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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/10/2025, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2352 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2016 promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Palisi Parte_1
appellante contro già , rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. Serena Collarile
appellata nato a [...] il [...] Controparte_3
appellato contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4994/2015 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
21.10.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore la sola per sentirla Controparte_2
condannare al risarcimento di tutti i danni materiali subiti nell'incidente avvenuto in data 2.11.2009 alle ore 17,30 circa lungo la S.S. 268, direzione
Angri, altezza uscita Scafati nel territorio del comune di Scafati.
Assumeva l'attore che nelle predette condizioni di tempo e di luogo, mentre percorreva detta strada a bordo del proprio motociclo Yamaha RG tg. CP 14227 veniva investito dall'autovettura Fiat Seicento tg. AX649AA, di proprietà e condotta da il quale nel rientrare da una fase di sorpasso Controparte_3
urtava detto motociclo che rovinava al suolo e riportava danni alla carrozzeria ed alla meccanica.
Si costituiva in giudizio la , la quale eccepiva l'improponibilità Controparte_2
della domanda e deduceva l'infondatezza delle pretese attoree sia in punto di an che di quantum debeatur.
Veniva integrato il contraddittorio nei confronti di il quale Controparte_3
restava contumace.
La causa veniva istruita con la prova testimoniale e CTU tecnica;
poi, rassegnate le conclusioni, veniva assegnata a sentenza.
Con sentenza n. 4994/2015 il Giudice di Pace di Nocera Inferiore decideva la causa rigettando la domanda e condannando l'attore al pagamento delle spese del giudizio.
Detta sentenza veniva impugnata da con atto di appello notificato Parte_1
in data 12.04.2016.
A motivo di appello deduceva l'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti. Si costituiva in giudizio la (già ) che Controparte_1 Controparte_2
chiedeva venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed il rigetto dello stesso con la conferma della sentenza impugnata.
nonostante la regolare notifica, restava contumace come in Controparte_3
primo grado.
Veniva acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado ed in seguito la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del
21.10.2025, all'esito della quale veniva decisa.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi di gravame. D'altra parte, l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Venendo al merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Il danneggiato ha l'onere di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente convenuto.
Ebbene, nel caso di specie tale prova è stata raggiunta.
In relazione alla dinamica del sinistro, difatti, dal quadro probatorio in atti emerge che la responsabilità dell'evento è ascrivibile al conducente dell'autovettura Fiat Seicento.
Ed invero, il giudice di prime cure ha errato nel non tenere in considerazione, in modo positivo o negativo che sia, le risultanze delle prove testimoniali.
Dalle dichiarazioni dei testimoni (fra cui la moglie dell'attore in regime di separazione dei beni) – che risultano attendibili, poiché scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica – emerge che la condotta del conducente del veicolo di parte convenuta ha determinato l'evento, rientrando repentinamente dalla fase di sorpasso del motociclo onde evitare l'impatto con altra autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia, senza controllare che la strada fosse libera ed investendo il motociclo condotto dal che nulla poteva fare per Pt_1
evitare lo scontro.
L'evento, pertanto, non pare ascrivibile a parte attrice, conseguendo all'altrui improvvisa e pericolosa condotta (il CTU ha riferito che in quel tratto di strada non si poteva sorpassare); né emergono chiari supporti probatori idonei a sostenere una corresponsabilità di parte attrice nella produzione dell'evento, al netto di mere ipotesi astrattamente formulate e sganciate da un concreto riscontro.
In conclusione, la responsabilità del sinistro va ascritta, in via esclusiva, alla condotta di guida del conducente del veicolo di parte convenuta.
Né la consulenza tecnica di ufficio pare confutare tale risultanza istruttoria.
Il giudicante non condivide la conclusione del perito secondo cui non vi sarebbe stato “urto diretto” fra i veicoli, conclusione non convincente in quanto non supportata né dall'esame dei mezzi coinvolti nel sinistro (in quanto oggetto di alienazione) né da un percorso argomentativo logico e tecnico.
Venendo al quantum debeatur, i danni sono stati calcolati con criterio condivisibile (non essendo possibile nel caso di specie il risarcimento per equivalente) ed ammontano ad euro 8.864,59.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale per il primo grado, studio, introduttiva, conclusionale per il secondo grado).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 8864,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass. S.U. sentenza n. 1712/95.
2) Condanna la al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 1990,00 per compensi di difesa, per il secondo grado in euro 3397,00 per compensi di difesa, oltre per entrambi i gradi rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3) Pone le spese di CTU a carico della . Controparte_1
Così deciso in Nocera Inferiore il 31/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2352 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2016 promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Palisi Parte_1
appellante contro già , rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. Serena Collarile
appellata nato a [...] il [...] Controparte_3
appellato contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4994/2015 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
21.10.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore la sola per sentirla Controparte_2
condannare al risarcimento di tutti i danni materiali subiti nell'incidente avvenuto in data 2.11.2009 alle ore 17,30 circa lungo la S.S. 268, direzione
Angri, altezza uscita Scafati nel territorio del comune di Scafati.
Assumeva l'attore che nelle predette condizioni di tempo e di luogo, mentre percorreva detta strada a bordo del proprio motociclo Yamaha RG tg. CP 14227 veniva investito dall'autovettura Fiat Seicento tg. AX649AA, di proprietà e condotta da il quale nel rientrare da una fase di sorpasso Controparte_3
urtava detto motociclo che rovinava al suolo e riportava danni alla carrozzeria ed alla meccanica.
Si costituiva in giudizio la , la quale eccepiva l'improponibilità Controparte_2
della domanda e deduceva l'infondatezza delle pretese attoree sia in punto di an che di quantum debeatur.
Veniva integrato il contraddittorio nei confronti di il quale Controparte_3
restava contumace.
La causa veniva istruita con la prova testimoniale e CTU tecnica;
poi, rassegnate le conclusioni, veniva assegnata a sentenza.
Con sentenza n. 4994/2015 il Giudice di Pace di Nocera Inferiore decideva la causa rigettando la domanda e condannando l'attore al pagamento delle spese del giudizio.
Detta sentenza veniva impugnata da con atto di appello notificato Parte_1
in data 12.04.2016.
A motivo di appello deduceva l'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti. Si costituiva in giudizio la (già ) che Controparte_1 Controparte_2
chiedeva venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed il rigetto dello stesso con la conferma della sentenza impugnata.
nonostante la regolare notifica, restava contumace come in Controparte_3
primo grado.
Veniva acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado ed in seguito la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del
21.10.2025, all'esito della quale veniva decisa.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi di gravame. D'altra parte, l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Venendo al merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Il danneggiato ha l'onere di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente convenuto.
Ebbene, nel caso di specie tale prova è stata raggiunta.
In relazione alla dinamica del sinistro, difatti, dal quadro probatorio in atti emerge che la responsabilità dell'evento è ascrivibile al conducente dell'autovettura Fiat Seicento.
Ed invero, il giudice di prime cure ha errato nel non tenere in considerazione, in modo positivo o negativo che sia, le risultanze delle prove testimoniali.
Dalle dichiarazioni dei testimoni (fra cui la moglie dell'attore in regime di separazione dei beni) – che risultano attendibili, poiché scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica – emerge che la condotta del conducente del veicolo di parte convenuta ha determinato l'evento, rientrando repentinamente dalla fase di sorpasso del motociclo onde evitare l'impatto con altra autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia, senza controllare che la strada fosse libera ed investendo il motociclo condotto dal che nulla poteva fare per Pt_1
evitare lo scontro.
L'evento, pertanto, non pare ascrivibile a parte attrice, conseguendo all'altrui improvvisa e pericolosa condotta (il CTU ha riferito che in quel tratto di strada non si poteva sorpassare); né emergono chiari supporti probatori idonei a sostenere una corresponsabilità di parte attrice nella produzione dell'evento, al netto di mere ipotesi astrattamente formulate e sganciate da un concreto riscontro.
In conclusione, la responsabilità del sinistro va ascritta, in via esclusiva, alla condotta di guida del conducente del veicolo di parte convenuta.
Né la consulenza tecnica di ufficio pare confutare tale risultanza istruttoria.
Il giudicante non condivide la conclusione del perito secondo cui non vi sarebbe stato “urto diretto” fra i veicoli, conclusione non convincente in quanto non supportata né dall'esame dei mezzi coinvolti nel sinistro (in quanto oggetto di alienazione) né da un percorso argomentativo logico e tecnico.
Venendo al quantum debeatur, i danni sono stati calcolati con criterio condivisibile (non essendo possibile nel caso di specie il risarcimento per equivalente) ed ammontano ad euro 8.864,59.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale per il primo grado, studio, introduttiva, conclusionale per il secondo grado).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 8864,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass. S.U. sentenza n. 1712/95.
2) Condanna la al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 1990,00 per compensi di difesa, per il secondo grado in euro 3397,00 per compensi di difesa, oltre per entrambi i gradi rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3) Pone le spese di CTU a carico della . Controparte_1
Così deciso in Nocera Inferiore il 31/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo