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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17305 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa EL Pellettieri nella causa
N.R.G. 47031/2023 pervenuta all'udienza del 23 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti , vertente tra:
ZU Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l'Italia
(da ora in avanti ZU per brevità) , difesa giusta delega in atti dall' Avv. P.IVA_1
ES TA
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] , CP_1 CP_2
difesi giusta delega in atti dall'Avv. Carlo Balbiani
APPELLATI
nato a [...] il [...] , difeso dall'Avv. Massimo Feliciani giusta delega Controparte_3
in atti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16790/2023 depositata il 14.9.2023 non notificata – RCA
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 23 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta delle parti appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Si premette ancora la tempestività del proposto gravame (sentenza di primo grado depositata il
14.9.2023- atto di citazione in appello notificato il 18.10.2023 – iscrizione della causa a ruolo del
19.10.2023) .
Si rileva altresì la ammissibilità dello spiegato gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , atteso che risultano chiaramente individuati i passaggi dell'iter logico motivazionale seguito dal primo
Giudice che parte appellante ha inteso impugnare nonché le norme di legge che si assumono violate, sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle “criticità” della sentenza di primo grado .
Ciò posto , rilevato ancora in via preliminare che : 1) la sentenza impugnata , in merito alla domanda di risarcimento del danno materiale formulata da e , in CP_1 CP_2
relazione al sinistro stradale del 28 luglio 2021 alle ore 17:10 circa in Roma, alla Via di Vallerano- direzione Nord, nei pressi dell'ingresso della rotatoria, ha accolto la domanda risarcitoria degli attori evidenziando che il veicolo Mercedes Classe A targato GF 684FW era stato tamponato dal veicolo
Volkswagen Golf targato EY826NM di proprietà di (assicurato per la RCA con Controparte_3
ZU ), il cui conducente, benché invitato a fermarsi per il rituale scambio delle generalità, non si fermava e si allontanava velocemente da luogo del sinistro;
2) l'iter logico-motivazionale seguito dal primo Giudice si incentrava sostanzialmente su una CTU tecnico modale che aveva ravvisato la compatibilità e la coerenza dei danni al veicolo attoreo con la narrazione dell'incidente come dedotta nel libello introduttivo;
3) l'appellante ZU si duole della omessa valutazione della documentazione prodotta dalla Compagnia in primo grado nonchè della omessa valutazione delle risultanze delle prove costituende espletate nel primo grado di giudizio, con particolare riferimento al raggiungimento della prova dell'assenza del conducente dell'autovettura asseritamente tamponante sul luogo del sinistro;
4) l'appellato ha aderito alle difese Controparte_3
dell'appellante mentre e hanno concluso per l'integrale conferma della CP_1 CP_2
impugnata sentenza;
osserva il Tribunale che l'appello è fondato e meritevole di accoglimento
. Premesso che dell'incidente non risulta redatto alcun rapporto dell'Autorità nè un modulo di constatazione amichevole (redazione di modello CAI peraltro oggettivamente impossibile avendo parte attrice in primo grado dedotto che il conducente dell'autovettura tamponante si era dato alla fuga), sicché la ricostruzione cinematica dell'incidente è stata affidata alla prova costituenda, osserva il Tribunale che la dinamica del sinistro come dedotta da parte attrice nel libello introduttivo è stata confermata dall'unico teste escusso, , trasportata a bordo Testimone_1
del veicolo tamponato e, in quanto trasportata, cioè soggetto avente un interesse attuale o anche solo meramente potenziale legittimante la partecipazione al giudizio, incapace a testimoniare .
La ricostruzione del fatto storico non può pertanto essere affidata ad un soggetto che non è terzo- indifferente rispetto al giudizio.
Va inoltre evidenziato che la prova costituenda articolata da parte convenuta ha escluso che il giorno del sinistro, ossia il 28 luglio 2021 si trovasse alla guida del proprio Controparte_3
mezzo; invero il teste ha riferito che il veicolo asseritamente tamponante alla data Testimone_2
e all'ora del sinistro non veniva coinvolto in alcun incidente e si trovava anzi a Tor San Lorenzo in
Ardea presso lo stabilimento balneare Lupetto Beach;
inoltre la perizia di parte disposta dal fiduciario della Compagnia odierna appellante ha escluso -nella fase stragiudiziale- la compatibilità dei danni con la ricostruzione cinematica del sinistro come compiuta da parte attrice.
In buona sostanza può affermarsi che la ricostruzione della dinamica del sinistro, in assenza di un rapporto dell'Autorità intervenuta e di un modello CID, è stata affidata dagli attori in primo grado ad una testimonianza di un soggetto evidentemente incapace a testimoniare, in quanto soggetto trasportato sull'autovettura asseritamente attinta dall'urto da tergo, con evidenti forti dubbi sulla verificazione dello stesso fatto storico;
conseguentemente la pronuncia di accoglimento resa dal
GDP sulla scorta della CTU modale ha del tutto trascurato le risultanze dell'istruttoria orale pure espletata ai fini della dimostrazione dell'an debeatur.
Il GDP ha omesso di verificare la sussistenza dell'an debeatur ed è passato direttamente alla disamina del quantum sulla scorta della CTU modale .
L'appello è dunque fondato e merita accoglimento e, in riforma della impugnata sentenza, si impone il rigetto della domanda proposta da e nei confronti di ZU e di CP_1 CP_2
; per l'effetto, e vanno condannati alla restituzione in Controparte_3 CP_1 CP_2
favore di ZU delle somme eventualmente versate da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza nel rapporto processuale CP_4
e , mentre vanno compensate in toto tra la Compagnia appellante e , CP_2 Controparte_3
tenuto conto del rapporto assicurativo che lega la ZU al PA (liquidazione ai sensi del
D.M. 55/ 2014, scaglione da euro 1101,00 ad euro 5200,00, con compenso di euro 633,00 per il giudizio di primo grado ed euro 1278,00 per il giudizio di secondo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria proposta da e CP_1
nei confronti di ZU e e , per l'effetto, condanna CP_2 Controparte_3 CP_1
e alla restituzione in favore di ZU delle somme da questa ultima CP_2
eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado;
b) condanna e alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in CP_1 CP_2
favore di ZU , spese che si liquidano in complessivi € 1911,00 , oltre rimborso forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge , oltre al rimborso delle spese di contributo unificato sostenute da parte appellante;
c) compensa in toto le spese dei due gradi di giudizio tra ZU e;
Controparte_3
d) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Dott.ssa EL Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa EL Pellettieri nella causa
N.R.G. 47031/2023 pervenuta all'udienza del 23 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti , vertente tra:
ZU Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l'Italia
(da ora in avanti ZU per brevità) , difesa giusta delega in atti dall' Avv. P.IVA_1
ES TA
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] , CP_1 CP_2
difesi giusta delega in atti dall'Avv. Carlo Balbiani
APPELLATI
nato a [...] il [...] , difeso dall'Avv. Massimo Feliciani giusta delega Controparte_3
in atti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16790/2023 depositata il 14.9.2023 non notificata – RCA
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 23 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta delle parti appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Si premette ancora la tempestività del proposto gravame (sentenza di primo grado depositata il
14.9.2023- atto di citazione in appello notificato il 18.10.2023 – iscrizione della causa a ruolo del
19.10.2023) .
Si rileva altresì la ammissibilità dello spiegato gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , atteso che risultano chiaramente individuati i passaggi dell'iter logico motivazionale seguito dal primo
Giudice che parte appellante ha inteso impugnare nonché le norme di legge che si assumono violate, sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle “criticità” della sentenza di primo grado .
Ciò posto , rilevato ancora in via preliminare che : 1) la sentenza impugnata , in merito alla domanda di risarcimento del danno materiale formulata da e , in CP_1 CP_2
relazione al sinistro stradale del 28 luglio 2021 alle ore 17:10 circa in Roma, alla Via di Vallerano- direzione Nord, nei pressi dell'ingresso della rotatoria, ha accolto la domanda risarcitoria degli attori evidenziando che il veicolo Mercedes Classe A targato GF 684FW era stato tamponato dal veicolo
Volkswagen Golf targato EY826NM di proprietà di (assicurato per la RCA con Controparte_3
ZU ), il cui conducente, benché invitato a fermarsi per il rituale scambio delle generalità, non si fermava e si allontanava velocemente da luogo del sinistro;
2) l'iter logico-motivazionale seguito dal primo Giudice si incentrava sostanzialmente su una CTU tecnico modale che aveva ravvisato la compatibilità e la coerenza dei danni al veicolo attoreo con la narrazione dell'incidente come dedotta nel libello introduttivo;
3) l'appellante ZU si duole della omessa valutazione della documentazione prodotta dalla Compagnia in primo grado nonchè della omessa valutazione delle risultanze delle prove costituende espletate nel primo grado di giudizio, con particolare riferimento al raggiungimento della prova dell'assenza del conducente dell'autovettura asseritamente tamponante sul luogo del sinistro;
4) l'appellato ha aderito alle difese Controparte_3
dell'appellante mentre e hanno concluso per l'integrale conferma della CP_1 CP_2
impugnata sentenza;
osserva il Tribunale che l'appello è fondato e meritevole di accoglimento
. Premesso che dell'incidente non risulta redatto alcun rapporto dell'Autorità nè un modulo di constatazione amichevole (redazione di modello CAI peraltro oggettivamente impossibile avendo parte attrice in primo grado dedotto che il conducente dell'autovettura tamponante si era dato alla fuga), sicché la ricostruzione cinematica dell'incidente è stata affidata alla prova costituenda, osserva il Tribunale che la dinamica del sinistro come dedotta da parte attrice nel libello introduttivo è stata confermata dall'unico teste escusso, , trasportata a bordo Testimone_1
del veicolo tamponato e, in quanto trasportata, cioè soggetto avente un interesse attuale o anche solo meramente potenziale legittimante la partecipazione al giudizio, incapace a testimoniare .
La ricostruzione del fatto storico non può pertanto essere affidata ad un soggetto che non è terzo- indifferente rispetto al giudizio.
Va inoltre evidenziato che la prova costituenda articolata da parte convenuta ha escluso che il giorno del sinistro, ossia il 28 luglio 2021 si trovasse alla guida del proprio Controparte_3
mezzo; invero il teste ha riferito che il veicolo asseritamente tamponante alla data Testimone_2
e all'ora del sinistro non veniva coinvolto in alcun incidente e si trovava anzi a Tor San Lorenzo in
Ardea presso lo stabilimento balneare Lupetto Beach;
inoltre la perizia di parte disposta dal fiduciario della Compagnia odierna appellante ha escluso -nella fase stragiudiziale- la compatibilità dei danni con la ricostruzione cinematica del sinistro come compiuta da parte attrice.
In buona sostanza può affermarsi che la ricostruzione della dinamica del sinistro, in assenza di un rapporto dell'Autorità intervenuta e di un modello CID, è stata affidata dagli attori in primo grado ad una testimonianza di un soggetto evidentemente incapace a testimoniare, in quanto soggetto trasportato sull'autovettura asseritamente attinta dall'urto da tergo, con evidenti forti dubbi sulla verificazione dello stesso fatto storico;
conseguentemente la pronuncia di accoglimento resa dal
GDP sulla scorta della CTU modale ha del tutto trascurato le risultanze dell'istruttoria orale pure espletata ai fini della dimostrazione dell'an debeatur.
Il GDP ha omesso di verificare la sussistenza dell'an debeatur ed è passato direttamente alla disamina del quantum sulla scorta della CTU modale .
L'appello è dunque fondato e merita accoglimento e, in riforma della impugnata sentenza, si impone il rigetto della domanda proposta da e nei confronti di ZU e di CP_1 CP_2
; per l'effetto, e vanno condannati alla restituzione in Controparte_3 CP_1 CP_2
favore di ZU delle somme eventualmente versate da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza nel rapporto processuale CP_4
e , mentre vanno compensate in toto tra la Compagnia appellante e , CP_2 Controparte_3
tenuto conto del rapporto assicurativo che lega la ZU al PA (liquidazione ai sensi del
D.M. 55/ 2014, scaglione da euro 1101,00 ad euro 5200,00, con compenso di euro 633,00 per il giudizio di primo grado ed euro 1278,00 per il giudizio di secondo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria proposta da e CP_1
nei confronti di ZU e e , per l'effetto, condanna CP_2 Controparte_3 CP_1
e alla restituzione in favore di ZU delle somme da questa ultima CP_2
eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado;
b) condanna e alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in CP_1 CP_2
favore di ZU , spese che si liquidano in complessivi € 1911,00 , oltre rimborso forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge , oltre al rimborso delle spese di contributo unificato sostenute da parte appellante;
c) compensa in toto le spese dei due gradi di giudizio tra ZU e;
Controparte_3
d) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Dott.ssa EL Pellettieri