Sentenza 13 luglio 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2005, n. 14784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14784 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
EL HI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell'avvocato CAPONETTI Pietro, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9891/02 del Tribunale di ROMA, depositata il 08/03/02 R.G.N. 68087/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/05/05 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
Udito l'Avvocato CAPONETTI;
udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 agosto 1999, CI ZI proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore di Roma aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia, diretta al riconoscimento del proprio diritto alla 13^ mensilità per il lavoro prestato nei vari istituti di pena ove era stato recluso.
A fondamento del gravame il CI deduceva la spettanza de richiamato diritto anche con riferimento al lavoro carcerario e la mancata prova del conglobamento di detta voce retributiva nella retribuzione mensile percepita. Concludeva, quindi, per l'accoglimento del gravame e della originaria domanda.. Si costituiva il Ministero sostenendo la incompetenza per materia del Giudice del lavoro, dovendo il rapporto de quo ritenersi devoluto alla competenza del Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69, sesto comma, lett. e) della legge 354/75, cui spettava la cognizione dei reclami dei detenuti concernenti l'osservanza delle norme relative alla "mercede".
Deduceva ancora la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., essendo la prescrizione quinquennale decorsa durante lo svolgimento del rapporto, peraltro insuscettibile di subire gli effetti della sentenza n. 49/92 della Corte costituzionale. Di conseguenza, il Ministero concludeva chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, in via principale, la declaratoria d'incompetenza del Giudice del lavoro in favore del Magistrato di sorveglianza o, in subordine, il rigetto della originaria domanda proposta dal CI per intervenuta prescrizione. Con sentenza dell'8 marzo 2002, l'adito Tribunale di Roma, disattese tutte le sollevate eccezioni, in riforma della impugnata decisione, condannava il Ministero a corrispondere all'appellante la complessiva somma di lire 1.872.436, oltre accessori.
Avverso tale decisione propone ricorso il Ministero soccombente con tre motivi.
Resiste il CI con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione il Ministero della Giustizia denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 409 c.p.c., deduce la incompetenza del giudice del lavoro in favore del giudice di sorveglianza, come eccepito sin dal primo grado di giudizio. 11 motivo merita accoglimento.
Va, in proposito, precisato che questa Corte ha più volte avuto modo di pronunciarsi sull'argomento in oggetto, sancendo il principio per cui, in tema di lavoro prestato dai detenuti sia a favore dell'amministrazione penitenziaria, all'interno od all'esterno dello stabilimento in cui sono ristretti, sia all'esterno ed alle dipendenze di altri datori di lavoro, sulle controversie introdotte anteriormente all'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986 n. 663, relativamente ai reclami, rivolti al Magistrato di Sorveglianza
ai sensi dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975 n. 354. sussisteva - in base al principio "tempus regit actum" -la competenza del Pretore in funzione di Giudice del Lavoro, stante l'assimilabilità del rapporto di lavoro del detenuto, nonostante le particolarità della sua regolamentazione normativa, all'ordinario rapporto di lavoro, e considerata la mancanza di previsione di uno specifico procedimento di tutela giurisdizionale, in quanto il Magistrato di Sorveglianza provvedeva sui reclami con un "ordine di servizio" cioè' con un atto amministrativo.
Viceversa, con riferimento alle controversie introdotte, come la presente, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986, per effetto della modifica dell'art. 69 citato della legge n. 354 del 1975, operata dall'art. 21 della stessa legge n. 663, e della conseguente introduzione sui reclami del detenuto (concernenti "l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remuneratone, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali") di un procedimento, il quale si deve qualificare di natura giurisdizionale, attesa la garanzia del diritto di difesa (assicurata dall'art. 2 della legge n. 663 del 1986, additivo dell'art. 14-ter alla legge n. 354 del 1975) e la previsione della decisione del Magistrato di Sorveglianza, non più' con un ordine di servizio, bensì con una "ordinanza impugnabile soltanto per Cassazione", e, quindi, con un provvedimento avente natura di sentenza, si deve reputare che la competenza sia devoluta in via esclusiva al detto Magistrato di Sorveglianza, il quale, peraltro, la esercita nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non implicando detta devoluzione una delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella amministrativa o di altra speciale (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. 26 gennaio 2001 n. 26). A questo principio il Collegio intende uniformarsi, tenuto conto che il giudizio in oggetto è stato introdotto con ricorso depositato il 31 marzo 1998, non costituendo le pur approfondite analisi ed ampie argomentazioni svolte dal controricorrente, elementi sufficienti per una diversa valutazione del problema.
Ciò dicasi con riguardo alle questioni di conformità del procedimento davanti al giudice di sorveglianza al modello di "giusto processo" delineato dall'art. 111 Cost., nel nuovo testo introdotto dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2, ovvero a prescrizioni risultanti da altre fonti, che, non contenendo disposizioni espressamente o implicitamente abrogative delle norme istitutive del detto procedimento, possano, tuttavia, costituire un parametro interposto, ai fini dell'apprezzamento di non manifesta infondatezza di dubbi di legittimità costituzionale in ordine a queste stesse norme.
Come rimarcato da Cass. sez. un. 26/2001 cit., investita da analoga controversia, dubbi siffatti, invero, nella parte in cui attengono al regime del procedimento davanti ad uno dei giudici fra i quali si pone il problema della distribuzione della potestas judicandi, non assumono rilievo pregiudiziale e sono, quindi, privi di rilevanza nella presente sede, la quale, essendo destinata alla determinazione del giudice dotato di competenza, può attingere tale risultato indipendentemente dall'esito di un giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto quel regime, mentre spetta solo al giudice di sorveglianza l'applicazione delle norme che regolano il procedimento davanti a lui, onde una rilevanza alle suddette questioni - ivi compresa quella concernente la dedotta mancanza di pubblicità del procedimento dinanzi al Magistrato di sorveglianza - potrà, semmai, riconoscersi solo in tale procedimento, non essendo, d'altra parte discutibile, una volta ritenuta la natura giurisdizionale del medesimo, la legittimazione di quel giudice a sollecitare la decisione della Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 227 del 1995. n. 53 dell 993, n. 349 del 1993). Nella parte in cui i dubbi di legittimità' costituzionale sollevati dal resistente investono, invece, il fatto stesso della diversa competenza istituita relativamente al lavoro carcerario, deve affermarsene la manifesta infondatezza.
Le diversità' strutturali fra il rito applicabile per le ordinarie controversie di lavoro e quello proprio del procedimento delineato dall'art. 69 della legge n. 354 del 1975 per il lavoro dei detenuti, una volta assunta la natura giurisdizionale quale minimo denominatore comune delle une come dell'altro, manifestamente non escludono la ragionevolezza della scelta del legislatore di prevedere una diversa competenza per le controversie concernenti quest'ultimo tipo di lavoro, attese le peculiarità' del relativo rapporto che, avendo come parte un detenuto, è, per ciò' stesso, inserito in un contesto di attività che risultano strettamente connesse e consequenziali alla pena e, pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale, il che giustifica anche la esclusività della competenza di detto giudice nella materia in oggetto, così come affermato ripetutamente da questa Corte (cfr. Cass. sez. un. 26/2001 cit.; Cass. sez. un. 14 dicembre 1999 n. 899; Cass. sez. un. 21 luglio 1999 n. 490). Nè questa conclusione si pone in contrasto con la sentenza n. 26 del 1999. con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità' costituzionale degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663), nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.
Anche su tale aspetto questa Corte (Cass. sez un. 2001/ 26) ha chiarito come il senso della censura sottoposta al giudice delle leggi e dallo stesso accolta si compendiasse nel rilievo del carattere non giurisdizionale del procedimento apprestato dal sopra citato art. 35 con riguardo al reclamo avverso provvedimenti dell'Amministrazione in tema di corrispondenza indirizzata ai detenuti dall'esterno, in contrapposizione alla natura giurisdizionale dei procedimenti affidati, dal successivo art. 69 al giudice di sorveglianza relativamente ad altre materie, ivi compresa quella del lavoro, che in questa sede rileva.
In conclusione, deve accogliersi l'esaminato motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382. terzo comma, cod. proc. civ., poiché il processo non avrebbe potuto essere iniziato davanti al Pretore ne' proseguire davanti al Tribunale, e va dichiarata, in riforma della sentenza di primo grado, la competenza del giudice di sorveglianza a decidere sulla presente controversia.
Quanto alle spese dell'intero processo, si ravvisano giusti motivi per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e dichiara, in riforma della sentenza di primo grado, la competenza, a decidere sulla presente controversia, del Giudice di sorveglianza. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2005