Articolo 18 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 17Articolo 19
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2 gennaio 2000
Art. 18. 1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale , la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;".
2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 429 del codice di procedura penale , dopo le parole: "l'enunciazione" sono inserite le seguenti: ",in forma chiara e precisa,".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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