Sentenza 9 luglio 2013
Massime • 1
È abnorme in quanto foriera di una patologica situazione di stallo processuale l'ordinanza con la quale il Tribunale, sulla scorta di eccezione difensiva, restituisce gli atti al pubblico ministero per l'integrazione del capo d'imputazione, senza avere previamente invitato il pubblico ministero a precisare la contestazione ritenuta carente e senza individuare i profili della contestazione necessitanti di specificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2013, n. 42161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42161 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2013 |
Testo completo
61 4 2 1 6 1 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE TA Composta da 1637 Aldo Fiale - Presidente - Sent. n. sez. CC 9/7/2013 Amedeo Franco __ Luigi Marini R.G.N.07338/2013 - Relatore - Luca Ramacci Chiara Graziosi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco nel procedimento nei confronti di EG IO AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/1/2013 del Tribunale di Lecco, che in sede dibattimentale ha accolto l'eccezione sollevata dalla IF in ordine alla ritualità del capo di imputazione disposto restituirsi gli atti al Pubblico ministero in sede "per la integrazione" del medesimo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e restituirsi gli atti al Tribunale di Lecco;
RITENUTO IN FATTO 1. A seguito di decreto che dispone il giudizio emesso in data 11/6/2012 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecco a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Tribunale in data 31/1/2013, ha avviato il dibattimento nei confronti del sig. LI e ha preso in esame la questione sollevata dalla IF in ordine alla indeterminatezza della contestazione relativa L al reato ex art.2, comma 1-bis, del d.l. 12/9/1983, n.463, convertito in legge 11/11/1983, n.638, modificata dal d.lgs. 24/3/1994, n.211, per il periodo compreso tra i mesi di gennaio 2005 e gennaio 2006. Ritenuta fondata l'eccezione, il Tribunale ha disposto restituirsi gli atti al Pubblico ministero in sede affinché provvedesse a integrare il capo d'imputazione.
2. Avverso tale decisione il procuratore della Repubblica popone ricorso lamentando l'abnormità del provvedimento e il radicale difetto di motivazione. Osserva il ricorrente che l'ordinanza non reca la minima indicazione in ordine ai profili di incompletezza della contestazione, così rendendo impossibile individuare quali siano i difetti della contestazione in parola. Osserva, poi, che la IF aveva sollevato una censura del tutto generica e non aveva invocato la nullità del decreto che dispone il giudizio, tanto che l'ordinanza del Tribunale restituisce gli atti al Pubblico ministero senza dichiarare la nullità del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari. Osserva, infine, che il Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso restituire gli atti al Giudice delle indagini preliminari, risultando del tutto abnorme una trasmissione al Pubblico ministero che aveva investito esercitato l'azione penale mediante richiesta di emissione di decreto penale di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che il ricorso sia fondato e si imponga l'annullamento dell'ordinanza.
2. Sotto un primo profilo deve concordarsi con il ricorrente in ordine all'assoluta carenza di motivazione del provvedimento. Non solo questo non indica quali siano i profili di irregolarità presenti nella formulazione del capo di imputazione, ma non affronta in alcun modo: a) il tema della preventiva richiesta al Pubblico ministero di precisare o integrare una contestazione che si ritenga carente (principio che si può ricavare dal contenuto di Sez. Un., n.5307/2008, ud. del 20/12/2007, P.M. in proc. Battistella); b) il tema di quale sia l'organo cui trasmettere gli atti per l'ulteriore corso anche al fine di correggere l'imputazione; c) il tema di quale sia la rilevanza dell'atto giudiziale (decreto che dispone il giudizio) che ha accolto la richiesta della pubblica accusa e, sulla opposizione dell'imputato avverso il decreto penale di condanna, disposto che si procedesse a giudizio.
3. Sotto un secondo profilo, la Corte rileva che il capo di imputazione individua sia il periodo delle condotte omissive sia i relativi importi, così che l'ordinanza impugnata per come emessa e motivata rende abiettamente assai incerta la individuazione dei profili di contestazione che il Pubblico ministero 2 H dovrebbe integrare;
essa crea obiettivamente una patologica situazione di stallo che deve esser evitata alla luce del chiaro principio enunciato da questa Corte con la sentenza, in termini, n.12443 del 22/2/2006, P.M. in proc. Sabato.
4. L'insieme di tali elementi impone di ritenere che il provvedimento adottato si ponga al di fuori dell'ordinario sviluppo procedimentale e meriti di essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecco per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecco per la prosecuzione del giudizio. Così deciso 9/7/2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Marini Aldo FigleAero foll DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 OTT 2013 IL PREMAL IL CANCELLIERE Luana Martani T R O C 3