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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4371/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.3.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. AN Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4371 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisioneex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (29.8.1986 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso anche disgiuntamente per procura in calce al ricorso dall'avv. AN Spadaro e dall' avv. Domenico Rocco Lombardo del Foro di Locri) e in persona del l.r.p.t. (domiciliato Controparte_1
come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è infondato e va pertanto respinto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare nullo, inesistente e illegittimo il provvedimento di variazione degli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Africo Nuovo (RC) dell'anno 2020, e per l'effetto
1 riattribuire allo stesso le 102 giornate lavorative cancellate per l'anno 2020, ripristinando gli elenchi originari, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari;
con sentenza esecutiva come per legge”
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, il ha dedotto nell'atto introduttivo di lite: Pt_1
a) di aver lavorato nell'anno 2020 come operaio agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola
GI AN, ubicata nel Comune di San Luca, per 102 giornate nel periodo dal 5 giugno al
30 novembre;
b) che tale ditta si occupava prevalentemente della coltivazione di uliveti destinati alla produzione dell'olio d'oliva e alla raccolta di legna e svolgeva la propria attività su una superfice totale pari a 58 ettari;
c) di essere stato impiegato per la pulizia dei terreni adibiti ad uliveto, e in quelli confinanti con il Parco dell'Aspromonte per raccolta della legna
(nel periodo estivo), per la raccolta delle olive e per qualsiasi attività che potesse rendersi necessaria all'interno dell'azienda; d) di aver sempre prestato la propria attività lavorativa per otto ore al giorno, sotto le direttive del titolare GI AN o di suoi incaricati, venendo retribuito con circa € 44,58 al giorno, somma che il datore di lavoro versava in contanti, con piccoli acconti, o in natura con un quantitativo in olio proporzionato alle giornate lavorative svolte, ogni 14 giorni circa;
e) di essere stato iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza, per le indicate giornate di lavoro prestate e che l' di Reggio CP_1
Calabria con provvedimento prot. n° . 6700.10/02/2022.0065740, notificatogli in data CP_1
17.2.2022, gli ha comunicato il disconoscimento del rapporto di lavoro in questione;
f) che in data 9.3.2022 ha proposto tempestivo ricorso avverso tale provvedimento dinanzi alla
Commissione Provinciale di Reggio Calabria (CISOA), senza sortire alcun effetto.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_1
ricorso in quanto infondato nel merito.
In via pregiudiziale ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria a favore del G.A. e, in via preliminare, l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 co. 1 D.L. 7/1970 convertito con modificazioni in L.83/1970.
La causa è stata istruita a mezzo di prova per testi.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Va in primo luogo ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adita A.G.O. controvertendosi in materia di prestazioni previdenziali ex art.442 c.p.c.: norma, quest'ultima, a mezzo della quale viene disposta l'applicazione degli articoli 409/441 c.p.c. per tutte le controversie
2 derivanti dall'applicazione delle norme in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, malattie professionali, assegni familiari, nonché di ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie.
Il riconoscimento della prestazione richiesto dal ricorrente, in più, deve considerarsi conseguenza vincolata - e non necessitante quindi di alcuna attività discrezionale di tipo amministrativo, potenzialmente oggetto di verifica di legittimità dinanzi all' – CP_2 all'accertamento dell'avvenuto svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura
(cfr. Cass., 3022/1990: “il diritto alle prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori agricoli non nasce dall'iscrizione negli elenchi agricoli ma direttamente dalla legge, quando si realizzino le condizioni da essa stabilite per l'acquisizione, da parte dell'interessato, della qualità di lavoratore agricolo;
condizioni che, per i braccianti, si concretano nell'avvenuta prestazione di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso alle dipendenze di uno o più imprenditori agricoli. Per il riconoscimento di quello stesso diritto non può essere d'ostacolo il provvedimento amministrativo di iscrizione o successiva cancellazione, dal momento che il giudice è investito del potere di accertare l'esistenza di tutti i requisiti prescritti per il sorgere dell'obbligazione ex lege indipendentemente dall'accertamento compiutone in sede amministrativa”).
2.2. Deve poi ritenersi insussistente l'eccepita decadenza ex art. 22 co.1 D.L. 7/1970, convertito con modificazioni nella L.83/1970.
Tale ultima norma dispone che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.”
Si tratta di questione astrattamente idonea a definire il giudizio, atteso che “in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970” (Cass., 6229/2019).
A ciò va aggiunto che la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento ormai costante, evidenziato la natura di decadenza sostanziale del predetto termine di 120 giorni previsto per la proposizione del ricorso giudiziale, così da non essere suscettibile di sanatoria neppure ai sensi dell'art. 8 L.533/1973 (cfr., tra le tante, Cass., 10393/2005).
3 In tale ottica è pertanto essenziale individuare il dies a quo da cui decorre tale termine decadenziale.
Trattandosi di provvedimenti “definitivi”, deve osservarsi che la definitività dell'atto impugnato può discendere, alternativamente: a) dalla definizione, nei termini di legge, del procedimento instaurato a seguito di ricorso alla competente autorità amministrativa;
b) dalla mancata contestazione in sede amministrativa del provvedimento medesimo con conseguente inutile spirare del termine previsto per la proposizione del ricorso amministrativo.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il riferimento contenuto nel citato art.22 D.L. 7/1970 “va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato” (Cass., 2898/2014).
Nella fattispecie in esame avverso il provvedimento di disconoscimento risulta presentato tempestivo ricorso amministrativo in data 9.3.2022.
Non v'è stata alcuna definizione dello stesso, per cui occorre individuare quale dies a quo per la proposizione del ricorso in sede giudiziale il 91° giorno dalla proposizione del ricorso amministrativo, e quindi l'8.6.2022.
Alla luce di tali criteri il ricorso giudiziale appare tempestivo in quanto depositato il 6.10.2022,
e quindi prima della maturazione della decadenza di cui si discute.
2.3. Quanto al merito, ritiene il Tribunale che le risultanze istruttorie non siano in grado di fornire idoneo riscontro alla ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente nell'atto introduttivo di lite.
Il teste escusso all'udienza dell'11.7.2023, si è dimostrato – incorrendo in diverse Tes_1
contraddizioni - non in grado di riferire con certezza sia con riferimento al periodo in cui ha lavorato presso la ditta GI (“ho lavorato in agricoltura con la ditta di GI AN da settembre a dicembre del 2020; più specificamente, ho incominciato a lavorare nel 2019, e non ricordo con esattezza fino a che anno”), sia quanto alla concreta individuazione del ricorrente come suo compagno di lavoro (“posso dire che ho sentito chiamare una persona con il nome
“ ” in occasione dello scambio di casse che andavano caricate, ma dato che non Parte_1
conoscevo e non conosco personalmente il ricorrente non posso essere sicuro che cognome di questo “ ” fosse;
specifico che io e questa persona non lavoravamo nella Parte_1 Pt_1 stessa parte del fondo, ma facevamo parte di due squadre diverse”).
4 Ancor più dirimente è l'incertezza dello stesso presunto datore di lavoro del , GI Pt_1
AN, che sentito come teste all'udienza del 18.10.2023 ha individuato nel 2018/2019 e non nel 2020 il periodo in cui avrebbe avuto il ricorrente alle proprie dipendenze (“conosco il ricorrente, che ha lavorato per me da giugno a novembre/dicembre del 2018/2019, non ricordo con esattezza”).
Tale duplice riscontro negativo – il secondo, va ripetuto, quanto mai grave in quanto proveniente dallo stesso asserito datore di lavoro del – deve considerarsi prevalente Pt_1
rispetto a quanto dichiarato dal terzo teste escusso , anche in considerazione del legame Tes_2 familiare tra quest'ultimo e il ricorrente (suo genero).
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, il ricorso va dichiarato infondato e pertanto respinto.
3. Spese di lite non ripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese di lite ex art.152 disp. att. c.p.c.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, 12.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott. AN Salvati
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