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Decreto 30 marzo 2025
Decreto 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
Sezione Terza Civile
Il Giudice Designato
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza in data 12.2.25 nel procedimento cautelare iscritto al n. 5184/24 R.G.,
promosso da
, (C.F.: ) difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Enzo De Carlo
-PARTE RICORRENTE-
contro
(C.F , difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Mariagrazia Rabuazzo
PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: Ricorso ex art. 1168 c.c. ;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Con ricorso ritualmente notificato ha evocato in Parte_1
giudizio chiedendo l'ordine di reintegrazione nel possesso CP_1
del diritto di accesso al fondo limitrofo del ricorrente mediante consegna di copia delle chiavi del cancello apposto sulla recinzione tra il fondo delle parti.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto di essere proprietario di un immobile con annesso terreno sito in Mascali,
frazione Nunziata (in catasto fg. 23, p.lle 751 e 5681) confinante con la proprietà dello (in catasto fg. 23, p.lla 391) alla quale, da CP_1
trentacinque anni, aveva sempre fatto accesso atteso che tra le proprietà non vi era alcuna recinzione;
tale accesso veniva esercitato al solo fine di provvedere alla manutenzione dei propri muri e condizionatori, “collocati su uno stesso muretto di confine fra i due
terreni, e di proprietà del ricorrente”.
A causa di rappresentate intrusioni di estranei nella sua proprietà, il aveva provveduto alla recinzione dei fondi, apponendo alla Pt_1
stessa un cancelletto con chiavistello, al fine di continuare ad avere accesso al fondo limitrofo per la manutenzione dei condizionatori.
Alla fine del mese di gennaio 2024, tuttavia il ricorrente, si era trovato a non potere transitare attraverso il cancelletto in quanto vi era stato apposto un catenaccio dal vicino odierno resistente.
, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della CP_1
domanda avversaria affermando che il si era ripetutamente Pt_1
introdotto clandestinamente nel fondo dello e che per tale ragione CP_1
era stato da quest'ultimo querelato già nel 2020 (cfr. doc. 1 allegato alla
Pag. 2 di 4 memoria di costituzione) e di avere apposto il catenaccio già dal mese di aprile 2023 (cfr. pag. 2).
Alla prima udienza in data 8.11.24 il giudice, a fini conciliativi, ha proposto “che in caso di necessità il resistente consenta, previo accordo,
l'accesso del ricorrente al fondo per eseguire eventuali opere di
manutenzione delle unità esterne dei condizionatori della sua unità
immobiliare” ; parte ricorrente ha accettato la proposta conciliativa e il
Difensore di parte resistente si è riservato di riferirla al cliente assente,
impossibilitato a presenziare all'udienza per impedimento di natura sanitaria documentato (cfr. verbale di udienza in data 8.11.24 e allegato alle note di parte resistente del 23.1.25).
In seno alle note di udienza del 23.1.25, il Difensore dello munito CP_1
di procura speciale, accettava la proposta transattiva del giudice,
acconsentendo all'accesso del resistente al proprio fondo del per Pt_1
consentirgli la manutenzione delle unità esterne dei condizionatori,
previo accordo ogni qual volta ciò si renda necessario.
Alla successiva udienza del 12.2.25 parte ricorrente ha ritrattato il proprio consenso all'accordo conciliativo insistendo nel ricorso.
Orbene, nella fattispecie il giudice è stato promotore di una transazione in relazione alla quale parte ricorrente ha manifestato il consenso all'adesione e, pertanto, la revoca dell'accettazione, per potere produrre effetti, ai sensi dell'art. 1328 c.c., doveva giungere a conoscenza dello
Pag. 3 di 4 prima dell'accettazione stessa;
evenienza questa non verificatasi, CP_1
essendo la revoca dell'accettazione della proposta conciliativa intervenuta dopo l'adesione alla stessa del resistente.
Sulla scorta delle superiori considerazioni si ritiene di dovere rigettare il ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto accordo tra le parti.
L'accordo transattivo sopra evidenziato e le circostanze del caso concreto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c.:
R I G E T T A
il ricorso.
C O M P E N S A
le spese di giudizio tra le parti
M A N D A
alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.
Catania, 30.3.25
IL GIUDICE DESIGNATO
Dott.ssa Luisa Intini
Pag. 4 di 4
Sezione Terza Civile
Il Giudice Designato
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza in data 12.2.25 nel procedimento cautelare iscritto al n. 5184/24 R.G.,
promosso da
, (C.F.: ) difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Enzo De Carlo
-PARTE RICORRENTE-
contro
(C.F , difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Mariagrazia Rabuazzo
PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: Ricorso ex art. 1168 c.c. ;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Con ricorso ritualmente notificato ha evocato in Parte_1
giudizio chiedendo l'ordine di reintegrazione nel possesso CP_1
del diritto di accesso al fondo limitrofo del ricorrente mediante consegna di copia delle chiavi del cancello apposto sulla recinzione tra il fondo delle parti.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto di essere proprietario di un immobile con annesso terreno sito in Mascali,
frazione Nunziata (in catasto fg. 23, p.lle 751 e 5681) confinante con la proprietà dello (in catasto fg. 23, p.lla 391) alla quale, da CP_1
trentacinque anni, aveva sempre fatto accesso atteso che tra le proprietà non vi era alcuna recinzione;
tale accesso veniva esercitato al solo fine di provvedere alla manutenzione dei propri muri e condizionatori, “collocati su uno stesso muretto di confine fra i due
terreni, e di proprietà del ricorrente”.
A causa di rappresentate intrusioni di estranei nella sua proprietà, il aveva provveduto alla recinzione dei fondi, apponendo alla Pt_1
stessa un cancelletto con chiavistello, al fine di continuare ad avere accesso al fondo limitrofo per la manutenzione dei condizionatori.
Alla fine del mese di gennaio 2024, tuttavia il ricorrente, si era trovato a non potere transitare attraverso il cancelletto in quanto vi era stato apposto un catenaccio dal vicino odierno resistente.
, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della CP_1
domanda avversaria affermando che il si era ripetutamente Pt_1
introdotto clandestinamente nel fondo dello e che per tale ragione CP_1
era stato da quest'ultimo querelato già nel 2020 (cfr. doc. 1 allegato alla
Pag. 2 di 4 memoria di costituzione) e di avere apposto il catenaccio già dal mese di aprile 2023 (cfr. pag. 2).
Alla prima udienza in data 8.11.24 il giudice, a fini conciliativi, ha proposto “che in caso di necessità il resistente consenta, previo accordo,
l'accesso del ricorrente al fondo per eseguire eventuali opere di
manutenzione delle unità esterne dei condizionatori della sua unità
immobiliare” ; parte ricorrente ha accettato la proposta conciliativa e il
Difensore di parte resistente si è riservato di riferirla al cliente assente,
impossibilitato a presenziare all'udienza per impedimento di natura sanitaria documentato (cfr. verbale di udienza in data 8.11.24 e allegato alle note di parte resistente del 23.1.25).
In seno alle note di udienza del 23.1.25, il Difensore dello munito CP_1
di procura speciale, accettava la proposta transattiva del giudice,
acconsentendo all'accesso del resistente al proprio fondo del per Pt_1
consentirgli la manutenzione delle unità esterne dei condizionatori,
previo accordo ogni qual volta ciò si renda necessario.
Alla successiva udienza del 12.2.25 parte ricorrente ha ritrattato il proprio consenso all'accordo conciliativo insistendo nel ricorso.
Orbene, nella fattispecie il giudice è stato promotore di una transazione in relazione alla quale parte ricorrente ha manifestato il consenso all'adesione e, pertanto, la revoca dell'accettazione, per potere produrre effetti, ai sensi dell'art. 1328 c.c., doveva giungere a conoscenza dello
Pag. 3 di 4 prima dell'accettazione stessa;
evenienza questa non verificatasi, CP_1
essendo la revoca dell'accettazione della proposta conciliativa intervenuta dopo l'adesione alla stessa del resistente.
Sulla scorta delle superiori considerazioni si ritiene di dovere rigettare il ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto accordo tra le parti.
L'accordo transattivo sopra evidenziato e le circostanze del caso concreto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c.:
R I G E T T A
il ricorso.
C O M P E N S A
le spese di giudizio tra le parti
M A N D A
alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.
Catania, 30.3.25
IL GIUDICE DESIGNATO
Dott.ssa Luisa Intini
Pag. 4 di 4