Sentenza 27 novembre 2013
Massime • 2
È abnorme, perché in contrasto con le esigenze di ragionevole durata del processo, l'ordinanza del giudice del dibattimento che, nell'ipotesi di genericità o indeterminatezza dell'imputazione, restituisce gli atti del pubblico ministero senza averlo preventivamente sollecitato ad integrare o precisare la contestazione.
L'art. 292, comma secondo ter, cod. proc. pen. non impone al giudice del riesame la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori e non anche di deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2013, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 27/11/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1818
Dott. DI STEFANO P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 12687/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SPOLETO;
Nel procedimento a carico di:
ON NT n. 7/7/1966;
avverso l'ordinanza n. 442/2012 del 22/1/2012 del TRIBUNALE DI SPOLETO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Spoleto propone ricorso avverso l'ordinanza del 22 gennaio 2013 del Tribunale di Spoleto che dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso nel procedimento a carico di NA TO per pretesa violazione dell'art. 429 c.p.p., lett. c) assumendo la abnormità del provvedimento in quanto produce la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari sulla base di una motivazione del tutto illogica perché contraddetta dalla semplice lettura dei due capi di imputazione. In ogni caso il rinvio doveva essere fatto al giudice per l'udienza preliminare e non al pubblico ministero.
Il ricorso è fondato.
In presenza di un ricorso diretto avverso un provvedimento asseritamente abnorme, non è valutabile il vizio di motivazione salvo quanto tale vizio renda di per sè abnorme il provvedimento che diversamente motivato non lo sarebbe;
ma non è questo il caso ancorché, ictu oculi, l'ordinanza impugnata abbia un contenuto non del tutto comprensibile, a fronte di capi di imputazione sostanzialmente conformi a modelli tipici per il dato tipo di reati (testualmente: Preliminarmente il tribunale ritenuto incomprensibile, nella descrittiva fattuale emergente dal decreto di citazione a giudizio di NA TO per l'udienza odierna ogni addebito a costui rivolto e ritenuto perciò altrettanto irraggiungibile utile esercizio del diritto di difesa che valga anche solo a una smentita fattuale dell'addebito stesso - dichiara - dell'indicato decreto, recante il numero 345/10 RGNR e la data di adozione del 19 giugno 2012, la nullità per intervenuta violazione dell'art. 429 c.p.p., lett. c) e dispone la restituzione degli atti al PM).
Il profilo della abnormità risulta invece dalla violazione della regola affermata da questa Corte in riferimento al provvedimento del gup che rilevi la indeterminatezza della imputazione senza previa interlocuzione con il PM per invitarlo a precisarla (È affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica. (Sez. 2, n. 5307 del 20/12/2007 - dep. 01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240)). Si tratta di regola che, come già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 38940 del 09/07/2013 - dep. 20/09/2013, Pmt in proc. LL e altri, Rv. 256382), regola che non può che estendersi anche al caso in cui la indeterminatezza della imputazione venga rilevata in dibattimento;
in entrambi i casi, difatti, si è di fronte alla imputazione elevata con l'esercizio della azione penale ed identica è la limitazione per l'imputato della possibilità di difendersi a fronte di una imputazione dal contenuto incerto;
quindi, anche in tale caso, le medesime ragioni di gestione del processo che ne garantiscano la ragionevole durata impone che non venga adottato una declaratoria di nullità se prima non si svolge l'attività necessaria (l'invito al PM alla precisazione dell'accusa) a rimuovere la causa di nullità.
Non essendo stato rispettato il citato principio, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti per la prosecuzione del processo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Spoleto per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014