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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 8853/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8853/2023, promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., il Dott. , rappresentata e difesa dall' Avv. Adriano Parte_2
BELLACOSA (C.F. ), elettivamente domiciliati in Salerno, alla C.F._1
Piazza Alario n. 1, presso lo studio dell'Avv. Luigi SALERNO attrice-opponente contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Dott. CP_1 P.IVA_2
Controparte_2
e
(C.F. ) entrambi rappresentati e Controparte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Antonello PORTANOVA(C.F. , elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del difensore in Salerno, alla Via Francesco Conforti, 11 convenuti-opposti OGGETTO: merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. svolta nella procedura R.G.E. n. 124/2021.
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato alle controparti a mezzo pec in data 11.12.2023, ha radicato il merito dell'opposizione agli atti esecutivi, Parte_1 formulata avverso il provvedimento del GE del 06.06.2023 nella procedura n. 124/21 R.G.E., con cui erano sospese le operazioni di vendita, come fissate - con avviso di gara in aumento di un quinto ex art. 584 c.p.c. - per il giorno 18 ottobre 2023, ed era fissata la comparizione delle parti per il prosieguo della procedura esecutiva, ( testualmente, «– rilevato che l'Avv. Portanova risulta costituito in giudizio per la sola società – dato atto che CP_1 in data 18/5/2023 alle ore 12,20 (vedi allegato alla nota di deposito dell'avv. Porta-nova del 19/5/2023) la società terza pignorata ha depositato istanza ai sensi dell'art. 2471 comma 3 c.p.c. presentando altro acquirente – tale DF Services S.r.l. – che ha offerto lo stesso prezzo versato dall'aggiudicatario del 9/5/2023 ovvero l'importo di € 37.000,00 con assegno circolare non trasferibile datato 17/5/2023 intestato al Professionista Delegato dr. ; – rilevato che, per l'effetto Persona_1 di quanto sopra, il Professionista Delegato è vincolato al punto 6) dell'Ordinanza del 15/7/2022 contenente la Delega alle operazioni di vendita;
– ritenuto altresì che l'offerta con aumento del quinto è pervenuta il successivo 19/5/2023»). L'opponente ha premesso che l'Avv. Portanova risultava costituito nel giudizio di esecuzione de quo non solo «per la sola società , come ritenuto dal GE, ma CP_1 anche per il debitore . Ha proseguito, rappresentando come il GE Controparte_2 avesse errato nel sospendere le operazioni di vendita sulla scorta della circostanza che la società , coerentemente al disposto dell'art. 2471, comma 3, c.c., avesse presentato CP_1 altro acquirente offerente il prezzo di aggiudicazione di euro 37.000,00, potendosi realizzare (con la successiva gara, fissata, ex art. 584 cpc, e con l'aumento di un quinto del prezzo a base d'asta) il maggior importo di euro 44.000,00, con conseguente pregiudizio sia del creditore procedente, che dello stesso debitore esecutato. Ha soggiunto l'opponente che non ricorresse neppure una ipotesi di applicabilità dell'art. 2471, comma 3, c.c. (inerente al caso di partecipazioni «non liberamente trasferibili» e volta a tutelare il diritto della società a “scegliere” i propri soci in caso di espropriazione di una quota): sebbene all'art. 10 dello statuto sociale recasse una clausola di prelazione, nel caso di specie non vi era altro socio che potesse esercitarla e, soprattutto, non poteva configurarsi il diritto della società a presentare un terzo acquirente, trattandosi di società ad unico socio ed unico amministratore ( ) cui si era consentito di Controparte_3 scegliere l'aggiudicatario della intera sua quota sociale, in evidente contrasto coi principi che regolano il processo esecutivo. Pertanto, ha così concluso: “1.- In via preliminare, disporre, anche ai sensi dell'art. 487 c.p.c., la revoca ov-vero la modifica della Ordinanza del 6-13 giugno 2023, conseguentemente disponendo la prosecuzione immediata delle operazioni di vendita già avviate;
2.- Nel merito, accertare e riconoscete la improcedibilità o infondatezza della istanza ex art. 2741, comma 3, c.c. depositata dalla società esecutata in data 18 maggio 2023, consequenzialmente disponendo la immediata prosecuzione delle operazioni di vendita;
3.- In ogni caso, con la condanna della parte esecutata ovvero delle convenute, al pagamento delle spese di lite”. Il contraddittorio si è radicato con la costituzione degli opposti, che, con unica comparsa in PCT il 01.03.2024, hanno evidenziato che: dell'utile esperimento di vendita svoltosi avanti il delegato alla vendita nominato dal G.E. in data 09.05.2023, le quote societarie erano state assegnate ed aggiudicate, al prezzo di € 37.000,00 (trentasettemila/00), a;
correttamente la società (terza) , nei termini e con le forme di Parte_3 CP_1 cui all'articolo 2471, terzo comma, c.c., aveva presentato quale acquirente delle quote societarie pignorate la società DF Services Srl, offerente il medesimo prezzo di aggiudicazione;
ed infatti, né l'espropriazione mobiliare presso il debitore, né l'articolo 2741 c.c. prevedono dopo l'incanto la possibilità di offerte in aumento ai sensi dell'articolo 584 c.p.c., norma applicabile esclusivamente alle espropriazioni immobiliari;
pertanto, data la peculiarità della procedura di espropriazione di quote sociali, il delegato non poteva e non doveva fissare nessuna ulteriore vendita in aumento del quinto successiva all'assegnazione ed il Giudice dell'Esecuzione doveva revocare la fissazione della nuova vendita. Eccependo la inammissibilità della domanda volta alla revoca e/o modifica dell'ordinanza oggetto di impugnazione, di esclusiva competenza del Giudice dell'esecuzione ed adottabile nel solo processo esecutivo e nella fase cautelare ed incidentale introdotta col ricorso ex articolo 617 c.p.c., nonché la carenza di interesse effettivo e/o processualmente tutelabile del creditore agente a sindacare circa la prevalenza del compratore presentato dalla società rispetto a quello risultato aggiudicatario in sede di incanto, oncludevanotestualmente: “1) Rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dalla Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., e dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque
[...] infondate le domande proposte;
2) Condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre Rimborso Spese Generali, I.v.a. e C.n.p.a., come per legge”. All'esito delle verifiche preliminari, ex art. 171 bis, il Tribunale confermava la data fissata per la prima udienza (15.05.2024) e fissava quella di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., in data 07.05.2025, nella quale il procedimento era trattenuto in decisione. 2. Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse. In via preliminare è d'uopo dare atto della ammissibilità dell'incoata azione, dunque della domanda revoca e/o modifica dell'ordinanza oggetto di impugnazione nella presente fase. Ebbene, in materia di opposizione all'esecuzione in generale bisogna distinguere tra opposizione c.d. preventiva (ovvero quella proponibile prima che sia iniziata l'esecuzione, nella forma dell'opposizione ad atto di precetto), rispetto al procedimento bifasico che scaturisce dalla proposizione della c.d. opposizione successiva (ovvero quella promovibile dopo l'avvio dell'esecuzione – che ha inizio col pignoramento); nel secondo caso, conclusasi la fase sommaria, nel cui ambito il giudice dell'esecuzione è messo nelle condizioni di rilevare – anche in via officiosa – le questioni che possono rendere inutile, superflua e antieconomica la prosecuzione del processo esecutivo, si passa al giudizio di cognizione vero e proprio, in quanto la parte interessata (tenuto conto del meccanismo estintivo delineato dal comma 3 dell'art. 624 c.p.c.) lo abbia ritualmente e tempestivamente introdotto. Segnatamente, l'opposizione proposta avverso un atto esecutivo, pur avendo struttura bifasica, rimane unitaria: tanto si deduce, infatti, dall'art. 184 disp. att. c.p.c. (ove ritenuto applicabile all'opposizione agli atti esecutivi) e dalla circostanza che il termine decadenziale di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. è riferito al ricorso introduttivo della fase sommaria e non all'atto di impulso della fase successiva;
altrimenti opinando, il termine di cui all'art. 617 sarebbe, in pratica, sempre ormai scaduto all'atto dell'esperimento della domanda di opposizione. Rilevante appare, poi, l'argomento letterale: l'opposizione si propone «con ricorso al giudice dell'esecuzione» ex art. 617, comma 2, c.p.c. Anche la giurisprudenza di legittimità (n. 22838/12) ha affermato che l'opposizione agli atti esecutivi, pur essendo distinta in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicché ai fini dell'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2009, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione. L'orientamento prevalente della Corte di cassazione è, dunque, nel senso che il processo di opposizione agli atti esecutivi è distinto in due fasi (e solo in tale senso può essere definito “bifasico”), ma entrambe sono fasi di un procedimento unico, che inizia con la domanda rivolta al giudice dell'esecuzione con la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. (2353/17; 9984/12; 4760/12; 16297/11; 15630/10; 13928/10 e altre). Il carattere unitario del procedimento non è compromesso dalla cesura tra la prima e la seconda fase, essendo tale cesura funzionale all'attribuzione della cognizione del merito dell'opposizione ad un giudice tendenzialmente diverso da quello dinanzi al quale si è svolta la fase sommaria (e, dopo l'introduzione dell'art. 186-bis disp. att. c.p.c., anche ad un “magistrato” diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione). In ragione dell'assunto per il quale il giudizio di opposizione agli atti esecutivi conserva una struttura unitaria, si è ritenuto che: la procura, rilasciata al difensore in occasione del ricorso diretto ad introdurre la fase sommaria, è da intendersi conferita anche per il successivo eventuale giudizio di merito, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria (n. 17307/15; n. 7117/15); l'atto di citazione per il giudizio di merito che segue la fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che abbia limitato a tale fase la validità del mandato difensivo (n. 7997/15); l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione definisce la fase sommaria ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c., omettendo di fissare il termine perentorio per l'iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 111, comma 7, Cost., giacché tale ordinanza, anche quando il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulle spese di lite, è priva del carattere della definitività (n.ri 1056/18, 9652/17, 25111/15) e la prosecuzione del procedimento con la fase a cognizione piena, infatti, è possibile a prescindere dalla fissazione di detto termine, anche al fine di ottenere la revisione della regolamentazione delle spese, operata ovvero omessa dal g.e. (n.ri 3019/21, 12170/16, 20532/09); la parte potrà, inoltre, proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate (n. 9652/17) e la mancata indicazione del termine per introdurre la fase di merito potrà, comunque, essere sanata richiedendo l'integrazione del provvedimento con istanza ai sensi dell'art. 289 c.p.c. (n.ri 17887/16, 25064/15, 5060/14, 22033/11, 20532/09) ciò in quanto il provvedimento di fissazione del termine per l'inizio del giudizio di merito, concretandosi in una autorizzazione – dovuta ex lege – alla prosecuzione del giudizio, si connota come provvedimento lato sensu istruttorio, sull'ordine del procedimento. In mancanza di siffatte iniziative il procedimento si estingue ai sensi dell'art. 307 c.p.c. (23289/17; 12170/16; 25111/15; 25064/15; 19644/14; 22503/12; 22033/11). La Corte di cassazione, con pronuncia di valore nomofilattico emessa nell'ambito del cd. Progetto Esecuzioni ha, poi, stabilito che la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile: essa, infatti, risponde a esigenze di natura pubblicistica, quali (i) garantire ed incentivare i meccanismi processuali deflattivi espressamente previsti dalla legge;
(ii) assicurare che della proposizione dell'opposizione sia reso edotto il g.e., il quale potrà così esercitare i suoi poteri officiosi di verifica e controllo della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva e della regolarità del relativo svolgimento, nonché attuare il necessario coordinamento tra processo di esecuzione e giudizio di opposizione;
(iii) rendere possibile la conoscenza dell'avvenuta proposizione dell'opposizione a tutte le parti del processo esecutivo, nonché ad altri eventuali interessati (e.g., i potenziali acquirenti del bene staggito). Da tanto emerge, quindi, che la competenza nel successivo giudizio di merito a cognizione piena non sarà affidata al giudice dell'esecuzione, essendo egli estraneo al rito di cognizione ordinario, quanto piuttosto al giudice che sarà ritenuto normalmente competente fatto salvo le deroghe di cui all'art 618 bis c.p.c. (rito del lavoro). Ciò posto, è evidente che sia proprio detto ultimo giudice a dover delibare sulla legittimità dell'ordinanza resa dal GE in data 06.06.2023 nell'ambito della procedura esecutiva n. 124/2021, per cui vi è causa. 2.1 E così, per addivenire alla corretta soluzione del caso quesito, mette conto riportare il tessuto normativo su cui si innesta l'ordinaria cognizione. Il codice civile ammette all'art. 2471 l'espropriabilità della quota di srl, precisando che l'espropriazione deve essere eseguita mediante notificazione al debitore e alla società e iscrizione al registro imprese. Peraltro, detto articolo non rinvia in modo specifico ad una delle procedure espropriative disciplinate nel codice di procedura, per cui è sostanzialmente dubbia l'applicabilità della procedura mobiliare presso il debitore, che ha ad oggetto beni mobili nel possesso del debitore, ovvero la procedura presso terzi, che ha ad oggetto crediti del debitore o beni mobili del debitore in possesso di terzi. La prevalente giurisprudenza ha, più volte, affermato che la quota di partecipazione in una s.r.l. esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale equiparato al bene mobile non iscritto in pubblico registro, ai sensi dell'art.812 cc (Cass. 21.10.2009 n. 22361; Cass. 13 9 2007 n. 19161, Cass. 26.5.200, n. 6957; Cass. 23.1.1997 n. 697). In tal modo la quota, sebbene non sia un bene materiale al pari dell'azione dovrebbe considerarsi un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi. Questa individuazione, pur importante per la soluzione del problema, non ne rappresenta la soluzione perché, detto che la quota è un bene mobile immateriale, rimane da stabilire se tale bene mobile sia da considerarsi “presso il debitore” o “presso terzi”, al fine di individuare la procedura espropriativa applicabile. La dottrina prevalente era, in passato, orientata verso l'applicazione della disciplina del pignoramento presso terzi ed anche la giurisprudenza maggioritaria, sia di legittimità che di merito, era della stessa opinione (Cass., 14.3.1957, n. 859; Cass., 11.7.1962, n. 1835; Cass., 28.2.1964, n. 454; Cass., 27.1.1984, n. 640; Cass., 12.12.1986, n. 7409; Cass., 9.12.1992, n. 13019; Cass., 4.4.1997, n. 2926, ecc). Conclusione inevitabile, se si configura la quota come diritto di credito e pur aderendo alla concezione della quota come bene immateriale. Trattasi di una scelta per esclusione: escluso il pignoramento mobiliare presso il debitore (che presuppone l'esistenza di una cosa -materiale- da apprendere), ed il pignoramento immobiliare (previsto per i beni immobili) e non potendosi l'individuazione della quota da espropriare farsi se non con la collaborazione degli organi sociali, l'unica procedura raffigurabile rimane quella prevista dagli artt. 543 e ss. La tesi dell'adozione del modello procedimentale dell'espropriazione presso terzi, oggetto di convincenti critiche, è ancora seguita in molti tribunali;
si veda Trib. Melfi, 13.1.2010:
“Ai fini della validità del pignoramento di quote di società a responsabilità limitata è sempre necessario che l'atto contenga tutti requisiti di cui all'art.543 cpc, inclusa la citazione del debitore e del terzo a comparire per rendere la dichiarazione ex art.547 cpc alla presenza del debitore esecutato“. La soluzione di cui sopra, però, a parere del giudicante, non tiene in debita considerazione le nuove disposizioni contenute nell'art. 2471 cc, introdotte con la riforma societaria, la quale norma, confermato quanto già in precedenza detto nell'art. 2480 cc circa la pignorabilità della quota, ha previsto che “il pignoramento si esegue mediante notifica al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro imprese”. Nonostante la mancanza di un riferimento espresso ad una delle procedure espropriative previste dal codice di procedura, la nuova disciplina comunque esplicita le modalità per dare corso all'espropriazione delle quote di s.r.l., mostrando di voler privilegiare il creditore pignorante imponendo un regime pubblicitario con efficacia erga omnes. Il dibattito si è spostato allora sul significato da attribuire alla disposizione richiamata dell'art.2471 cc. : secondo orientamento prevalentemente giurisprudenziale (Trib. Parma, 22.2.2005; Trib. Bologna, 2.12.2004; Trib. Firenze, 7.1.2005; Trib. Milano, 16.11.2005; Trib. Bologna, 14.5. 2007), la notificazione alla società assolve molteplici funzioni, ma non ha lo scopo di consentirle di rendere la dichiarazione in udienza tipica dell'espropriazione presso terzi;
serve, da un lato, a mettere a conoscenza la società di un evento che, incidendo sulla compagine sociale, produce effetti indiretti anche nei confronti della società stessa;
dall'altro lato, è funzionale a rendere immediatamente operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l'effetto tipico del pignoramento e che consegue all'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito. Alla luce di quanto sopra, si ritiene di aderire a quella parte della giurisprudenza secondo la quale le modifiche apportate all'art. 2471 cc siano determinanti e facciano considerare superata la tesi del pignoramento presso terzi, a favore di un procedimento esecutivo ad hoc, del tutto nuovo ed estraneo rispetto allo schema dell'espropriazione presso terzi, da svolgersi mediante notifica al debitore ed alla società di un atto complesso e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, senza dover invitare la società a rendere la dichiarazione di cui all'art.547 cpc e tanto meno instaurare l'eventuale giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Anche l'elemento che potrebbe accomunare al pignoramento presso terzi il pignoramento di quote – cioè la notifica del pignoramento alla società – si giustifica con la sola esigenza di consentire l'immediata annotazione del pignoramento nel medesimo libro soci. Posta dunque la ricorrenza di una espropriazione ad hoc, dal momento, poi, che l'art. 2471 cc prevede che l'ordinanza che dispone la vendita da parte del GE debba essere notificata alla società a cura del creditore procedente e che, da detta notifica, decorra il termine di novanta giorni di cui all'art.497 cpc cc per formulare l'istanza di vendita, la fase finale del pignoramento della quota di Srl torna nel solco della procedura espropriativa mobiliare presso il debitore, con conseguente applicabilità degli art. 534 e ss. del codice di procedura civile. In estrema sintesi, con l'art. 2471 c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003 di riforma del diritto societario, il legislatore ha attribuito al pignoramento di quote di s.r.l. la forma di pignoramento "documentale", che appare coerente con la qualificazione della quota come bene immateriale iscritto in un pubblico registro, ed è quindi alternativa rispetto alla forma del pignoramento presso terzi. La norma in parola prescrive che il pignoramento debba eseguirsi mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese e ciò al fine di renderlo opponibile ai terzi. Il comma 2 prevede poi che l'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione sia notificata alla società a cura del creditore e il comma 3 che “se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo”. Le peculiari formalità prescritte sono dirette a garantire, per quanto possibile, la partecipazione della società, nonché che la vendita sia effettuata a favore di un soggetto gradito dalla società al fine di tutelare l'aspetto personalistico che caratterizza le società a responsabilità limitata. Inoltre, la stessa si applica in modo analogo sia ald una società con più soci, sia ad una srl con socio unico: ciò significa che la società, rappresentata dal socio unico, può esercitare il diritto di prelazione previsto dal terzo comma dell'articolo 2471. Difatti, la società è un'entità giuridica distinta dal socio, che è la persona fisica o giuridica che la possiede: la società ha una propria personalità giuridica, può stipulare contratti, possedere beni e risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio;
il socio, invece, risponde dei debiti della società con il proprio patrimonio solo in alcuni casi specifici e in linea di massima solo per la quota di capitale che ha versato. Conseguentemente non colgono nel segno le argomentazioni proposte dalla società opponente, dovendosi stimare che correttamente il GE abbia fatto applicazione della normativa innanzi delineata. Ed infatti, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 124/2021, veniva disposta la vendita con incanto delle quote societarie detenute da nella società Controparte_2 CP_1
Ciò posto, bisogna distinguere tra le modalità di vendita con incanto (disciplinata, per l'espropriazione mobiliare dagli artt. 534 e ss. e per l'espropriazione immobiliare dagli artt. 576 e ss.) e senza incanto: mentre in quest'ultima l'aggiudicazione è sempre definitiva (e da essa decorrono i termini per il versamento del saldo del prezzo), nell'asta con incanto l'aggiudicatario è sempre provvisorio (entro 10 giorni dall'aggiudicazione, infatti, è possibile presentare nuove offerte d'acquisto superiori al prezzo raggiunto nell'incanto, e tali offerte saranno efficaci solo se il prezzo offerto supera di almeno 1/5 quello raggiunto nell'incanto). Trascorso il riferito termine senza che nessuno abbia presentato offerte in aumento, l'aggiudicazione diverrà definitiva, e l'aggiudicatario sarà tenuto a saldare il prezzo nei termini stabiliti nell'ordinanza di vendita. Avvenuta nel caso che ci occupa la vendita mobiliare con incanto, conclusasi con l'aggiudica provvisoria delle quote societarie staggite (segnatamente a favore di Parte_3
in data 09.05.2023 per l'importo di euro 37.000,00), opportunamente la
[...] CP_1 si avvaleva della disposizione di cui all'art. 2471 comma 3 cc. (che prescinde dalla previsione nello statuto societario del diritto di prelazione dei soci – che viene in rilievo nel caso di trasferimento di quote e non di espropriazione - bensì è subordinata alla sola previsione, sempre statutaria, della libera trasferibilità delle partecipazioni societarie), facendo pervenire al proprio legale alle ore 12.20 del 18.05.2023 - giusta nota in istanza- (e, dunque, nel termine di cui al prefato articolo) istanza ex art. 2471 3° co. cc (giusta art. 10.1 dello statuto e delibera societaria del 15.05.2023 in atti) di presentazione di acquirente delle quote, segnatamente la DF Service Srl, offerente per l'acquisto delle quote in esame il medesimo prezzo per il quale era stata disposta la precedente aggiudica provvisoria. Consequenzialmente, il GE disponeva la revoca del successivo provvedimento versato in atti il 31.05.2023 dal P.D., dott. con il quale costui aveva provveduto a Persona_2 fissare ulteriore incanto per il 18.10.2023, avendo ricevuto, sempre nel termine di dieci giorni dall'aggiudica (ovvero in data 19.05.2023), una offerta di acquisto in aumento;
tale revoca era dovuta al fatto che il Giudicante dava la dovuta priorità temporale ed anche giudiziale alla istanza con cui la esercitava la facoltà concessagli dall'articolo in CP_1 parola, ricorrendone i presupposti di legge. Per le ragioni innanzi esplicitate, quindi, la opposizione spiegata avverso la ordinanza, resa dal GE in data 06.06.2023 nella procedura esecutiva n. 124/2021, che ha disposto sospendersi le operazioni di vendita fissate per il dì 18.10.2023 in ragione dell'avvenuta (pacificamente prioritaria) presentazione da parte della società dell'istanza ex art. CP_1
2471 3° co. cc., va rigettata perché infondata al lume delle suesposte argomentazioni, con consequenziale conferma della gravata ordinanza. 3. In puntodi spese di causa, è bene innanzitutto precisare che, ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al “peso” economico della controversia e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile. Questo il principio espresso dalla Cass. civ., Sez. III, con la sentenza n. 35878 del 6 dicembre 2022. Ebbene, nel caso in esame l'atto esecutivo può considerarsi direttamente riguardante il bene pignorato (inerendo alla sospensione della vendita delle quote societarie per cui è causa) ed il valore del bene staggito (id est partecipazioni societarie) è individuabile nel prezzo di aggiudica/acquisto (€. 37.000,00). Pertanto, le spese di causa, la cui condanna segue la soccombenza, vanno poste a carico della parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Esse sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147 del 13.08.2022.. Si precisa come l'art. 5 comma 1 del medesimo D.M. non escluda - come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit. stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3 - che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, la sottoscritta, in applicazione del formante giurisprudenziale, ritiene di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Per tale ragione, pertanto, computa, ai fini della liquidazione delle fasi di fatto espletate, i valori minimi dello scaglione tabellare immediatamente precedente a quello riferibile al valore di causa, essendo emersi l'esiguo numero e la bassa complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate (studio €. 460,00, introduttiva €. 389,00 e decisionale €. 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 8853/2023, promossa da contro Parte_1 CP_1
e , definitivamente pronunciando, nel contraddittorio
[...] Controparte_2 delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto conferma la ordinanza in questa sede gravata, resa, in data 06.06.2023, dal G.E. della procedura esecutiva n. 124/2021, cui si rinvia per il prosieguo della medesima;
- pone a carico di , in persona del legale rapp.te p.t., le Parte_1 spese di lite sostenute della , in persona del legale rapp.te p.t., nonché CP_1 da , unitariamente rappresentati e difesi, che si liquidano in Controparte_2 complessivi €. 1.700,00 oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge. Così deciso in Salerno, 13.05.25 Il Giudice Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8853/2023, promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., il Dott. , rappresentata e difesa dall' Avv. Adriano Parte_2
BELLACOSA (C.F. ), elettivamente domiciliati in Salerno, alla C.F._1
Piazza Alario n. 1, presso lo studio dell'Avv. Luigi SALERNO attrice-opponente contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Dott. CP_1 P.IVA_2
Controparte_2
e
(C.F. ) entrambi rappresentati e Controparte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Antonello PORTANOVA(C.F. , elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del difensore in Salerno, alla Via Francesco Conforti, 11 convenuti-opposti OGGETTO: merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. svolta nella procedura R.G.E. n. 124/2021.
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato alle controparti a mezzo pec in data 11.12.2023, ha radicato il merito dell'opposizione agli atti esecutivi, Parte_1 formulata avverso il provvedimento del GE del 06.06.2023 nella procedura n. 124/21 R.G.E., con cui erano sospese le operazioni di vendita, come fissate - con avviso di gara in aumento di un quinto ex art. 584 c.p.c. - per il giorno 18 ottobre 2023, ed era fissata la comparizione delle parti per il prosieguo della procedura esecutiva, ( testualmente, «– rilevato che l'Avv. Portanova risulta costituito in giudizio per la sola società – dato atto che CP_1 in data 18/5/2023 alle ore 12,20 (vedi allegato alla nota di deposito dell'avv. Porta-nova del 19/5/2023) la società terza pignorata ha depositato istanza ai sensi dell'art. 2471 comma 3 c.p.c. presentando altro acquirente – tale DF Services S.r.l. – che ha offerto lo stesso prezzo versato dall'aggiudicatario del 9/5/2023 ovvero l'importo di € 37.000,00 con assegno circolare non trasferibile datato 17/5/2023 intestato al Professionista Delegato dr. ; – rilevato che, per l'effetto Persona_1 di quanto sopra, il Professionista Delegato è vincolato al punto 6) dell'Ordinanza del 15/7/2022 contenente la Delega alle operazioni di vendita;
– ritenuto altresì che l'offerta con aumento del quinto è pervenuta il successivo 19/5/2023»). L'opponente ha premesso che l'Avv. Portanova risultava costituito nel giudizio di esecuzione de quo non solo «per la sola società , come ritenuto dal GE, ma CP_1 anche per il debitore . Ha proseguito, rappresentando come il GE Controparte_2 avesse errato nel sospendere le operazioni di vendita sulla scorta della circostanza che la società , coerentemente al disposto dell'art. 2471, comma 3, c.c., avesse presentato CP_1 altro acquirente offerente il prezzo di aggiudicazione di euro 37.000,00, potendosi realizzare (con la successiva gara, fissata, ex art. 584 cpc, e con l'aumento di un quinto del prezzo a base d'asta) il maggior importo di euro 44.000,00, con conseguente pregiudizio sia del creditore procedente, che dello stesso debitore esecutato. Ha soggiunto l'opponente che non ricorresse neppure una ipotesi di applicabilità dell'art. 2471, comma 3, c.c. (inerente al caso di partecipazioni «non liberamente trasferibili» e volta a tutelare il diritto della società a “scegliere” i propri soci in caso di espropriazione di una quota): sebbene all'art. 10 dello statuto sociale recasse una clausola di prelazione, nel caso di specie non vi era altro socio che potesse esercitarla e, soprattutto, non poteva configurarsi il diritto della società a presentare un terzo acquirente, trattandosi di società ad unico socio ed unico amministratore ( ) cui si era consentito di Controparte_3 scegliere l'aggiudicatario della intera sua quota sociale, in evidente contrasto coi principi che regolano il processo esecutivo. Pertanto, ha così concluso: “1.- In via preliminare, disporre, anche ai sensi dell'art. 487 c.p.c., la revoca ov-vero la modifica della Ordinanza del 6-13 giugno 2023, conseguentemente disponendo la prosecuzione immediata delle operazioni di vendita già avviate;
2.- Nel merito, accertare e riconoscete la improcedibilità o infondatezza della istanza ex art. 2741, comma 3, c.c. depositata dalla società esecutata in data 18 maggio 2023, consequenzialmente disponendo la immediata prosecuzione delle operazioni di vendita;
3.- In ogni caso, con la condanna della parte esecutata ovvero delle convenute, al pagamento delle spese di lite”. Il contraddittorio si è radicato con la costituzione degli opposti, che, con unica comparsa in PCT il 01.03.2024, hanno evidenziato che: dell'utile esperimento di vendita svoltosi avanti il delegato alla vendita nominato dal G.E. in data 09.05.2023, le quote societarie erano state assegnate ed aggiudicate, al prezzo di € 37.000,00 (trentasettemila/00), a;
correttamente la società (terza) , nei termini e con le forme di Parte_3 CP_1 cui all'articolo 2471, terzo comma, c.c., aveva presentato quale acquirente delle quote societarie pignorate la società DF Services Srl, offerente il medesimo prezzo di aggiudicazione;
ed infatti, né l'espropriazione mobiliare presso il debitore, né l'articolo 2741 c.c. prevedono dopo l'incanto la possibilità di offerte in aumento ai sensi dell'articolo 584 c.p.c., norma applicabile esclusivamente alle espropriazioni immobiliari;
pertanto, data la peculiarità della procedura di espropriazione di quote sociali, il delegato non poteva e non doveva fissare nessuna ulteriore vendita in aumento del quinto successiva all'assegnazione ed il Giudice dell'Esecuzione doveva revocare la fissazione della nuova vendita. Eccependo la inammissibilità della domanda volta alla revoca e/o modifica dell'ordinanza oggetto di impugnazione, di esclusiva competenza del Giudice dell'esecuzione ed adottabile nel solo processo esecutivo e nella fase cautelare ed incidentale introdotta col ricorso ex articolo 617 c.p.c., nonché la carenza di interesse effettivo e/o processualmente tutelabile del creditore agente a sindacare circa la prevalenza del compratore presentato dalla società rispetto a quello risultato aggiudicatario in sede di incanto, oncludevanotestualmente: “1) Rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dalla Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., e dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque
[...] infondate le domande proposte;
2) Condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre Rimborso Spese Generali, I.v.a. e C.n.p.a., come per legge”. All'esito delle verifiche preliminari, ex art. 171 bis, il Tribunale confermava la data fissata per la prima udienza (15.05.2024) e fissava quella di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., in data 07.05.2025, nella quale il procedimento era trattenuto in decisione. 2. Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse. In via preliminare è d'uopo dare atto della ammissibilità dell'incoata azione, dunque della domanda revoca e/o modifica dell'ordinanza oggetto di impugnazione nella presente fase. Ebbene, in materia di opposizione all'esecuzione in generale bisogna distinguere tra opposizione c.d. preventiva (ovvero quella proponibile prima che sia iniziata l'esecuzione, nella forma dell'opposizione ad atto di precetto), rispetto al procedimento bifasico che scaturisce dalla proposizione della c.d. opposizione successiva (ovvero quella promovibile dopo l'avvio dell'esecuzione – che ha inizio col pignoramento); nel secondo caso, conclusasi la fase sommaria, nel cui ambito il giudice dell'esecuzione è messo nelle condizioni di rilevare – anche in via officiosa – le questioni che possono rendere inutile, superflua e antieconomica la prosecuzione del processo esecutivo, si passa al giudizio di cognizione vero e proprio, in quanto la parte interessata (tenuto conto del meccanismo estintivo delineato dal comma 3 dell'art. 624 c.p.c.) lo abbia ritualmente e tempestivamente introdotto. Segnatamente, l'opposizione proposta avverso un atto esecutivo, pur avendo struttura bifasica, rimane unitaria: tanto si deduce, infatti, dall'art. 184 disp. att. c.p.c. (ove ritenuto applicabile all'opposizione agli atti esecutivi) e dalla circostanza che il termine decadenziale di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. è riferito al ricorso introduttivo della fase sommaria e non all'atto di impulso della fase successiva;
altrimenti opinando, il termine di cui all'art. 617 sarebbe, in pratica, sempre ormai scaduto all'atto dell'esperimento della domanda di opposizione. Rilevante appare, poi, l'argomento letterale: l'opposizione si propone «con ricorso al giudice dell'esecuzione» ex art. 617, comma 2, c.p.c. Anche la giurisprudenza di legittimità (n. 22838/12) ha affermato che l'opposizione agli atti esecutivi, pur essendo distinta in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicché ai fini dell'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2009, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione. L'orientamento prevalente della Corte di cassazione è, dunque, nel senso che il processo di opposizione agli atti esecutivi è distinto in due fasi (e solo in tale senso può essere definito “bifasico”), ma entrambe sono fasi di un procedimento unico, che inizia con la domanda rivolta al giudice dell'esecuzione con la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. (2353/17; 9984/12; 4760/12; 16297/11; 15630/10; 13928/10 e altre). Il carattere unitario del procedimento non è compromesso dalla cesura tra la prima e la seconda fase, essendo tale cesura funzionale all'attribuzione della cognizione del merito dell'opposizione ad un giudice tendenzialmente diverso da quello dinanzi al quale si è svolta la fase sommaria (e, dopo l'introduzione dell'art. 186-bis disp. att. c.p.c., anche ad un “magistrato” diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione). In ragione dell'assunto per il quale il giudizio di opposizione agli atti esecutivi conserva una struttura unitaria, si è ritenuto che: la procura, rilasciata al difensore in occasione del ricorso diretto ad introdurre la fase sommaria, è da intendersi conferita anche per il successivo eventuale giudizio di merito, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria (n. 17307/15; n. 7117/15); l'atto di citazione per il giudizio di merito che segue la fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che abbia limitato a tale fase la validità del mandato difensivo (n. 7997/15); l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione definisce la fase sommaria ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c., omettendo di fissare il termine perentorio per l'iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 111, comma 7, Cost., giacché tale ordinanza, anche quando il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulle spese di lite, è priva del carattere della definitività (n.ri 1056/18, 9652/17, 25111/15) e la prosecuzione del procedimento con la fase a cognizione piena, infatti, è possibile a prescindere dalla fissazione di detto termine, anche al fine di ottenere la revisione della regolamentazione delle spese, operata ovvero omessa dal g.e. (n.ri 3019/21, 12170/16, 20532/09); la parte potrà, inoltre, proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate (n. 9652/17) e la mancata indicazione del termine per introdurre la fase di merito potrà, comunque, essere sanata richiedendo l'integrazione del provvedimento con istanza ai sensi dell'art. 289 c.p.c. (n.ri 17887/16, 25064/15, 5060/14, 22033/11, 20532/09) ciò in quanto il provvedimento di fissazione del termine per l'inizio del giudizio di merito, concretandosi in una autorizzazione – dovuta ex lege – alla prosecuzione del giudizio, si connota come provvedimento lato sensu istruttorio, sull'ordine del procedimento. In mancanza di siffatte iniziative il procedimento si estingue ai sensi dell'art. 307 c.p.c. (23289/17; 12170/16; 25111/15; 25064/15; 19644/14; 22503/12; 22033/11). La Corte di cassazione, con pronuncia di valore nomofilattico emessa nell'ambito del cd. Progetto Esecuzioni ha, poi, stabilito che la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile: essa, infatti, risponde a esigenze di natura pubblicistica, quali (i) garantire ed incentivare i meccanismi processuali deflattivi espressamente previsti dalla legge;
(ii) assicurare che della proposizione dell'opposizione sia reso edotto il g.e., il quale potrà così esercitare i suoi poteri officiosi di verifica e controllo della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva e della regolarità del relativo svolgimento, nonché attuare il necessario coordinamento tra processo di esecuzione e giudizio di opposizione;
(iii) rendere possibile la conoscenza dell'avvenuta proposizione dell'opposizione a tutte le parti del processo esecutivo, nonché ad altri eventuali interessati (e.g., i potenziali acquirenti del bene staggito). Da tanto emerge, quindi, che la competenza nel successivo giudizio di merito a cognizione piena non sarà affidata al giudice dell'esecuzione, essendo egli estraneo al rito di cognizione ordinario, quanto piuttosto al giudice che sarà ritenuto normalmente competente fatto salvo le deroghe di cui all'art 618 bis c.p.c. (rito del lavoro). Ciò posto, è evidente che sia proprio detto ultimo giudice a dover delibare sulla legittimità dell'ordinanza resa dal GE in data 06.06.2023 nell'ambito della procedura esecutiva n. 124/2021, per cui vi è causa. 2.1 E così, per addivenire alla corretta soluzione del caso quesito, mette conto riportare il tessuto normativo su cui si innesta l'ordinaria cognizione. Il codice civile ammette all'art. 2471 l'espropriabilità della quota di srl, precisando che l'espropriazione deve essere eseguita mediante notificazione al debitore e alla società e iscrizione al registro imprese. Peraltro, detto articolo non rinvia in modo specifico ad una delle procedure espropriative disciplinate nel codice di procedura, per cui è sostanzialmente dubbia l'applicabilità della procedura mobiliare presso il debitore, che ha ad oggetto beni mobili nel possesso del debitore, ovvero la procedura presso terzi, che ha ad oggetto crediti del debitore o beni mobili del debitore in possesso di terzi. La prevalente giurisprudenza ha, più volte, affermato che la quota di partecipazione in una s.r.l. esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale equiparato al bene mobile non iscritto in pubblico registro, ai sensi dell'art.812 cc (Cass. 21.10.2009 n. 22361; Cass. 13 9 2007 n. 19161, Cass. 26.5.200, n. 6957; Cass. 23.1.1997 n. 697). In tal modo la quota, sebbene non sia un bene materiale al pari dell'azione dovrebbe considerarsi un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi. Questa individuazione, pur importante per la soluzione del problema, non ne rappresenta la soluzione perché, detto che la quota è un bene mobile immateriale, rimane da stabilire se tale bene mobile sia da considerarsi “presso il debitore” o “presso terzi”, al fine di individuare la procedura espropriativa applicabile. La dottrina prevalente era, in passato, orientata verso l'applicazione della disciplina del pignoramento presso terzi ed anche la giurisprudenza maggioritaria, sia di legittimità che di merito, era della stessa opinione (Cass., 14.3.1957, n. 859; Cass., 11.7.1962, n. 1835; Cass., 28.2.1964, n. 454; Cass., 27.1.1984, n. 640; Cass., 12.12.1986, n. 7409; Cass., 9.12.1992, n. 13019; Cass., 4.4.1997, n. 2926, ecc). Conclusione inevitabile, se si configura la quota come diritto di credito e pur aderendo alla concezione della quota come bene immateriale. Trattasi di una scelta per esclusione: escluso il pignoramento mobiliare presso il debitore (che presuppone l'esistenza di una cosa -materiale- da apprendere), ed il pignoramento immobiliare (previsto per i beni immobili) e non potendosi l'individuazione della quota da espropriare farsi se non con la collaborazione degli organi sociali, l'unica procedura raffigurabile rimane quella prevista dagli artt. 543 e ss. La tesi dell'adozione del modello procedimentale dell'espropriazione presso terzi, oggetto di convincenti critiche, è ancora seguita in molti tribunali;
si veda Trib. Melfi, 13.1.2010:
“Ai fini della validità del pignoramento di quote di società a responsabilità limitata è sempre necessario che l'atto contenga tutti requisiti di cui all'art.543 cpc, inclusa la citazione del debitore e del terzo a comparire per rendere la dichiarazione ex art.547 cpc alla presenza del debitore esecutato“. La soluzione di cui sopra, però, a parere del giudicante, non tiene in debita considerazione le nuove disposizioni contenute nell'art. 2471 cc, introdotte con la riforma societaria, la quale norma, confermato quanto già in precedenza detto nell'art. 2480 cc circa la pignorabilità della quota, ha previsto che “il pignoramento si esegue mediante notifica al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro imprese”. Nonostante la mancanza di un riferimento espresso ad una delle procedure espropriative previste dal codice di procedura, la nuova disciplina comunque esplicita le modalità per dare corso all'espropriazione delle quote di s.r.l., mostrando di voler privilegiare il creditore pignorante imponendo un regime pubblicitario con efficacia erga omnes. Il dibattito si è spostato allora sul significato da attribuire alla disposizione richiamata dell'art.2471 cc. : secondo orientamento prevalentemente giurisprudenziale (Trib. Parma, 22.2.2005; Trib. Bologna, 2.12.2004; Trib. Firenze, 7.1.2005; Trib. Milano, 16.11.2005; Trib. Bologna, 14.5. 2007), la notificazione alla società assolve molteplici funzioni, ma non ha lo scopo di consentirle di rendere la dichiarazione in udienza tipica dell'espropriazione presso terzi;
serve, da un lato, a mettere a conoscenza la società di un evento che, incidendo sulla compagine sociale, produce effetti indiretti anche nei confronti della società stessa;
dall'altro lato, è funzionale a rendere immediatamente operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l'effetto tipico del pignoramento e che consegue all'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito. Alla luce di quanto sopra, si ritiene di aderire a quella parte della giurisprudenza secondo la quale le modifiche apportate all'art. 2471 cc siano determinanti e facciano considerare superata la tesi del pignoramento presso terzi, a favore di un procedimento esecutivo ad hoc, del tutto nuovo ed estraneo rispetto allo schema dell'espropriazione presso terzi, da svolgersi mediante notifica al debitore ed alla società di un atto complesso e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, senza dover invitare la società a rendere la dichiarazione di cui all'art.547 cpc e tanto meno instaurare l'eventuale giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Anche l'elemento che potrebbe accomunare al pignoramento presso terzi il pignoramento di quote – cioè la notifica del pignoramento alla società – si giustifica con la sola esigenza di consentire l'immediata annotazione del pignoramento nel medesimo libro soci. Posta dunque la ricorrenza di una espropriazione ad hoc, dal momento, poi, che l'art. 2471 cc prevede che l'ordinanza che dispone la vendita da parte del GE debba essere notificata alla società a cura del creditore procedente e che, da detta notifica, decorra il termine di novanta giorni di cui all'art.497 cpc cc per formulare l'istanza di vendita, la fase finale del pignoramento della quota di Srl torna nel solco della procedura espropriativa mobiliare presso il debitore, con conseguente applicabilità degli art. 534 e ss. del codice di procedura civile. In estrema sintesi, con l'art. 2471 c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003 di riforma del diritto societario, il legislatore ha attribuito al pignoramento di quote di s.r.l. la forma di pignoramento "documentale", che appare coerente con la qualificazione della quota come bene immateriale iscritto in un pubblico registro, ed è quindi alternativa rispetto alla forma del pignoramento presso terzi. La norma in parola prescrive che il pignoramento debba eseguirsi mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese e ciò al fine di renderlo opponibile ai terzi. Il comma 2 prevede poi che l'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione sia notificata alla società a cura del creditore e il comma 3 che “se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo”. Le peculiari formalità prescritte sono dirette a garantire, per quanto possibile, la partecipazione della società, nonché che la vendita sia effettuata a favore di un soggetto gradito dalla società al fine di tutelare l'aspetto personalistico che caratterizza le società a responsabilità limitata. Inoltre, la stessa si applica in modo analogo sia ald una società con più soci, sia ad una srl con socio unico: ciò significa che la società, rappresentata dal socio unico, può esercitare il diritto di prelazione previsto dal terzo comma dell'articolo 2471. Difatti, la società è un'entità giuridica distinta dal socio, che è la persona fisica o giuridica che la possiede: la società ha una propria personalità giuridica, può stipulare contratti, possedere beni e risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio;
il socio, invece, risponde dei debiti della società con il proprio patrimonio solo in alcuni casi specifici e in linea di massima solo per la quota di capitale che ha versato. Conseguentemente non colgono nel segno le argomentazioni proposte dalla società opponente, dovendosi stimare che correttamente il GE abbia fatto applicazione della normativa innanzi delineata. Ed infatti, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 124/2021, veniva disposta la vendita con incanto delle quote societarie detenute da nella società Controparte_2 CP_1
Ciò posto, bisogna distinguere tra le modalità di vendita con incanto (disciplinata, per l'espropriazione mobiliare dagli artt. 534 e ss. e per l'espropriazione immobiliare dagli artt. 576 e ss.) e senza incanto: mentre in quest'ultima l'aggiudicazione è sempre definitiva (e da essa decorrono i termini per il versamento del saldo del prezzo), nell'asta con incanto l'aggiudicatario è sempre provvisorio (entro 10 giorni dall'aggiudicazione, infatti, è possibile presentare nuove offerte d'acquisto superiori al prezzo raggiunto nell'incanto, e tali offerte saranno efficaci solo se il prezzo offerto supera di almeno 1/5 quello raggiunto nell'incanto). Trascorso il riferito termine senza che nessuno abbia presentato offerte in aumento, l'aggiudicazione diverrà definitiva, e l'aggiudicatario sarà tenuto a saldare il prezzo nei termini stabiliti nell'ordinanza di vendita. Avvenuta nel caso che ci occupa la vendita mobiliare con incanto, conclusasi con l'aggiudica provvisoria delle quote societarie staggite (segnatamente a favore di Parte_3
in data 09.05.2023 per l'importo di euro 37.000,00), opportunamente la
[...] CP_1 si avvaleva della disposizione di cui all'art. 2471 comma 3 cc. (che prescinde dalla previsione nello statuto societario del diritto di prelazione dei soci – che viene in rilievo nel caso di trasferimento di quote e non di espropriazione - bensì è subordinata alla sola previsione, sempre statutaria, della libera trasferibilità delle partecipazioni societarie), facendo pervenire al proprio legale alle ore 12.20 del 18.05.2023 - giusta nota in istanza- (e, dunque, nel termine di cui al prefato articolo) istanza ex art. 2471 3° co. cc (giusta art. 10.1 dello statuto e delibera societaria del 15.05.2023 in atti) di presentazione di acquirente delle quote, segnatamente la DF Service Srl, offerente per l'acquisto delle quote in esame il medesimo prezzo per il quale era stata disposta la precedente aggiudica provvisoria. Consequenzialmente, il GE disponeva la revoca del successivo provvedimento versato in atti il 31.05.2023 dal P.D., dott. con il quale costui aveva provveduto a Persona_2 fissare ulteriore incanto per il 18.10.2023, avendo ricevuto, sempre nel termine di dieci giorni dall'aggiudica (ovvero in data 19.05.2023), una offerta di acquisto in aumento;
tale revoca era dovuta al fatto che il Giudicante dava la dovuta priorità temporale ed anche giudiziale alla istanza con cui la esercitava la facoltà concessagli dall'articolo in CP_1 parola, ricorrendone i presupposti di legge. Per le ragioni innanzi esplicitate, quindi, la opposizione spiegata avverso la ordinanza, resa dal GE in data 06.06.2023 nella procedura esecutiva n. 124/2021, che ha disposto sospendersi le operazioni di vendita fissate per il dì 18.10.2023 in ragione dell'avvenuta (pacificamente prioritaria) presentazione da parte della società dell'istanza ex art. CP_1
2471 3° co. cc., va rigettata perché infondata al lume delle suesposte argomentazioni, con consequenziale conferma della gravata ordinanza. 3. In puntodi spese di causa, è bene innanzitutto precisare che, ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al “peso” economico della controversia e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile. Questo il principio espresso dalla Cass. civ., Sez. III, con la sentenza n. 35878 del 6 dicembre 2022. Ebbene, nel caso in esame l'atto esecutivo può considerarsi direttamente riguardante il bene pignorato (inerendo alla sospensione della vendita delle quote societarie per cui è causa) ed il valore del bene staggito (id est partecipazioni societarie) è individuabile nel prezzo di aggiudica/acquisto (€. 37.000,00). Pertanto, le spese di causa, la cui condanna segue la soccombenza, vanno poste a carico della parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Esse sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147 del 13.08.2022.. Si precisa come l'art. 5 comma 1 del medesimo D.M. non escluda - come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit. stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3 - che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, la sottoscritta, in applicazione del formante giurisprudenziale, ritiene di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Per tale ragione, pertanto, computa, ai fini della liquidazione delle fasi di fatto espletate, i valori minimi dello scaglione tabellare immediatamente precedente a quello riferibile al valore di causa, essendo emersi l'esiguo numero e la bassa complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate (studio €. 460,00, introduttiva €. 389,00 e decisionale €. 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 8853/2023, promossa da contro Parte_1 CP_1
e , definitivamente pronunciando, nel contraddittorio
[...] Controparte_2 delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto conferma la ordinanza in questa sede gravata, resa, in data 06.06.2023, dal G.E. della procedura esecutiva n. 124/2021, cui si rinvia per il prosieguo della medesima;
- pone a carico di , in persona del legale rapp.te p.t., le Parte_1 spese di lite sostenute della , in persona del legale rapp.te p.t., nonché CP_1 da , unitariamente rappresentati e difesi, che si liquidano in Controparte_2 complessivi €. 1.700,00 oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge. Così deciso in Salerno, 13.05.25 Il Giudice Alessia PECORARO