CA
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/08/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in appello depositato il 27.7.2023
da
, nata a [...] in data [...], res. Bergamo Parte_1 via XXIV Maggio 8, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Grassi del Foro di Monza presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di nato a [...] in data [...], res. Parte_2
Bergamo via XXIV Maggio 10/c, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fedora Rota e Sara Rossi del Foro di Bergamo presso lo studio delle quali ha eletto domicilio appellato e appellante incidentale con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia
della Curatrice speciale dei minori nato a Bergamo in [...]_1
16.12.2012 e nato a [...] in data [...], entrambi Parte_3 res. Bergamo via XXIV Maggio 8, Avv. Claudia Zanardini 1 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1639/2023 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 26.7.2023 e pronunciata nella causa iscritta al R. G. n. 941/2022 in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE: NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: All'esito dell'espletata istruttoria, e a fronte della relazione depositata dalla Neuropsichiatria infantile dell' ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, attesa la rilevanza delle dichiarazioni rese dai minori anche alla Dott.ssa valutata la tardività delle diagnosi ottenute in Persona_2 favore dei minori come imputabile al diniego perpetuatosi negli anni di effettuare gli opportuni controlli medici dal Signor permanendo le difficoltà dei minori a Pt_2 frequentare il padre e il nucleo familiare esteso dello stesso, disporre l'affidamento esclusivo dei minori in favore della Signora con collocamento Parte_1 prevalente degli stessi presso l'abitazione materna, riformando l'appellata sentenza, eliminando i pernottamenti dei minori presso l'abitazione del padre, atteso quanto riferito dagli stessi e oggetto delle predette relazioni, che potrà tenerli con sé per un pomeriggio a settimana, e a finesettimana alternati esclusivamente nelle ore diurne. Disporre che il padre possa trascorrere sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale, ma sempre prelevando i minori dalla casa materna esclusivamente nelle ore diurne. Invitare entrambi i genitori un percorso di sostegno alla genitorialità, giusta indicazione del reparto Neuropsichiatria Infantile dell di Bergamo e dei Controparte_1
Servizi Sociali intervenuti nel presente giudizio. Disporre in favore dei minori i percorsi psicoterapeutici emersi come necessari ed indifferibili nelle relazioni mediche di cui al fascicolo. Disporre, ove ritenuto opportuno, la verifica della prosecuzione di entrambi gli interventi di cui sopra ad opera dei Servizi Psicosociali di riferimento sino al naturale completamento degli stessi. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui l'Eccellentissima Corte d'Appello non intenda disporre l'affidamento esclusivo, in favore della madre disporre l'affidamento dei figli minorenni e ad Pt_4 Parte_1 Per_1 Pt_3 entrambi i genitori con collocamento presso la madre e che il padre possa vederli e tenerli con sé: - il mercoledì dall'uscita dalla scuola (o dalla conclusione degli impegni extrascolastici) sino alle ore 21.00 della stessa giornata;
- a settimane alterne dalle ore 12 del sabato (o dal termine degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori ) alle ore 20 della domenica;
- sette giorni nel corso delle vacanze natalizie, da individuarsi di comune accordo tra i genitori;
- tre giorni nel corso delle vacanze pasquali, - sette giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive, da determinarsi entro il giorno 31.5. di ogni anno. Disporre il percorso psicoterapeutico prescritto dagli specialisti in favore di entrambi i minori. Invitare i genitori a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità. Disporre, ove
2 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
ritenuto opportuno, la verifica della prosecuzione di entrambi gli interventi di cui sopra ad opera dei Servizi Psicosociali di riferimento sino al naturale completamento degli stessi. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
PARTE APPELLATA: Previo rigetto, per i motivi di cui in atti, dell'appello proposto: In via principale nel merito, a parziale riforma del capo 3, e in accoglimento dell'appello incidentale:
1. Affidarsi i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Pt_3 collocazione prevalente presso la madre in Bergamo, via XXIV Maggio, 8; la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle necessità della prole. Entrambi i genitori saranno tenuti a riferire ed aggiornare prontamente l'altro genitore di tutto ciò che riguarda e che riguarderà e in modo che possano effettivamente cogestire Per_1 Pt_3 la propria genitorialità condivisamente e partecipare attivamente alla vita dei bambini;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente;
e Per_1 Pt_3 non dovranno essere in alcun caso coinvolti nelle eventuali discussioni tra i genitori;
2. Disporsi che il padre terrà con sé i bambini con le seguenti modalità, salvo diversi accordi tra i genitori, anche in considerazione degli impegni professionali del dott.
dipendente presso una struttura sanitaria pubblica: -fine settimana alternati Pt_2 dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 20.00; -un giorno infrasettimanale, il mercoledì, con pernottamento, e un secondo giorno, dal pomeriggio dopo la scuola senza pernottamento, normalmente il martedì o il giovedì,
o altro giorno in considerazione degli impegni lavorativi del padre, qualora quest'ultimo si liberi dal lavoro e sempre previa telefonata alla madre, con rientro dei figli a casa di quest'ultima entro le ore 19.30; -suddivisione dal 24-30 dicembre e 31 dicembre/6 gennaio alternativamente, nonché tre giorni del fine settimana pasquale, dal sabato al lunedì compresi, facendo salvo il criterio dell'alternanza delle festività, e due settimane anche consecutive durante il periodo delle vacanze scolastiche estive da comunicarsi alla madre – anche con riferimento alla località prescelta – entro il 30 giugno di ogni anno e così complessivamente per un periodo di quattro settimane di vacanze all'anno; anche la madre si impegni a comunicare al padre periodo e località prescelti per le vacanze con i figli. Entrambi i genitori non si recheranno nella stessa località di vacanza fuori Bergamo in cui l'altro genitore trascorre il periodo con i bambini (effettuando tra loro coniugi una sola comunicazione telefonica al giorno, con l'impegno dei coniugi di assecondare i figli qualora volessero telefonare al genitore non presente); in ogni caso, anche a parziale riforma del capo 6 e anche in accoglimento dell'appello incidentale: spese e compensi di primo e secondo grado rifusi, nonché del giudizio di reclamo n.
3 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
1720/2023 R.G., concluso con pronuncia di inammissibilità, oltre accessori di legge. Condannarsi altresì parte appellante, ex art. 96 c.p.c., in applicazione del secondo comma dell'art. 337 quater c.c., al risarcimento dei danni e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata anche in sede di appello, qualora la signora insista nella domanda di affido super-esclusivo, Pt_1 esclusivo o condiviso senza pernotto presso il padre. In ogni caso con conferma della statuizione di condanna per responsabilità aggravata disposta dal Giudice di prime cure.
P.G.: Il Procuratore Generale, letti gli atti del proc. civ. n. 867/23 R. G., osserva: non risulta nel fascicolo alcuna relazione dei Servizi Sociali, cui era stato conferito incarico, con l'ordinanza presidenziale, di monitorare il nucleo familiare;
considerando la necessità di adottare statuizioni tutelanti per i minori e Per_1 Pt_3 il tempo trascorso dalla valutazione della dott. (dicembre 2019) e gli evidenti Per_2 contrasti tra le parti, idonei a incidere negativamente sui minori, appare necessario disporre una CTU che, analizzati i genitori e i minori e i rispettivi contesti, fornisca un quadro obiettivo della situazione dei minori, affinché possano essere assunti i provvedimenti più idonei a tutela degli stessi;
in subordine, allo stesso scopo può essere richiesta una relazione approfondita ai Servizi Sociali;
chiede, pertanto, che la Corte disponga, prima di decidere, una CTU o richieda una relazione ai Servizi Sociali, riservandosi di esprimere il parere all'esito del supplemento istruttorio indicato.
CURATRICE SPECIALE AVV. CLAUDIA ZANARDINI In via principale e nel merito: rigettare le domande formulate dalle Parti con i rispettivi atti difensivi e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1659/2023 resa dal Tribunale di Bergamo in data 26.07.2023 all'esito del procedimento n. 941/2022 R.G.; disporsi la prosecuzione del monitoraggio da parte del Servizio Sociale al fine di vigilare sul percorso di psicoterapia da intraprendersi per i minori e (e Per_1 Pt_3 per il quale tra le Parti è già intervenuto accordo) e per attuare gli interventi di supporto, anche psicologico, in favore dei minori e dei genitori per i quali risulta necessario uno specifico intervento di terapia familiare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.2.2022 adiva il Parte_2
Tribunale di Bergamo chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con disporsi l'assegnazione a sé della casa Parte_1 coniugale, l'affido condiviso dei figli e con collocamento pressa la madre Per_1 Pt_3
4 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
e con frequentazione paterna secondo un preciso calendario1 e la previsione di un assegno di mantenimento a proprio carico pari a euro 500,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese di giudizio. Il signor esponeva che in data 15.7.2011 aveva contratto matrimonio con Pt_2
che dalla loro unione erano nati i figli (16.12.2012) e Parte_1 Per_1 Pt_3
(16.3.2014), che in sede di separazione consensuale i coniugi avevano raggiunto un accordo che era stato omologato dal Tribunale di Bergamo con provvedimento del 10.7.2017 e che da quel momento la convivenza con la signora non era mai più Pt_1 stata ripresa.
2. Con comparsa depositata in data 29.4.2022 si costituiva aderendo Parte_1 alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé e con obbligo a carico del padre di versare l'importo pari a euro 500,00 per ciascun figlio, chiedendo altresì che contribuisse nella misura pari al 75% al pagamento delle spese straordinarie. In via istruttoria, chiedeva disporsi C.T.U. psicologica sui minori al fine di accertare la necessità di sottoporre i figli a percorso psicologico, valutare il loro rapporto con il padre, indagare le capacità genitoriali e stabilire quale sia il calendario di visita del padre più rispondente ai bisogni dei minori e, in attesa della suddetta valutazione psicologica, escludersi il loro pernottamento presso l'abitazione paterna e nulla disporsi in ordine al diritto di visita paterno in occasione delle festività estive, natalizie e pasquali. In subordine, disporsi che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli in occasione delle festività secondo un preciso calendario2, con vittoria di spese di giudizio. La signora deduceva di essere contraria ai pernottamenti dei figli presso Pt_1
l'abitazione del padre in quanto i minori avevano iniziato a rifiutarsi di trascorrere lunghi periodi presso l'abitazione paterna, poiché timorosi di eventuali rimproveri da parte del padre e in quanto avevano, altresì, iniziato a manifestare, spesso in occasione delle visite paterne, disagi emotivi e disturbi psicosomatici (mal di pancia, nausee, vomito, problemi gastro-intestinali e, spesso, insonnie notturne). Sul punto, precisava che nel dicembre del 2019, preoccupata per i comportamenti spesso oppositivi e aggressivi di , si era rivolta a una neuropsichiatra infantile per una Per_1 prima valutazione del minore e che quest'ultima, con relazione del 17.12.2019, aveva concluso che “il quadro clinico emerso dalla valutazione può quindi essere Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
inquadrato nella diagnosi di “Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale” (..). Si consiglia un percorso psicologico teso alla comprensione e regolazione delle emozioni per una migliore empatia emotiva e reciprocità socio- emotiva del minore con gli altri, unitamente ad un aiuto sul versante della regolazione comportamentale. Si consiglia, inoltre, una maggior protezione del minore dalle dinamiche familiari ad oggi ancora conflittuali presenti tra genitori e famiglia, in modo da non aggravare lo stato psicologico del bambino in questo momento fragile”. Ciononostante, non aveva mai intrapreso il percorso Per_1 psicologico suggerito a causa dell'opposizione del signor che aveva sempre Pt_2 sottovalutato i disagi del figlio. Deduceva, altresì, che tali problematiche avevano successivamente coinvolto anche che la pediatra dei minori, dopo aver accertato Pt_3 che i malori di cui quest'ultimo soffriva non erano riconducibili ad alcuna patologia, aveva prescritto per entrambi i minori “un colloquio psicologico per sospetto disturbo d'ansia” e che, anche in questo caso, il padre non le aveva fornito il consenso. Permanendo, quindi, il conflitto con il coniuge e preoccupata per l'aggravarsi delle condizioni dei figli, nel novembre del 2021, la signora si era nuovamente Pt_1 rivolta alla neuropsichiatra, la quale, nel rilasciare una relazione di aggiornamento e precisazione, aveva rilevato che “l'intervento terapeutico su , che dopo la Per_1 prima fase di diagnosi prevedeva una presa in carico della situazione a livello terapeutico, con sedute da effettuare con il bambino e lavoro in rete tra famiglia – scuola e terapeuta, non si è mai avviato, per la mancata autorizzazione del padre, dott. a parere di chi scrive con grave danno per il minore stesso, il quale, Pt_2 senza adeguati supporti, non può che peggiorare e, di converso, fornire il suo modello negativo dei suoi comportamenti anomali al fratellino minore che li sta anch'egli adottando come modalità relazionali disfunzionali. Rispetto ai comportamenti-problemi segnalati dalla madre anche nel figlio minore, risulta necessaria una valutazione completa anche di con gli strumenti tecnici Pt_3 giudicati opportuni nel suo caso, per giungere a una migliore comprensione della sua struttura di personalità, rilevare eventuali aspetti psicopatologici e impostare un piano di trattamento”. Infine, la signora deduceva di lavorare come impiegata amministrativa presso Pt_1
l'istituto Avis provinciale di Bergamo, di essere stata assunta con contratto part-time a tempo determinato con scadenza al 30.9.2022, di percepire uno stipendio mensile pari a circa euro 1.000,00 e di vivere, insieme ai minori, in un appartamento condotto in locazione per il quale corrispondeva un canone mensile pari a circa euro 700,00, oltre alle spese condominiali.
3. All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi tenutasi in data 11.5.2022, il Presidente delegato, in via provvisoria e urgente, disponeva l'affido condiviso dei figli, con collocamento presso l'abitazione materna e con diritto del
6 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
padre di tenere con sé i figli secondo un preciso calendario3, poneva a carico del signor l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile pari a euro Pt_2
1.000,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 75% delle spese straordinarie, incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare per un anno, nominava se stesso Giudice istruttore e rinviava all'udienza del 18.10.2022.
4. In vista dell'udienza del 18.10.2022 le parti depositavano note, con le quali oltre a riportarsi alle conclusioni già avanzate in ricorso, chiedeva Pt_2 condannarsi ex art. 96 C. P. C. al risarcimento dei danni e/o al Parte_1 pagamento di una somma equitativamente determinata e la signora disporsi Pt_1
l'affido esclusivo dei figli, con visite paterne in luogo neutro e modalità protette e, in subordine, l'affido condiviso, con esclusione dei pernottamenti presso l'abitazione paterna.
5. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, C. P. C., all'udienza tenutasi in data 14.2.2023 il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 2.5.2023 per la precisazione delle conclusioni. In vista dell'udienza del 2.5.2023 le parti depositavano note contenenti le rispettive conclusioni e la causa, previa assegnazione dei termini ex art. 190 C. P. C., veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
6. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1639/2023, pubblicata in data 26.7.2023, così provvedeva: Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in US AR il 15 luglio 2011 tra nato a [...] il [...] e Parte_2
, nata a [...] il [...]; Parte_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di US AR di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, parte I, n. 59;
3) affida i figli minorenni e a entrambi i genitori con collocamento Per_1 Pt_3 presso la madre. Il padre potrà vederli e tenerli con sé: - il mercoledì dall'uscita dalla scuola fino al giovedì mattina accompagnandoli a scuola (o presso la residenza materna quando la scuola è chiusa); - a settimane alterne dalle ore 9 del sabato (o dall'uscita della scuola) alle ore 20 della domenica;
- sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale della permanenza Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
presso ciascun genitore durante i giorni festivi;
- 15 giorni anche continuativi durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4) obbliga il ricorrente a versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, l'importo di euro 1.000,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
5) obbliga ciascun genitore a concorrere nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole – per il 75% il padre e il 25% la madre - secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
6) condanna la resistente al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge, nonché al pagamento della somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Il Tribunale di Bergamo osservava:
- che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio era fondata essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge e non risultando, agli atti, né essendo stato eccepito, alcuna forma di riconciliazione;
- che l'opposizione della signora ai pernottamenti dei figli presso l'abitazione Pt_1 del padre, peraltro già previsti in sede di separazione consensuale, era immotivata: la valutazione dei minori da parte della neuropsichiatra infantile, peraltro risalente al dicembre 2019, in nessun punto menzionava la permanenza dei figli presso l'abitazione del padre nelle ore notturne quale causa del disturbo della condotta di
8 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
, né era possibile rinvenire spunti in tal senso dalla relazione di aggiornamento Per_1 del novembre 2021;
- che vi era un'evidente contraddizione tra quanto dedotto dalla signora in Pt_1 ordine all'influenza negativa che sarebbe esercitata dal padre sui figli, in quanto una tale criticità avrebbe dovuto indurla a richiedere incontri protetti presso i Servizi Sociali, al fine di migliorare la relazione padre – figli e non incontri liberi;
- che con l'ordinanza presidenziale era stato disposto il monitoraggio per la durata di un anno da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, monitoraggio che si era concluso senza alcuna segnalazione da parte di questi ultimi e, tenuto conto di ciò, che era, quindi, evidente che i provvedimenti temporanei e urgenti dovevano essere confermati, in quanto ancora pienamente conformi all'interesse dei minori;
- che la avrebbe eventualmente potuto riferire ai Servizi Sociali territorialmente Pt_1 competenti eventuali circostanze idonee a giustificare le proprie richieste (affido esclusivo e incontri protetti) e che la circostanza che ciò non fosse avvenuto dimostrava la pretestuosità delle sue istanze, volte solo a limitare i contatti tra il padre e i figli;
- che il contributo paterno al mantenimento ordinario doveva essere determinato nella misura pari a euro 500,00 mensili per ciascun figlio, come, peraltro, concordemente richiesto dalle parti;
- che le spese straordinarie, stante la disparità reddituale delle parti, dovevano essere ripartite in quote diseguale tra le parti (75% a carico del padre e 25% a carico della madre);
- che la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 C. P. C. doveva essere accolta, in considerazione del disposto dell'art. 337quater, co. 2, C. C., che prevede l'applicazione dell'art. 96 C. P. C. nel caso in cui la domanda di affidamento esclusivo risulti manifestamente infondata;
- che le spese di lite dovevano seguire la prevalente soccombenza della Pt_1
7. Avverso tale sentenza, la signora con ricorso depositato in data 27.7.2023 Pt_1 proponeva appello, concludendo nei seguenti termini:
“Previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza resa dal Tribunale di Bergamo ex art. 283 c.p.c., stante l'evidente fondatezza del presente gravame: IN VIA PRELIMINARE D'URGENZA: anche inaudita altera parte, ricorrendone i presupposti di diritto: autorizzare gli accertamenti medici prescritti dal pediatra dei minori in ordine ad una prima visita psichiatrica al fine di accertare la natura dei disturbi narrati in atti, nonché al fine di avviare il sostegno al problema di dislessia diagnosticato dalla scuola elementare a carico del minore . Per_1
NEL MERITO: previa audizione dei minori ai sensi dell'art. 336 bis c.c. ed eventuale convocazione dei Servizi Sociali competenti, attesa l'omessa osservazione del nucleo familiare,
9 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
IN VIA PRINCIPALE: all'esito dell'espletanda istruttoria, disporre l'affidamento esclusivo dei minori in favore della Signora disponendo che le Parte_1 visite paterne siano effettuate in luogo neutro e modalità protetta;
IN VIA SUBORDINATA: disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna, riformando l'appellata sentenza eliminando i pernottamenti dei minori presso l'abitazione del padre, che potrà tenerli con sé per due pomeriggi a settimana e a fine settimana alternati esclusivamente nelle ore diurne. Disporre che il padre possa trascorrere sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale, ma sempre prelevando i minori dalla casa materna esclusivamente nelle ore diurne;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: disporre l'affidamento dei figli minorenni e a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e che il padre Per_1 Pt_3 possa vederli e tenerli con sé: - il mercoledì dall'uscita dalla scuola fino al giovedì mattina accompagnandoli a scuola (o presso la residenza materna quando la scuola è chiusa); - a settimane alterne dalle ore 9 del sabato (o dall'uscita della scuola) alle ore 20 della domenica;
- sette giorni nel corso delle vacanze natalizie ad anni alterni con la madre - tre giorni nel corso delle vacanze pasquali -15 giorni nel corso delle vacanze estive anche non consecutivi;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede sin d'ora che il Tribunale voglia disporre: a) CTU volta a stabilire le effettive condizioni psicologiche dei minori in forza dei disturbi comportamentali che gli stessi hanno manifestato e continuano a manifestare nel corso degli ultimi mesi aventi natura particolarmente allarmante in ordine al benessere psicologico degli stessi;
b) CTU volta a stabilire l'effettiva capacità genitoriale del Dottor con particolare riferimento alle modalità di gestione Pt_2 della sessualità nei confronti dei minori e anche in relazione alla valutazione delle difficoltà rappresentate dagli stessi. Disporsi prova per interpello e per testi. Si chiede di ammettere la prova orale per interpello e per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che i genitori, parti del presente giudizio, concordavano di crescere la prole che sarebbe nata dal matrimonio impegnandosi a rispettare le rispettive scelte religiose, omettendo di imporre abitudini e/o frequentazioni di carattere religioso ai minori;
2) Vero che in costanza di matrimonio e convivenza la Signora doveva evitare di introdurre in casa carne di maiale in Parte_1 quanto considerata impura secondo i dettami religiosi del Dott. 3) Vero che Pt_2
i minori e in più di un'occasione hanno mentito sulla composizione dei Per_1 Pt_3 pasti consumati presso l'abitazione materna per timore della reazione del padre;
4) Vero che i minori e si rifiutano, dal mese di giugno 2022 di dormire nello Per_1 Pt_3 stesso letto del padre e, quando si recano dallo stesso, dormono su un materasso posizionato a terra;
5) Vero che i minori e rappresentano nelle occasioni Per_1 Pt_3 in cui devono recarsi dal padre, il costante desiderio di evitare il pernottamento presso lo stesso;
6) Vero che i minori hanno riferito di preferire di poter evitare di fare la doccia a casa del papà, riferendo scarse condizioni di pulizia della stessa;
7)
10 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
Vero che i minori si rifiutano di fare i compiti scolastici con il padre;
8) Vero che nella primavera 2022 i minori hanno rappresentato alla madre che il padre, allorquando sbagliavano a fare i compiti li sgridava e li percuoteva;
9) Vero che i minori hanno riconosciuto nell'attrezzo di cui al documento 16 di parte convenuta un bastone costruito dal padre per punirli quando facevano i compiti;
10) Vero che manifesta diversi disagi della mimica gestuale e facciale e che per questo Per_1 motivo la Signora ha chiesto di poter far visitare il minore da uno psicologo;
Pt_1
11) Vero che il Dott. ha negato tale possibilità, ritenendo che i problemi del Pt_2 figlio siano inesistenti;
12) Vero che il minore ha riferito in diverse occasioni, Pt_3 tra il settembre e il novembre 2022 che il padre dice al fratello che “non è Per_1 normale”; 13) Vero che il Dott. ha spesso canzonato il figlio maggiore Pt_2
simulando dei colpi di tosse, atteso che il figlio maggiore è affetto da una Per_1 costante tosse nervosa, tra il mese di settembre e ottobre 2022; 14) Vero che il Dott. nell'ottobre 2022 ha chiamato il figlio maggiore ” alludendo a un
Pt_2 Per_3 bambino dell'oratorio schernito perché effeminato;
15) Vero che sempre nell'ottobre 2022 il Dott. riferiva al figlio maggiore che mangiare carne di maiale
Pt_2 Per_1 faceva venire i tic, da cui lo stesso è visibilmente affetto;
16) Vero che il Dott. dimostra un costante interesse per la sessualità dei figli;
17) Vero che in
Pt_2 particolare il Dott. ha chiesto più di una volta e direttamente ai figli,
Pt_2 durante le videochiamate quotidiane mattutine se si fossero svegliati prima loro o il loro amico “la' sotto”; 18) Vero che il Dott. si riferisce all'apparato
Pt_2 genitale dei figli utilizzando termini quali “cobra” o “serpente rosa”; 19) Vero che le allusioni all'apparato genitale dei figli da parte del Dott. causano agli
Pt_2 stessi un notevole disagio;
20) Vero che sino al settembre 2022 il Dott. si
Pt_2 rivolgeva a chiamandolo “ il mio principe”; 21) Vero che negli ultimi mesi, ed Pt_3 in particolare dall'estate 2022, il minore allorquando rientra dai Pt_3 pernottamenti presso la casa paterna manifesta degli scatti di rabbia incontrollabili anche nei confronti del fratello;
22) Vero che entrambi i minori soffrono di Per_1 continui risvegli notturni;
23) Vero che il minore dal mese di settembre soffre Per_1 di una forma di tosse nervosa che si acuisce durante le videochiamate del padre;
24) Vero che il minore , con particolare riferimento ai mesi correnti da settembre Per_1 ad oggi, presenta dei tic che lo spingono a sollevare lo sguardo verso l'alto in modo incontrollabile;
25) Vero che in occasione del compleanno del figlio maggiore Per_1 il Dott. non ha preparato per lo stesso nessun regalo, limitandosi a portare
Pt_2 due vassoi di sushi per il pasto dei minori;
26) Vero che in diverse occasioni e ripetutamente il Dott. attacca il telefono durante le conversazioni madre-
Pt_2 figli;
27) Vero che il Dott. ogni mattina, quando sono a casa da scuola, o la
Pt_2 sera, durante il periodo di frequenza scolastica effettua delle lunghe videochiamate con i figli;
28) Vero che in diverse occasioni le videochiamate vengono effettuate in presenza dei fratelli o dei genitori del Dott. Si indicano a testi i Signori
Pt_2
ed entrambi residenti in [...] Tes_2
11 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
n. 8, chiedendo che gli stessi vengano escussi anche a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi e dedotti da controparte. IN OGNI CASO: in riforma del relativo capo della sentenza appellata, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”. In particolare, l'appellante deduceva:
- quanto a , che nell'estate 2022 il figlio aveva iniziato, in prossimità degli
Per_1 incontri con il padre, ad accusare una forma di tosse nervosa, certificata dal pediatra e che nei mesi successivi aveva anche iniziato a sviluppare una serie di TIC, anch'essi diagnosticati dal pediatra, per i quali non aveva ricevuto né una diagnosi
Per_1 specialistica, né l'indicazione di eventuali percorsi di cura, a causa dell'opposizione del padre, il quale non si era neanche preoccupato, a seguito della diagnosi di dislessia di , di verificare tale circostanza con gli insegnanti del figlio, avendo
Per_1 solo affermato che tale diagnosi era in contrasto con i voti eccellenti riportati dal figlio;
parallelamente a tali disturbi, aveva anche iniziato a sviluppare una
Per_1 forma di podofobia nei confronti dei piedi del fratello che aveva iniziato a chiamare
“piedi libanesi” e che tale circostanza era divenuta fonte di continue discussioni tra i fratelli, capitate anche a casa del padre, il quale aveva continuato, però, a sminuire i problemi del figlio, prendendolo anche in giro;
- quanto a che continuavano i suoi risvegli notturni, che il figlio aveva sempre Pt_3 più spesso violenti eccessi di ira nei confronti del fratello maggiore e che, colto da tali attacchi, non esitava a prendersela con la mamma e con i nonni materni;
deduce, inoltre, che aveva lamentato più di una volta di essere stato preso in giro a Pt_3 scuola per il proprio cognome con epiteti come “marocchino” e che il padre, anche di fronte ai disagi manifestati dal figlio minore, aveva sempre banalizzato;
- che l oltre ad aver minacciato i figli di “dargliele di santa ragione” di Pt_2 fronte a episodi ritenuti anomali, aveva anche iniziato a sviluppare un'eccessiva attenzione verso il loro sviluppo sessuale;
- che, nonostante i disagi dei figli e le disattenzioni dell fossero stati riportati Pt_2 al Tribunale, non era stato assunto alcun provvedimento istruttorio, che il Tribunale aveva completamente omesso di analizzare il contenuto della comparsa conclusionale con la quale era stato chiesto, in ragione dei dissidi presenti tra i coniugi, l'affido esclusivo con incontri protetti e che, nonostante i solleciti, mai i Servizi Sociali avevano preso contatto con le parti per prendere in carico il nucleo familiare.
8. Con decreto depositato in data 3.10.2023 veniva nominata l'Avv. Claudia Zanardini curatrice speciale dei minori, con fissazione dell'udienza collegiale del 6.2.2024 per la trattazione della causa, con termini per la instaurazione del contraddittorio.
9. In data 11.1.2024 si costituiva in giudizio il signor che concludeva nei Pt_2 seguenti termini:
12 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette, voglia Codesta Ecc.ma Corte così giudicare, previo rigetto, per i motivi di cui in atti, dell'appello proposto: A) nell'ipotesi in cui la causa venga ritenuta matura per la decisione: in via principale nel merito, a parziale riforma del capo 3 e in accoglimento dell'appello incidentale:
1. Affidarsi i figli minori e in via condivisa ad entrambi i Per_1 Pt_3 genitori, con collocazione prevalente presso la madre in Bergamo, via XXIV Maggio, 8; la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle necessità della prole;
entrambi i genitori saranno tenuti a riferire e aggiornare prontamente l'altro genitore di tutto ciò che riguarda e che riguarderà e in modo che possano effettivamente Per_1 Pt_3 cogestire la propria genitorialità condivisamente e partecipare attivamente alla vita dei bambini;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente;
e Per_1 Pt_3 non dovranno essere in alcun caso coinvolti nelle eventuali discussioni tra i genitori;
2. Disporsi che il padre terrà con sé i bambini con le seguenti modalità, salvo diversi accordi tra i genitori, anche in considerazione degli impegni professionali del dott.
dipendente presso una struttura sanitaria pubblica: - fine settimana Pt_2 alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 20.00; - un giorno infrasettimanale, il mercoledì, con pernottamento, e un secondo giorno, dal pomeriggio dopo la scuola senza pernottamento, normalmente il martedì o il giovedì,
o altro giorno in considerazione degli impegni lavorativi del padre, qualora quest'ultimo si liberi dal lavoro e sempre previa telefonata alla moglie, con rientro dei figli a casa dalla madre entro le ore 20.30; - suddivisione dal 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio alternativamente, nonché tre giorni del fine settimana pasquale, dal sabato al lunedì compresi, facendo salvo il criterio dell'alternanza delle festività e due settimane anche consecutive durante il periodo delle vacanze scolastiche estive da comunicarsi alla madre – anche con riferimento alla località prescelta – entro il 30 giugno di ogni anno e così complessivamente per un periodo di quattro settimane di vacanze all'anno; anche la madre si impegni a comunicare al padre periodo e località prescelti per le vacanze con i figli;
entrambi i genitori non si recheranno nella stessa località di vacanza fuori Bergamo in cui l'altro genitore trascorre il periodo con i bambini (effettuando tra loro coniugi una sola comunicazione telefonica al giorno, con l'impegno dei coniugi di assecondare i figli qualora volessero telefonare al genitore non presente); B) nella denegata ipotesi in cui la causa non venga ritenuta matura per la decisione: in via istruttoria: ci si rimette sulla richiesta di CTU sui minori, rilevando nuovamente che l'indagine sulla salute psico-fisica degli stessi è già stata affidata ad un neuropsichiatra infantile (dott. , per scelta condivisa dei genitori e Per_4 della curatrice stessa;
si chiede l'ammissione di CTU sulla capacità genitoriale della madre, sotto il profilo in particolare della rimozione della figura paterna e della
13 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
dannosità dei comportamenti della madre sulla salute psico-fisica dei figli, riservandosi, all'esito della stessa, di chiedere, a modifica delle conclusioni, l'affido esclusivo dei figli, con diritti di visita protetti della madre;
si chiede, inoltre, l'ammissione dell'interrogatorio formale della signora e della Parte_1 prova per testi sulle seguenti circostanze da ritenersi precedute dal rituale vero che, circostanze atte a corroborare il benessere dei figli quando trascorrono il tempo con il padre: 1. “Il 24 marzo 2022 il papà ha partecipato alla festa di compleanno di cui erano presenti gli amici del bambino stesso, come da fotografia che mi si Pt_3 rammostra (doc. 13)”; 2. “Il dott. nel 2018, durante i primi mesi di Pt_2 frequenza della classe prima della scuola primaria frequentata da , si recava in Per_1 prossimità della scuola durante l'intervallo per salutare il figlio, come da fotografie che mi si rammostrano (doc. 14)”; 3. “Nel settembre del 2020 il papà ha accompagnato a scuola il suo primo giorno alla primaria (doc. 15)”; 4. “La Pt_3 signora riferiva al dott. che i figli rifiutavano di trascorrere con lui le Pt_1 Pt_2 vacanze estive con lui sia nell'agosto del 2021 sia nell'agosto 2022”; 5. “I figli del dott. sono andati in vacanza nell'agosto 2021 e 2022 con il papà dopo Pt_2
l'intervento dell'avv. Fedora Rota”; 6. “Il sig. con la compagna Pt_2 Per_5 hanno trascorso le vacanze estive con i di lui figli e nel 2021 a Bellaria e Pt_3 Per_1 nel 2022 a Cervia, come da fotografie che mi si rammostrano (doc. 16)”; 7.
“Durante le vacanze estive del 2021 e 2022 i figli dell'attore hanno conosciuto nuovi amici con i quali hanno partecipato ad attività ludiche, come la caccia al tesoro nell'agosto 2021, come da fotografia che mi si rammostra (doc. 17)”; 8. “Il 15 luglio 2017 ha portato i figli a trovare lo zio a Pavia, come da fotografia Pt_2 Per_6 che mi si rammostra (doc. 18); 9. “ e in compagnia del papà, degli zii e Per_1 Pt_3 dei cugini hanno trascorso momenti di svago in montagna e nei parchi cittadini, prima delle restrizioni agli spostamenti dettate dalla epidemia da OV (doc. 19); 10. “ e durante i diritti di visita del papà hanno trascorso del tempo Per_1 Pt_3 anche in compagnia dei nonni, degli zii e dei cugini paterni che sono venuti a trovarli a Bergamo dopo le restrizioni agli spostamenti applicate a causa della pandemia da OV (doc. 20.)”; 11. “Lo zio paterno trascorre spesso i week end Persona_7 con i nipoti e ospite del fratello a Bergamo”; 12. “Durante i diritti di Per_1 Pt_3 visita presso il papà e sono soliti fare giochi in casa con il papà e attività Per_1 Pt_3 ludico-sportive all'oratorio o ai parchi cittadini, come da fotografie che mi si rammostrano (doc. 21)”; 13. “ e quando sono presso la casa del papà Per_1 Pt_3 svolgono con il genitore i compiti scolastici” (cfr. doc. 22)”; 14. “Durante la bella stagione il papà porta i figli in gita fuori Bergamo, talvolta per visitare città, come nell'agosto 2021 a Bologna, altre volte in montagna, come agli Spiazzi di Gromo nel 2021, a Piazza Brembana nell'aprile 2022, in Val Vertova nel giugno 2022, oppure ancora per attività ludiche, come sul fiume Trebbia nel luglio 2021 per fare rafting” (cfr. doc. 23); 15. “Il dott. è solito preparare in casa sua l'albero di Natale Pt_2 con i figli” (cfr. doc. 24); 16. “ e quando sono in compagnia del papà Per_1 Pt_3 consumano anche carne e salumi” (cfr. doc. 25); 17. “La signora quando i Pt_1
14 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
bambini trascorrono i week-end e le vacanze con il papà, telefona a e più Per_1 Pt_3 volte al giorno invitando i figli a fare rientro alla casa materna per dormire”; 18.
“Sabato 24 aprile 2021 la signora nel week end di spettanza del padre, si Pt_1 presentava a casa del dott. per riprendere i bambini e il dott. Pt_2 Pt_2 chiedeva l'intervento dei carabinieri”; 19. “La signora i mercoledì e i sabati Pt_1 di spettanza del padre porta i bambini al dott. in ritardo rispetto a quanto Pt_2 fissato nei provvedimenti presidenziali dell'11 maggio 2022”; 20. e Per_1 Pt_3 dall'11 maggio 2022 trascorrono il giovedì pomeriggio di spettanza del dott.
con la madre anziché con il padre”; 21. “Durante i diritti di visita Pt_2 settimanali del padre, la signora si rifiuta di mandare i figli a casa del papà se Pt_1
i figli hanno tosse o raffreddore, come successo da ultimo in data 7 dicembre 2022”; 22. “Quando ricorrono i diritti di visita del padre, la madre chiede ai figli di scegliere se andare dal papà o se rimanere a casa con lei”; 23. “La madre ha impedito a e di trascorrere le vacanze estive del 2023 con il papà sul Per_1 Pt_3 presupposto della mancata comunicazione per iscritto del periodo entro il 31 maggio 2023” (cfr. doc. n. 11, scambio email tra avvocati). Si indicano a testi, su tutti i capitoli la signora , residente in [...]
Zambelli n. 4 (compagna del sig. e il sig. residente a [...]
Sopra, Via Enrico Fermi n. 16. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli dedotti da controparte in quanto irrilevanti (cap. 1, 2, 5, 25, 27 e 28), valutativi (cap. 10, 11, 16, 17, 19, 21, 23 e 24) e generici (cap. 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22 e 26). Inoltre, le circostanze di molti capitoli risulterebbero solo riferite dai minori ai nonni che non ne hanno conoscenza diretta (cap. 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 20). Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli ex adverso dedotti, si chiede che vengano sentiti i testi di parte appellata a controprova, nonché a prova contraria del capitolo 4 di parte appellante con ammissione del seguente capitolo: 25. “Vero che nella casa del dott. già casa coniugale, sin dalla nascita dei figli è stata predisposta la Pt_2 cameretta da letto per i minori”. Con espressa riserva di modificare le conclusioni in punto affidamento, collocamento, diritti di visita e mantenimento dei minori all'esito dell'espletanda istruttoria. (C) indipendentemente dall'istruzione o meno della causa, in ogni caso, anche a parziale riforma del capo 6 e anche in accoglimento dell'appello incidentale: spese e compensi di primo e secondo grado rifusi, nonché del giudizio di reclamo n. 1720/2023 R.G., oltre accessori di legge. Condannarsi altresì parte appellante, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata anche in sede di appello.”. In particolare, l'appellato deduceva:
- che la domanda avanzata dalla signora di affido esclusivo con incontri protetti Pt_1 era sfornita di qualsivoglia prova, sia del pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione della frequentazione con il padre, sia della sua inidoneità a svolgere il proprio ruolo genitoriale;
15 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
- in mancanza di evidenze circa i disagi dei minori, di essersi opposto a ulteriori indagini sui figli sino a dicembre 2023, allorquando la madre, non riuscendo a placare un litigio tra fratelli, aveva chiamato l'ambulanza che aveva portato al pronto Pt_3 soccorso ove il medico aveva consigliato una visita neuropsichiatrica, alla quale il padre aveva dato il proprio consenso;
- che, in ogni caso, a eccezione della madre, nessuno degli adulti che erano quotidianamente a contatto con i bambini aveva mai evidenziato e/o notato le difficoltà lamentate dalla signora Pt_1
- che la diagnosi di di dislessia era, in realtà, una mera segnalazione fatta dagli Per_1 insegnanti del figlio, peraltro risalente al marzo 2023 (segnalazione della quale non era mai stato messo a conoscenza, né dagli insegnanti né dalla la quale l'aveva Pt_1 prodotta per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale), che non era stata neanche riportata nella scheda di valutazione di fine anno scolastico;
- che le accuse di maltrattamenti nei confronti dei figli e di eccessive attenzioni verso il loro sviluppo sessuale erano infondate e frutto di ricostruzioni della volte a Pt_1 togliere il pernottamento dei figli presso la casa del padre;
- in via di appello incidentale, previa conferma delle statuizioni in punto di affidamento e di diritto di visita, chiedeva che fosse previsto anche un secondo pomeriggio infrasettimanale senza pernottamento, nel caso in cui il padre si fosse liberato dal lavoro e previa telefonata alla moglie.
10. In data 25.1.2024 il Procuratore Generale esprimeva parere del seguente tenore:
“…letti gli atti del proc. civ. n. 867/23 R.G., osserva: non risulta nel fascicolo alcuna relazione dei Servizi Sociali, cui era stato conferito incarico, con l'ordinanza presidenziale, di monitorare il nucleo familiare;
considerando la necessità di adottare statuizioni tutelanti per i minori e il tempo trascorso dalla Per_1 Pt_3 valutazione della dott. (dicembre 2019) e gli evidenti contrasti tra le parti, Per_2 idonei ad incidere negativamente sui minori, appare necessario disporre una CTU che, analizzati i genitori ed i minori, ed i rispettivi contesti, fornisca un quadro obiettivo della situazione dei minori, affinchè possano essere assunti i provvedimenti più idonei a tutela degli stessi;
in subordine, allo stesso scopo può essere richiesta una relazione approfondita ai Servizi Sociali;
chiede, pertanto, che la Corte disponga, prima di decidere, una CTU o richieda una relazione ai Servizi Sociali, riservandosi di esprimere il parere all'esito del supplemento istruttorio indicato.
11. In data 29.1.2024 si costituiva in giudizio la curatrice speciale dei minori, Avv. Claudia Zanardini, che concludeva nei seguenti termini:
“In via preliminare: - incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente di monitorare il nucleo familiare, per il tempo ritenuto necessario, al fine di valutare le condizioni dei minori e e, particolarmente, i rapporti degli stessi con i Per_1 Pt_3 genitori, attivando i sostegni e supporti ritenuti maggiormente confacenti agli interessi dei due minori, anche al fine di valutare il miglior regime di affidamento e
16 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
diritto di visita in favore del genitore non collocatario e prevedendo, altresì, in caso di consenso dei sig.ri e un percorso di Parte_1 Parte_2 supporto alla genitorialità volto a dirimere i contrasti in essere, potenzialmente pregiudizievoli e dannosi per il sereno sviluppo psico-fisico di e - Per_1 Pt_3 confermare, atteso l'intervenuto accordo raggiunto tra i sig.ri e Parte_1
il percorso psicoterapeutico intrapreso in favore dei minori Parte_2
e con il Dott. con Studio a Bergamo presso “PoliSalute”; in Per_1 Pt_3 Per_4 via principale e nel merito: - per tutti i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto, rigettare le domande formulate dalle Parti con i rispettivi atti difensivi e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1659/2023 resa dal Tribunale di Bergamo in data 26.7.2023 all'esito del procedimento n. 941/2022 R.G.. Con espressa riserva, tenuto conto di quanto esposto in narrativa, di modificare le conclusioni qui formulate, all'esito dell'intervento del Servizio Sociale e delle risultanze del percorso di valutazione ad oggi intrapreso dai minori e avanti il neuropsichiatra Per_1 Pt_3 infantile Dott. In via istruttoria: - disporre l'intervento del Servizio Per_4
Sociale nei termini sopra indicati;
- ci si rimette al prudente apprezzamento della Corte d'Appello di Brescia in relazione all'opportunità (o meno) di disporre C.T.U., richiesta da entrambe le Parti oltreché dal P.G. con il parere del 24.1.2024.”. La curatrice speciale riferiva di aver incontrato i minori in due occasioni, di aver avuto l'impressione che gli stessi avessero con il padre un rapporto meno
“affettuoso” rispetto a quello con la madre e che i minori le avevano riferito la loro decisa preferenza a trascorrere il proprio tempo con la madre, pur non rilevando alcuna problematica nel loro rapporto con la figura paterna. Riferiva, altresì, che nelle more del giudizio, le parti, di comune accordo, le avevano scritto per scegliere un professionista che potesse seguire i figli e che dal 24.1.2024 i minori avevano iniziato un percorso con il neuropsichiatra infantile.
12. All'udienza del 6.2.2024 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio dell'udienza, in attesa della relazione del neuropsichiatra.
13. In data 7.6.2024 i difensori dell'appellato producevano mediante deposito telematico la relazione del 22.3.2024 del NPI dr. che riferiva Persona_8 quanto segue:
‣la madre lamenta una fatica dei figli a frequentare il padre che a suo dire è troppo severo e soprattutto ha imposto ai figli un duplice cambiamento, quello della casa, dall'altra parte della città e quello della presenza della nuova convivente del papà.
‣Il padre evidenzia una presenza ansiosa ed avvolgente della mamma, che fatica ad allontanare i figli, che a 10 e 11 anni dormono ancora con lei, seppur in letti separati (col papà hanno dormito insieme fino a che non ha cambiato casa), accompagna i figli a scuola nonostante questa sia poco distante e telefona più volte durante le permanenze dei figli dal padre, tanto che il padre è costretto a mentire sul funzionamento della suoneria del suo telefono
17 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
‣In questa situazione i figli faticano ad avere una vita serena e a vivere serenamente il rapporto con i due genitori;
sicuramente faticano ad andare dal padre, ma non riescono a motivare le loro difficoltà se non con la mancanza della madre.
AU descrive la precedente casa del padre come vecchia e piena di stoviglie ed utensili usati, che a lui facevano impressione, tanto da dover portare da casa la sua bottiglietta per poter bere in serenità; la casa nuova invece ha tutto nuovo e si può bere l'acqua serenamente perché i bicchieri nuovi sono facilmente lavabili. che Pt_3 sente la mancanza della madre quando dorme, ma disegna la stanza a casa del papà piena di particolari, giochi, televisione ecc, che certificano attenzione da parte del padre.
‣I due fratelli non hanno ancora trovato una modalità di rapporto con la compagna del papà, che sentono un po' distante, a volte si sentono u po' estranei a casa del padre. Sta al padre fornire un maggiore coinvolgimento dei figli con la nuova compagna che deve trovare un suo ruolo.
‣Ottimi sono i rapporti con i nonni materni, con i quali passano buona parte del tempo e delle lunghe vacanze in montagna dove il nonno, a detta loro, li aiuta nelle loro avventure. Tutti e due i fratelli giocano a calcio presso l'oratorio di San Paolo e lì hanno un buon gruppo di amici e si sentono davvero bene.
‣Problemi: ha qualche problema di apprendimento/attenzione, che andrebbe Per_1 approfondito per poter essere aiutato in modo adeguato. A casa sembra iperattivo, mentre a scuola è passivo, ma sembra perdere molto delle spiegazioni. Altro problema da approfondire sono le paure e fobie: paura del buio e disagio che il ragazzino evidenzia nei confronti dei piedi del fratello, che non possono essere nudi altrimenti va in angoscia. Questi problemi richiederebbero una valutazione più approfondita presso centro che sia anche accreditato per DSA (Disturbi Specifici Apprendimento). vorrebbe cambiare scuola, fatica a reggere l'attuale situazione, Pt_3 questo potrebbe essere fatto valutando bene anche il successivo inserimento alle medie.
‣Una maggior autonomia dovrebbe essere stimolata in entrambi i bambini, questo potrebbe aumentare la loro autostima e sicurezza. Non avendo nelle vicinanze dei parenti coetanei con cui relazionarsi sembra importante che i fratelli abbiano un gruppo da poter frequentare anche al di fuori di scuola e gruppo calcio. Sarebbe utile che alcune esperienze fatte con il padre possano essere condivise anche da amici.
14. All'udienza del 2.7.2024 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e la Corte riservava la decisione. Con ordinanza depositata l'8.8.2024 la Corte - evidenziato che dalla relazione della NPI emergeva un malessere dei minori nella relazione con il padre, che si riteneva dovesse essere approfondita dai servizi specialistici in collaborazione tra loro;
ritenuta la necessità di uno stretto monitoraggio da parte dei servizi psico-sociali;
ritenuto che
non vi fossero gli estremi per limitare gli incontri padre-figli; ritenuto necessario approfondire le rispettive capacità genitoriali e la natura e qualità delle
18 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
relazioni psicoaffettive tra minori e genitori - incaricava i servizi psicosociali e specialistici del territorio, in collaborazione tra loro, di effettuare una valutazione psicodiagnostica della personalità dei genitori, anche tramite somministrazione di test, nonché una valutazione delle rispettive capacità genitoriali, approfondendo la natura e qualità delle relazioni tra minori e genitori;
incaricava la NPI di proseguire la presa in carico dei minori, valutando il più idoneo percorso terapeutico e approfondendo la natura del disagio manifestato dai minori nella relazione con il padre;
incaricava i servizi sociali di monitorare la situazione del nucleo familiare e le condizioni di vita dei minori, fornendo i più opportuni sostegni e trasmettendo relazione di aggiornamento;
rinviava la causa all'udienza del 17.12.2024 ore 11 invitando le parti a depositare fogli di precisazione delle conclusioni entro il 10.12.2024 non apparendo, in parte, più attuali le conclusioni assunte nei rispettivi atti. Infine, sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza limitatamente alla condanna di al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento Parte_1 della somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte appellante.
15. In data 29.11.2024 perveniva relazione da parte dei servizi specialistici della dalla quale emergeva un significativo malessere psicologico di entrambi i CP_2 minori. Per entrambi veniva posta una diagnosi di “Disturbo emozionale della infanzia non specificato”, con indicazione per entrambi di un percorso di psicoterapia, accompagnato da un percorso dei genitori di sostegno alla genitorialità.
16. Con provvedimento in data 10.12.2024 la causa veniva rinviata d'ufficio con la seguente motivazione:
“Rilevato che la causa 867/23 RG è chiamata all'udienza del 17.12.2024 ore 11; Rilevato che in data 4.12.2024 è pervenuta richiesta dei servizi sociali competenti di proroga del termine di deposito della relazione richiesta fino alla fine del mese di gennaio 2025; rilevato che in data 5.12.2024 parte appellata ha depositato istanza di rinvio della causa, preso atto della richiesta avanzata dai servizi psico-sociali; rilevato che in data odierna l'appellante ha depositato memoria con cui si oppone al rinvio della causa, precisa le conclusioni e chiede comunque di adottare provvedimenti provvisori a tutela dei minori;
ritenuto che
, anche per l'eventuale adozione di provvedimenti provvisori, sia necessario esaminare la richiesta relazione dei servizi psico-sociali e che eventuali provvedimenti provvisori debbano essere comunque adottati nel contraddittorio delle parti;
ritenuto necessario un rinvio della causa per consentire ai servizi sociali di terminare le valutazioni in corso…”.
17. In data 11.2.2025 è pervenuta la relazione da parte dei servizi sociali del Comune di Bergamo, che hanno concluso che “…nonostante la situazione appaia complessa e delicata, il Servizio… segnala alla la disponibilità e la collaborazione che CP_3 entrambi i signori hanno mostrato… ad oggi non sono emersi Parte_5
19 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
elementi pregiudizievoli per cui il signor non debba vedere i figli in forma Pt_2 libera o che non si possano prevedere dei collocamenti presso di lui. Si ritiene importante, come già segnalato dai servizi specialistici incaricati della situazione, che i minori inizino un percorso di psicoterapia, mentre i genitori avviino, parallelamente, un percorso di sostegno alla genitorialità, per aiutarli a trovare delle strategie e superare le loro difficoltà e divergenze legate al rispettivo vissuto personale e familiare oltre che alla diversità culturale.”.
18. In data 12, 14 e 17 febbraio 2025 le parti hanno depositato memorie con cui hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte, modificando in parte le originarie domande, alla luce del lavoro svolto dai servizi sociali e specialistici.
19. All'udienza del 25.2.2025 le parti, presenti personalmente, hanno dato atto che i minori nel mese di marzo avrebbero iniziato percorsi di psicoterapia individuali e che i genitori avevano iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità, aderendo alle indicazioni dei servizi. I difensori hanno quindi insistiti nelle rispettive domande e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
20. Gli approfondimenti istruttori svolti in questo grado di giudizio consentono di definire la causa, non apparendo necessario un ulteriore approfondimento a mezzo CTU, del resto istanza istruttoria non più reiterata dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. L'istruttoria ha fatto emergere un disagio psicologico importante dei minori, con necessità di una loro presa in carico psicoterapeutica, decisione infine assunta di comune accordo da parte dei genitori. Se è vero che il padre dei minori ha tardato a rendersi conto della serietà della condizione di sofferenza psicologica dei figli (comportamento sul quale ritorna l'appellante per insistere sulla richiesta di affido esclusivo dei figli alla madre), è anche vero che, grazie anche all'intervento dei servizi sociali e specialistici, i genitori sono stati infine in grado di assumere decisioni condivise. Non si ritiene pertanto che ricorrano i presupposti e le condizioni per disporre un affido esclusivo, e men che meno super-esclusivo, dei minori alla madre, pur se il comportamento iniziale paterno incide sulla valutazione delle spese di giudizio, che per tali motivi si ritiene debbano essere compensate, con revoca altresì della condanna della signora ex Pt_1 art. 96 cpc, avendo la madre fin dal primo grado sollecitato approfondimenti e manifestato fondate preoccupazioni per le condizioni psicologiche dei figli. Ciò posto, i genitori a tutt'oggi confliggono sia per una divergente valutazione circa le cause dei disagi psichici dei figli sia in quanto ciascuno attribuisce all'altro le maggiori responsabilità. Vi è anche una notevole distanza tra i genitori per quanto riguarda gli aspetti educativi e i conseguenti rapporti con i figli. Appare pertanto necessario che prosegua uno stretto monitoraggio da parte dei servizi sociali sul nucleo familiare, come richiesto dalla curatrice speciale dei minori, con
20 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
predisposizione di adeguati sostegni per un corretto esercizio delle responsabilità genitoriali. L'affidamento dei minori può pertanto essere condiviso, peraltro con previsione di intervento dei servizi sociali nel caso in cui i genitori non siano in grado di assumere decisioni condivise, con attribuzione ai servizi sociali del potere di assumere le decisioni medesime nell'interesse dei minori, previo ascolto dei minori medesimi. Non vi sono i presupposti per limitare i rapporti tra i minori e il padre e, sotto questo profilo, la sentenza di primo grado va confermata, salva la facoltà dei servizi specialistici di eventualmente rimodulare i rapporti padre-figli, sentite le parti, sulla base di nuove e diverse esigenze dei minori. I servizi specialistici dovranno proseguire nell'offrire i più adeguati sostegni al nucleo familiare, inviando relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni solo in caso di mancata collaborazione dei genitori con grave pregiudizio per i figli.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa sopra indicata promossa da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bergamo n. 1639/2023 pubblicata in data 26.7.2023, nel contraddittorio delle parti e sentito il P.G., in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
- REVOCA il capo 6) del dispositivo della sentenza relativo alle spese di lite e alla condanna di ex art. 96 cpc Parte_1
- INCARICA i servizi sociali e specialistici di monitorare la situazione del nucleo familiare per il tempo ritenuto necessario, offrendo i più opportuni sostegni, in particolare con proseguimento della psicoterapia per i minori e del sostegno alla genitorialità a favore delle parti, riferendo con relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia in caso di mancata collaborazione dei genitori con grave pregiudizio per i minori;
- CONFERMA l'affido condiviso dei minori ai genitori;
in caso di disaccordo su decisioni di particolare rilevanza il servizio sociale assumerà la relativa decisione sentiti i genitori e i minori;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio
Si comunichi ai servizi sociali competenti
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 25.2.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Due pomeriggi infrasettimanali (uno dei quali con pernottamento), fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, sette giorni durante le festività natalizie con alternanza dei giorni di Natale e di Santo Stefano e dei giorni di San Silvestro e di Capodanno, tre giorni durante le festività pasquali con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e due settimane anche consecutive durante il periodo estivo. 2 Sei giorni durante le festività natalizie con alternanza dei giorni di Natale e di Santo Stefano, uguale periodo di permanenza presso ciascun genitore durante le festività pasquali, con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e cinque giorni anche consecutivi durante il periodo estivo. 5 3 Il mercoledì dall'uscita dalla scuola al giovedì mattina con obbligo di riaccompagnarli a scuola (o presso la residenza materna se la scuola fosse stata chiusa), fine settimana alternati dalle 9:00 del sabato (o dall'uscita da scuola) alle 20:00 della domenica, sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni festivi e 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive.
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in appello depositato il 27.7.2023
da
, nata a [...] in data [...], res. Bergamo Parte_1 via XXIV Maggio 8, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Grassi del Foro di Monza presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di nato a [...] in data [...], res. Parte_2
Bergamo via XXIV Maggio 10/c, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fedora Rota e Sara Rossi del Foro di Bergamo presso lo studio delle quali ha eletto domicilio appellato e appellante incidentale con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia
della Curatrice speciale dei minori nato a Bergamo in [...]_1
16.12.2012 e nato a [...] in data [...], entrambi Parte_3 res. Bergamo via XXIV Maggio 8, Avv. Claudia Zanardini 1 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1639/2023 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 26.7.2023 e pronunciata nella causa iscritta al R. G. n. 941/2022 in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE: NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: All'esito dell'espletata istruttoria, e a fronte della relazione depositata dalla Neuropsichiatria infantile dell' ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, attesa la rilevanza delle dichiarazioni rese dai minori anche alla Dott.ssa valutata la tardività delle diagnosi ottenute in Persona_2 favore dei minori come imputabile al diniego perpetuatosi negli anni di effettuare gli opportuni controlli medici dal Signor permanendo le difficoltà dei minori a Pt_2 frequentare il padre e il nucleo familiare esteso dello stesso, disporre l'affidamento esclusivo dei minori in favore della Signora con collocamento Parte_1 prevalente degli stessi presso l'abitazione materna, riformando l'appellata sentenza, eliminando i pernottamenti dei minori presso l'abitazione del padre, atteso quanto riferito dagli stessi e oggetto delle predette relazioni, che potrà tenerli con sé per un pomeriggio a settimana, e a finesettimana alternati esclusivamente nelle ore diurne. Disporre che il padre possa trascorrere sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale, ma sempre prelevando i minori dalla casa materna esclusivamente nelle ore diurne. Invitare entrambi i genitori un percorso di sostegno alla genitorialità, giusta indicazione del reparto Neuropsichiatria Infantile dell di Bergamo e dei Controparte_1
Servizi Sociali intervenuti nel presente giudizio. Disporre in favore dei minori i percorsi psicoterapeutici emersi come necessari ed indifferibili nelle relazioni mediche di cui al fascicolo. Disporre, ove ritenuto opportuno, la verifica della prosecuzione di entrambi gli interventi di cui sopra ad opera dei Servizi Psicosociali di riferimento sino al naturale completamento degli stessi. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui l'Eccellentissima Corte d'Appello non intenda disporre l'affidamento esclusivo, in favore della madre disporre l'affidamento dei figli minorenni e ad Pt_4 Parte_1 Per_1 Pt_3 entrambi i genitori con collocamento presso la madre e che il padre possa vederli e tenerli con sé: - il mercoledì dall'uscita dalla scuola (o dalla conclusione degli impegni extrascolastici) sino alle ore 21.00 della stessa giornata;
- a settimane alterne dalle ore 12 del sabato (o dal termine degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori ) alle ore 20 della domenica;
- sette giorni nel corso delle vacanze natalizie, da individuarsi di comune accordo tra i genitori;
- tre giorni nel corso delle vacanze pasquali, - sette giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive, da determinarsi entro il giorno 31.5. di ogni anno. Disporre il percorso psicoterapeutico prescritto dagli specialisti in favore di entrambi i minori. Invitare i genitori a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità. Disporre, ove
2 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
ritenuto opportuno, la verifica della prosecuzione di entrambi gli interventi di cui sopra ad opera dei Servizi Psicosociali di riferimento sino al naturale completamento degli stessi. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
PARTE APPELLATA: Previo rigetto, per i motivi di cui in atti, dell'appello proposto: In via principale nel merito, a parziale riforma del capo 3, e in accoglimento dell'appello incidentale:
1. Affidarsi i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Pt_3 collocazione prevalente presso la madre in Bergamo, via XXIV Maggio, 8; la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle necessità della prole. Entrambi i genitori saranno tenuti a riferire ed aggiornare prontamente l'altro genitore di tutto ciò che riguarda e che riguarderà e in modo che possano effettivamente cogestire Per_1 Pt_3 la propria genitorialità condivisamente e partecipare attivamente alla vita dei bambini;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente;
e Per_1 Pt_3 non dovranno essere in alcun caso coinvolti nelle eventuali discussioni tra i genitori;
2. Disporsi che il padre terrà con sé i bambini con le seguenti modalità, salvo diversi accordi tra i genitori, anche in considerazione degli impegni professionali del dott.
dipendente presso una struttura sanitaria pubblica: -fine settimana alternati Pt_2 dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 20.00; -un giorno infrasettimanale, il mercoledì, con pernottamento, e un secondo giorno, dal pomeriggio dopo la scuola senza pernottamento, normalmente il martedì o il giovedì,
o altro giorno in considerazione degli impegni lavorativi del padre, qualora quest'ultimo si liberi dal lavoro e sempre previa telefonata alla madre, con rientro dei figli a casa di quest'ultima entro le ore 19.30; -suddivisione dal 24-30 dicembre e 31 dicembre/6 gennaio alternativamente, nonché tre giorni del fine settimana pasquale, dal sabato al lunedì compresi, facendo salvo il criterio dell'alternanza delle festività, e due settimane anche consecutive durante il periodo delle vacanze scolastiche estive da comunicarsi alla madre – anche con riferimento alla località prescelta – entro il 30 giugno di ogni anno e così complessivamente per un periodo di quattro settimane di vacanze all'anno; anche la madre si impegni a comunicare al padre periodo e località prescelti per le vacanze con i figli. Entrambi i genitori non si recheranno nella stessa località di vacanza fuori Bergamo in cui l'altro genitore trascorre il periodo con i bambini (effettuando tra loro coniugi una sola comunicazione telefonica al giorno, con l'impegno dei coniugi di assecondare i figli qualora volessero telefonare al genitore non presente); in ogni caso, anche a parziale riforma del capo 6 e anche in accoglimento dell'appello incidentale: spese e compensi di primo e secondo grado rifusi, nonché del giudizio di reclamo n.
3 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
1720/2023 R.G., concluso con pronuncia di inammissibilità, oltre accessori di legge. Condannarsi altresì parte appellante, ex art. 96 c.p.c., in applicazione del secondo comma dell'art. 337 quater c.c., al risarcimento dei danni e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata anche in sede di appello, qualora la signora insista nella domanda di affido super-esclusivo, Pt_1 esclusivo o condiviso senza pernotto presso il padre. In ogni caso con conferma della statuizione di condanna per responsabilità aggravata disposta dal Giudice di prime cure.
P.G.: Il Procuratore Generale, letti gli atti del proc. civ. n. 867/23 R. G., osserva: non risulta nel fascicolo alcuna relazione dei Servizi Sociali, cui era stato conferito incarico, con l'ordinanza presidenziale, di monitorare il nucleo familiare;
considerando la necessità di adottare statuizioni tutelanti per i minori e Per_1 Pt_3 il tempo trascorso dalla valutazione della dott. (dicembre 2019) e gli evidenti Per_2 contrasti tra le parti, idonei a incidere negativamente sui minori, appare necessario disporre una CTU che, analizzati i genitori e i minori e i rispettivi contesti, fornisca un quadro obiettivo della situazione dei minori, affinché possano essere assunti i provvedimenti più idonei a tutela degli stessi;
in subordine, allo stesso scopo può essere richiesta una relazione approfondita ai Servizi Sociali;
chiede, pertanto, che la Corte disponga, prima di decidere, una CTU o richieda una relazione ai Servizi Sociali, riservandosi di esprimere il parere all'esito del supplemento istruttorio indicato.
CURATRICE SPECIALE AVV. CLAUDIA ZANARDINI In via principale e nel merito: rigettare le domande formulate dalle Parti con i rispettivi atti difensivi e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1659/2023 resa dal Tribunale di Bergamo in data 26.07.2023 all'esito del procedimento n. 941/2022 R.G.; disporsi la prosecuzione del monitoraggio da parte del Servizio Sociale al fine di vigilare sul percorso di psicoterapia da intraprendersi per i minori e (e Per_1 Pt_3 per il quale tra le Parti è già intervenuto accordo) e per attuare gli interventi di supporto, anche psicologico, in favore dei minori e dei genitori per i quali risulta necessario uno specifico intervento di terapia familiare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.2.2022 adiva il Parte_2
Tribunale di Bergamo chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con disporsi l'assegnazione a sé della casa Parte_1 coniugale, l'affido condiviso dei figli e con collocamento pressa la madre Per_1 Pt_3
4 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
e con frequentazione paterna secondo un preciso calendario1 e la previsione di un assegno di mantenimento a proprio carico pari a euro 500,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese di giudizio. Il signor esponeva che in data 15.7.2011 aveva contratto matrimonio con Pt_2
che dalla loro unione erano nati i figli (16.12.2012) e Parte_1 Per_1 Pt_3
(16.3.2014), che in sede di separazione consensuale i coniugi avevano raggiunto un accordo che era stato omologato dal Tribunale di Bergamo con provvedimento del 10.7.2017 e che da quel momento la convivenza con la signora non era mai più Pt_1 stata ripresa.
2. Con comparsa depositata in data 29.4.2022 si costituiva aderendo Parte_1 alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé e con obbligo a carico del padre di versare l'importo pari a euro 500,00 per ciascun figlio, chiedendo altresì che contribuisse nella misura pari al 75% al pagamento delle spese straordinarie. In via istruttoria, chiedeva disporsi C.T.U. psicologica sui minori al fine di accertare la necessità di sottoporre i figli a percorso psicologico, valutare il loro rapporto con il padre, indagare le capacità genitoriali e stabilire quale sia il calendario di visita del padre più rispondente ai bisogni dei minori e, in attesa della suddetta valutazione psicologica, escludersi il loro pernottamento presso l'abitazione paterna e nulla disporsi in ordine al diritto di visita paterno in occasione delle festività estive, natalizie e pasquali. In subordine, disporsi che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli in occasione delle festività secondo un preciso calendario2, con vittoria di spese di giudizio. La signora deduceva di essere contraria ai pernottamenti dei figli presso Pt_1
l'abitazione del padre in quanto i minori avevano iniziato a rifiutarsi di trascorrere lunghi periodi presso l'abitazione paterna, poiché timorosi di eventuali rimproveri da parte del padre e in quanto avevano, altresì, iniziato a manifestare, spesso in occasione delle visite paterne, disagi emotivi e disturbi psicosomatici (mal di pancia, nausee, vomito, problemi gastro-intestinali e, spesso, insonnie notturne). Sul punto, precisava che nel dicembre del 2019, preoccupata per i comportamenti spesso oppositivi e aggressivi di , si era rivolta a una neuropsichiatra infantile per una Per_1 prima valutazione del minore e che quest'ultima, con relazione del 17.12.2019, aveva concluso che “il quadro clinico emerso dalla valutazione può quindi essere Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
inquadrato nella diagnosi di “Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale” (..). Si consiglia un percorso psicologico teso alla comprensione e regolazione delle emozioni per una migliore empatia emotiva e reciprocità socio- emotiva del minore con gli altri, unitamente ad un aiuto sul versante della regolazione comportamentale. Si consiglia, inoltre, una maggior protezione del minore dalle dinamiche familiari ad oggi ancora conflittuali presenti tra genitori e famiglia, in modo da non aggravare lo stato psicologico del bambino in questo momento fragile”. Ciononostante, non aveva mai intrapreso il percorso Per_1 psicologico suggerito a causa dell'opposizione del signor che aveva sempre Pt_2 sottovalutato i disagi del figlio. Deduceva, altresì, che tali problematiche avevano successivamente coinvolto anche che la pediatra dei minori, dopo aver accertato Pt_3 che i malori di cui quest'ultimo soffriva non erano riconducibili ad alcuna patologia, aveva prescritto per entrambi i minori “un colloquio psicologico per sospetto disturbo d'ansia” e che, anche in questo caso, il padre non le aveva fornito il consenso. Permanendo, quindi, il conflitto con il coniuge e preoccupata per l'aggravarsi delle condizioni dei figli, nel novembre del 2021, la signora si era nuovamente Pt_1 rivolta alla neuropsichiatra, la quale, nel rilasciare una relazione di aggiornamento e precisazione, aveva rilevato che “l'intervento terapeutico su , che dopo la Per_1 prima fase di diagnosi prevedeva una presa in carico della situazione a livello terapeutico, con sedute da effettuare con il bambino e lavoro in rete tra famiglia – scuola e terapeuta, non si è mai avviato, per la mancata autorizzazione del padre, dott. a parere di chi scrive con grave danno per il minore stesso, il quale, Pt_2 senza adeguati supporti, non può che peggiorare e, di converso, fornire il suo modello negativo dei suoi comportamenti anomali al fratellino minore che li sta anch'egli adottando come modalità relazionali disfunzionali. Rispetto ai comportamenti-problemi segnalati dalla madre anche nel figlio minore, risulta necessaria una valutazione completa anche di con gli strumenti tecnici Pt_3 giudicati opportuni nel suo caso, per giungere a una migliore comprensione della sua struttura di personalità, rilevare eventuali aspetti psicopatologici e impostare un piano di trattamento”. Infine, la signora deduceva di lavorare come impiegata amministrativa presso Pt_1
l'istituto Avis provinciale di Bergamo, di essere stata assunta con contratto part-time a tempo determinato con scadenza al 30.9.2022, di percepire uno stipendio mensile pari a circa euro 1.000,00 e di vivere, insieme ai minori, in un appartamento condotto in locazione per il quale corrispondeva un canone mensile pari a circa euro 700,00, oltre alle spese condominiali.
3. All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi tenutasi in data 11.5.2022, il Presidente delegato, in via provvisoria e urgente, disponeva l'affido condiviso dei figli, con collocamento presso l'abitazione materna e con diritto del
6 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
padre di tenere con sé i figli secondo un preciso calendario3, poneva a carico del signor l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile pari a euro Pt_2
1.000,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 75% delle spese straordinarie, incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare per un anno, nominava se stesso Giudice istruttore e rinviava all'udienza del 18.10.2022.
4. In vista dell'udienza del 18.10.2022 le parti depositavano note, con le quali oltre a riportarsi alle conclusioni già avanzate in ricorso, chiedeva Pt_2 condannarsi ex art. 96 C. P. C. al risarcimento dei danni e/o al Parte_1 pagamento di una somma equitativamente determinata e la signora disporsi Pt_1
l'affido esclusivo dei figli, con visite paterne in luogo neutro e modalità protette e, in subordine, l'affido condiviso, con esclusione dei pernottamenti presso l'abitazione paterna.
5. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, C. P. C., all'udienza tenutasi in data 14.2.2023 il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 2.5.2023 per la precisazione delle conclusioni. In vista dell'udienza del 2.5.2023 le parti depositavano note contenenti le rispettive conclusioni e la causa, previa assegnazione dei termini ex art. 190 C. P. C., veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
6. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1639/2023, pubblicata in data 26.7.2023, così provvedeva: Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in US AR il 15 luglio 2011 tra nato a [...] il [...] e Parte_2
, nata a [...] il [...]; Parte_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di US AR di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, parte I, n. 59;
3) affida i figli minorenni e a entrambi i genitori con collocamento Per_1 Pt_3 presso la madre. Il padre potrà vederli e tenerli con sé: - il mercoledì dall'uscita dalla scuola fino al giovedì mattina accompagnandoli a scuola (o presso la residenza materna quando la scuola è chiusa); - a settimane alterne dalle ore 9 del sabato (o dall'uscita della scuola) alle ore 20 della domenica;
- sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale della permanenza Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
presso ciascun genitore durante i giorni festivi;
- 15 giorni anche continuativi durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4) obbliga il ricorrente a versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, l'importo di euro 1.000,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
5) obbliga ciascun genitore a concorrere nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole – per il 75% il padre e il 25% la madre - secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
6) condanna la resistente al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge, nonché al pagamento della somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Il Tribunale di Bergamo osservava:
- che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio era fondata essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge e non risultando, agli atti, né essendo stato eccepito, alcuna forma di riconciliazione;
- che l'opposizione della signora ai pernottamenti dei figli presso l'abitazione Pt_1 del padre, peraltro già previsti in sede di separazione consensuale, era immotivata: la valutazione dei minori da parte della neuropsichiatra infantile, peraltro risalente al dicembre 2019, in nessun punto menzionava la permanenza dei figli presso l'abitazione del padre nelle ore notturne quale causa del disturbo della condotta di
8 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
, né era possibile rinvenire spunti in tal senso dalla relazione di aggiornamento Per_1 del novembre 2021;
- che vi era un'evidente contraddizione tra quanto dedotto dalla signora in Pt_1 ordine all'influenza negativa che sarebbe esercitata dal padre sui figli, in quanto una tale criticità avrebbe dovuto indurla a richiedere incontri protetti presso i Servizi Sociali, al fine di migliorare la relazione padre – figli e non incontri liberi;
- che con l'ordinanza presidenziale era stato disposto il monitoraggio per la durata di un anno da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, monitoraggio che si era concluso senza alcuna segnalazione da parte di questi ultimi e, tenuto conto di ciò, che era, quindi, evidente che i provvedimenti temporanei e urgenti dovevano essere confermati, in quanto ancora pienamente conformi all'interesse dei minori;
- che la avrebbe eventualmente potuto riferire ai Servizi Sociali territorialmente Pt_1 competenti eventuali circostanze idonee a giustificare le proprie richieste (affido esclusivo e incontri protetti) e che la circostanza che ciò non fosse avvenuto dimostrava la pretestuosità delle sue istanze, volte solo a limitare i contatti tra il padre e i figli;
- che il contributo paterno al mantenimento ordinario doveva essere determinato nella misura pari a euro 500,00 mensili per ciascun figlio, come, peraltro, concordemente richiesto dalle parti;
- che le spese straordinarie, stante la disparità reddituale delle parti, dovevano essere ripartite in quote diseguale tra le parti (75% a carico del padre e 25% a carico della madre);
- che la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 C. P. C. doveva essere accolta, in considerazione del disposto dell'art. 337quater, co. 2, C. C., che prevede l'applicazione dell'art. 96 C. P. C. nel caso in cui la domanda di affidamento esclusivo risulti manifestamente infondata;
- che le spese di lite dovevano seguire la prevalente soccombenza della Pt_1
7. Avverso tale sentenza, la signora con ricorso depositato in data 27.7.2023 Pt_1 proponeva appello, concludendo nei seguenti termini:
“Previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza resa dal Tribunale di Bergamo ex art. 283 c.p.c., stante l'evidente fondatezza del presente gravame: IN VIA PRELIMINARE D'URGENZA: anche inaudita altera parte, ricorrendone i presupposti di diritto: autorizzare gli accertamenti medici prescritti dal pediatra dei minori in ordine ad una prima visita psichiatrica al fine di accertare la natura dei disturbi narrati in atti, nonché al fine di avviare il sostegno al problema di dislessia diagnosticato dalla scuola elementare a carico del minore . Per_1
NEL MERITO: previa audizione dei minori ai sensi dell'art. 336 bis c.c. ed eventuale convocazione dei Servizi Sociali competenti, attesa l'omessa osservazione del nucleo familiare,
9 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
IN VIA PRINCIPALE: all'esito dell'espletanda istruttoria, disporre l'affidamento esclusivo dei minori in favore della Signora disponendo che le Parte_1 visite paterne siano effettuate in luogo neutro e modalità protetta;
IN VIA SUBORDINATA: disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna, riformando l'appellata sentenza eliminando i pernottamenti dei minori presso l'abitazione del padre, che potrà tenerli con sé per due pomeriggi a settimana e a fine settimana alternati esclusivamente nelle ore diurne. Disporre che il padre possa trascorrere sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale, ma sempre prelevando i minori dalla casa materna esclusivamente nelle ore diurne;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: disporre l'affidamento dei figli minorenni e a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e che il padre Per_1 Pt_3 possa vederli e tenerli con sé: - il mercoledì dall'uscita dalla scuola fino al giovedì mattina accompagnandoli a scuola (o presso la residenza materna quando la scuola è chiusa); - a settimane alterne dalle ore 9 del sabato (o dall'uscita della scuola) alle ore 20 della domenica;
- sette giorni nel corso delle vacanze natalizie ad anni alterni con la madre - tre giorni nel corso delle vacanze pasquali -15 giorni nel corso delle vacanze estive anche non consecutivi;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede sin d'ora che il Tribunale voglia disporre: a) CTU volta a stabilire le effettive condizioni psicologiche dei minori in forza dei disturbi comportamentali che gli stessi hanno manifestato e continuano a manifestare nel corso degli ultimi mesi aventi natura particolarmente allarmante in ordine al benessere psicologico degli stessi;
b) CTU volta a stabilire l'effettiva capacità genitoriale del Dottor con particolare riferimento alle modalità di gestione Pt_2 della sessualità nei confronti dei minori e anche in relazione alla valutazione delle difficoltà rappresentate dagli stessi. Disporsi prova per interpello e per testi. Si chiede di ammettere la prova orale per interpello e per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che i genitori, parti del presente giudizio, concordavano di crescere la prole che sarebbe nata dal matrimonio impegnandosi a rispettare le rispettive scelte religiose, omettendo di imporre abitudini e/o frequentazioni di carattere religioso ai minori;
2) Vero che in costanza di matrimonio e convivenza la Signora doveva evitare di introdurre in casa carne di maiale in Parte_1 quanto considerata impura secondo i dettami religiosi del Dott. 3) Vero che Pt_2
i minori e in più di un'occasione hanno mentito sulla composizione dei Per_1 Pt_3 pasti consumati presso l'abitazione materna per timore della reazione del padre;
4) Vero che i minori e si rifiutano, dal mese di giugno 2022 di dormire nello Per_1 Pt_3 stesso letto del padre e, quando si recano dallo stesso, dormono su un materasso posizionato a terra;
5) Vero che i minori e rappresentano nelle occasioni Per_1 Pt_3 in cui devono recarsi dal padre, il costante desiderio di evitare il pernottamento presso lo stesso;
6) Vero che i minori hanno riferito di preferire di poter evitare di fare la doccia a casa del papà, riferendo scarse condizioni di pulizia della stessa;
7)
10 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
Vero che i minori si rifiutano di fare i compiti scolastici con il padre;
8) Vero che nella primavera 2022 i minori hanno rappresentato alla madre che il padre, allorquando sbagliavano a fare i compiti li sgridava e li percuoteva;
9) Vero che i minori hanno riconosciuto nell'attrezzo di cui al documento 16 di parte convenuta un bastone costruito dal padre per punirli quando facevano i compiti;
10) Vero che manifesta diversi disagi della mimica gestuale e facciale e che per questo Per_1 motivo la Signora ha chiesto di poter far visitare il minore da uno psicologo;
Pt_1
11) Vero che il Dott. ha negato tale possibilità, ritenendo che i problemi del Pt_2 figlio siano inesistenti;
12) Vero che il minore ha riferito in diverse occasioni, Pt_3 tra il settembre e il novembre 2022 che il padre dice al fratello che “non è Per_1 normale”; 13) Vero che il Dott. ha spesso canzonato il figlio maggiore Pt_2
simulando dei colpi di tosse, atteso che il figlio maggiore è affetto da una Per_1 costante tosse nervosa, tra il mese di settembre e ottobre 2022; 14) Vero che il Dott. nell'ottobre 2022 ha chiamato il figlio maggiore ” alludendo a un
Pt_2 Per_3 bambino dell'oratorio schernito perché effeminato;
15) Vero che sempre nell'ottobre 2022 il Dott. riferiva al figlio maggiore che mangiare carne di maiale
Pt_2 Per_1 faceva venire i tic, da cui lo stesso è visibilmente affetto;
16) Vero che il Dott. dimostra un costante interesse per la sessualità dei figli;
17) Vero che in
Pt_2 particolare il Dott. ha chiesto più di una volta e direttamente ai figli,
Pt_2 durante le videochiamate quotidiane mattutine se si fossero svegliati prima loro o il loro amico “la' sotto”; 18) Vero che il Dott. si riferisce all'apparato
Pt_2 genitale dei figli utilizzando termini quali “cobra” o “serpente rosa”; 19) Vero che le allusioni all'apparato genitale dei figli da parte del Dott. causano agli
Pt_2 stessi un notevole disagio;
20) Vero che sino al settembre 2022 il Dott. si
Pt_2 rivolgeva a chiamandolo “ il mio principe”; 21) Vero che negli ultimi mesi, ed Pt_3 in particolare dall'estate 2022, il minore allorquando rientra dai Pt_3 pernottamenti presso la casa paterna manifesta degli scatti di rabbia incontrollabili anche nei confronti del fratello;
22) Vero che entrambi i minori soffrono di Per_1 continui risvegli notturni;
23) Vero che il minore dal mese di settembre soffre Per_1 di una forma di tosse nervosa che si acuisce durante le videochiamate del padre;
24) Vero che il minore , con particolare riferimento ai mesi correnti da settembre Per_1 ad oggi, presenta dei tic che lo spingono a sollevare lo sguardo verso l'alto in modo incontrollabile;
25) Vero che in occasione del compleanno del figlio maggiore Per_1 il Dott. non ha preparato per lo stesso nessun regalo, limitandosi a portare
Pt_2 due vassoi di sushi per il pasto dei minori;
26) Vero che in diverse occasioni e ripetutamente il Dott. attacca il telefono durante le conversazioni madre-
Pt_2 figli;
27) Vero che il Dott. ogni mattina, quando sono a casa da scuola, o la
Pt_2 sera, durante il periodo di frequenza scolastica effettua delle lunghe videochiamate con i figli;
28) Vero che in diverse occasioni le videochiamate vengono effettuate in presenza dei fratelli o dei genitori del Dott. Si indicano a testi i Signori
Pt_2
ed entrambi residenti in [...] Tes_2
11 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
n. 8, chiedendo che gli stessi vengano escussi anche a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi e dedotti da controparte. IN OGNI CASO: in riforma del relativo capo della sentenza appellata, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”. In particolare, l'appellante deduceva:
- quanto a , che nell'estate 2022 il figlio aveva iniziato, in prossimità degli
Per_1 incontri con il padre, ad accusare una forma di tosse nervosa, certificata dal pediatra e che nei mesi successivi aveva anche iniziato a sviluppare una serie di TIC, anch'essi diagnosticati dal pediatra, per i quali non aveva ricevuto né una diagnosi
Per_1 specialistica, né l'indicazione di eventuali percorsi di cura, a causa dell'opposizione del padre, il quale non si era neanche preoccupato, a seguito della diagnosi di dislessia di , di verificare tale circostanza con gli insegnanti del figlio, avendo
Per_1 solo affermato che tale diagnosi era in contrasto con i voti eccellenti riportati dal figlio;
parallelamente a tali disturbi, aveva anche iniziato a sviluppare una
Per_1 forma di podofobia nei confronti dei piedi del fratello che aveva iniziato a chiamare
“piedi libanesi” e che tale circostanza era divenuta fonte di continue discussioni tra i fratelli, capitate anche a casa del padre, il quale aveva continuato, però, a sminuire i problemi del figlio, prendendolo anche in giro;
- quanto a che continuavano i suoi risvegli notturni, che il figlio aveva sempre Pt_3 più spesso violenti eccessi di ira nei confronti del fratello maggiore e che, colto da tali attacchi, non esitava a prendersela con la mamma e con i nonni materni;
deduce, inoltre, che aveva lamentato più di una volta di essere stato preso in giro a Pt_3 scuola per il proprio cognome con epiteti come “marocchino” e che il padre, anche di fronte ai disagi manifestati dal figlio minore, aveva sempre banalizzato;
- che l oltre ad aver minacciato i figli di “dargliele di santa ragione” di Pt_2 fronte a episodi ritenuti anomali, aveva anche iniziato a sviluppare un'eccessiva attenzione verso il loro sviluppo sessuale;
- che, nonostante i disagi dei figli e le disattenzioni dell fossero stati riportati Pt_2 al Tribunale, non era stato assunto alcun provvedimento istruttorio, che il Tribunale aveva completamente omesso di analizzare il contenuto della comparsa conclusionale con la quale era stato chiesto, in ragione dei dissidi presenti tra i coniugi, l'affido esclusivo con incontri protetti e che, nonostante i solleciti, mai i Servizi Sociali avevano preso contatto con le parti per prendere in carico il nucleo familiare.
8. Con decreto depositato in data 3.10.2023 veniva nominata l'Avv. Claudia Zanardini curatrice speciale dei minori, con fissazione dell'udienza collegiale del 6.2.2024 per la trattazione della causa, con termini per la instaurazione del contraddittorio.
9. In data 11.1.2024 si costituiva in giudizio il signor che concludeva nei Pt_2 seguenti termini:
12 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette, voglia Codesta Ecc.ma Corte così giudicare, previo rigetto, per i motivi di cui in atti, dell'appello proposto: A) nell'ipotesi in cui la causa venga ritenuta matura per la decisione: in via principale nel merito, a parziale riforma del capo 3 e in accoglimento dell'appello incidentale:
1. Affidarsi i figli minori e in via condivisa ad entrambi i Per_1 Pt_3 genitori, con collocazione prevalente presso la madre in Bergamo, via XXIV Maggio, 8; la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle necessità della prole;
entrambi i genitori saranno tenuti a riferire e aggiornare prontamente l'altro genitore di tutto ciò che riguarda e che riguarderà e in modo che possano effettivamente Per_1 Pt_3 cogestire la propria genitorialità condivisamente e partecipare attivamente alla vita dei bambini;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente;
e Per_1 Pt_3 non dovranno essere in alcun caso coinvolti nelle eventuali discussioni tra i genitori;
2. Disporsi che il padre terrà con sé i bambini con le seguenti modalità, salvo diversi accordi tra i genitori, anche in considerazione degli impegni professionali del dott.
dipendente presso una struttura sanitaria pubblica: - fine settimana Pt_2 alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 20.00; - un giorno infrasettimanale, il mercoledì, con pernottamento, e un secondo giorno, dal pomeriggio dopo la scuola senza pernottamento, normalmente il martedì o il giovedì,
o altro giorno in considerazione degli impegni lavorativi del padre, qualora quest'ultimo si liberi dal lavoro e sempre previa telefonata alla moglie, con rientro dei figli a casa dalla madre entro le ore 20.30; - suddivisione dal 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio alternativamente, nonché tre giorni del fine settimana pasquale, dal sabato al lunedì compresi, facendo salvo il criterio dell'alternanza delle festività e due settimane anche consecutive durante il periodo delle vacanze scolastiche estive da comunicarsi alla madre – anche con riferimento alla località prescelta – entro il 30 giugno di ogni anno e così complessivamente per un periodo di quattro settimane di vacanze all'anno; anche la madre si impegni a comunicare al padre periodo e località prescelti per le vacanze con i figli;
entrambi i genitori non si recheranno nella stessa località di vacanza fuori Bergamo in cui l'altro genitore trascorre il periodo con i bambini (effettuando tra loro coniugi una sola comunicazione telefonica al giorno, con l'impegno dei coniugi di assecondare i figli qualora volessero telefonare al genitore non presente); B) nella denegata ipotesi in cui la causa non venga ritenuta matura per la decisione: in via istruttoria: ci si rimette sulla richiesta di CTU sui minori, rilevando nuovamente che l'indagine sulla salute psico-fisica degli stessi è già stata affidata ad un neuropsichiatra infantile (dott. , per scelta condivisa dei genitori e Per_4 della curatrice stessa;
si chiede l'ammissione di CTU sulla capacità genitoriale della madre, sotto il profilo in particolare della rimozione della figura paterna e della
13 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
dannosità dei comportamenti della madre sulla salute psico-fisica dei figli, riservandosi, all'esito della stessa, di chiedere, a modifica delle conclusioni, l'affido esclusivo dei figli, con diritti di visita protetti della madre;
si chiede, inoltre, l'ammissione dell'interrogatorio formale della signora e della Parte_1 prova per testi sulle seguenti circostanze da ritenersi precedute dal rituale vero che, circostanze atte a corroborare il benessere dei figli quando trascorrono il tempo con il padre: 1. “Il 24 marzo 2022 il papà ha partecipato alla festa di compleanno di cui erano presenti gli amici del bambino stesso, come da fotografia che mi si Pt_3 rammostra (doc. 13)”; 2. “Il dott. nel 2018, durante i primi mesi di Pt_2 frequenza della classe prima della scuola primaria frequentata da , si recava in Per_1 prossimità della scuola durante l'intervallo per salutare il figlio, come da fotografie che mi si rammostrano (doc. 14)”; 3. “Nel settembre del 2020 il papà ha accompagnato a scuola il suo primo giorno alla primaria (doc. 15)”; 4. “La Pt_3 signora riferiva al dott. che i figli rifiutavano di trascorrere con lui le Pt_1 Pt_2 vacanze estive con lui sia nell'agosto del 2021 sia nell'agosto 2022”; 5. “I figli del dott. sono andati in vacanza nell'agosto 2021 e 2022 con il papà dopo Pt_2
l'intervento dell'avv. Fedora Rota”; 6. “Il sig. con la compagna Pt_2 Per_5 hanno trascorso le vacanze estive con i di lui figli e nel 2021 a Bellaria e Pt_3 Per_1 nel 2022 a Cervia, come da fotografie che mi si rammostrano (doc. 16)”; 7.
“Durante le vacanze estive del 2021 e 2022 i figli dell'attore hanno conosciuto nuovi amici con i quali hanno partecipato ad attività ludiche, come la caccia al tesoro nell'agosto 2021, come da fotografia che mi si rammostra (doc. 17)”; 8. “Il 15 luglio 2017 ha portato i figli a trovare lo zio a Pavia, come da fotografia Pt_2 Per_6 che mi si rammostra (doc. 18); 9. “ e in compagnia del papà, degli zii e Per_1 Pt_3 dei cugini hanno trascorso momenti di svago in montagna e nei parchi cittadini, prima delle restrizioni agli spostamenti dettate dalla epidemia da OV (doc. 19); 10. “ e durante i diritti di visita del papà hanno trascorso del tempo Per_1 Pt_3 anche in compagnia dei nonni, degli zii e dei cugini paterni che sono venuti a trovarli a Bergamo dopo le restrizioni agli spostamenti applicate a causa della pandemia da OV (doc. 20.)”; 11. “Lo zio paterno trascorre spesso i week end Persona_7 con i nipoti e ospite del fratello a Bergamo”; 12. “Durante i diritti di Per_1 Pt_3 visita presso il papà e sono soliti fare giochi in casa con il papà e attività Per_1 Pt_3 ludico-sportive all'oratorio o ai parchi cittadini, come da fotografie che mi si rammostrano (doc. 21)”; 13. “ e quando sono presso la casa del papà Per_1 Pt_3 svolgono con il genitore i compiti scolastici” (cfr. doc. 22)”; 14. “Durante la bella stagione il papà porta i figli in gita fuori Bergamo, talvolta per visitare città, come nell'agosto 2021 a Bologna, altre volte in montagna, come agli Spiazzi di Gromo nel 2021, a Piazza Brembana nell'aprile 2022, in Val Vertova nel giugno 2022, oppure ancora per attività ludiche, come sul fiume Trebbia nel luglio 2021 per fare rafting” (cfr. doc. 23); 15. “Il dott. è solito preparare in casa sua l'albero di Natale Pt_2 con i figli” (cfr. doc. 24); 16. “ e quando sono in compagnia del papà Per_1 Pt_3 consumano anche carne e salumi” (cfr. doc. 25); 17. “La signora quando i Pt_1
14 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
bambini trascorrono i week-end e le vacanze con il papà, telefona a e più Per_1 Pt_3 volte al giorno invitando i figli a fare rientro alla casa materna per dormire”; 18.
“Sabato 24 aprile 2021 la signora nel week end di spettanza del padre, si Pt_1 presentava a casa del dott. per riprendere i bambini e il dott. Pt_2 Pt_2 chiedeva l'intervento dei carabinieri”; 19. “La signora i mercoledì e i sabati Pt_1 di spettanza del padre porta i bambini al dott. in ritardo rispetto a quanto Pt_2 fissato nei provvedimenti presidenziali dell'11 maggio 2022”; 20. e Per_1 Pt_3 dall'11 maggio 2022 trascorrono il giovedì pomeriggio di spettanza del dott.
con la madre anziché con il padre”; 21. “Durante i diritti di visita Pt_2 settimanali del padre, la signora si rifiuta di mandare i figli a casa del papà se Pt_1
i figli hanno tosse o raffreddore, come successo da ultimo in data 7 dicembre 2022”; 22. “Quando ricorrono i diritti di visita del padre, la madre chiede ai figli di scegliere se andare dal papà o se rimanere a casa con lei”; 23. “La madre ha impedito a e di trascorrere le vacanze estive del 2023 con il papà sul Per_1 Pt_3 presupposto della mancata comunicazione per iscritto del periodo entro il 31 maggio 2023” (cfr. doc. n. 11, scambio email tra avvocati). Si indicano a testi, su tutti i capitoli la signora , residente in [...]
Zambelli n. 4 (compagna del sig. e il sig. residente a [...]
Sopra, Via Enrico Fermi n. 16. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli dedotti da controparte in quanto irrilevanti (cap. 1, 2, 5, 25, 27 e 28), valutativi (cap. 10, 11, 16, 17, 19, 21, 23 e 24) e generici (cap. 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22 e 26). Inoltre, le circostanze di molti capitoli risulterebbero solo riferite dai minori ai nonni che non ne hanno conoscenza diretta (cap. 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 20). Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli ex adverso dedotti, si chiede che vengano sentiti i testi di parte appellata a controprova, nonché a prova contraria del capitolo 4 di parte appellante con ammissione del seguente capitolo: 25. “Vero che nella casa del dott. già casa coniugale, sin dalla nascita dei figli è stata predisposta la Pt_2 cameretta da letto per i minori”. Con espressa riserva di modificare le conclusioni in punto affidamento, collocamento, diritti di visita e mantenimento dei minori all'esito dell'espletanda istruttoria. (C) indipendentemente dall'istruzione o meno della causa, in ogni caso, anche a parziale riforma del capo 6 e anche in accoglimento dell'appello incidentale: spese e compensi di primo e secondo grado rifusi, nonché del giudizio di reclamo n. 1720/2023 R.G., oltre accessori di legge. Condannarsi altresì parte appellante, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata anche in sede di appello.”. In particolare, l'appellato deduceva:
- che la domanda avanzata dalla signora di affido esclusivo con incontri protetti Pt_1 era sfornita di qualsivoglia prova, sia del pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione della frequentazione con il padre, sia della sua inidoneità a svolgere il proprio ruolo genitoriale;
15 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
- in mancanza di evidenze circa i disagi dei minori, di essersi opposto a ulteriori indagini sui figli sino a dicembre 2023, allorquando la madre, non riuscendo a placare un litigio tra fratelli, aveva chiamato l'ambulanza che aveva portato al pronto Pt_3 soccorso ove il medico aveva consigliato una visita neuropsichiatrica, alla quale il padre aveva dato il proprio consenso;
- che, in ogni caso, a eccezione della madre, nessuno degli adulti che erano quotidianamente a contatto con i bambini aveva mai evidenziato e/o notato le difficoltà lamentate dalla signora Pt_1
- che la diagnosi di di dislessia era, in realtà, una mera segnalazione fatta dagli Per_1 insegnanti del figlio, peraltro risalente al marzo 2023 (segnalazione della quale non era mai stato messo a conoscenza, né dagli insegnanti né dalla la quale l'aveva Pt_1 prodotta per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale), che non era stata neanche riportata nella scheda di valutazione di fine anno scolastico;
- che le accuse di maltrattamenti nei confronti dei figli e di eccessive attenzioni verso il loro sviluppo sessuale erano infondate e frutto di ricostruzioni della volte a Pt_1 togliere il pernottamento dei figli presso la casa del padre;
- in via di appello incidentale, previa conferma delle statuizioni in punto di affidamento e di diritto di visita, chiedeva che fosse previsto anche un secondo pomeriggio infrasettimanale senza pernottamento, nel caso in cui il padre si fosse liberato dal lavoro e previa telefonata alla moglie.
10. In data 25.1.2024 il Procuratore Generale esprimeva parere del seguente tenore:
“…letti gli atti del proc. civ. n. 867/23 R.G., osserva: non risulta nel fascicolo alcuna relazione dei Servizi Sociali, cui era stato conferito incarico, con l'ordinanza presidenziale, di monitorare il nucleo familiare;
considerando la necessità di adottare statuizioni tutelanti per i minori e il tempo trascorso dalla Per_1 Pt_3 valutazione della dott. (dicembre 2019) e gli evidenti contrasti tra le parti, Per_2 idonei ad incidere negativamente sui minori, appare necessario disporre una CTU che, analizzati i genitori ed i minori, ed i rispettivi contesti, fornisca un quadro obiettivo della situazione dei minori, affinchè possano essere assunti i provvedimenti più idonei a tutela degli stessi;
in subordine, allo stesso scopo può essere richiesta una relazione approfondita ai Servizi Sociali;
chiede, pertanto, che la Corte disponga, prima di decidere, una CTU o richieda una relazione ai Servizi Sociali, riservandosi di esprimere il parere all'esito del supplemento istruttorio indicato.
11. In data 29.1.2024 si costituiva in giudizio la curatrice speciale dei minori, Avv. Claudia Zanardini, che concludeva nei seguenti termini:
“In via preliminare: - incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente di monitorare il nucleo familiare, per il tempo ritenuto necessario, al fine di valutare le condizioni dei minori e e, particolarmente, i rapporti degli stessi con i Per_1 Pt_3 genitori, attivando i sostegni e supporti ritenuti maggiormente confacenti agli interessi dei due minori, anche al fine di valutare il miglior regime di affidamento e
16 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
diritto di visita in favore del genitore non collocatario e prevedendo, altresì, in caso di consenso dei sig.ri e un percorso di Parte_1 Parte_2 supporto alla genitorialità volto a dirimere i contrasti in essere, potenzialmente pregiudizievoli e dannosi per il sereno sviluppo psico-fisico di e - Per_1 Pt_3 confermare, atteso l'intervenuto accordo raggiunto tra i sig.ri e Parte_1
il percorso psicoterapeutico intrapreso in favore dei minori Parte_2
e con il Dott. con Studio a Bergamo presso “PoliSalute”; in Per_1 Pt_3 Per_4 via principale e nel merito: - per tutti i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto, rigettare le domande formulate dalle Parti con i rispettivi atti difensivi e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1659/2023 resa dal Tribunale di Bergamo in data 26.7.2023 all'esito del procedimento n. 941/2022 R.G.. Con espressa riserva, tenuto conto di quanto esposto in narrativa, di modificare le conclusioni qui formulate, all'esito dell'intervento del Servizio Sociale e delle risultanze del percorso di valutazione ad oggi intrapreso dai minori e avanti il neuropsichiatra Per_1 Pt_3 infantile Dott. In via istruttoria: - disporre l'intervento del Servizio Per_4
Sociale nei termini sopra indicati;
- ci si rimette al prudente apprezzamento della Corte d'Appello di Brescia in relazione all'opportunità (o meno) di disporre C.T.U., richiesta da entrambe le Parti oltreché dal P.G. con il parere del 24.1.2024.”. La curatrice speciale riferiva di aver incontrato i minori in due occasioni, di aver avuto l'impressione che gli stessi avessero con il padre un rapporto meno
“affettuoso” rispetto a quello con la madre e che i minori le avevano riferito la loro decisa preferenza a trascorrere il proprio tempo con la madre, pur non rilevando alcuna problematica nel loro rapporto con la figura paterna. Riferiva, altresì, che nelle more del giudizio, le parti, di comune accordo, le avevano scritto per scegliere un professionista che potesse seguire i figli e che dal 24.1.2024 i minori avevano iniziato un percorso con il neuropsichiatra infantile.
12. All'udienza del 6.2.2024 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio dell'udienza, in attesa della relazione del neuropsichiatra.
13. In data 7.6.2024 i difensori dell'appellato producevano mediante deposito telematico la relazione del 22.3.2024 del NPI dr. che riferiva Persona_8 quanto segue:
‣la madre lamenta una fatica dei figli a frequentare il padre che a suo dire è troppo severo e soprattutto ha imposto ai figli un duplice cambiamento, quello della casa, dall'altra parte della città e quello della presenza della nuova convivente del papà.
‣Il padre evidenzia una presenza ansiosa ed avvolgente della mamma, che fatica ad allontanare i figli, che a 10 e 11 anni dormono ancora con lei, seppur in letti separati (col papà hanno dormito insieme fino a che non ha cambiato casa), accompagna i figli a scuola nonostante questa sia poco distante e telefona più volte durante le permanenze dei figli dal padre, tanto che il padre è costretto a mentire sul funzionamento della suoneria del suo telefono
17 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
‣In questa situazione i figli faticano ad avere una vita serena e a vivere serenamente il rapporto con i due genitori;
sicuramente faticano ad andare dal padre, ma non riescono a motivare le loro difficoltà se non con la mancanza della madre.
AU descrive la precedente casa del padre come vecchia e piena di stoviglie ed utensili usati, che a lui facevano impressione, tanto da dover portare da casa la sua bottiglietta per poter bere in serenità; la casa nuova invece ha tutto nuovo e si può bere l'acqua serenamente perché i bicchieri nuovi sono facilmente lavabili. che Pt_3 sente la mancanza della madre quando dorme, ma disegna la stanza a casa del papà piena di particolari, giochi, televisione ecc, che certificano attenzione da parte del padre.
‣I due fratelli non hanno ancora trovato una modalità di rapporto con la compagna del papà, che sentono un po' distante, a volte si sentono u po' estranei a casa del padre. Sta al padre fornire un maggiore coinvolgimento dei figli con la nuova compagna che deve trovare un suo ruolo.
‣Ottimi sono i rapporti con i nonni materni, con i quali passano buona parte del tempo e delle lunghe vacanze in montagna dove il nonno, a detta loro, li aiuta nelle loro avventure. Tutti e due i fratelli giocano a calcio presso l'oratorio di San Paolo e lì hanno un buon gruppo di amici e si sentono davvero bene.
‣Problemi: ha qualche problema di apprendimento/attenzione, che andrebbe Per_1 approfondito per poter essere aiutato in modo adeguato. A casa sembra iperattivo, mentre a scuola è passivo, ma sembra perdere molto delle spiegazioni. Altro problema da approfondire sono le paure e fobie: paura del buio e disagio che il ragazzino evidenzia nei confronti dei piedi del fratello, che non possono essere nudi altrimenti va in angoscia. Questi problemi richiederebbero una valutazione più approfondita presso centro che sia anche accreditato per DSA (Disturbi Specifici Apprendimento). vorrebbe cambiare scuola, fatica a reggere l'attuale situazione, Pt_3 questo potrebbe essere fatto valutando bene anche il successivo inserimento alle medie.
‣Una maggior autonomia dovrebbe essere stimolata in entrambi i bambini, questo potrebbe aumentare la loro autostima e sicurezza. Non avendo nelle vicinanze dei parenti coetanei con cui relazionarsi sembra importante che i fratelli abbiano un gruppo da poter frequentare anche al di fuori di scuola e gruppo calcio. Sarebbe utile che alcune esperienze fatte con il padre possano essere condivise anche da amici.
14. All'udienza del 2.7.2024 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e la Corte riservava la decisione. Con ordinanza depositata l'8.8.2024 la Corte - evidenziato che dalla relazione della NPI emergeva un malessere dei minori nella relazione con il padre, che si riteneva dovesse essere approfondita dai servizi specialistici in collaborazione tra loro;
ritenuta la necessità di uno stretto monitoraggio da parte dei servizi psico-sociali;
ritenuto che
non vi fossero gli estremi per limitare gli incontri padre-figli; ritenuto necessario approfondire le rispettive capacità genitoriali e la natura e qualità delle
18 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
relazioni psicoaffettive tra minori e genitori - incaricava i servizi psicosociali e specialistici del territorio, in collaborazione tra loro, di effettuare una valutazione psicodiagnostica della personalità dei genitori, anche tramite somministrazione di test, nonché una valutazione delle rispettive capacità genitoriali, approfondendo la natura e qualità delle relazioni tra minori e genitori;
incaricava la NPI di proseguire la presa in carico dei minori, valutando il più idoneo percorso terapeutico e approfondendo la natura del disagio manifestato dai minori nella relazione con il padre;
incaricava i servizi sociali di monitorare la situazione del nucleo familiare e le condizioni di vita dei minori, fornendo i più opportuni sostegni e trasmettendo relazione di aggiornamento;
rinviava la causa all'udienza del 17.12.2024 ore 11 invitando le parti a depositare fogli di precisazione delle conclusioni entro il 10.12.2024 non apparendo, in parte, più attuali le conclusioni assunte nei rispettivi atti. Infine, sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza limitatamente alla condanna di al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento Parte_1 della somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte appellante.
15. In data 29.11.2024 perveniva relazione da parte dei servizi specialistici della dalla quale emergeva un significativo malessere psicologico di entrambi i CP_2 minori. Per entrambi veniva posta una diagnosi di “Disturbo emozionale della infanzia non specificato”, con indicazione per entrambi di un percorso di psicoterapia, accompagnato da un percorso dei genitori di sostegno alla genitorialità.
16. Con provvedimento in data 10.12.2024 la causa veniva rinviata d'ufficio con la seguente motivazione:
“Rilevato che la causa 867/23 RG è chiamata all'udienza del 17.12.2024 ore 11; Rilevato che in data 4.12.2024 è pervenuta richiesta dei servizi sociali competenti di proroga del termine di deposito della relazione richiesta fino alla fine del mese di gennaio 2025; rilevato che in data 5.12.2024 parte appellata ha depositato istanza di rinvio della causa, preso atto della richiesta avanzata dai servizi psico-sociali; rilevato che in data odierna l'appellante ha depositato memoria con cui si oppone al rinvio della causa, precisa le conclusioni e chiede comunque di adottare provvedimenti provvisori a tutela dei minori;
ritenuto che
, anche per l'eventuale adozione di provvedimenti provvisori, sia necessario esaminare la richiesta relazione dei servizi psico-sociali e che eventuali provvedimenti provvisori debbano essere comunque adottati nel contraddittorio delle parti;
ritenuto necessario un rinvio della causa per consentire ai servizi sociali di terminare le valutazioni in corso…”.
17. In data 11.2.2025 è pervenuta la relazione da parte dei servizi sociali del Comune di Bergamo, che hanno concluso che “…nonostante la situazione appaia complessa e delicata, il Servizio… segnala alla la disponibilità e la collaborazione che CP_3 entrambi i signori hanno mostrato… ad oggi non sono emersi Parte_5
19 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
elementi pregiudizievoli per cui il signor non debba vedere i figli in forma Pt_2 libera o che non si possano prevedere dei collocamenti presso di lui. Si ritiene importante, come già segnalato dai servizi specialistici incaricati della situazione, che i minori inizino un percorso di psicoterapia, mentre i genitori avviino, parallelamente, un percorso di sostegno alla genitorialità, per aiutarli a trovare delle strategie e superare le loro difficoltà e divergenze legate al rispettivo vissuto personale e familiare oltre che alla diversità culturale.”.
18. In data 12, 14 e 17 febbraio 2025 le parti hanno depositato memorie con cui hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte, modificando in parte le originarie domande, alla luce del lavoro svolto dai servizi sociali e specialistici.
19. All'udienza del 25.2.2025 le parti, presenti personalmente, hanno dato atto che i minori nel mese di marzo avrebbero iniziato percorsi di psicoterapia individuali e che i genitori avevano iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità, aderendo alle indicazioni dei servizi. I difensori hanno quindi insistiti nelle rispettive domande e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
20. Gli approfondimenti istruttori svolti in questo grado di giudizio consentono di definire la causa, non apparendo necessario un ulteriore approfondimento a mezzo CTU, del resto istanza istruttoria non più reiterata dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. L'istruttoria ha fatto emergere un disagio psicologico importante dei minori, con necessità di una loro presa in carico psicoterapeutica, decisione infine assunta di comune accordo da parte dei genitori. Se è vero che il padre dei minori ha tardato a rendersi conto della serietà della condizione di sofferenza psicologica dei figli (comportamento sul quale ritorna l'appellante per insistere sulla richiesta di affido esclusivo dei figli alla madre), è anche vero che, grazie anche all'intervento dei servizi sociali e specialistici, i genitori sono stati infine in grado di assumere decisioni condivise. Non si ritiene pertanto che ricorrano i presupposti e le condizioni per disporre un affido esclusivo, e men che meno super-esclusivo, dei minori alla madre, pur se il comportamento iniziale paterno incide sulla valutazione delle spese di giudizio, che per tali motivi si ritiene debbano essere compensate, con revoca altresì della condanna della signora ex Pt_1 art. 96 cpc, avendo la madre fin dal primo grado sollecitato approfondimenti e manifestato fondate preoccupazioni per le condizioni psicologiche dei figli. Ciò posto, i genitori a tutt'oggi confliggono sia per una divergente valutazione circa le cause dei disagi psichici dei figli sia in quanto ciascuno attribuisce all'altro le maggiori responsabilità. Vi è anche una notevole distanza tra i genitori per quanto riguarda gli aspetti educativi e i conseguenti rapporti con i figli. Appare pertanto necessario che prosegua uno stretto monitoraggio da parte dei servizi sociali sul nucleo familiare, come richiesto dalla curatrice speciale dei minori, con
20 Proc. 867/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
predisposizione di adeguati sostegni per un corretto esercizio delle responsabilità genitoriali. L'affidamento dei minori può pertanto essere condiviso, peraltro con previsione di intervento dei servizi sociali nel caso in cui i genitori non siano in grado di assumere decisioni condivise, con attribuzione ai servizi sociali del potere di assumere le decisioni medesime nell'interesse dei minori, previo ascolto dei minori medesimi. Non vi sono i presupposti per limitare i rapporti tra i minori e il padre e, sotto questo profilo, la sentenza di primo grado va confermata, salva la facoltà dei servizi specialistici di eventualmente rimodulare i rapporti padre-figli, sentite le parti, sulla base di nuove e diverse esigenze dei minori. I servizi specialistici dovranno proseguire nell'offrire i più adeguati sostegni al nucleo familiare, inviando relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni solo in caso di mancata collaborazione dei genitori con grave pregiudizio per i figli.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa sopra indicata promossa da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bergamo n. 1639/2023 pubblicata in data 26.7.2023, nel contraddittorio delle parti e sentito il P.G., in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
- REVOCA il capo 6) del dispositivo della sentenza relativo alle spese di lite e alla condanna di ex art. 96 cpc Parte_1
- INCARICA i servizi sociali e specialistici di monitorare la situazione del nucleo familiare per il tempo ritenuto necessario, offrendo i più opportuni sostegni, in particolare con proseguimento della psicoterapia per i minori e del sostegno alla genitorialità a favore delle parti, riferendo con relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia in caso di mancata collaborazione dei genitori con grave pregiudizio per i minori;
- CONFERMA l'affido condiviso dei minori ai genitori;
in caso di disaccordo su decisioni di particolare rilevanza il servizio sociale assumerà la relativa decisione sentiti i genitori e i minori;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio
Si comunichi ai servizi sociali competenti
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 25.2.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Due pomeriggi infrasettimanali (uno dei quali con pernottamento), fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, sette giorni durante le festività natalizie con alternanza dei giorni di Natale e di Santo Stefano e dei giorni di San Silvestro e di Capodanno, tre giorni durante le festività pasquali con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e due settimane anche consecutive durante il periodo estivo. 2 Sei giorni durante le festività natalizie con alternanza dei giorni di Natale e di Santo Stefano, uguale periodo di permanenza presso ciascun genitore durante le festività pasquali, con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e cinque giorni anche consecutivi durante il periodo estivo. 5 3 Il mercoledì dall'uscita dalla scuola al giovedì mattina con obbligo di riaccompagnarli a scuola (o presso la residenza materna se la scuola fosse stata chiusa), fine settimana alternati dalle 9:00 del sabato (o dall'uscita da scuola) alle 20:00 della domenica, sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni festivi e 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive.
7