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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2241/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
PARISI TOMMASO, TO
AMBROSIO LUIGI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7247/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo - Piazza A. Frammartino 4 00015 Monterotondo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 862 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 862 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 862 IMU 2019 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 862 IMU 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 862 IMU 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo - Piazza A. Frammartino 4 00015 Monterotondo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 598 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 99 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 2846 emessa dal Comune di Monterotondo (RM)
e notificata il 07.02.2025 in relazione a cinque avvisi di accertamento precedenti, nnrr. 11, 17, 19, 99 e 598, per IMU, anni dal 2017 al 2021, oltre sanzioni ed interessi, con riferimento ad immobili siti nel territorio del suddetto Ente civico. La difesa del contribuente, in particolare, ha eccepito, da un lato, che il proprio assistito era in possesso soltanto della quota del 50% del diritto di abitazione sui cespiti in parola, dall'altro, che a decorrere dal 25.03.2019 ha rinunciato anche alla suddetta quota, per cui le pretese rivendicate dall'Ente impositore devono essere parzialmente rettificate.
Il Comune di Monterotondo si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 24.04.2025, in cui ha sostenuto la correttezza del proprio operato replicando alle tesi avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa in parte inammissibile ed in parte infondato. In ordine alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, preme sottolineare, in via pregiudiziale, che il Comune resistente ha dato prova delle avvenute notifiche inerenti agli avvisi di accertamento per le annualità
2017 e 2018, non impugnati dal ricorrente, per cui le rispettive pretese sono divenute definitive;
ne discende, quale diretto corollario, che il ricorso è inammissibile con riferimento ai citati due anni, ai sensi dell'articolo
19 del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992. Per quanto concerne le altre annualità la tesi di parte attrice non ha pregio e deve essere disattesa;
al riguardo, giova evidenziare che dagli atti di causa risulta che l'interessato ha ceduto la propria quota di ½ sui beni ma riservandosi il diritto di abitazione per l'intero, con il precipitato che correttamente l'Ente impositore ha applicato l'IMU senza riduzioni sino al 24.03.2019. A seguito degli accordi divorzili di cui alla Sentenza del Tribunale di Tivoli nr. 309/2019, il ricorrente rinunciava al diritto di abitazione ma soltanto su alcuni degli immobili, mantenendolo però per quelli di cui al Foglio dati catastali_1, e Foglio Dati catastali_27; il Comune di Monterotondo ha quindi applicato l'imposta alla luce di siffatti criteri a partire dal 25.03.2019, anche rettificando gli avvisi di accertamento “medio tempore” già emessi, che pertanto risultano immuni da censure avendo calcolato in modo preciso e puntuale il tributo dovuto dal ricorrente per le annualità dal 2019 al 2021.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, il ricorrente deve essere condannato, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore del Comune di Monterotondo nella misura di Euro 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori secondo
Legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso in parte inammissibile ed in parte lo respinge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore del Comune di Monterotondo nella misura di Euro 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori secondo Legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Tommaso Parisi) (Dott. Andrea Morsillo)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
PARISI TOMMASO, TO
AMBROSIO LUIGI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7247/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo - Piazza A. Frammartino 4 00015 Monterotondo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 862 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 862 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 862 IMU 2019 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 862 IMU 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 862 IMU 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo - Piazza A. Frammartino 4 00015 Monterotondo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 598 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 99 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 2846 emessa dal Comune di Monterotondo (RM)
e notificata il 07.02.2025 in relazione a cinque avvisi di accertamento precedenti, nnrr. 11, 17, 19, 99 e 598, per IMU, anni dal 2017 al 2021, oltre sanzioni ed interessi, con riferimento ad immobili siti nel territorio del suddetto Ente civico. La difesa del contribuente, in particolare, ha eccepito, da un lato, che il proprio assistito era in possesso soltanto della quota del 50% del diritto di abitazione sui cespiti in parola, dall'altro, che a decorrere dal 25.03.2019 ha rinunciato anche alla suddetta quota, per cui le pretese rivendicate dall'Ente impositore devono essere parzialmente rettificate.
Il Comune di Monterotondo si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 24.04.2025, in cui ha sostenuto la correttezza del proprio operato replicando alle tesi avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa in parte inammissibile ed in parte infondato. In ordine alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, preme sottolineare, in via pregiudiziale, che il Comune resistente ha dato prova delle avvenute notifiche inerenti agli avvisi di accertamento per le annualità
2017 e 2018, non impugnati dal ricorrente, per cui le rispettive pretese sono divenute definitive;
ne discende, quale diretto corollario, che il ricorso è inammissibile con riferimento ai citati due anni, ai sensi dell'articolo
19 del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992. Per quanto concerne le altre annualità la tesi di parte attrice non ha pregio e deve essere disattesa;
al riguardo, giova evidenziare che dagli atti di causa risulta che l'interessato ha ceduto la propria quota di ½ sui beni ma riservandosi il diritto di abitazione per l'intero, con il precipitato che correttamente l'Ente impositore ha applicato l'IMU senza riduzioni sino al 24.03.2019. A seguito degli accordi divorzili di cui alla Sentenza del Tribunale di Tivoli nr. 309/2019, il ricorrente rinunciava al diritto di abitazione ma soltanto su alcuni degli immobili, mantenendolo però per quelli di cui al Foglio dati catastali_1, e Foglio Dati catastali_27; il Comune di Monterotondo ha quindi applicato l'imposta alla luce di siffatti criteri a partire dal 25.03.2019, anche rettificando gli avvisi di accertamento “medio tempore” già emessi, che pertanto risultano immuni da censure avendo calcolato in modo preciso e puntuale il tributo dovuto dal ricorrente per le annualità dal 2019 al 2021.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, il ricorrente deve essere condannato, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore del Comune di Monterotondo nella misura di Euro 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori secondo
Legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso in parte inammissibile ed in parte lo respinge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore del Comune di Monterotondo nella misura di Euro 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori secondo Legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Tommaso Parisi) (Dott. Andrea Morsillo)