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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/10/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.8043/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- nato a [...] il [...], residente a [...]
Firenze n.3, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avvocati Lorenzo
NN e NC CO
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avvocato Michele
Giangregorio
- in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Harald
UR
Resistenti
Oggetto: Opposizione a Intimazione di pagamento
Con atto depositato il 17/7/2023 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di
Lecce, Sezione Lavoro, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della
Intimazione di pagamento n.0592022 9005126913000, notificata in data
27/6/2023, avente ad oggetto la Cartella di pagamento n.0592018
0003988246000, presuntivamente notificata in data 3/10/2018, per l'importo di €
9.690,54, per contributi dovuti alla Parte_2
(di seguito ) per gli anni 2009 e 2010.
[...] Pt_3
A tal fine parte ricorrente deduce l'illegittimità della Intimazione per mancata previa notificazione della Cartella ad essa sottesa, contesta la esistenza dell'obbligo contributivo in ragione del rapporto lavorativo subordinato a tempo pieno e indeterminato instaurato sin dal Luglio 1998 alle dipendenze di CP_3 quale Impiegato tecnico di V° livello e per mancato svolgimento di attività
[...] libero professionale in maniera continuativa, eccepisce carenza di motivazione dell'atto impugnato, prescrizione dei crediti riportati in Cartella, inesistenza della notifica degli atti a mezzo PEC perché proveniente da indirizzo non presente nei pubblici registri.
Si è costituita in giudizio, sin dalla fase cautelare, Controparte_1
, con memoria nella quale eccepisce difetto di legittimazione
[...] passiva rispetto alle doglianze inerenti la pretesa contributiva e la sua quantificazione, deduce corretta notificazione della Cartella di pagamento all'indirizzo di Via Firenze n.3 ed eccepisce, altresì, inammissibilità della opposizione e interruzione della prescrizione, rappresentandosi che in data
15/6/2022 al sig. è stata notificata altra Intimazione di pagamento Parte_1 avente ad oggetto la medesima Cartella ora impugnata, e conclude per il rigetto della istanza di sospensione e del ricorso di merito.
Si è costituita altresì in giudizio la Controparte_2 di seguito , con memoria nella quale contesta la fondatezza del
[...] Pt_3 ricorso e ne chiede la reiezione, affermando che la iscrizione alla comporta CP_2
l'obbligo di versare la contribuzione minima a prescindere dallo svolgimento della professione, rilevando di aver correttamente notificato la Cartella di pagamento, eccependo la inammissibilità della opposizione per tardività ed eccependo infine di aver interrotto la decorrenza del termine di prescrizione attraverso vari atti.
Tali essendo le avverse prospettazioni e premesso che con ordinanza dell'1/7/2024
è stata respinta la istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto opposto, il ricorso
è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Occorre infatti osservare che dalla documentazione allegata alla memoria di risulta che la Cartella di pagamento n.0592018 Controparte_1
0003988246000 è stata notificata al sig. in data 1/10/2018 per Parte_1 irreperibilità assoluta all'indirizzo di Lecce, Via Firenze n.3, con relativo deposito presso la Casa Comunale e che la Intimazione di pagamento n.0592022
9005126913000 è stata notificata al ricorrente in data 15/6/2022 e non in data
27/6/2023 come si legge in ricorso, mentre in data 27/6/2023 è stata invece notificata al sig. la Intimazione di pagamento n.0592023 Parte_1
9003914252000, avente anche essa ad oggetto la Cartella di pagamento n.
0592018 0003988246000, per l'importo di € 9.895,95.
Ne consegue che dalla documentazione allegata da Controparte_1 emerge dunque che il ricorrente era a conoscenza della Intimazione di pagamento n.0592022 9005126913000 e della sottesa Cartella sin dal 15/6/2022, sicchè
2 avrebbe dovuto proporre opposizione a detta Intimazione n.0592022
9005126913000 entro quaranta giorni dalla notifica della medesima.
Inoltre, dalla documentazione sopra citata emerge anche che la Cartella sottesa alla
Intimazione di pagamento è stata notificata in data 1/10/2018 e non è stata impugnata entro il termine di 40 giorni previsto dall'art.24 D. L.vo n.46/99.
Invero, dalla documentazione allegata alla memoria di emerge Controparte_1 che la Cartella di pagamento è stata notificata al ricorrente mediante Deposito nella
Casa Comunale in data 1/10/2018 per irreperibilità assoluta del destinatario.
Si osserva a tal proposito che la Corte di Cassazione con Ordinanza n.14879 dell'11/5/2022 ha affermato che “In tema di notificazione degli atti processuali, è ben possibile che nel corso dello stesso processo una persona venga dapprima considerata come irreperibile all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici e, successivamente, per converso, effettivamente presente al medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato di fatto (ad esempio a seguito di inserimento del nominativo del destinatario nella tastiera dei citofoni o di trasferimento presso la residenza della sua effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni atti le siano regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c. ed altri, a distanza di tempo, ai sensi dell'art.
140 c.p.c”. (Fattispecie nella quale si è ritenuta regolarmente perfezionata la notifica dell'atto introduttivo di un'azione di responsabilità verso l'amministratore di una società fallita, con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c., stante l'irreperibilità in quel momento del destinatario all'indirizzo di residenza anagrafica e l'idoneità delle ricerche effettuate dal messo notificatore, pur se successivamente, a distanza di tempo, presso il medesimo indirizzo è stato regolarmente notificato alla stessa persona, ex art. 140 c.p.c., un pignoramento immobiliare).
Pertanto appare corretta la notificazione tentata in Lecce, Via Firenze n.3, indirizzo confermato nella intestazione del ricorso.
Per quanti attiene poi alla eccepita prescrizione si osserva che dalla documentazione allegata alla memoria della risulta che al ricorrente sono CP_2 state inviati vari solleciti di pagamento ricevuti dal Geometra in data Parte_1
24/12/2013, in data 4/1/2016, in data 19/10/2016.
Si deve pertanto ritenere che il credito contributivo riportato in Cartella non si sia estinto per prescrizione.
Per quanto attiene infine alla dedotta insussistenza dell'obbligo contributivo in ragione dello svolgimento di attività lavorativa subordinata, si osserva che parte ricorrente ha allegato all'atto introduttivo del giudizio busta paga da cui risulta che egli è dipendente dal 13/7/1998 della Comfort Eco SRL Impianti con qualifica di
Impiegato Tecnico.
3 Si deve tuttavia rilevare che l'art.5, primo comma, dello Statuto della , Pt_3 approvato con Decreto Interministeriale del 27/2/2023 e allegato alle memoria di costituzione della , prevede che a decorrere dall'1/1/2003 “””””””””””” CP_2
5.1 Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati iscritti CP_2 all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509. Possono essere iscritti alla i geometri CP_2 praticanti iscritti negli appositi registri istituiti a norma dell'art. 2 della legge n. 75/85
Il geometra praticante ha facoltà di essere iscritto alla per il periodo effettivo CP_2 del tirocinio, per una durata massima di 24 mesi. I rapporti tra la e gli iscritti CP_2 agli albi dei geometri sono regolamentati dalla normativa vigente e dagli appositi
Regolamenti
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
””””””
Inoltre, si osserva che la Corte di Cassazione con sentenza n.4568 del 19/2/2021 ha affermato che “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Parte_4
e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo CP_2 professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.”
Ancora, si osserva che la Suprema Corte con sentenza n.28188 del 28/9/2022 ha ribadito che “In tema di ai fini Parte_4 dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è CP_2 possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo.”.
4 Si deve dunque ritenere che il ricorrente sia tenuto al pagamento dei contributi riportati nella Intimazione di pagamento e nella Cartella oggetto di opposizione.
Per tutto quanto esposto e considerato, il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle parti resistenti come da dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, di cui € 1.000,00 in favore di ed € 1.000,00 in favore di , oltre Controparte_1 Pt_3 rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Lecce, li 3 Ottobre - 4 Ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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