Sentenza 14 marzo 2014
Massime • 1
È abnorme, per la sua attitudine a determinare una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice del dibattimento che, nell'ipotesi di genericità o indeterminatezza dell'imputazione, restituisca gli atti al pubblico ministero senza averlo preventivamente sollecitato ad integrare o precisare la contestazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la soluzione restitutoria adottata dal giudice di pace per la mancata attivazione del P.M., che non aveva provveduto ad integrare l'imputazione deducendone la agevole comprensibilità in base agli atti processuali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2014, n. 39234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39234 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2014 |
Testo completo
392 34/ 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/03/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1839/2014- - Presidente SENTENZA N Dott. UMBERTO GIORDANO Rel. Consigliere Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere REG. GENERALE Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere N. 24499/2013 Dott. GIUSEPPE LOCATELLI Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso TRIBUNALE di SAVONA nei confronti di: AH MO, nato il [...] avverso l'ordinanza n. 43/2013 GIUDICE di PACE di ALBENGA del 22/03/2013; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 marzo 2013 il Giudice di pace di Albenga ha dichiarato, in accoglimento della richiesta difensiva, la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di BD WA IM per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 per l'indeterminatezza del capo d'imputazione in quanto formulato in termini alternativi, inidonei a far comprendere l'effettiva fattispecie di reato contestata. Con lo stesso provvedimento il Giudice ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'abnormità dell'ordinanza, che comporta una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, antecedente all'esercizio dell'azione penale, e ne rappresenta la immediata impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'illegittimità dell'ordinanza perché radicalmente viziata, essendo l'indicazione del fatto assolutamente completa ed esaustiva, anche se effettuata in termini di contestazione di condotte alternative ("fare ingresso" ovvero "trattenersi sul t.n."), come pacificamente ammesso in dottrina e in giurisprudenza.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b), essendo stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile, e non qualificabile, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, quale atto abnorme.
2. La categoria dei provvedimenti abnormi è stata elaborata dalla giurisprudenza con l'intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio 2 della tassatività dei mezzi d'impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cassazione per rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale o essere incompatibili con le linee fondanti del sistema.
2.1. La lunga elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, dep. 09/05/1989, Goria, Rv. 181304; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, dep. 31/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli, Rv. 208221; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, dep. 13/12/2000, P.M. in proc. Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, dep. 08/02/2001, P.M. in proc. Romano, Rv. 217760; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, dep. 17/06/2005, P.M. in proc. Minervini, Rv. 231163; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238239) ha chiarito quali sono le caratteristiche della categoria della "abnormità", precisando che: - è affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite;
-l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento a una fase anteriore.
2.2. Le Sezioni unite di questa Corte, nel risolvere il contrasto in proposito insorto nella giurisprudenza delle sezioni semplici, hanno in particolare affermato che è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico- cronologica (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, "P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240). Tale principio, ripreso in senso conforme in fattispecie analoga in cui il giudice dell'udienza preliminare, a conclusione dell'udienza preliminare, ritenuta 3 la genericità del capo d'imputazione, si era limitato e restituire gli atti al pubblico ministero, senza porlo nella condizione di provvedere eventualmente in udienza alla relativa integrazione (Sez. 6, n. 22499 del 17/02/2011, dep. 07/06/2011, P.M. in proc. NC e altri, Rv. 250494), è stato applicato anche al giudice dibattimentale, in assenza di ragioni impeditive di ordine interpretativo, rimarcandosi che in entrambi i casi il giudice è chiamato a pronunciarsi sulla contestazione, dopo che il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale e cristallizzato l'accusa da cui l'imputato è chiamato a difendersi, e che in entrambi i casi l'imputato ha diritto di far valere la pretesa a che la difesa sia esercitata avverso una contestazione chiara e completa, nel rispetto delle regole fissate dall'art. 417 cod. proc. pen., ed eventualmente modificabile nei limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen., in sede di udienza preliminare, oppure dall'art. 516 cod. proc. pen., in sede dibattimentale, e affermandosi che anche il giudice del dibattimento è tenuto a sollecitare il pubblico ministero alla integrazione o precisazione della contestazione che presenti margini di genericità indeterminatezza, ricorrendo alla restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero solo qualora tale sollecitazione non abbia trovato adeguata risposta (Sez. 3, n. 38940 del 09/07/2013, dep. 20/09/2013, P.M. in proc. LI e altri, Rv. 256382; Sez. 3, n. 42161 del 09/07/2013, dep. 14/10/2013 P.M. in proc. DE, Rv. 256974; Sez. 6, n. 3742 del 27/11/2013, dep. 28/01/2014 P.M. in proc. Bonanno, Rv. 258771).
3. Il Giudice di pace, nel caso in esame, ha emesso alla pubblica udienza del 22 marzo 2013 - l'ordinanza con la quale ha dichiarato la nullità del decreto di citazione e restituito gli atti al Pubblico Ministero, a seguito della eccezione difensiva di indeterminatezza del capo d'imputazione, perché formulato in termini alternativi e inidonei a far comprendere le fattispecie di reato contestate, e della opposizione espressa dal Pubblico Ministero che, lungi dal provvedere eventualmente in udienza alla relativa integrazione, ha dedotto la facile desumibilità della effettiva contestazione, formulata nei confronti dell'imputato, dagli atti contenuti nel proprio fascicolo e l'assenza di alcuna violazione del diritto di difesa, chiedendo il rigetto della eccezione. In tale contesto, è del tutto coerente con i predetti condivisi principi l'ordinanza del Giudice di pace, poiché la soluzione restitutoria adottata ha fatto seguito alla constatata omessa attivazione da parte del Pubblico Ministero di un rimedio correttivo del vizio del capo di imputazione nell'ambito della stessa udienza, che rende non indebita e quindi non abnorme, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, la disposta regressione del 4 procedimento dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari per l'integrazione del capo d'imputazione.
4. L'ordinanza, pertanto, non costituente atto abnorme non è soggetta al rimedio del ricorso per cassazione, che il ricorrente ha inammissibilmente proposto sul presupposto, manifestamente infondato, della sua ritenuta abnormità, richiamando a conforto risalenti decisioni di questa Corte, senza correlarsi con gli indicati più recenti arresti giurisprudenziali che non ha considerato né contestato, e sulla base di una diversa, inammissibile, lettura del capo di imputazione, sostenendone la completezza ed esaustività, senza considerare che la valutazione attinente alla formulazione della contestazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile da questa Corte mediante la sostituzione del proprio giudizio a quello formulato dal medesimo giudice.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Angela Tardio dott. Umberto Giordano W ind s Inogle Tardis DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 SET 2014 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5