"b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;".
2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 429 del codice di procedura penale , dopo le parole: "l'enunciazione" sono inserite le seguenti: ",in forma chiara e precisa,".