema decidendum, abbia ad oggetto un'imputazione riscontrabile negli atti processuali e sia supportata da specifiche fonti di prova in ordine ai fatti storici contestati con chiarezza e precisione, anziché un'imputazione priva di concreto contenuto materiale, inidonea a reggere l'urto della verifica preliminare di validità nella fase introduttiva del dibattimento. In tal senso, risulta evidente il collegamento fra le novellate disposizioni dell'art. 421 bis c.p.p. e art. 422 c.p.p., che configurano i poteri di iniziativa probatoria del giudice per rendere effettivo il principio di completezza delle indagini ed evitare situazioni di stallo decisorio, e il successivo art. 423 c.p.p., atteso che l'integrazione della prova è funzionale alla precisazione dell'accusa, mentre l'insufficienza della contestazione condiziona a sua volta la verifica di completezza degli esiti d'indagine, insieme con le determinazioni negoziali per la celebrazione dei riti alternativi, scelti dall'imputato soprattutto in ragione della precedente opera di precisazione della contestazione e degli elementi che la fondano. 8. - Da simili rilievi esegetici sulla centralità dell'atto imputativo e sulla struttura dell'udienza preliminare, che bene si armonizzano con il silenzio del legislatore in ordine alle conseguenze dell'inosservanza del requisito contenutistico della richiesta di rinvio a giudizio, deriva, come logico corollario, che l'udienza preliminare si configuri come il luogo privilegiato di stabilizzazione dell'accusa e che il progressivo consolidamento dell'imputazione debba essere realizzato, in primis, all'interno della fase, mediante il meccanismo d'integrazione e specificazione predisposto per la diversità del fatto dall'art. 423 c.p.p., comma 1, nella lettura estensiva che di tale disposizione normativa offre - come si è detto - la giurisprudenza costituzionale (C. cost, n. 88 del 1994 e n. 131 del 1995; n. 265 del 1994 e n. 384 del 2006). S'intende, in altre parole, affermare il principio per cui il giudice dell'udienza r 4422/16 RG 6 preliminare, dal momento della presentazione dell'atto introduttivo fino all'esito della discussione nel confronto dialettico fra le parti, ancor prima dell'adozione dei tipici provvedimenti conclusivi della fase ex art. 424 c.p.p., qualora ravvisi nell'atto di imputazione l'assenza del contenuto minimo indispensabile o la sua imperfezione e inadeguatezza per difetto di chiarezza e precisione dei fatti storici contestati, ha il "potere-dovere" di attivare i meccanismi correttivi nel corso dell'attività fisiologica della medesima udienza, rappresentando, con ordinanza motivata e interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche del vizio d'imputazione e richiedendo espressamente al pubblico ministero di provvedere, di conseguenza, alle opportune precisazioni e integrazioni, secondo il paradigma contestativo dettato dall'art. 423 c.p.p., comma 1. Il rimedio al deficit dell'atto imputativo assume, pertanto, valenza endofasica ed attiene, pure nell'atipicità delle forme in cui lo strumento di controllo del giudice può, di volta in volta, atteggiarsi, all'arca concettuale della funzione di direzione dell'udienza e di garanzia circa la correttezza dell'accusa. Mette conto di rilevare come, sebbene debba individuarsi nel pubblico ministero l'organo a cui è attribuita, in linea di principio, l'operazione materiale d'integrazione e aggiornamento della contestazione indeterminata o generica, la regola di condotta vada, tuttavia, simmetricamente configurata, in termini non già di mera facoltà dello stesso di procedere all'adeguamento richiesto dal giudice, bensì - anche in forza del disposto dell'art. 124 c.p.p., comma 1, sull'obbligo dei magistrati di osservare le norme processuali anche quando la loro inosservanza non importa nullità di vero e proprio "dovere" di operare, in tal senso, una ridescrizione compiuta ed esaustiva dell'ipotesi accusatoria. Dovere che, se non adempiuto, rischia di inficiare, di riflesso, la corretta enunciazione dell'imputazione nel provvedimento conclusivo che dispone il giudizio, vanificando così la garanzia del filtro rispetto alle imputazioni "azzardate" e conseguendone la situazione invalidante di cui all'art. 429 c.p.p., comma 2, insieme con la regressione del processo all'udienza preliminare. Insomma, la funzione e gli epiloghi decisori dell'udienza preliminare determinano in capo a quel giudice il dominio e la responsabilità dell'atto introduttivo del giudizio e, per altro verso, nel Pubblico Ministero, titolare dell'azione e dell'imputazione, l'organo vincolato allo schema contestativo, nei termini indicati in sede giurisdizionale, per uniformare la storicità del fatto alle emergenze probatorie in atti. Senza considerare, inoltre, che le stesse ragioni sopra indicate fondano il potere del giudice dell'udienza preliminare, nell'inerzia del Pubblico Ministero, di apportare direttamente al fatto, nel decreto che dispone il giudizio, le integrazioni e 9 4422/16 RG 7 precisazioni (di tipo non strettamente contenutistico e che non attengano alla materiale consistenza dei fatti addebitati) che, nei limiti enunciati nella richiesta di rinvio a giudizio, si rendano necessarie per descrivere con completezza il fatto storico oggetto dell'imputazione, anche in sede di correlazione delle fonti di prova con i fatti cui esse si riferiscono, ai sensi dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. d), (Cass., Sez. Un., 10/12/1997, Di Battista); nonché, quale espressione indefettibile del principio di legalità e della funzione di ius dicere, di dare al fatto contestato una diversa definizione o qualificazione giuridica, riconducendo così la fattispecie concreta allo schema legale che le è proprio, in forza della valenza generale della regola contenuta nell'art. 521 c.p.p., comma 1 (C. Cost., n. 347 del 1991 e n. 112 del 1994; Cass., Sez. Un., 19/6/1996, Di Francesco). 9.-Le precedenti riflessioni sembrano dunque convergere univocamente nel senso che i rimedi per "sanare" l'eventuale discrasia registratasi tra l'imputazione e le emergenze dell'indagine debbano, in linea di principio, essere sperimentati "all'interno" della fase dell'udienza preliminare, con particolare riguardo al meccanismo di costante adeguamento dell'imputazione previsto dall'art. 423 c.p.p., comma 1, ancor prima degli epiloghi decisori sul merito della regiudicanda, secondo il disposto dell'art. 424 c.p.p., comma 1 (decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere). In questa prospettiva occorre collocare il potere del giudice dell'udienza preliminare di trasmettere gli atti al Pubblico Ministero per il nuovo esercizio dell'azione penale, qualora quest'ultimo rimanga inerte di fronte allo specifico provvedimento ordinatorio dello stesso giudice che abbia richiesto la revisione dell'imputazione, secondo il modulo contestativo - endofasico predisposto dall'art. 423 c.p.p.. - Trattasi, a questo punto, di razionale doveroso seppure residuale - epilogo decisionale "in rito", con il quale il giudice, in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521 c.p.p., comma 2, e in coerenza con le esigenze di legalità del processo, attesta il vizio dell'atto imputativo (considerato nella sua centralità e proiezione funzionale), consistente nella non corrispondenza fra il fatto storico emergente dagli atti processuali e la descrizione dello stesso nella richiesta di rinvio a giudizio. Vizio che, siccome non "sanato" all'esito del percorso fisiologico interno alla fase mediante l'attivazione dei normali meccanismi correttivi, comporta la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, ai fini del necessario adeguamento dell'imputazione da parte del titolare dell'azione penale (che dovrà conformarsi ai risultati del controllo giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio), non potendo certamente essere costretto il giudice, in una sorta di "sudditanza" nei confronti del pubblico ministero (Cass., Sez. 1, 5/5/2000, P.M. in proc. Ferrentino, rv. 216422), 4422/16 RG 8 ad emettere un decreto dispositivo del giudizio recante un'imputazione incompleta o : imprecisa, destinato, come tale, ad essere travolto nella fase dibattimentale dalla sanzione di nullità. 10. -In tal senso vanno dunque lette le linee interpretative del fenomeno prospettate dalla Corte costituzionale con le citate decisioni n. 88 del 1994 e n. 131 del 1995 (richiamate incidentalmente dalle sentt. n. 265 del 1994 e n. 384 del 2006) le quali, nell'apprezzare la compatibilità costituzionale di entrambe le soluzioni individuate nella prassi per imporre al Pubblico Ministero la revisione dell'imputazione in caso di accertata diversità del fatto o comunque di erroneità, insufficiente specificazione o incompletezza originaria dell'atto imputativo, fondate la prima sulla lettura estensiva del modulo previsto dall'art. 423 c.p.p., comma 1 e l'altra sull'applicazione analogica dell'art. 521 c.p.p., comma 2, sostanzialmente suggeriscono un vero e proprio "percorso" procedurale, in una composizione unitaria delle opzioni, al fine di assicurare la costante corrispondenza del fatto storico, quale emerge dagli atti e dalle fonti di prova, all'imputazione formulata e il pieno rispetto del diritto di difesa. Il controllo del giudice dell'udienza preliminare sulla validità dell'imputazione, siccome immanente al sistema, deve esplicarsi secondo una sequenza razionale (già prefigurata da una parte della dottrina) che, in prima battuta, privilegia l'emendatio delle lacune imputative attraverso gli strumenti di adeguamento previsti dall'art. 423 c.p.p., comma 1, nell'ambito e all'interno della medesima fase processuale, evitando così situazioni di stallo decisorio che, altrimenti, comporterebbero la regressione del procedimento a seguito della trasmissione degli atti al pubblico ministero. Solo successivamente - non alternativamente e in caso di mancata adesione del pubblico ministero alla - richiesta correttiva, integrativa o modificativa nei termini indicati dall'ordinanza interlocutoria del giudice, quindi di cronicizzazione del conflitto fra giudice e pubblico ministero sulla configurazione dell'imputazione, è consentito il ricorso a un provvedimento conclusivo di restituzione degli atti, che non necessita di una previa dichiarazione di nullità (non prevista dal legislatore) della richiesta di rinvio a giudizio e determina la retrocessione del procedimento, sulla falsariga di quanto disposto dall'art. 521 c.p.p., comma 2, onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine>>.
4. A giudizio del Collegio risulta dunque evidente che le argomentazioni svolte dalle Sezioni unite per la soluzione adottata per l'udienza preliminare non solo non sono estensibili alla fase del dibattimento, ma in realtà contengono già una risposta negativa al quesito se anche il giudice del dibattimento debba, a fronte di specifica 9 4422/16 RG 9 eccezione di nullità del capo di imputazione per indeterminatezza, prima sollecitare il pubblico ministero alle modifiche ritenute opportune e solo nel caso di inerzia o diniego espresso dichiararla. Prima c'è fluidità per giungere ad un'imputazione coerente agli atti;
dopo c'è la cristallizzazione che deve reggere l'urto del dibattimento. Prima c'è la possibilità per l'imputato di richiedere fino alla discussione i riti alternativi;
dopo la rigidità di un'imputazione definitiva rispetto alla quale operano altrettanto rigidi oneri di attivazione tempestiva (presentazione della lista dei soggetti di cui si intende chiedere l'esame, specificazione dei capitoli di prova: in definitiva, impostazione della strategia di difesa appropriata a quell'imputazione). Prima l'indeterminatezza del fatto contestato può essere, appunto, superata nella fluidità di un contraddittorio preparatorio gestito dal giudice;
dopo è sanzionata con specifica nullità. E' vero che anche nella fase dibattimentale sono possibili modifiche o integrazioni dell'imputazione (artt. 516-518), con restituzione in termini per l'esercizio di alcune facoltà: ma si tratta non di dare determinatezza a ciò che non l'aveva originariamente, bensì di situazioni di fatto ben delineate nella prospettazione originaria del proprio contenuto che risultano superate dagli accadimenti istruttori. Solo suggestivo, infine, si rivelerebbe il rilievo (comunque assente nella motivazione delle sentenze che qui si contrastano consapevolmente) che, a fronte di una precisazione dell'imputazione indeterminata da parte del pubblico ministero su sollecitazione del giudice (dopo l'eccezione difensiva, o il rilievo d'ufficio, di indeterminatezza del capo di imputazione 'cristallizzato' e rispetto al quale si sono apprestate le difese), sarebbe sempre possibile restituire l'imputato in termini per modificare le liste, precisare i capitoli di prova, richiedere riti alternativi. Tutto ciò condurrebbe, infatti, alla palese vanificazione dell'unica ragione in definitiva argomentata per sostenere la tesi che si contrasta: assicurare la ragionevole durata del processo. Non sussistono le condizioni per la rimessione del ricorso alle Sezioni unite, perché la motivazione dei precedenti da cui si dissente non permette di ritenere allo stato sussistente un consapevole contrasto.
5. Va quindi enunciato il principio di diritto che, quando la ritenga sussistente, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità di cui all'art. 429, comma 2 (o 552, comma 2), per genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di 4422/16 RG 10 imputazione senza alcuna previa sollecitazione di precisazione rivolta al pubblico ministero.
6. Appare opportuna una precisazione, in relazione al contenuto del provvedimento impugnato, di cui si è dato doveroso conto nelle premesse in fatto. Il Tribunale ha dichiarato la nullità non solo dei due capi di imputazione per i quali ha ravvisato l'indeterminatezza, ma anche di altri tre capi, per questi argomentando della necessità di una futura trattazione congiunta. Qui la regressione risulta del tutto anomala, non riconducibile ad un potere pur illegittimamente esercitato. Il Tribunale avrebbe infatti potuto (e dovuto) ottenere il risultato, giudicato necessario, della trattazione congiunta di tutte le imputazioni, separando quelle ritenute indeterminate e dichiarate nulle dalle altre e rinviando a nuovo ruolo la trattazione di quelle trattenute, per la successiva riunione dopo la riformulazione adeguata delle imputazioni ritenute viziate. Ma il motivo di ricorso non ha portato la questione alla cognizione della Corte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso, il 12.5.2016 Circus Retureds IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE см ене т Vincenzo Rotundo Carlo Citterio Vinclus DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 GIU 2016 P R E M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A R E Piera Esposito T R O C