Sentenza 15 maggio 2008
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il Tribunale disponga la restituzione degli atti al Gup per l'integrazione dei capi di imputazione contenuti nel decreto che dispone il giudizio, in adesione alla richiesta del P.M. - il quale, in sede dibattimentale, può ben provvedere agli opportuni rimodellamenti delle imputazioni - e in assenza di una rituale e motivata dichiarazione di nullità del medesimo decreto, da pronunciarsi con ordinanza del Tribunale, ex art. 429, comma secondo, 181, comma terzo e 491, comma primo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2008, n. 20963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20963 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 15/05/2008
Dott. SILVESTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 1484
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 008589/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GUP TRIB. VELLETRI - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE VELLETRI;
ORDINANZA del 03/03/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di VELLETRI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Velletri. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza pronunciata in data 12/2/2008 nella fase degli atti introduttivi del dibattimento il Tribunale di Velletri disponeva la restituzione degli atti al G.u.p. per la "integrazione" ed i "chiarimenti" delle imputazioni contenute nel decreto che disponeva il giudizio nei confronti di AT AR ed altri, resisi asseritamente "necessari" a seguito dei rilievi mossi dal P.M. in udienza.
Il G.u.p., rilevato a sua volta con ordinanza del 3/3/2008 il conflitto di competenza sull'assunto dell'abnormità della regressione del procedimento, ha ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.
2. La prima questione in diritto che si pone all'esame della Corte - "se, nell'ipotesi di contrasto fra il giudice del dibattimento e il giudice delle indagini preliminari che ha disposto il giudizio debba trovare applicazione il disposto dell'ultima parte dell'art. 28 c.p.p., comma 2" - è stata più volte affrontata e risolta nel senso che la regola della prevalenza della decisione del giudice dibattimentale, in caso di contrasto insorto tra esso e il giudice dell'udienza preliminare, è applicabile in qualunque ipotesi di conflitto tra giudice del dibattimento e altro giudice, la cui attività propulsiva nella fase delle indagini preliminari sia necessaria e funzionale alla progressione del giudizio. Con l'avvertenza, peraltro, che la regola vale solo per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento, mentre essa non può valere per i provvedimenti "abnormi", i quali, esulando dal sistema siccome non consentiti e non previsti, potrebbero legittimare le parti al ricorso per cassazione e non avrebbero mai modo d'imporsi al giudice dell'udienza preliminare che ha disposto il rinvio a giudizio.
Orbene, ritiene il Collegio che sia evidente, nel caso in esame, il carattere abnorme del provvedimento col quale il Tribunale si è limitato a disporre la restituzione degli atti al G.u.p. per l'asserita necessità d'integrazione e chiarimenti in merito ai capi di imputazione contenuti nel decreto che disponeva il giudizio, da un lato aderendo alla richiesta del P.M., il quale, per contro, bene avrebbe potuto nella medesima sede dibattimentale provvedere agli opportuni rimodellamenti delle imputazioni, e, per altro verso, in assenza di una rituale e motivata dichiarazione di nullità del medesimo decreto, che il Tribunale pure avrebbe dovuto pronunciare con motivata ordinanza, secondo il combinato disposto dell'art. 429 c.p.p., comma 2, art. 181 c.p.p., comma 3 e art. 491 c.p.p., comma 1.
Risulta, infatti, consequenziale all'indebita regressione l'effetto di stasi del procedimento, atteso che, non essendo stata dichiarata la nullità dell'originario decreto, il G.u.p., all'esito della rinnovata udienza preliminare, finalizzata secondo le prescrizioni del Tribunale al mero "chiarimento" dei capi di imputazione, non potrebbe certo emettere un nuovo decreto che dispone il giudizio a carico degli stessi imputati e per gli stessi fatti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, accertata l'abnormità della decisione del Tribunale relativamente alla disposta restituzione degli atti al G.u.p., è agevole concludere che il conflitto sollevato da quest'ultimo è ammissibile e dev'essere risolto affermandosi la competenza del Tribunale a prendere cognizione del processo.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Velletri cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2008