Sentenza 9 luglio 2013
Massime • 1
E' abnorme, per la sua attitudine a determinare una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice del dibattimento che, nell'ipotesi di genericità o indeterminatezza dell'imputazione, restituisca gli atti al pubblico ministero senza averlo preventivamente sollecitato ad integrare o precisare la contestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2013, n. 38940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38940 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 09/07/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1642
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 08179/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Bassano del Grappa;
nel procedimento nei confronti di:
CE RI, nata il [...];
CE IS TA, nata il [...];
AT OL, nata il [...];
IN BE, nato il [...];
avverso l'ordinanza del 14/12/2012 del Tribunale di Bassano del Grappa che ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio relativo ai reati previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 e art. 483 c.p.;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MARINI Luigi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14/12/2012 il Tribunale di Bassano del Grappa ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio relativo ai reati previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 e art. 483 c.p. e ha disposto restituirsi gli atti al Pubblico ministero in sede.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione tempestivamente proposta dalle difese, ritenendo che il capo B) della contestazione non individui gli interventi edilizi che la pubblica accusa assume operati abusivamente e che il capo A) non specifichi quali siano i profili di falsa attestazione che si assumono commessi dagli imputati.
2. Avverso tale decisione propone ricorso il Pubblico ministero il quale lamenta la abnormità del provvedimento in quanto: a) i due capi di imputazione consentivano agevolmente di comprendere che la contestazione consisteva nella falsa descrizione dei luoghi, presentata come attuale e, invece, corrispondente a quella che sarebbe risultata in esito ai lavori;
b) il Tribunale avrebbe dovuto preventivamente invitare il Pubblico ministero a chiarire o integrare la contestazione (Sez. 6^, n. 22499 del 17/2/2011, rv 250494). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il primo motivo di ricorso vada considerato inammissibile. Con detta censura il ricorrente prospetta una diversa lettura del capo di imputazione, sostenendone la chiara comprensibilità, così ponendosi in contrasto con la valutazione negativa in operata dal Tribunale con riferimento alla comprensibilità dei profili di illiceità che sostengono la contestazione. Si tratta di valutazione attinente la formulazione della contestazione che è rimessa al giudice di merito e che il giudice di legittimità non può sindacare mediante la sostituzione del proprio giudizio a quello formulato dal Tribunale.
2. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo. La Corte non ravvisa, infatti, alcuna ragione di ordine interpretativo che impedisca di applicare al giudice dibattimentale il principio che le Sezioni Unite hanno affermato con riferimento alla valutazione del giudice dell'udienza preliminare (Sez. Un., n. 5307/2008, ud. 20/12/2007, P.M. in proc. Battistella), e che è stato ripreso in senso conforme dalla sentenza della Sezione Sesta citata dal ricorrente. In entrambi i casi il giudice è chiamato a pronunciarsi sulla contestazione dopo che il Pubblico ministero ha esercitato l'azione penale e cristallizzato l'accusa da cui l'imputato è chiamato a difendersi;
in entrambi i casi l'imputato ha diritto di far valere la pretesa a che la difesa sia esercitata avverso una contestazione chiara e completa, nel rispetto delle regole fissate dall'art. 417 c.p.p., contestazione eventualmente modificabile nei limiti previsti dall'art. 423 c.p.p., in sede di udienza preliminare oppure dall'art. 516 c.p.p. e segg., in sede dibattimentale.
3. A tale realtà consegue che anche alla fase dibattimentale deve applicarsi l'affermazione secondo cui l'indebita regressione del procedimento costituisce una violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, con la conseguenza che anche il giudice del dibattimento è tenuto a sollecitare il Pubblico ministero alla integrazione o precisazione della contestazione che presenti margini di genericità o indeterminatezza, ricorrendo alla restituzione degli atti all'ufficio del Pubblico ministero solo qualora tale sollecitazione non abbia trovato adeguata risposta.
4. Alla luce del principio così affermato l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Bassano del Grappa per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bassano del Grappa per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013