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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9272 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento avente il n. 56742 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
(C.F. ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (CF ) tutti nella qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3
eredi di nato a [...] il [...] e deceduto in Roma il 05.02.2015, Persona_1 elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere dei Sangallo 1 presso lo studio dell'Avv. Francesco
Romanini che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo
ATTORI
E
, (P. Iva ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Viale del Policlinico n. 155, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Frustaci come da procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI
per parte attrice: “Nel merito, accertata la carenza assistenziale nei confronti del signor Per_1
, accertare e dichiarare la duplice responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, da parte
[...] dell' e per l'effetto condannare Controparte_2 quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non, tutti subiti e subendi in favore dei signori
, e in proprio e nella qualità di eredi del signor Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella misura che risulterà nel corso dell'istruttoria ovvero in quella maggiore o Persona_1 minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese competenze e onorari”;
per parte convenuta : “si chiede che l'on. Tribunale adito voglia Controparte_1
rigettare la domanda avversaria siccome inammissibile nonchè illegittima e infondata in fatto e in diritto per tutte le causali di cui in narrativa e/o comunque accertare e dichiarare che l'
[...]
non è tenuta alla corresponsione di alcuna Controparte_3
somma nei confronti di parte attrice per tutte le ragioni ivi esposte. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_3
chiedevano accertarsi e dichiararsi la responsabilità della Persona_1 [...]
in merito alle condotte, ritenute imperite e negligenti, tenute dai sanitari in Controparte_3
occasione del ricovero del de cuius in data 02.02.2015 che causavano il suo decesso Persona_1
il 05.02.2015. Chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale subìto iure proprio per la perdita del proprio congiunto.
In particolare, a sostegno della domanda, parte attrice esponeva quanto segue:
-che, in data 10.12. 2014, il de cuius, coniuge di e padre di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
cadeva da una scala presso la propria abitazione;
[...]
-che, nei giorni seguenti alla caduta, il predetto accusava dolori a carico dell'emicostato sinistro e della regione dorso lombare;
-che, a causa del perdurare della sintomatologia, in data 27.12.2014, veniva portato Persona_1 dai familiari presso il pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma ove, a seguito di accertamenti, veniva formulata la seguente diagnosi: trauma emicostato sinistro con infrazione della
X costa di sx su lesione osteolitica con prognosi di giorni dieci salvo complicazioni”;
-che, continuando ad accusare dolori sempre più forti nella regione toracica-addominale che gli impedivano di eseguire qualsiasi movimento, il assumeva degli antidolorifici prescritti dal Per_1
proprio medico curante che, tuttavia, non alleviavano la sintomatologia dolorosa;
Per_
-che, pertanto, in data 19.01.2015, il si sottoponeva a risonanza magnetica dal cui referto emergeva “frattura del soma di D5 con edema della spongiosa ossea;
il muro posteriore protrude nel canale vertebrale determinando fenomeni compressivi sulla corda midollare;
-che, il 23.01.2015, il effettuava una visita neurochirurgica presso il dott. della Clinica Per_1 CP_4
“Mater Dei” di Roma, il quale indicava di sottoporsi con urgenza ad intervento chirurgico e si adoperava, tra l'altro, affinchè potesse essere chiamato dal entro una settimana;
Controparte_1
-che, vista la mancata chiamata da parte dell'ospedale e aggravandosi le sue condizioni, dietro consiglio sempre del dott. in data 01.02.2015 il chiamava un'ambulanza che lo CP_4 Per_1
accompagnava al Pronto Soccorso del Controparte_1
-che il permaneva al Pronto Soccorso, per carenza di posti letto, sino al pomeriggio del Per_1
2.02.2015, data in cui veniva trasferito nel reparto di Neurochirurgia con diagnosi di “ frattura soma
D5”ed anamnesi all'ingresso “..riferiva peggioramento della sintomatologia dall'incirca 10 giorni con ipostenia ad entrambi gli AAII e parestesie a tipo scossa elettrica determinanti una importante limitazione funzionale della deambulazione..”;
-che, in data 03.02.2015, il veniva sottoposto ad ulteriori indagini, quali Rx Torace, ECG e Per_1
videat cardiologico, che evidenziavano un modesto diffuso rinforzo della trama bronco-vasale ed un blocco di branca destra;
-che, in data 04.02.2015, visto l'aggravamento delle condizioni cliniche del paziente, i sanitari del nosocomio contattavano i familiari informandoli di voler anticipare la data dell'intervento, che veniva eseguito nella medesima giornata senza criticità e nel post operatorio il paziente risultava stazionario con VMK al 50%;
-che il 5.02.2016 il veniva colto da ipotensione (PA 80/60 mmHg) senza perdita di coscienza;
Per_1 pertanto veniva eseguito con urgenza l'esame di emocromo ed EGA, proseguita la terapia con VMK
50%;
-che, all'esame EGA, venivano richiamati in allerta i medici rianimatori che somministravano 3 fl di
CaCl. Amidolide 500ml e soluzione fisiologica 1000 ml, mentre alle 18.45, a seguito di ECG, veniva allertato il cardiologo di guardia ed erano inviati gli esami per enzimi cardiaci con urgenza;
-che alle ore 19.00 il cardiologo di guardia nell'attesa dei risultati degli enzimi cardiaci indicava la somministrazione di Clexane 6.000 Ul fi sottocute e nel contempo veniva sollecitato il laboratorio del Dipartimento Emergenza Accettazione DEA;
-che, alle ore 19.10 la pressione arteriosa era di 80/60 e si proseguiva con ossigenoterapia e somministrazione di liquidi, alle ore 19.30 il Gallo appariva stazionario;
-che, alle ore 19.58 il laboratorio DEA comunicava che il valore della era pari a 4,5 ug/l; Parte_4 -che il decorso in reparto era così descritto “ore 20:00 contattato emodinamista di guardia su consiglio del cardiologo di guardia per procedura d'urgenza. Si resta in attesa di trasferimento presso emodinamica della IV chirurgica per procedura d'urgenza. Ore 20.15 pz clinicamente stazionario.Si sollecita emodinamica IV chirurgica. Si esegue nuovo ECG. Ore 20.30 pz stazionario.PA 70/60 mmHg. In attesa emodinamica.Ore 20:55 si trasporta il pz presso Emosinamica
IV chirurgica.Si allerta l'anestesista di guardia per accompagnareil pz durante il trasporto”;
-che nella diaria del 05.02.2015 veniva annotato quanto segue: “5/2/2015 assistenza anestesiologia in corso di PCTA. Al mio arrivo pz obnubilato, rallentato, scarsamente collaborante, ipoptensione marcata con quadro di shock cardiogeno. Inizia monitoraggio multiparametrico ..+infusione di dopamina a dosaggi crescenti..+ossigenoterapia in VM 50%. Visto l'ipotensione refrattaria,
l'alterazione del sensorio e il quadro angiografico di malattia ipercritica trivasale si procede a
IOT..Quadro di dissociazione elettromeccanica. Si procede secondo proocollo ALS…Si posiziona
PMK.Manovre protratte nel tempo senza successo.All'ecocardiografia cuore fermo.Ore 23.15 Si sospendono le manovre rianimatorie ..05/02/2015 Coronarografia +PTCA …giunge i condizioni cliniche gravissime.Poco orientato, ipoteso in stato di shock cardiogeno PA 60/30 mmHg, FC 90 bpm. La coronarografia diagnostica dimostra occlusione dell'IVA del tratto prossimale..subocclusione in successione della Cx e occlusione della coronaria destra. Durante il tentativo di PCI su IVA si assiste a dissociazione elettromeccanica. Si eseguono manovre rianimatorie come da linee guida con l'aiuto dei colleghi rianimatori, senza successo.Alle ore 23.15 si sospendono manovre rianimatorie”;
-che in data 6.02.2015 era richiesto un riscontro diagnostico per presunta causa di morte per infarto acuto del miocardio” e in data 9 febbraio 2015 veniva refertato l'esame istologico intraoperatorio al di sotto del sacco durale che indicava “Metastasi da adenocarcinoma”;
-che, in data 16.02.2015 venivano refertati i prelievi istologici relativi alla autopsia eseguita il
09.02.2015 presso il Policlinico Tor Vergata di Roma da cui emergeva: “Edema e congestione polmonare acuti, enfisema polmonare. Infarto acuto della parete postero settale del ventricolo sinistro del cuore ed infarto ricorrente della parete laterale del ventricolo sinistro. Ipertrofia cardiaca..marcata aterosclerosi calcifica stenosante tricoronarica. Epatocarcinoma estesamente necrotico..insorto su epatopatia cronica in evoluzione cirrogena. Tumore spodogeno di milza.
Arterio-arteriosclerosi renale.Stasi acuta e cronica pluriviscerale. Esiti come da recente intervento chirurgico al rachide dorsale con punti di sutura a tenuta.Assenza di alterazioni macroscopiche dei tessuti molli paravertebrali…”; -che, pertanto, era evidente la carenza assistenziale perpetrata dai sanitari della struttura convenuta atteso che l'episodio critico del 05.02.2015 non era stato trattato con la dovuta tempestività, come attestato dal dott. consulente di parte attrice, e risultante dalla stessa cartella clinica;
Persona_2
-che, in effetti, dalla consulenza stilata dal predetto consulente sarebbe emerso che i sanitari avrebbero atteso oltre un'ora prima di eseguire un esame ECG e di allertare con urgenza il cardiologo di guardia;
-che, nonostante la segnalazione dell'urgenza, gli esiti degli enzimi cardiaci pervenivano soltanto alle
19.58;
-che, in virtù dell'esame elevato della indicativo per sofferenza cardiaca in atto, e della Parte_4
prescrizione del medico di guardia al trasferimento del paziente presso idoneo reparto, il trasferimento presso il Reparto di Emodinamica sarebbe avvenuto soltanto alle ore 20.55;
-che, di conseguenza l'attesa prolungata da parte dei sanitari avrebbe inciso in senso negativo sulle chance di sopravvivenza del che, nonostante le manovre rianimatorie, decedeva;
Per_1
-che, pertanto, la struttura convenuta doveva ritenersi responsabile della condotta negligente dei propri sanitari per l'assistenza e inadeguata prestata a , configurandosi la c.d. perdita Persona_1
di chances di sopravvivenza in relazione al danno biologico spettante agli attori iure hereditatis, atteso il lasso di tempo intercorso tra l'esordio della patologia cardiaca e il decesso;
-che, altresì, doveva essere riconosciuto agli attori il danno iure proprio subìto nella qualità di eredi per la perdita del proprio congiunto, nonché il danno patrimoniale per la privazione dell'apporto economico che il forniva al proprio nucleo familiare. Per_1
Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, Controparte_2
la carenza di legittimazione attiva degli attori, non avendo essi allegato la prova della loro qualità di eredi.
Nel merito, deduceva l'assenza di qualsivoglia responsabilità in merito ai fatti di causa, la correttezza dell'operato dei sanitari, evideziando che, viste le condizioni scadute del paziente, lo stesso avrebbe avuto scarse possibilità di sopravvivenza a seguito dell'insorgenza di infarto miocardico acuto.
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Cardiologia, con ordinanza del 24.03.2022 il Giudice formulava ex art.185 bis c.p.c una proposta conciliativa che tuttavia non veniva accettata dalle parti.
Successivamente questo Giudice, medio tempore designato per la trattazione del presente giudizio, celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione. Preliminarmente va rilevata la legittimazione ad agire degli attori intervenuti nella qualità di eredi di
. Sul punto può richiamarsi la sentenza della Corte di Cassazione n. 12065/2014 a Persona_1
Sezioni Unite che, seppur premettendo che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al
D.P.R. 28 dicembre del 2000 n. 445 artt. 46 e 47 non costituisca di per se prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A., ha affermato che “tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. come novellato dalla L. n. 69/2009 , art. 45 , comma XIV, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità della dichiarazione sostitutiva suddetta”; ed ancora, la recente Ordinanza della Cassazione n.817/25 in tema di legitimatio ad causam, che ha chiarito che colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire).
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, pertanto, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato.Tuttavia, ha chiarito ulteriormente la Suprema
Corte, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.
Cio posto, tenuto conto che gli attori hanno versato in atti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la dichiarazione di successione (cfr. memoria 183 VI co. n.2 c.p.c.), tenuto conto del loro intervento nel presente procedimento, atto implicitamente compatibile con la volontà di accettazione tacita dell'eredità, si ritiene che tale documentazione sia idonea a provare la loro qualità di eredi di e, quindi, la titolarità del rapporto dedotto in giudizio. Appare, quindi, infondata Persona_1
l'eccezione sollevata dalla parte convenuta. Passando al merito della controversia, gli odierni attori hanno censurato nei confronti dei sanitari della struttura convenuta la presunta sussistenza di profili di responsabilità per quanto attiene alla carenza assistenziale nei confronti del congiunto , chiedendo di accertare e dichiarare Persona_1
la duplice responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, dell' Controparte_2
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali subiti, in proprio e nella qualità di eredi, di . Persona_1
Occorre, inanzitutto, qualificare il tipo di responsabilità ascrivibile alla struttura convenuta, atteso che l'evento risale a periodo antecedente alla legge n. 24/2017 . Parte_5
Secondo il principio oramai consolidato in materia, la struttura sanitaria è chiamata a rispondere sia dei pregiudizi eziologicamente ricollegabili alle proprie inadempienze specifiche che a quelle eventualmente imputabili all'operato dei propri medici, ancorché non legati alla stessa da vincolo di lavoro subordinato (Cass. n.1620/12; 1043/2019). La responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può, dunque derivare a norma dell'art. 1218 c.c. sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono poste direttamente a carico dell'ente debitore, sia a norma dell'art. 1228
c.c. dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
Secondo la giurisprudenza consolidata ancor prima dell'entrata in vigore delle leggi c.d. e CP_5
il rapporto del paziente con la struttura sanitaria sia quello con il medico curante andava Pt_5 inquadrato nell'ambito della responsabilità contrattuale, in virtù della stipulazione, da un lato, di un contratto atipico, definito di spedalità o di assistenza sanitaria, dall'altro della sussistenza di un contatto sociale qualificato.
L'art. 3 d.l. 158/2012 ha poi escluso la responsabilità penale del medico il quale si attenga alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e che si ritrovi in astratto in ipotesi di colpa lieve, mantenendo fermo comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.
Orbene, il richiamo all'art. 2043 c.c. nella citata legge, aveva creato dei contrasti giurisprudenziali circa l'applicazione dei tipici criteri di accertamento della responsabilità civile del medico improntati, in via consolidata, sul contatto sociale e sullo schema contrattuale. La Suprema Corte aveva inizialmente ritenuto che, anche dopo la legge Balduzzi, la materia della responsabilità civile dovesse restare ancorata all'interpretazione consolidatasi sulla natura contrattuale della responsabilità del medico oltre che della struttura sanitaria da contatto sociale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha successivamente riconosciuto come l'applicazione al medico dello statuto della responsabilità aquiliana fosse stata sancita invece in modo esplicito dalle disposizioni contenute nella Legge Gelli, che aveva proprio inteso innovare la disciplina relativa alla natura della responsabilità del personale sanitario, il quale, nel nuovo sistema, è chiamato a rispondere a titolo extracontrattuale, confermando, invece, per quanto concerne quella della struttura sanitaria, che il legislatore non ha apportato modifiche, restando ancorata a precedente giurisprudenza di legittimità, per cui questa risponde a titolo di responsabilità contrattuale.
L'art. 7, comma 3, della citata legge, infatti, qualifica quella del medico in termini di responsabilità extracontrattuale, prevedendo espressamente che “l'esercente della professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Con la sentenza n. 28994 dell'11 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha segnatamente affrontato la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017. Ed in effetti, in merito alla collocazione intertemporale della nuova disciplina, ha affermato il principio di diritto secondo cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 189/2012, al pari di quelle contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
Definita la natura contrattuale della responsabilità della parte convenuta, occorre valutare quanto emerso dalla relazione peritale in atti, ed in particolare, se risulti accertato il nesso causale tra la prestazione sanitaria e il danno asseritamente subìto dagli attori.
I Consulenti nominati, nella persona del dott. e del dott. , hanno Persona_4 Persona_3
preliminarmente illustrato gli aspetti della patologia (cardiopatia ischemica e nello specifico IMA) da cui fu colpito , con indicazione dell'iter diagnostico-terapeutico da mettere in atto in Persona_1
casi ad esso assimilabili. In particolare, hanno evidenziato che la cardiopatia ischemica è una patologia caratterizzata da un inadeguato apporto di sangue ed ossigeno ad una porzione del miocardio, la cui causa più comune è rappresentata dalla malattia aterosclerotica di uno più arterie coronarie che portano uno squilibrio tra la domanda e l'apporto di ossigeno al miocardio.
Le alterazioni del lume coronarico sono tipicamente causate da:
- Placche aterosclerotiche che limitano i sopracitati aumenti della perfusione, nonostante l'aumento della richiesta di sangue. Cause di aumento della domanda di ossigeno come nel caso di una ipertrofia ventricolare sinistra.
- Alterazione del contenuto di ossigeno (carbossiemoglobina, anemia).
-Alterazione dell'autoregolazione della microcircolazione (Angina di . CP_6
I Ctu hanno spiegato che la cascata ischemica comincia con un deficit di perfusione e, succesivamente, compaiono la disfunzione diastolica, per l'alterazione della capacità di rilasciamento del miocardio, la disfunzione sistolica con alterazione della contrattilità ventricolare e dopo le alterazioni dell'elettrocardiogramma (ECG), con il presentarsi dei sintomi. In relazione all'infarto del miocardio, la patologia è caratterizzata da un quadro acuto suggestivo di ischemia cardiaca (dolore toracico), rialzo dei markers di danno cardiaco e ad alterazioni caratteristiche dell'ECG, intendendo per markers delle proteine che si trovano nelle fibre muscolari del cuore e che rilasciate nel caso di danno cardiaco. Tra queste proteine, rilevante importanza rivestono le Troponine in quanto regolano la contrazione muscolare con l'interazione tra actina e miosina.
Cio posto, è possibile classificare l'infarto miocardico acuto (IMA) in 5 differenti tipologie:
- Tipo 1, IMA classico per alterazione scatenata dalla placca aterosclerotica.
- Tipo 2, IMA che si verifica in caso di discrepanza tra domanda e offerta di ossigeno.
- Tipo 3, IMA che si presenta acutamente con morte cardiaca improvvisa.
- Tipo 4, IMA che si presenta in seguito ad un trattamento percutaneo.
- Tipo 5, IMA che si presenta dopo un trattamento di rivascolarizzazione o bypass.
L'IMA determina, quindi, delle alterazioni caratteristiche a carico dell'ECG in relazione alla tipologia di lesione che si verifica, potendosi distinguere due forme:
-Infarto miocardico acuto senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI).
- Infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI) ove il sopraslivellamento sta ad indicare la presenza di una lesione transmurale, dovuta all'occlusione completa della coronaria a cui segue una negativizzazione dell'onda T, con comparsa dell'onda Q (che mostra la necrosi del muscolo cardiaco).
La sintomatologia è, di frequente, legata al dolore toracico, sebbene nei soggetti più anziani, ed in particolare nei diabetici, ci sono “sintomi atipici” (dolore atipico, sincope, calo pressorio, aritmie), con maggiore incidenza di episodi di shock cardiogeno.
Tanto premesso, i CTU hanno sottolineato come l'infarto miocardico acuto rientri tra le patologie tempo-dipendenti, in quanto minore è il tempo entro il quale viene formulata la diagnosi, migliore sarà la prognosi per il paziente che potrà beneficiare celermente di idoneo trattamento. In tal senso hanno evidenziato che: “Infatti, il quadro descritto è caratterizzato da una mortalità elevata e da una chiara relazione lineare tra mortalità e ritardo al trattamento. In particolare, analizzando la letteratura in merito, è riportata una elevata possibilità di sopravvivenza (O.R.:0.49) se il paziente viene trattato entro 90 minuti, sottolineando che nei pazienti in shock cardiogeno ogni 10 minuti di ritardo la mortalità cresce del 3.31%”.
Atteso che la criticità del quadro clinico nel caso di specie è iniziato alle ore 17.45 “il paziente presenta episodio ipotensivo (PA: 80/60 mmHg)”, come previsto dalle Linee guida europee ESC
2012 e da quelle americane AHA 2014 inerenti la gestione dei pazienti con manifestazioni cliniche che possano far presagire una condizione infartuale -come il dolore toracico (sintomo tipico) o altre condizioni, quali palpitazioni, sincope, fiato corto, nausea e vomito (sintomi atipici) - sarebbe stato opportuno secondo il Collegio eseguire un monitoraggio ECG il prima possibile (solitamente entro
10 minuti) per verificare il corretto funzionamento del quadro cardiologico: “Nel caso di specie,
l'elettrocardiogramma veniva effettuato con un ritardo notevole dall'esordio della sintomatologia, intorno alle ore 18.45 “Eseguito ECG ed allertato in urgenza il cardiologo di guardia, inviati prelievi per enzimi cardiaci d'urgenza. Il cardiologo di guardia chiede di prendere in visione il tracciato
ECG precedente dopo aver visionato il tracciato attuale inviato via fax”. In merito alla gestione, una volta individuato il quadro elettrocardiologico, si verificava un altro episodio censurabile. Alle ore
19.00 si legge in cartella: “il cardiologo di guardia, in attesa di riscontro enzimi cardiaci consiglia di somministrare Clexane 6000 UI fl sottocute. Si sollecita il laboratorio DEA”.
L'elettrocardiogramma registrato evidenziava chiaramente il sopraslivellamento del tratto ST-T come da infarto miocardico transmurale anteriore esteso in evoluzione”.
Poiche, in effetti l'esame ECG effettuato alle ore 18.45 mostrava il sovraslivellamento del tratto ST indicativo di infarto miocardico acuto in sede anterolaterale in evoluzione che necessitava di un intervento immediato, i Consulenti hanno descritto quale sarebbe stato il trattamento corretto da attuare nel caso di specie: “La gestione necessita di un trattamento di riperfusione precoce, il cui tempo ha un'importanza prioritaria (il tempo definisce la quantità di miocardio salvato). Le misure iniziali nel protocollo di gestione dello STEMI prevedono lo schema MANO (morfina, ASA, nitrati e ossigeno per trattare l'eventuale dolore e ridurre il rischio di complicanze) seguito sempre e in tempi più rapidi possibili da un intervento di rivascolarizzazione. L'obiettivo è quello di ripristinare in tempi brevi il flusso di sangue al tessuto cardiaco ed evitare la necrosi miocardica. Il suindicato trattamento può essere eseguito attraverso una tecnica di trombolisi oppure attraverso un cateterismo urgente, con impianto di stent a livello dell'arteria occlusa, che prende il nome di PTCA primaria. La PTCA è lo strumento con maggiore tasso di ricanalizzazione (pag. 20 Ctu).
Da qui è stato evidenziato come il quadro clinico del , unitamente all'Elettrocardiogramma, Per_1
sarebbero stati sufficienti per formulare la diagnosi di infarto miocardico acuto STEMI, anche in assenza di rilievo ematochimico di marker di danno miocardico (enzimi cardiaci), essendo, quindi, indicato trasferire immediatamente il paziente in emodinamica per un trattamento mediante PTCA primaria. Nello specifico, hanno spiegato, l'importanza della rapidità dell'intervento, come fissato dalle Linee guida in materia, è finalizzata a preservare la maggior quantità di miocardio possibile, senza dover attendere i risultati degli enzimi miocardici alla luce di un quadro elettrocardiografico di palese sovraslivellamento ST-T (indicativo di un danno trasìnsmurale acuto).
Sul punto i Ctu hanno riportato la successione degli eventi clinici determinanti che non sarebbero stati gestiti correttamente dal personale sanitario: “-alle ore 19.58 giungevano i risultati degli esami ematochimici che evidenziavano “Creatinchinasi
Isoenzima MB 2,7 con v.n. 0.6,7; Mioglobina 4087 con v.n. 28-72; Troponina ultrasensibile 4,5 con v.n. Alle ore 19.58 giungevano i risultati degli esami ematochimici che evidenziavano:
“Creatinchinasi Isoenzima MB 2,7 con v.n. 0.6,7; Mioglobina 4087 con v.n. 28-72; Troponina ultrasensibile 4,5 con v.n.
-alle ore 20.00 (circa due ore ed un quarto dopo l'inizio dei sintomi) veniva contattato l'emodinamista di guardia. Il trasferimento in emodinamica avveniva alle 20.55, dopo circa un'ora. Questa ulteriore ora rappresenta parte del ritardo evitabile soprattutto in considerazione della presenza al Policlinico di sale di emodinamica attive h24 per 365 giorni l'anno”. CP_2
Sempre a riprova della condotta attendista dei sanitari, i ctu hanno riportato un esempio di corretta gestione (come da Linee guida) del percorso diagnostico terapeutico di un paziente con STEMI e shock cardiogeno, come nel caso di specie:
“1) 17.45: ipotensione.
2) 18.00: esecuzione dell'ECG in 12 derivazioni e diagnosi di STEMI, contattato l'emodinamista e preparata la sala di emodinamica.
3) 18.30: il paziente entra in sala per effettuare cateterismo diagnostico ed angioplastica”.
Tanto premesso, i ctu hanno considerato notevole il lasso di tempo intercorso tra la diagnosi e il trattamento praticato nel senso che “Il ritardo accumulato consta di circa 150 minuti (considerando
l'orario di ipotetica esecuzione della PTCA in caso di corretto iter diagnostico-terapeutico), dall'esecuzione dell'ECG sino al trasporto in sala emodinamica. Viste le considerazioni sopra effettuate, e tenendo a mente la perdita, testimoniata dalla letteratura, di circa 3,31% di possibilità di sopravvivenza ogni 10 minuti di ritardo dal trattamento percutaneo, è possibile stimare una riduzione delle chance di circa il 49,5%”(pag.22 Ctu).
In conclusione, i CTU rispondendo puntualmente ai quesiti posti dal giudice, hanno censurato la condotta dei sanitari della struttura convenuta convenuta i quali, in presenza di un quadro clinico evidente di danno cardiaco, non hanno eseguito il trattamento idoneo sul paziente al fine di bloccare la progressione dell'infarto miocardico in atto. Nello specifico, in relazione al nesso causale esistente tra l'operato dei medici e l'esito mortale, considerando la condizione morbosa in atto di Per_1
e la relazione di concorso-coesistenza, hanno affermato che: “Dall'esame della
[...] documentazione si evidenzia un nesso causale tra l'operato dei medici e l'esito mortale, considerando la condizione morbosa in atto del Sig. e la relazione di concorso-coesistenza. Risulta Persona_1 opportuno tenere a mente, come poc'anzi descritto, che la corretta gestione della patologia in esame sarebbe dovuta necessariamente avvenire in minor tempo, riducendo il danno miocardico e verosimilmente impedendo un aggravamento prognostico. Per tale ragione si evidenziano profili di censura a carico del personale sanitario che a diverso titolo si è occupato della gestione del Sig.
” (pag. 22 Ctu). Di talchè hanno considerato rilevante l'incidenza del ritardo da parte Persona_1 dei sanitari nell'esecuzione del trattamento appropriato per le condizioni cliniche e strumentali del paziente: “L'analisi della vicenda clinica permette di evidenziare un significativo ritardo evitabile alla diagnosi ed all'inizio del trattamento. Tale ritardo, con elevata probabilità, può aver contribuito
a ridurre le chance di sopravvivenza del paziente. Un'appropriata gestione avrebbe consentito di risparmiare circa 2 ore e mezza (150 minuti) che in un paziente con infarto miocardico in shock cardiogeno, come nel caso di specie, equivalgono ad una riduzione del rischio di mortalità stimata del 49,5%. Il ritardo nella diagnosi della malattia e dell'avvio del percorso terapeutico ha comportato, inevitabilmente, un aumento del rischio di mortalità (pag. 23 Ctu).
Da ultimo, nella successiva integrazione all'elaborato peritale, è stato ribadito dai Consulenti che sussiste il nesso causale tra la condotta attendista dei sanitari del e la morte di Controparte_1
. Persona_1
Ciò posto, tenuto conto di quanto emerso dalla CTU può ritenersi acclarato che, a causa della condotta negligente dei sanitari, consistita nel ritardo nell'esecuzione del trattamento di ben 150 minuti, sia subentrato il peggioramento del quadro clinico del , sino allo shock cardiogeno che lo ha portato Per_1
al decesso.
Orbene, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e
41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Di conseguenza è censurabile la condotta del medico ritenuta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista diligente ai sensi dell'art. 1176 co.
2 c.c.. ove il danneggiato, provato il contratto o il contatto sociale intercorso con il convenuto, dimostri i profili rispetto ai quali l'operato del professionista si sarebbe discostato dal modello di condotta delineato dalle leges artis e dai canoni di diligenza (prudenza e perizia che avrebbero dovuto orientarne l'attività) e dimostri quanto meno la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la prestazione e il danno, provando che l'esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all'evento dannoso, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino agli esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso (Cass. Civ. sez. III, 12.09.2013 n. 20904). Pertanto, il sanitario, essendo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso." (Cass. n. 16123/2010; cfr anche Cass.
S.U. n. 576/2008; Cass. n. 10741/2009).
Quanto all'onere probatorio, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 18102 del 31/8/2020; Sez. 3 - , Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; Sez. 3 - , Sentenza
n. 18392 del 26/7/2017).
All luce degli esiti della CTU in atti, che questo Giudice ritiene pienamente condivisibili, perche logici ed adeguatamente motivati, deve ritenersi acclarata la responsabilità dei sanitari della CP_2
convenuta; pertanto quest'ultima deve essere condannata al risarcimento del danno patito dagli attori per la morte del proprio congiunto.
In ordine alla richiesta risarcitoria iure proprio da perdita parentale, va ribadito che in relazione al danno sofferto per la perdita di un congiunto, il danno risarcibile va valutato alla luce della nota statuizione della Corte di legittimità (Cass. Sezioni Unite 11.11.2008 n. 26972), che ha definito in particolare i limiti e le condizioni di risarcimento del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, il danno non patrimoniale è comunque dovuto in quanto la condotta illecita ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati, che nella specie sono i diritti della famiglia, fondati sugli artt. 2, 29, 30 Cost., in relazione ai quali è stato tradizionalmente configurato il danno da lesione del rapporto parentale. L'esistenza del danno deve ritenersi nel caso di specie provata in base alla natura del vincolo familiare degli istanti con la vittima, che giustifica la presunzione della sussistenza del danno in oggetto ex art. 2729 c.c.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale sofferto per la perdita di un congiunto, si deve tener conto di quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in ordine alla liquidazione del danno morale derivante da fatto illecito del terzo, che, per sua natura, sfugge ad una valutazione economica vera e propria, potendosi effettuare soltanto con il ricorso all'equità. Sul punto la Suprema
Corte ha affermato che occorre tenere conto nella liquidazione del danno non patrimoniale dei diversi profili, precisando tuttavia che è onere della parte che richiede il risarcimento fornire tutti gli elementi per rendere il risarcimento più aderente al caso concreto (Cass. n. 8827/2003).
Ciò premesso, si ritiene di poter applicare i criteri in uso presso il Tribunale di Roma, che fanno riferimento ad un sistema “a punti” che tiene conto dei seguenti fattori: 1) rapporto di parentela o di coniugio tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
2) età della vittima ed età del superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto minore è tale età, in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore;
3) la convivenza tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretta era la frequentazione tra vittima e superstite.
Agli attori, quindi, vanno riconosciuti i seguenti importi quantificati secondo le Tabelle in uso presso questo Tribunale (aggiornate al 2025) – con valore punto base € 11.549,20, secondo il seguente prospetto:
a) per (C.F. ) Parte_1 C.F._1
-rapporto di parentela con il de cuius (coniuge) = punti n.20;
-età della vittima (76 anni) = punti n. 1,5;
-età del danneggiato (68 anni) = punti n. 2;
-punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima =punti 4; per un totale complessivo di 27,5 punti = € 317.693,00
b) per (C.F. ) Parte_2 C.F._2
-rapporto di parentela con il de cuius (figlio) = punti n. 18;
-età della vittima (76 anni) = punti n. 1,5;
-età del danneggiato (42 anni) = punti n. 3;
per un totale complessivo di 22,5 punti € 259.857,00
c) per (C.F. ) Parte_3 C.F._3
-rapporto di parentela con il de cuius (figlia) = punti n.18 ;
-età della vittima (76 anni) = punti n. 1,5;
-età del danneggiato (32 anni) = punti n. 3,5 ;
-punti per la convivenza tra la figlia e la vittima =punti 4;
per un totale complessivo di 27 punti = € 311.828,40
Sulle somme predette, poiché liquidata sulla scorta delle tabelle vigenti (aggiornate al 2025) - trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 1712/1995. La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi che hanno la funzione di coprire il ritardo. In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., S.U., n.
1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Di conseguenza per l'importo complessivo di euro 317.693,00 devalutato alla Parte_1
data del fatto (5.02.2015) in applicazione delle citate Tabelle di liquidazione si ottiene l'importo di euro 261.475,72; sulla predetta somma decorrono gli interessi nella misura accordata per i depositi vincolati (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) dalla data del fatto (5.02.2015) ) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.05.2025), l'importo finale
è così pari a € 352.835,00;
-per , devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) - Parte_2
la somma riconosciuta pari ad € 259.857,00 alla data del fatto (5.02.2015) si arriva ad un importo di
€ 213.874,07; applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (5.02.2015) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.05.2025), si arriva all'importo finale di € 288.601,42;
- per devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) – Parte_3
la somma riconosciuta pari ad € 311.848,40 alla data del fatto (5.02.2015) si arriva ad un importo di
€ 256.665,35; applicando, poi, gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto (5.02.2015) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita (31.05.2025), si arriva all'importo finale di € 346.343,93.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014.e ss.
Anche le spese della Ctu espletata nel presente giudizio, come liquidate in atti, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione tredicesima civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Fabiana
Corbo, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l' Controparte_7
n persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere agli attori a
[...]
titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte di , le Persona_1
seguenti somme: a la somma di euro 352.835,00; a la Parte_1 Parte_2
somma di euro 288.601,42 e a la somma di euro 346.343,93, secondo i criteri Parte_3
sopra indicati ed interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
2) condanna, altresì, l' al pagamento delle spese Controparte_1
di lite sostenute dagli attori, che liquida in euro 14.598,00 per compensi, euro 545,00 per spese, comprensive di contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali al 15, Iva
e Cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese spese della CTU medico-legale liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo