Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/05/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3658/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3658/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRESE Parte_1 C.F._1
ROSARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) CP_4 C.F._5
(C.F. ) CP_5 C.F._6
(C.F. ) CP_6 C.F._7
(C.F. ) CP_7 C.F._8
(C.F. ) CP_8 C.F._9
(C.F. ) Controparte_9 C.F._10
CONVENUTO/I - CONTUMACI
OGGETTO
Usucapione
CONCLUSIONI
Ricorrente:
piaccia al Tribunale adito,
- accertare, ritenere e dichiarare l'acquisto per usucapione in capo al sig. del vano Parte_1 rurale, annesso al fondo rustico di cui al foglio 48 part. 49, sito in Chiaramonte Gulfi, catastalmente identificato al foglio 48 particella 44, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1159 bis c.c. e della L. n. 346/76, stante il possesso uti dominus del ricorrente da oltre 15 anni, per tutto quanto sopra esposto;
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- in subordine, ove l'Ill.mo Tribunale adito, sulla base delle argomentazioni e deduzioni in premessa, non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per dichiarare l'avvenuta usucapione speciale del fondo rustico ex art. 1159 bis c.c. e art. 3 n. 346/1976, si chiede, previa fissazione dell'udienza di comparizione per l'integrazione del contraddittorio e adozione dei provvedimenti necessari per la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza, voglia accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione ordinaria da parte del ricorrente, del vano rurale sito in Chiaramonte Gulfi, catastalmente identificato al foglio 48 particella 44, e per l'effetto dichiarare la perdita di qualsiasi diritto sul bene in capo ai proprietari e ai loro eventuali aventi causa, ordinando al contempo al competente Conservatore delle RR.II. di provvedere alla emananda sentenza in favore del ricorrente: Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione alle domande formulate, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.10.2021 il ricorrente espone che, in data 5.06.1996, nella qualità di bracciante agricolo, acquistava il fondo rustico e l'annesso vano rurale sito in Chiaramonte Gulfi, identificati al foglio 48 particelle 45 -49 (cfr. atto di vendita – all. 1); - nello specifico, nella part. 49 del foglio 48 insiste il fondo rustico di are 4 ca 90 (cfr. visura catastale – all. 2), mentre nella particella 45, oggi soppressa e divenuta part. 314, insiste il fabbricato rurale, oggi avente categoria C/6 (cfr. visura catastali vano rurale – all. 3); - al suddetto fondo rustico risulta annesso un ulteriore fabbricato rurale, nella particella n. 44, che doveva essere anch'esso oggetto di vendita, ma la sua indicazione veniva erroneamente omessa nell'atto di vendita (cfr. visura catastale part. 44 – all. 4); - che trattavasi di un mero errore di redazione dell'atto, consistente nella mancata indicazione della particella n. 44; che il ricorrente, dal momento dell'acquisto del terreno e dell'annesso vano rurale insistente nell'ex particella 45, e comunque da oltre 15 anni, utilizza uti dominus e dispone pienamente, liberamente, palesemente ed in maniera incontestata anche del fabbricato rurale insistente al foglio 48 part. 44; che il ricorrente utilizza il terreno foglio 49 particella 44 come un tutt'uno con le particelle 48-45, già di sua proprietà (anche il piccolo fabbricato rurale, ripete, doveva essere acquistato nel 1996, ma per un errore di battitura non veniva inserita la particella 44), curandolo e utilizzandolo nel corso degli anni.
È stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, su richiesta del ricorrente, del ricorso, stante che il numero delle persone a cui notificare il provvedimento è di fatto imprecisato e la loro identificazione è impossibile, anche perché molti degli eredi da cui iniziare le ricerche sono nati i primi anni del 1900 e/o sono emigrati all'estero; il ricorso viene notificato personalmente e regolarmente ai soggetti di cui risultano note le generalità, vale a dire ai convenuti Controparte_1 Controparte_2
, , , , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_7 CP_8 Controparte_9 [...]
quali intestatari del bene risultanti dagli atti catastali o loro eredi. CP_6
Nessuno si costituisce in giudizio.
Nel corso del processo il giudice ammette la prova per testi sugli articoli indicati in ricorso, depurati da valutazioni e fatti negativi, invitando parte attrice ad esibire foto e planimetrie all'udienza di raccoglimento della prova.
All'udienza del 20.9.2023 viene sentito il teste , nato a [...] l'[...]; l'avv Testimone_1
Calabrese produce planimetria e 5 foto dei luoghi;
il teste dichiara sono amico da molto tempo di abbiamo passato molti anni insieme, non che Parte_1 pagina 2 di 4 abbiamo vissuto insieme, ci siamo frequentati, l'ho aiutato a coltivare piante in un orticello per uso domestico.
1Vero o no che il sig. ha coltivato il fondo e curato l'annesso vano rurale sito in Parte_1
Chiaramonte Gulfi, catastalmente identificato al foglio 48 – part. 49 e 45, sin dall'anno 1996; adr: io mi sono sposato nel 1996, è capitato di averlo aiutato proprio in questo orticello di cui parlavo prima, che si trova a Chiaramonte;
io abito a Chiaramonte, riconosco le particelle indicate in planimetria che lei giudice mi esibisce;
le foto che mi mostra rappresentano due garage, che utilizza il
, quello chiuso corrisponde alla particella 44 (lo so perché si appalesa dalla stradella, di Pt_1 fronte) quello aperto non saprei dire a quale particella corrisponde
2Vero o no che sin dall'anno 1996 il sig. ha utilizzato il vano rurale annesso, Parte_1 catastalmente indentificato al foglio 49 part. 44, a servizio del predetto fondo rustico;
vero, lo ha utilizzato tenendo dentro un po' di tutto, le cose di campagna, gli attrezzi
3. Vero o no che il sig. utilizza ancora oggi l'intero suddetto vano rurale per il Parte_1 deposito degli strumenti di lavoro necessari alla coltivazione del fondo rustico di proprietà; adr: vero
4. Vero o no che il sig. ha provveduto, nel corso degli anni, e comunque dal 1996, Parte_1 ad apportare migliorie all'intero suddetto vano rurale;
adr: vero, se si rompo una serranda, ad esempio 5
Vero o no che nessun atto è stato compiuto da terzi volto a turbare il possesso del sig. Parte_1
[...]
che io sappia nessuno ha contestato al il godimento del bene di cui si tratta Pt_1
Risulta quindi dimostrato il possesso ventennale per l'usucapione ordinaria, alla luce della testimonianza assunta, delle specifiche allegazioni di parte attrice, avvalorate e non smentite dalla planimetria in atti, da cui emerge che la particella 44 appare compenetrata nella particella 45; i convenuti citati hanno peraltro scelto di non costituirsi.
Per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis cod. civ. - introdotta dalla legge n.
346 del 1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della "possessio ad usucapionem", sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159-bis cod. civ. non é applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 cod. civ., né in base ad un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva (Cass.
8778/2010).
Nulla sulle spese, in mancanza di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 dichiara che il bene immobile, vano rurale sito in Chiaramonte Gulfi, identificato al Catasto Terreni al foglio 48, particella 44, è di esclusiva proprietà di nato a [...] il Parte_1
30.10.1943, per intervenuta usucapione ventennale.
Ragusa, 02/05/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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