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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 08/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2313 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
TA VI (nato a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LEONI
ANDREA, con domicilio eletto in CORSO DI PORTA ROMANA, 63 MILANO, presso il difensore avv. LEONI
ANDREA;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
KARURA S.R.L. (p. iva n. 07117520960), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. RAMPAZZO MASSIMILIANO, con domicilio eletto in VIA CARLO LEVI DAIRAGO, presso il difensore avv. RAMPAZZO MASSIMILIANO;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato LE IT ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
622/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 3.05.2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla società UR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 34.000,00 ( con concessione della provvisoria esecutività limitatamente all'importo di euro 24.000,00) oltre iva, interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo residuo relativo al contratto di appalto per lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà del committente, in forza della scrittura privata transattiva sottoscritta tra le parti in data
18.07.2023.
Eccepiva, in particolare, che: le parti avevano determinato l'importo residuo dovuto per l'appalto in € 74.000,00, oltre IVA, a titolo di saldo e stralcio, subordinandone il pagamento all'obbligo della parte opposta di ultimare una serie specifica di lavorazioni secondo un determinato cronoprogramma;
in esecuzione di quanto previsto nella scrittura, l'opponente aveva versato la prima quota di saldo residuo, pari a € 22.000,00, iva compresa;
poiché
l'opposta aveva avuto difficoltà a terminare i lavori entro il termine prestabilito, le parti avevano sottoscritto un'altra scrittura privata, parzialmente modificativa della precedente, con cui si rinviava la verifica dei lavori da parte del D.L. a dopo la pausa estiva, prevedendo comunque il pagamento della seconda quota del saldo residuo, pari a € 22.000,00, iva compresa, che veniva regolarmente versata;
nonostante l'accordo, l'opposta non era riuscita a completare le opere nei tempi previsti, lasciando incompiute determinate lavorazioni, come meglio
- 1 - specificate nell'atto di citazione;
oltre alla mancata ultimazione delle opere, sull'immobile ristrutturato dall'opposta, dopo la scrittura transattiva del 18.07.2023, erano emerse macchie di umidità. Tali difetti sono stati poi accertati dal D.L. nel verbale di verifica finale dei lavori;
pertanto, alla luce di tali inadempimenti, il pagamento della terza e ultima quota residua, pari a € 34.000,00, oltre iva, non era dovuto;
tuttavia, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, l'opponente aveva provveduto al pagamento della somma immediatamente ingiunta di € 29.146,20 ( comprensiva di capitale e spese legali) esclusivamente per non incorrere in eventuali azioni esecutive, riservandosi di agire per ottenerne la restituzione.
Ha, dunque, concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'opposta alla restituzione della somma già versata in esecuzione del decreto ingiuntivo nonché di accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 1667 c.c., per le macchie di umidità e le infiltrazioni riscontrate e, per l'effetto, la condanna della stessa all'eliminazione dei predetti vizi ovvero al risarcimento dei danni.
Si è costituita in giudizio l'opposta prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte opponente, eccependo la prescrizione e la decadenza dall'azione di responsabilità ex art. 1667 c.c., e ha concluso chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per la parte di importo residuo, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore della società UR
S.r.l. per il pagamento della terza e ultima quota, pari a € 34.000,00, oltre IVA, relativa al saldo residuo concordato tra le parti per l'appalto dell'immobile di proprietà dell'opponente, in forza della scrittura transattiva sottoscritta inter partes il 18.07.2023.
Va premesso che la scrittura transattiva è stata redatta dalle parti in causa con l'intento di definire in via definitiva tutte le controversie insorte tra di loro, sia sotto il profilo economico, sia sotto l'aspetto delle prestazioni esecutive, regolando in modo completo e conclusivo ogni reciproca obbligazione derivante dal contratto di appalto (si veda pag. 1, punti d-e, doc. 3 fasc. monitorio).
Ebbene, le parti avevano determinato l'importo residuo dovuto per l'appalto in € 74.000,00, oltre IVA, a titolo di saldo e stralcio, subordinandone il pagamento (euro 22.000,00, iva compresa, euro 22.000,00, iva compresa, ed euro 34.000,00, oltre iva) all'obbligo della parte opposta di ultimare 15 lavorazioni finali, elencate al punto 5A della scrittura.
Ebbene, parte opponente lamenta che l'ultima quota pari ad € 34.000,00 non era dovuta (avendo già provveduto al pagamento delle prime due quote) per il mancato compimento di una parte delle lavorazioni.
Nel dettaglio: a) pulitura del parquet mediante eliminazione dei residui di vernice, di cui al punto 5 a10 della transazione;
b) risoluzione definitiva problemi di malfunzionamento all'impianto di riscaldamento;
c) tombino posto sul terrazzino privo delle adeguate guarnizioni e della necessaria canalina di scolo, di cui al punto 5 a12 della transazione;
d) imbiancatura delle porzioni di pareti interne dove è stata eseguita la sostituzione dei termo
- 2 - arredi;
e) eliminazione delle sbavature della tinteggiatura, di cui al punto 5 a11 della transazione;
f) consegna certificazione tecnica del profilato metallico utilizzato per la formazione del vano scala installato all'interno dell'abitazione oggetto di ristrutturazione.
Sul punto, si osserva che le parti avevano pattuito che il pagamento finale di € 34.000,00 fosse dovuto in ogni caso entro trenta giorni dal termine di eventuale comunicazione da parte del D.L. di cui al punto 5-b quale essa sia e fatto salvo quanto infra al punto 5) e-f (punto 3c della transazione).
Il punto 5-b della transazione prevedeva che: “una volta eseguiti gli interventi indicati nel punto 5-a UR ne darà avviso al committente e alla D.L. la quale D.L. perentoriamente entro e non oltre una settimana dalla comunicazione di UR ne potrà verificare l'esecuzione comunicando entro e non oltre lo stesso termine alle parti l'esito della verifica indicando esplicitamente “verifica con riserva” o “verifica senza riserva” ai sensi ed effetti di cui ai seguenti punti da c) a f). La mancanza o il ritardo di formale comunicazione della D.L. nel detto termine perentorio equivarrà a “verifica senza riserva” agli stessi effetti.”
Il punto 5-c della transazione prevedeva che: “ a questi effetti il committente attribuisce agli interventi di cui al presente elenco a)- e in via meramente transattiva UR accetta tale quotazione- il valore massimale
complessivo di ed entro 10.000,00 euro quale e in quanto da intendersi quindi sommatoria transattivamente computata e proporzionata agli interventi su enumerati singolarmente considerati e complessivamente al loro insieme”.
Il punto 5 “e” della scrittura prevedeva che: “fermo restando quanto sopra, se del ritenuto caso la D.L. potrà pertanto comunicare a UR, entro e non oltre il rispettivo termine di cui al precedente punto b) — unitamente alla indicazione di “verifica con / senza riserva” come sopra detto — eventuali osservazioni circa l'esecuzione di uno o più punti. ossia di uno o più interventi di cui al presente elenco a), indicando per ognuno una proposta di rimedio e la relativa valorizzazione in cifra entro l'importo massimale, di cui al punto c), e non oltre, secondo il
criterio di computo proporzionale ivi stabilito;
la sommatoria di queste valorizzazioni espresse dalla D.L. costituirà il residuo ai presenti fini in relazione al pagamento dell'importo di cui al punto *3.b); qualsiasi valorizzazione ulteriore all'importo complessivo di 10.000,00 € convenuto per gli interventi finali, si considererà non apposta e sarà inefficace ai presenti fini ed effetti. ed in tal caso l'eventuale eccedenza sarà disapplicata.
Pertanto, in caso di tempestiva comunicazione di riserva con osservazioni e valorizzazione, il committente provvederà al pagamento dell'importo di cui al punto *3.b) (22.000,00 C) trattenendo da esso provvisoriamente il residuo, in quanto regolato dal successivo punto f) ss.; in caso di osservazione senza indicazione di valorizzazione in cifra, l'osservazione si considererà inesistente”.
Il punto 5 f prevedeva che: “fermo quanto sopra, entro il termine di cui al punto *3.c) il committente provvederà in ogni caso al pagamento dell'importo ivi previsto (cioè di 34.000,00 £ oltre i.v.a, di legge) oltre a quanto del residuo non fosse nel frattempo più in questione, ossia e quindi eventualmente trattenendo ancora provvisoriamente il residuo (o quella minor parte che entro il termine del saldo fosse eventualmente rimasta
ancora in questione); a tale riguardo, le parti, con l'ausilio della D.L., si impegnano a collaborare per dirimere ogni eventuale questione sul residuo quanto prima e cioè specialmente entro i trenta giorni dalla relativa comunicazione della D.L. per risolvere le relative questioni o, se del caso, fino alla definizione di cui al successivo punto g), diversamente dovendosi provvedere quanto prima ovvero non appena possibile al saldo
- 3 - del residuo (o della minor parte eventualmente rimasta in questione), come concordato o definito;
pertanto, la
D.L. provvederà a confermare tempestivamente alle parti l'avvenuta soluzione delle eventuali questioni del residuo ogniqualvolta e non appena possibile”.
Ebbene alla luce dell'insieme di tali clausole emergeva che il pagamento della somma ingiunta in sede monitoria sarebbe dovuto avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di UR della fine e previa verifica degli stessi da parte del direttore dei lavori (da effettuarsi entro 7 giorni dalla comunicazione di fine lavori).
Inoltre, alla somma di euro 34.000,00 euro dovuti a saldo, avrebbe potuto essere trattenuto da parte del committente una somma ( di importo massimo pari a 10.000,00 euro) in relazione alle eventuali problematiche riscontrate dal direttore dei lavori ( e tempestivamente comunicate alla parte opposta) con riferimento ai lavori indicati al punto 5-a della transazione.
Infatti sul punto era previsto, come sopra indicato, che: in caso di tempestiva comunicazione di riserva con osservazioni e valorizzazione, il committente provvederà al pagamento dell'importo di cui al punto *3.b)
(22.000,00 C) trattenendo da esso provvisoriamente il residuo, in quanto regolato dal successivo punto f) ss.; in caso di osservazione senza indicazione di valorizzazione in cifra, l'osservazione si considererà inesistente”).
Ebbene, nel caso di specie, è provato che parte opponente ha saldato l'intera seconda quota di € 22.000,00 iva compresa, non trattenendo alcuna somma residua, che avrebbe potuto essere trattenuta nei limiti massimi di euro 10.000,00 ma con specifica indicazione del valore economico delle poste contestate in quanto era previsto nella transazione che il direttore dei lavori nel verbale di verifica finale avrebbe dovuto specificare il valore economico delle osservazioni ( altrimenti le stesse avrebbero dovuto considerarsi come inesistenti, in conformità
a quanto previsto dalla clausola di cui al punto 5 e).
Alla luce della transazione e delle sue clausole ( seppur declinate dalle parti in maniera non chiarissima) la somma comunque dovuta dalla parte opponente nei confronti dell'opposta era pari ad euro 64.000,00 mentre
10.000,00 euro ( e cioè la somma quantificata dalle parti per l'effettuazione dei lavori indicati in contratto) avrebbero dovuto essere corrisposti all'esito dei lavori stessi con possibilità data alla parte opponente ( tramite il suo D.L.) di contestare specificamente le poste non dovute con l'indicazione del valore economico ritenuto come non dovuto.
Di ciò non vi è traccia in atti, avendo provveduto il D.L. a segnalare all'esito dei lavori delle problematiche riscontrate, senza però alcuna indicazione del valore economico.
D'altronde, dopo la risposta a tali osservazioni da parte dell'odierna opposta, il direttore dei lavori ha segnalato come risolti i vizi riscontrati nella sua prima comunicazione.
Sul punto è dirimente quanto risulta dai documenti 8 e 8 bis depositati da parte opposta in sede monitoria
(AR ha eseguito nel frattempo anche altri interventi ulteriori qua e là, non previsti negli accordi. Questo lo dico perché mi sembra giusto annotarlo. PRENDO ATTO E HO APPREZZATO LA SUA DISPONIBILITA'. Detto questo, le confermo che: la lavorazione di cui al punto 3 è stata completata in data 19 ottobre;
BENE”).
Più nel dettaglio, con riferimento agli inadempimenti lamentati dalla parte opponente si osserva quanto segue.
- 4 - Con riferimento alla pulitura del parquet mediante eliminazione dei residui di vernice (e cioè alla lavorazione del punto 5 a10) il D.L. accertava che la stessa era stata portata a termine (si veda doc. 7 fasc. monitorio “la lavorazione del punto 10 è stata eseguita sebbene il risultato non sia pienamente riuscito, ma data la natura del parquet può dirsi compiuta); Il fatto che erano rimasti dei residui di pittura non costituisce un inadempimento in quanto lo stesso D.L. riteneva che ciò dipendesse dalla natura del parquet e non dall'operato dell'appaltatrice (si veda sul punto doc. 8 bis fasc. monitorio, “quanto al punto 10, la natura del parquet è appunto particolare e così voluta;
CONFERMO”).
Con riguardo al tombino posto sul terrazzino privo delle adeguate guarnizioni e della necessaria canalina di scolo ed eliminazione delle sbavature della tinteggiatura (e cioè alle lavorazioni dei punti 5 a11-12) il D.L. verificava la corretta esecuzione (si veda sul punto doc. 7 fasc. monitorio, “le lavorazioni indicate nei punti 1,2, 4,
6,7,8 ,9, 11, 12, 13, 14, l5 sono state completate).
Per quanto riguarda i problemi di malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, si osserva che tale intervento non era ricompreso tra quelli oggetto della scrittura transattiva del 18.07.2023 (che aveva natura “tombale” tra le parti).
Con riguardo, poi, all'imbiancatura delle porzioni di pareti interne dove è stata eseguita la sostituzione dei termo arredi, va osservato che la parte opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha dato atto che anche tale lavorazione era stata eseguita a regola d'arte, dovendosi ritenere provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in assenza di specifica contestazione sul punto da parte dell'opponente.
Del resto, è documentale che l'opposta aveva provveduto ad imbiancare le pareti utilizzando il colore pattuito con il committente (eseguendo correttamente la prestazione) e che, dopo la stesura, quest'ultimo abbia voluto un colore diverso.
Ed infatti, tale circostanza è confermata dall'Arch. Sacchi il quale, in risposta alla mail dell'opposta del
14.11.2023, non ha contestato tale aspetto limitandosi a chiedere all'opposta la cortesia di stendere il colore nuovo previo positivo recupero (si veda doc. 8 bis fasc. monitorio: l'accordo prevedeva espressamente di eseguire la verniciatura utilizzando lo stesso colore del fabbricato (leggiamo “stessa tinta del silicato”) e la successiva volontà diversa del Committente esonera la UR, logicamente anche per non avere a disposizione
il materiale fornito da altri. SE FOSSE POSSIBILE PROCURARLO LE CHIEDEREI DI STENDERLO).
Infine, per quanto concerne la consegna della certificazione tecnica del profilato metallico, va rilevato che è documentale l'avvenuta consegna del predetto documento da parte dell'opposta alla Arch. Sacchi (D.L) con mail del 14.11.2023 e la conseguente conferma della ricezione da parte di quest'ultimo (si veda sul punto doc. 8 bis fasc. monitorio: “A questo punto l'accordo è completato e come richiesto trasmetto il certificato della ferriera che allego alla Presente .GRAZIE ”).
Ciò detto con riferimento ai lavori indicati nella transazione, quanto alle ulteriori doglianze di parte opponente relative ad eventi successivi alla transazione va osservato che la transazione stipulata inter partes ha inteso regolare (facendosi reciproche concessioni) tutti gli aspetti relativi al rapporto intercorso tra gli stessi.
Con tale contratto, le parti hanno regolato in via transattiva le controversie presenti, nonché quelle future, come espressamente prevede il primo comma dell'articolo 1965 c.c.
- 5 - Ne deriva che il contratto di transazione deve ritenersi come comprensivo di tutte le pretese reciproche fra le parti anche quelle future (come emerge dalla lettura dei punti 7 e 8 della transazione) rinunciando ad ogni ulteriore pretesa o eccezione e con la conseguenza che gli inadempimenti dedotti a fondamento della domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente non possono essere presi in considerazione e non elidono la pretesa creditoria così come fatta valere da parte opposta.
Alla luce di tali motivazioni, seppure le eccezioni poste a fondamento dell'opposizione non fossero fondate, va accertato e dichiarato che il credito di UR s.r.l. nei confronti di IT LE alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad euro 34.000,00 oltre iva e oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo ma, alla luce del pagamento effettuato dall'opponente in corso di causa per un importo pari ad euro 29.146,20 ( comprensivo dell'importo di euro 24.000,00 oltre iva e oltre le spese legali) e della non contestazione di tale pagamento da parte dell'opposto, il decreto ingiuntivo va revocato e la parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma pari ad euro 10.000,00 oltre iva e oltre interessi ex d.lgs.
231/2002 su tale somma dal 13.05.2024 ( data del pagamento parziale) e sino al saldo.
Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503;
Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in -omissis--
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764; Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio sono state già corrisposte dalla parte opponente e pertanto sebbene il decreto vada revocato le spese della fase monitoria ( anch'esse già pagate) restano a carico della parte opponente.
Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate d'ufficio secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio ed introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie integrative) e decisionale
(consistita nella discussione orale) dello scaglione compreso tra 26.001,00 € e 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'opposizione proposta da IT LE avverso il decreto ingiuntivo n. 622/2024, emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio il 3.05.2024, così provvede:
1) Dichiara che il credito di UR s.r.l. nei confronti di IT LE alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad euro 34.000,00 oltre iva e oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo;
- 6 - 2) Dato atto del pagamento in corso di causa da parte di IT LE e in favore di UR s.r.l. della somma di euro 29.146,20 comprensivo di spese legali condanna IT LE al pagamento in favore di UR s.r.l. della somma pari ad euro 10.000,00 oltre iva e oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 su tale somma dal 13.05.2024 e sino al saldo revocando, in virtù del suddetto pagamento, il decreto ingiuntivo n. 622/2024 emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio in data 03.05.2024;
3) condanna LE IT al pagamento in favore di UR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del giudizio di opposizione che liquida in € 5.261,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 08/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 7 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2313 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
TA VI (nato a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LEONI
ANDREA, con domicilio eletto in CORSO DI PORTA ROMANA, 63 MILANO, presso il difensore avv. LEONI
ANDREA;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
KARURA S.R.L. (p. iva n. 07117520960), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. RAMPAZZO MASSIMILIANO, con domicilio eletto in VIA CARLO LEVI DAIRAGO, presso il difensore avv. RAMPAZZO MASSIMILIANO;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato LE IT ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
622/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 3.05.2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla società UR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 34.000,00 ( con concessione della provvisoria esecutività limitatamente all'importo di euro 24.000,00) oltre iva, interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo residuo relativo al contratto di appalto per lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà del committente, in forza della scrittura privata transattiva sottoscritta tra le parti in data
18.07.2023.
Eccepiva, in particolare, che: le parti avevano determinato l'importo residuo dovuto per l'appalto in € 74.000,00, oltre IVA, a titolo di saldo e stralcio, subordinandone il pagamento all'obbligo della parte opposta di ultimare una serie specifica di lavorazioni secondo un determinato cronoprogramma;
in esecuzione di quanto previsto nella scrittura, l'opponente aveva versato la prima quota di saldo residuo, pari a € 22.000,00, iva compresa;
poiché
l'opposta aveva avuto difficoltà a terminare i lavori entro il termine prestabilito, le parti avevano sottoscritto un'altra scrittura privata, parzialmente modificativa della precedente, con cui si rinviava la verifica dei lavori da parte del D.L. a dopo la pausa estiva, prevedendo comunque il pagamento della seconda quota del saldo residuo, pari a € 22.000,00, iva compresa, che veniva regolarmente versata;
nonostante l'accordo, l'opposta non era riuscita a completare le opere nei tempi previsti, lasciando incompiute determinate lavorazioni, come meglio
- 1 - specificate nell'atto di citazione;
oltre alla mancata ultimazione delle opere, sull'immobile ristrutturato dall'opposta, dopo la scrittura transattiva del 18.07.2023, erano emerse macchie di umidità. Tali difetti sono stati poi accertati dal D.L. nel verbale di verifica finale dei lavori;
pertanto, alla luce di tali inadempimenti, il pagamento della terza e ultima quota residua, pari a € 34.000,00, oltre iva, non era dovuto;
tuttavia, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, l'opponente aveva provveduto al pagamento della somma immediatamente ingiunta di € 29.146,20 ( comprensiva di capitale e spese legali) esclusivamente per non incorrere in eventuali azioni esecutive, riservandosi di agire per ottenerne la restituzione.
Ha, dunque, concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'opposta alla restituzione della somma già versata in esecuzione del decreto ingiuntivo nonché di accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 1667 c.c., per le macchie di umidità e le infiltrazioni riscontrate e, per l'effetto, la condanna della stessa all'eliminazione dei predetti vizi ovvero al risarcimento dei danni.
Si è costituita in giudizio l'opposta prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte opponente, eccependo la prescrizione e la decadenza dall'azione di responsabilità ex art. 1667 c.c., e ha concluso chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per la parte di importo residuo, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore della società UR
S.r.l. per il pagamento della terza e ultima quota, pari a € 34.000,00, oltre IVA, relativa al saldo residuo concordato tra le parti per l'appalto dell'immobile di proprietà dell'opponente, in forza della scrittura transattiva sottoscritta inter partes il 18.07.2023.
Va premesso che la scrittura transattiva è stata redatta dalle parti in causa con l'intento di definire in via definitiva tutte le controversie insorte tra di loro, sia sotto il profilo economico, sia sotto l'aspetto delle prestazioni esecutive, regolando in modo completo e conclusivo ogni reciproca obbligazione derivante dal contratto di appalto (si veda pag. 1, punti d-e, doc. 3 fasc. monitorio).
Ebbene, le parti avevano determinato l'importo residuo dovuto per l'appalto in € 74.000,00, oltre IVA, a titolo di saldo e stralcio, subordinandone il pagamento (euro 22.000,00, iva compresa, euro 22.000,00, iva compresa, ed euro 34.000,00, oltre iva) all'obbligo della parte opposta di ultimare 15 lavorazioni finali, elencate al punto 5A della scrittura.
Ebbene, parte opponente lamenta che l'ultima quota pari ad € 34.000,00 non era dovuta (avendo già provveduto al pagamento delle prime due quote) per il mancato compimento di una parte delle lavorazioni.
Nel dettaglio: a) pulitura del parquet mediante eliminazione dei residui di vernice, di cui al punto 5 a10 della transazione;
b) risoluzione definitiva problemi di malfunzionamento all'impianto di riscaldamento;
c) tombino posto sul terrazzino privo delle adeguate guarnizioni e della necessaria canalina di scolo, di cui al punto 5 a12 della transazione;
d) imbiancatura delle porzioni di pareti interne dove è stata eseguita la sostituzione dei termo
- 2 - arredi;
e) eliminazione delle sbavature della tinteggiatura, di cui al punto 5 a11 della transazione;
f) consegna certificazione tecnica del profilato metallico utilizzato per la formazione del vano scala installato all'interno dell'abitazione oggetto di ristrutturazione.
Sul punto, si osserva che le parti avevano pattuito che il pagamento finale di € 34.000,00 fosse dovuto in ogni caso entro trenta giorni dal termine di eventuale comunicazione da parte del D.L. di cui al punto 5-b quale essa sia e fatto salvo quanto infra al punto 5) e-f (punto 3c della transazione).
Il punto 5-b della transazione prevedeva che: “una volta eseguiti gli interventi indicati nel punto 5-a UR ne darà avviso al committente e alla D.L. la quale D.L. perentoriamente entro e non oltre una settimana dalla comunicazione di UR ne potrà verificare l'esecuzione comunicando entro e non oltre lo stesso termine alle parti l'esito della verifica indicando esplicitamente “verifica con riserva” o “verifica senza riserva” ai sensi ed effetti di cui ai seguenti punti da c) a f). La mancanza o il ritardo di formale comunicazione della D.L. nel detto termine perentorio equivarrà a “verifica senza riserva” agli stessi effetti.”
Il punto 5-c della transazione prevedeva che: “ a questi effetti il committente attribuisce agli interventi di cui al presente elenco a)- e in via meramente transattiva UR accetta tale quotazione- il valore massimale
complessivo di ed entro 10.000,00 euro quale e in quanto da intendersi quindi sommatoria transattivamente computata e proporzionata agli interventi su enumerati singolarmente considerati e complessivamente al loro insieme”.
Il punto 5 “e” della scrittura prevedeva che: “fermo restando quanto sopra, se del ritenuto caso la D.L. potrà pertanto comunicare a UR, entro e non oltre il rispettivo termine di cui al precedente punto b) — unitamente alla indicazione di “verifica con / senza riserva” come sopra detto — eventuali osservazioni circa l'esecuzione di uno o più punti. ossia di uno o più interventi di cui al presente elenco a), indicando per ognuno una proposta di rimedio e la relativa valorizzazione in cifra entro l'importo massimale, di cui al punto c), e non oltre, secondo il
criterio di computo proporzionale ivi stabilito;
la sommatoria di queste valorizzazioni espresse dalla D.L. costituirà il residuo ai presenti fini in relazione al pagamento dell'importo di cui al punto *3.b); qualsiasi valorizzazione ulteriore all'importo complessivo di 10.000,00 € convenuto per gli interventi finali, si considererà non apposta e sarà inefficace ai presenti fini ed effetti. ed in tal caso l'eventuale eccedenza sarà disapplicata.
Pertanto, in caso di tempestiva comunicazione di riserva con osservazioni e valorizzazione, il committente provvederà al pagamento dell'importo di cui al punto *3.b) (22.000,00 C) trattenendo da esso provvisoriamente il residuo, in quanto regolato dal successivo punto f) ss.; in caso di osservazione senza indicazione di valorizzazione in cifra, l'osservazione si considererà inesistente”.
Il punto 5 f prevedeva che: “fermo quanto sopra, entro il termine di cui al punto *3.c) il committente provvederà in ogni caso al pagamento dell'importo ivi previsto (cioè di 34.000,00 £ oltre i.v.a, di legge) oltre a quanto del residuo non fosse nel frattempo più in questione, ossia e quindi eventualmente trattenendo ancora provvisoriamente il residuo (o quella minor parte che entro il termine del saldo fosse eventualmente rimasta
ancora in questione); a tale riguardo, le parti, con l'ausilio della D.L., si impegnano a collaborare per dirimere ogni eventuale questione sul residuo quanto prima e cioè specialmente entro i trenta giorni dalla relativa comunicazione della D.L. per risolvere le relative questioni o, se del caso, fino alla definizione di cui al successivo punto g), diversamente dovendosi provvedere quanto prima ovvero non appena possibile al saldo
- 3 - del residuo (o della minor parte eventualmente rimasta in questione), come concordato o definito;
pertanto, la
D.L. provvederà a confermare tempestivamente alle parti l'avvenuta soluzione delle eventuali questioni del residuo ogniqualvolta e non appena possibile”.
Ebbene alla luce dell'insieme di tali clausole emergeva che il pagamento della somma ingiunta in sede monitoria sarebbe dovuto avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di UR della fine e previa verifica degli stessi da parte del direttore dei lavori (da effettuarsi entro 7 giorni dalla comunicazione di fine lavori).
Inoltre, alla somma di euro 34.000,00 euro dovuti a saldo, avrebbe potuto essere trattenuto da parte del committente una somma ( di importo massimo pari a 10.000,00 euro) in relazione alle eventuali problematiche riscontrate dal direttore dei lavori ( e tempestivamente comunicate alla parte opposta) con riferimento ai lavori indicati al punto 5-a della transazione.
Infatti sul punto era previsto, come sopra indicato, che: in caso di tempestiva comunicazione di riserva con osservazioni e valorizzazione, il committente provvederà al pagamento dell'importo di cui al punto *3.b)
(22.000,00 C) trattenendo da esso provvisoriamente il residuo, in quanto regolato dal successivo punto f) ss.; in caso di osservazione senza indicazione di valorizzazione in cifra, l'osservazione si considererà inesistente”).
Ebbene, nel caso di specie, è provato che parte opponente ha saldato l'intera seconda quota di € 22.000,00 iva compresa, non trattenendo alcuna somma residua, che avrebbe potuto essere trattenuta nei limiti massimi di euro 10.000,00 ma con specifica indicazione del valore economico delle poste contestate in quanto era previsto nella transazione che il direttore dei lavori nel verbale di verifica finale avrebbe dovuto specificare il valore economico delle osservazioni ( altrimenti le stesse avrebbero dovuto considerarsi come inesistenti, in conformità
a quanto previsto dalla clausola di cui al punto 5 e).
Alla luce della transazione e delle sue clausole ( seppur declinate dalle parti in maniera non chiarissima) la somma comunque dovuta dalla parte opponente nei confronti dell'opposta era pari ad euro 64.000,00 mentre
10.000,00 euro ( e cioè la somma quantificata dalle parti per l'effettuazione dei lavori indicati in contratto) avrebbero dovuto essere corrisposti all'esito dei lavori stessi con possibilità data alla parte opponente ( tramite il suo D.L.) di contestare specificamente le poste non dovute con l'indicazione del valore economico ritenuto come non dovuto.
Di ciò non vi è traccia in atti, avendo provveduto il D.L. a segnalare all'esito dei lavori delle problematiche riscontrate, senza però alcuna indicazione del valore economico.
D'altronde, dopo la risposta a tali osservazioni da parte dell'odierna opposta, il direttore dei lavori ha segnalato come risolti i vizi riscontrati nella sua prima comunicazione.
Sul punto è dirimente quanto risulta dai documenti 8 e 8 bis depositati da parte opposta in sede monitoria
(AR ha eseguito nel frattempo anche altri interventi ulteriori qua e là, non previsti negli accordi. Questo lo dico perché mi sembra giusto annotarlo. PRENDO ATTO E HO APPREZZATO LA SUA DISPONIBILITA'. Detto questo, le confermo che: la lavorazione di cui al punto 3 è stata completata in data 19 ottobre;
BENE”).
Più nel dettaglio, con riferimento agli inadempimenti lamentati dalla parte opponente si osserva quanto segue.
- 4 - Con riferimento alla pulitura del parquet mediante eliminazione dei residui di vernice (e cioè alla lavorazione del punto 5 a10) il D.L. accertava che la stessa era stata portata a termine (si veda doc. 7 fasc. monitorio “la lavorazione del punto 10 è stata eseguita sebbene il risultato non sia pienamente riuscito, ma data la natura del parquet può dirsi compiuta); Il fatto che erano rimasti dei residui di pittura non costituisce un inadempimento in quanto lo stesso D.L. riteneva che ciò dipendesse dalla natura del parquet e non dall'operato dell'appaltatrice (si veda sul punto doc. 8 bis fasc. monitorio, “quanto al punto 10, la natura del parquet è appunto particolare e così voluta;
CONFERMO”).
Con riguardo al tombino posto sul terrazzino privo delle adeguate guarnizioni e della necessaria canalina di scolo ed eliminazione delle sbavature della tinteggiatura (e cioè alle lavorazioni dei punti 5 a11-12) il D.L. verificava la corretta esecuzione (si veda sul punto doc. 7 fasc. monitorio, “le lavorazioni indicate nei punti 1,2, 4,
6,7,8 ,9, 11, 12, 13, 14, l5 sono state completate).
Per quanto riguarda i problemi di malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, si osserva che tale intervento non era ricompreso tra quelli oggetto della scrittura transattiva del 18.07.2023 (che aveva natura “tombale” tra le parti).
Con riguardo, poi, all'imbiancatura delle porzioni di pareti interne dove è stata eseguita la sostituzione dei termo arredi, va osservato che la parte opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha dato atto che anche tale lavorazione era stata eseguita a regola d'arte, dovendosi ritenere provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in assenza di specifica contestazione sul punto da parte dell'opponente.
Del resto, è documentale che l'opposta aveva provveduto ad imbiancare le pareti utilizzando il colore pattuito con il committente (eseguendo correttamente la prestazione) e che, dopo la stesura, quest'ultimo abbia voluto un colore diverso.
Ed infatti, tale circostanza è confermata dall'Arch. Sacchi il quale, in risposta alla mail dell'opposta del
14.11.2023, non ha contestato tale aspetto limitandosi a chiedere all'opposta la cortesia di stendere il colore nuovo previo positivo recupero (si veda doc. 8 bis fasc. monitorio: l'accordo prevedeva espressamente di eseguire la verniciatura utilizzando lo stesso colore del fabbricato (leggiamo “stessa tinta del silicato”) e la successiva volontà diversa del Committente esonera la UR, logicamente anche per non avere a disposizione
il materiale fornito da altri. SE FOSSE POSSIBILE PROCURARLO LE CHIEDEREI DI STENDERLO).
Infine, per quanto concerne la consegna della certificazione tecnica del profilato metallico, va rilevato che è documentale l'avvenuta consegna del predetto documento da parte dell'opposta alla Arch. Sacchi (D.L) con mail del 14.11.2023 e la conseguente conferma della ricezione da parte di quest'ultimo (si veda sul punto doc. 8 bis fasc. monitorio: “A questo punto l'accordo è completato e come richiesto trasmetto il certificato della ferriera che allego alla Presente .GRAZIE ”).
Ciò detto con riferimento ai lavori indicati nella transazione, quanto alle ulteriori doglianze di parte opponente relative ad eventi successivi alla transazione va osservato che la transazione stipulata inter partes ha inteso regolare (facendosi reciproche concessioni) tutti gli aspetti relativi al rapporto intercorso tra gli stessi.
Con tale contratto, le parti hanno regolato in via transattiva le controversie presenti, nonché quelle future, come espressamente prevede il primo comma dell'articolo 1965 c.c.
- 5 - Ne deriva che il contratto di transazione deve ritenersi come comprensivo di tutte le pretese reciproche fra le parti anche quelle future (come emerge dalla lettura dei punti 7 e 8 della transazione) rinunciando ad ogni ulteriore pretesa o eccezione e con la conseguenza che gli inadempimenti dedotti a fondamento della domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente non possono essere presi in considerazione e non elidono la pretesa creditoria così come fatta valere da parte opposta.
Alla luce di tali motivazioni, seppure le eccezioni poste a fondamento dell'opposizione non fossero fondate, va accertato e dichiarato che il credito di UR s.r.l. nei confronti di IT LE alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad euro 34.000,00 oltre iva e oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo ma, alla luce del pagamento effettuato dall'opponente in corso di causa per un importo pari ad euro 29.146,20 ( comprensivo dell'importo di euro 24.000,00 oltre iva e oltre le spese legali) e della non contestazione di tale pagamento da parte dell'opposto, il decreto ingiuntivo va revocato e la parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma pari ad euro 10.000,00 oltre iva e oltre interessi ex d.lgs.
231/2002 su tale somma dal 13.05.2024 ( data del pagamento parziale) e sino al saldo.
Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503;
Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in -omissis--
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764; Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio sono state già corrisposte dalla parte opponente e pertanto sebbene il decreto vada revocato le spese della fase monitoria ( anch'esse già pagate) restano a carico della parte opponente.
Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate d'ufficio secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio ed introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie integrative) e decisionale
(consistita nella discussione orale) dello scaglione compreso tra 26.001,00 € e 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'opposizione proposta da IT LE avverso il decreto ingiuntivo n. 622/2024, emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio il 3.05.2024, così provvede:
1) Dichiara che il credito di UR s.r.l. nei confronti di IT LE alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad euro 34.000,00 oltre iva e oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo;
- 6 - 2) Dato atto del pagamento in corso di causa da parte di IT LE e in favore di UR s.r.l. della somma di euro 29.146,20 comprensivo di spese legali condanna IT LE al pagamento in favore di UR s.r.l. della somma pari ad euro 10.000,00 oltre iva e oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 su tale somma dal 13.05.2024 e sino al saldo revocando, in virtù del suddetto pagamento, il decreto ingiuntivo n. 622/2024 emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio in data 03.05.2024;
3) condanna LE IT al pagamento in favore di UR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del giudizio di opposizione che liquida in € 5.261,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 08/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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