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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13070/2024 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente
TRA
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore rappresentati e difesi dall'Avv. Fuschino Pasquale Per_1
RICORRENTI
E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Maisto CP_1
Roberto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 03.06.2024 i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso il vano esperimento in via amministrativa, deducevano di aver proposto giudizio per ATP, ai sensi dell'art 445 bis c.p.c, all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti, in capo alla minore già beneficiaria dell'indennità di frequenza, i requisiti sanitari necessari per poter continuare ad usufruire dell'indennità anzidetta. Ed invero, i ricorrenti chiedevano, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, lamentando una sottovalutazione del quadro clinico della minore con particolare riguardo circa la disabilità intellettiva, il deficit dell'apprendimento, del linguaggio e, in generale, della necessità della stessa di sostegno scolastico. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, lette e considerate le note depositate, è stata decisa. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per quanto di seguito illustrato. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM
5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. È opinione di chi scrive che le conclusioni dell'ausiliare nominato nella pregressa fase meritino piena condivisione. Ed invero, il Dott. in sede di accertamenti peritali ha riscontrato che la minore risulta essere Per_2 affetta dalle seguenti patologie:
- Pregresso disturbo del linguaggio e disturbo emozionale in minore con difficoltà di apprendimento scolastico. Considerato complessivamente il caso in esame concludeva affermando che: “Tale quadro patologico ci permette di considerarla Non Invalido Civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o minore non invalido art. 2 L. 118/71)”, ritenendo, in definitiva, che il quadro patologico lamentato non determinava invalidità nella misura richiesta dalla legge per beneficiare della prestazione invocata. Quanto, poi, alle doglianze formulate dalle parti, l'ausiliare nominato è stato particolarmente esaustivo tanto nella considerazione della certificazione medica in atti quanto in quella della vita scolastica della perizianda specificando, infatti, di come ella la frequenti con profitto. Il Dott. in sede di esame obiettivo, ha riscontrato, infatti, le buone condizioni di salute Per_2 generale della minore che, prescindendo dalla timidezza che potrebbe essere tipica di qualsiasi minore in fase pre – adolescenziale, si presenta, oltre che vigile e collaborante, soprattutto autonoma nello svolgimento della sua vita personale e relazionale non trovandosi, quindi, nelle condizioni ex lege previste e richieste per il riconoscimento dell'indennità invocata. Reputato, quindi, l'elaborato esaustivo poiché specifico e puntuale e, come tale, utilizzabile anche nella presente sede, si è ritenuto di non accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Ed invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte.
È altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia che, tuttavia, non risulta essere né prospettato nè debitamente provata nel caso di specie.
Quanto alle spese, nulla è dovuto ex art. 152 disp.att. c.p.c.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Napoli, 29 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Dott. M.R.Lombardi