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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 595/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.595/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dagli avv.ti L. e G. Bottigliero
Controparte_1
[...]
che si dichiara contumace stante la regolarità della notifica depositata il 2/5/25
: CARTA DOCENTE CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, docente attualmente in servizio a tempo determinato, lo è stata anche negli anni precedenti a partire dall'anno 2020/21 (doc.1 allegato al ricorso): in relazione a queste annualità lamenta la mancata attribuzione della «carta elettronica» di cui all'art.1 comma 121 L.107/2015.
2. A parte quanto disposto dall'art.15 DL 69/23, la questione è stata trattata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 29961/23, la quale deve intendersi senz'altro qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1181 delle norme di attuazione del pagina 1 di 4 cpc.
3. Occorre peraltro rilevare che:
3.1. secondo tale decisione il beneficio deve essere riconosciuto, applicando direttamente «la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE», quantomeno «agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co. 2, L.
124/1999)»;
3.2. a parere dello scrivente si deve ritenere effettivamente essenziale il riferimento a queste ultime disposizioni normative: nel senso che, al fine di applicare direttamente la citata clausola 4, è necessario individuare in termini generali ed astratti i limiti delle «ragioni oggettive» a cui essa stessa fa riferimento per circoscrivere la propria portata.
3.3. la Sentenza, infatti, dopo aver evidentemente individuato tali «ragioni» nella incompatibilità tra la funzione della «carta docente» (che si giustifica con riferimento ad «programmazione didattico educativa» impostata «annualmente»
«sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti», «nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione»), e incarichi di supplenza di durata inferiore a quella annuale, da un lato ha riconosciuto il requisito della «annualità» non richiede necessariamente una supplenza per tutto l'anno scolastico, essendo sufficiente anche una durata sostanzialmente equiparabile, ma dall'altro ha ritenuto necessario reperire norme del diritto positivo le quali (debitamente interpretate, in termini estensivi, e\o analogici, e\o in senso “costituzionalmente” o ”eurounitariamente orientato”) individuino (in termini oggettivi, generali ed astratti) i presupposti di tale equiparabilità.
3.4. la Corte, inoltre, da un lato si è dichiaratamente astenuta (in considerazione dei limiti dell'oggetto della specifica vertenza trattata) dall'esaminare in modo compiuto la possibilità di estendere ulteriormente il riconoscimento del diritto in pagina 2 di 4 questione, a casi di supplenze prive dei requisiti indicati dalle citate norme di legge, ammettendo la possibilità di valutare utilmente, ai fini di cui si tratta «se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore», dall'altro ha ritenuto tuttavia inadeguata una impostazione che individui «i presupposti per il godimento del beneficio» in base ad una «mera sommatoria di giorni» di servizio
(anche ed in particolare con riferimento diretto [«in sé»] al «dato normativo dei
180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico»);
3.5. posto dunque che la durata delle supplenze di cui al citato art. 4, co. 2, L.
124/1999 si può in concreto avvicinare a quella di 180 giorni, differenziandosene in misura sostanzialmente impercettibile, la ragione di tale inadeguatezza deve plausibilmente individuarsi nel fatto che una «mera sommatoria» di incarichi, potenzialmente riferiti a scuole diverse, non garantisce affatto l'inserimento dell'insegnante in un'unica impostazione annuale caratterizzata dai medesimi
«indirizzi del Collegio dei Docenti», della «programmazione didattico educativa»;
3.6. ritiene pertanto questo Giudice che la soluzione (ovvero l'”ulteriore estensione” prospettata dalla Sentenza) possa essere individuata semplicemente richiedendo che la durata complessiva di almeno 180 giorni - (ovvero quella di cui all'art.11
[“disposizioni varie”: ovvero non espressamente riferite a finalità circoscritte] della L.124/99, il cui comma 14 dispone che «il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale») sia coperta da incarichi riferiti alla stessa cattedra,
o comunque (secondo le linea indicata dalla citata sentenza) alla medesima concreta impostazione annuale della «programmazione didattico educativa» da parte del (medesimo) Collegio dei Docenti (di cui all'art.7 del D. L.vo 297/94);
pagina 3 di 4 4. poiché nell'anno 2020\21 (a differenza degli altri) non sono stati raggiunti 180 a giorni di servizio presso il medesimo istituto (né risulta dedotto e documentato che gli scrutini si siano conclusi entro il 30 giugno, termine del contratto), per tale anno la domanda non può essere accolta.
5. Per tutto quanto sopra, nella contumacia della convenuta Amministrazione la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale le spese sono liquidate (in considerazione di quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14) secondo la (sostanziale) soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024\25, condannando l'Amministrazione convenuta all'erogazione della relativa prestazione.
CONDANNA inoltre l'Amministrazione convenuta, in favore dei procuratori antistatari della ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 18/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.595/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dagli avv.ti L. e G. Bottigliero
Controparte_1
[...]
che si dichiara contumace stante la regolarità della notifica depositata il 2/5/25
: CARTA DOCENTE CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, docente attualmente in servizio a tempo determinato, lo è stata anche negli anni precedenti a partire dall'anno 2020/21 (doc.1 allegato al ricorso): in relazione a queste annualità lamenta la mancata attribuzione della «carta elettronica» di cui all'art.1 comma 121 L.107/2015.
2. A parte quanto disposto dall'art.15 DL 69/23, la questione è stata trattata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 29961/23, la quale deve intendersi senz'altro qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1181 delle norme di attuazione del pagina 1 di 4 cpc.
3. Occorre peraltro rilevare che:
3.1. secondo tale decisione il beneficio deve essere riconosciuto, applicando direttamente «la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE», quantomeno «agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co. 2, L.
124/1999)»;
3.2. a parere dello scrivente si deve ritenere effettivamente essenziale il riferimento a queste ultime disposizioni normative: nel senso che, al fine di applicare direttamente la citata clausola 4, è necessario individuare in termini generali ed astratti i limiti delle «ragioni oggettive» a cui essa stessa fa riferimento per circoscrivere la propria portata.
3.3. la Sentenza, infatti, dopo aver evidentemente individuato tali «ragioni» nella incompatibilità tra la funzione della «carta docente» (che si giustifica con riferimento ad «programmazione didattico educativa» impostata «annualmente»
«sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti», «nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione»), e incarichi di supplenza di durata inferiore a quella annuale, da un lato ha riconosciuto il requisito della «annualità» non richiede necessariamente una supplenza per tutto l'anno scolastico, essendo sufficiente anche una durata sostanzialmente equiparabile, ma dall'altro ha ritenuto necessario reperire norme del diritto positivo le quali (debitamente interpretate, in termini estensivi, e\o analogici, e\o in senso “costituzionalmente” o ”eurounitariamente orientato”) individuino (in termini oggettivi, generali ed astratti) i presupposti di tale equiparabilità.
3.4. la Corte, inoltre, da un lato si è dichiaratamente astenuta (in considerazione dei limiti dell'oggetto della specifica vertenza trattata) dall'esaminare in modo compiuto la possibilità di estendere ulteriormente il riconoscimento del diritto in pagina 2 di 4 questione, a casi di supplenze prive dei requisiti indicati dalle citate norme di legge, ammettendo la possibilità di valutare utilmente, ai fini di cui si tratta «se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore», dall'altro ha ritenuto tuttavia inadeguata una impostazione che individui «i presupposti per il godimento del beneficio» in base ad una «mera sommatoria di giorni» di servizio
(anche ed in particolare con riferimento diretto [«in sé»] al «dato normativo dei
180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico»);
3.5. posto dunque che la durata delle supplenze di cui al citato art. 4, co. 2, L.
124/1999 si può in concreto avvicinare a quella di 180 giorni, differenziandosene in misura sostanzialmente impercettibile, la ragione di tale inadeguatezza deve plausibilmente individuarsi nel fatto che una «mera sommatoria» di incarichi, potenzialmente riferiti a scuole diverse, non garantisce affatto l'inserimento dell'insegnante in un'unica impostazione annuale caratterizzata dai medesimi
«indirizzi del Collegio dei Docenti», della «programmazione didattico educativa»;
3.6. ritiene pertanto questo Giudice che la soluzione (ovvero l'”ulteriore estensione” prospettata dalla Sentenza) possa essere individuata semplicemente richiedendo che la durata complessiva di almeno 180 giorni - (ovvero quella di cui all'art.11
[“disposizioni varie”: ovvero non espressamente riferite a finalità circoscritte] della L.124/99, il cui comma 14 dispone che «il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale») sia coperta da incarichi riferiti alla stessa cattedra,
o comunque (secondo le linea indicata dalla citata sentenza) alla medesima concreta impostazione annuale della «programmazione didattico educativa» da parte del (medesimo) Collegio dei Docenti (di cui all'art.7 del D. L.vo 297/94);
pagina 3 di 4 4. poiché nell'anno 2020\21 (a differenza degli altri) non sono stati raggiunti 180 a giorni di servizio presso il medesimo istituto (né risulta dedotto e documentato che gli scrutini si siano conclusi entro il 30 giugno, termine del contratto), per tale anno la domanda non può essere accolta.
5. Per tutto quanto sopra, nella contumacia della convenuta Amministrazione la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale le spese sono liquidate (in considerazione di quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14) secondo la (sostanziale) soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024\25, condannando l'Amministrazione convenuta all'erogazione della relativa prestazione.
CONDANNA inoltre l'Amministrazione convenuta, in favore dei procuratori antistatari della ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 18/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4