Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
In mancanza di formulazione di istanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi per avere conosciuto della causa in un precedente grado del processo non determina alcuna nullità della sentenza e non è pertanto deducibile come motivo di impugnazione.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1999, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IC AR VED RG, RG AR, RG LA, RG US TUTTI NQ ER AN RG, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso lo studio dell'avvocato RUGGERO VITALE, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati LUIGI DANIELE, MARCELLO DANIELE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IN ES, IN OR, IN AN, PP GENNARO, IN GIUSEPPINA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 13266/96 proposto da:
IN ES, IN OR, IN AN, PP GENNARO, IN GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LAURO, difesi dall'avvocato MARTINO FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
IC AR VED RG, RG AR, RG LA, RG US, RG AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso lo studio dell'avvocato RUGGERO VITALE, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati LUIGI DANIELE, MARCELLO DANIELE, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1722/95 della Corte d'Appello di NAPOLI SEZ. SPEC. AGRARIA, emessa il 27/09/95 e depositata il 16/10/95 (R.G. 2259/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/99 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Marcello DANIELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto interessa in questa sede, con la sentenza in data 27.9.1995 (depositata il 16.10.1995), ora impugnata, la Corte d'Appello di Napoli - Sezione specializzata agraria, giudicando in sede di rinvio a seguito di cassazione, dichiarava convertito in affitto il rapporto di mezzadria relativo al fondo rustico sito in Sorrento ed esteso Ha. 4.31.14, stipulato l'1.11.1948 tra UL GI, proprietario-concedente del fondo, e i mezzadri IN TO e IN ES Saverio, continuato poi tra gli aventi causa delle parti e compensava interamente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
La Corte territoriale riteneva non provata la condizione di cui alla lett. a) dell'art. 4 della legge n. 29/1990, relativa alla effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi.
Rilevava in proposito che la documentazione prodotta da parte concedente si arrestava al 1979, mentre l'art. 2 della citata l.29/90 richiede, perché sia negata la conversione, che il concedente da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge n. 203/1982 abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa agricola nei termini, tra l'altro, di cui alla ricordata lett. a) dell'art. 4.
Aggiungeva che neppure la documentazione prodotta con l'atto di riassunzione sopperiva alla carenza probatoria riscontrata. Per la cassazione di detta sentenza CC AR, UL RI, FA e GI, quali eredi e aventi causa da UL IN, a sua volta erede di UL GI, hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi.
Hanno resistito, con controricorso, RI IN, IN OR, IN AN, OP AR e IN PP, proponendo eccezione di inammissibilità del ricorso nonché, a loro volta, ricorso incidentale, cui hanno resistito i ricorrenti principali.
I controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i ricorsi - principale dei CC e UL e incidentale dei RI, OP e IN - devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Preliminarmente ancora deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché "la formulazione del mandato a margine del ricorso - si afferma in controricorso - appare finalizzata ad un giudizio di merito".
A sostegno della propria eccezione assumono specificamente i controricorrenti - richiamando la giurisprudenza di questa Corte - che non si riscontrano aliunde elementi certi che possano univocamente determinare la presunzione di un mandato conferito successivamente all'esito del giudizio di merito, per la vertenza di che trattasi e per l'impugnazione in sede di legittimità. L'eccezione va disattesa.
Non si ritiene, invero, di seguire la giurisprudenza richiamata dai controricorrenti, non tanto perché minoritaria, quanto perché non può il mandato ad litem apposto a margine di un atto processuale interpretarsi prescindendo totalmente dal contenuto dell'atto. Se, infatti, come assolutamente pacifico, il contenuto dell'atto processuale è integralmente riferibile alla parte allorché reca in calce o in margine la sottoscrizione di questa, è evidente che anche il mandato al difensore, contenuto a margine dell'atto, deve essere letto in funzione del contenuto di questo, per cui resta irrilevante che la procura non contenga uno specifico riferimento al giudizio di legittimità o che la formula della stessa adottata si riferisca ai gradi del giudizio di merito (v. in tal senso Cass. n. 3111/1995). In questo caso, essendo l'atto riferito alla "Corte Suprema di Cassazione" e recando l'intestazione "ricorso", nonché menzionando la sentenza impugnata di cui indica estremi e contenuto, certa e non equivoca è infatti la volontà del mandante di essere difeso dagli indicati professionisti nel giudizio di impugnazione innanzi alla Suprema Corte avverso la sentenza descritta nel ricorso stesso, e dunque la specialità come l'anteriorità inferiscono dall'atto cui la procura è connessa (cfr. in questo senso da ultimo Cass. n. 9287/1997). Si dà peraltro il caso, a quest'ultimo proposito, che il mandato di specie porta altresì la data del conferimento dello stesso, 15.9.1996, palesemente successiva alla data di pronuncia della sentenza impugnata, 27.9.1995 (depositata il 16.10.1995). Passando al merito, col primo motivo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell'art.51 n. 4 c.p.c. I ricorrenti deducono che, avendo partecipato al giudizio d'appello, quale componente del collegio, un magistrato che sulla causa si era già pronunciato in primo grado, come componente del Tribunale, ciò abbia influito sulla regolarità e validità del procedimento, costituendo la violazione dell'obbligo di astensione un vizio insanabile, mentre la norma relativa alla ricusazione (art.52 c.p.c.) attribuisce alle parti del processo la mera discrezionale facoltà di rifiutare o meno la partecipazione al procedimento del giudice contestato.
Il motivo è da disattendere.
Come gli stessi ricorrenti finiscono per riconoscere è consolidato indirizzo della Suprema Corte, sì da costituire ormai ius receptum, che, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi per aver conosciuto della causa in primo grado non comporta la nullità della sentenza e non è deducibile in sede di impugnazione (v., tra le ultime, le sentt. n. 6143/1996 e n. 9857/1997), sicché non si ritiene, in assenza di valide e diverse ragioni, di doversi discostare da questo indirizzo. L'astensione e la ricusazione sono, invero, tra loro correlative, per cui - replicando alla distinzione ravvisata dai ricorrenti nei due istituti - sarebbe incongruo che il giudice potesse esprimersi validamente in caso di intempestiva ricusazione, laddove il medesimo giudicato dovrebbe ritenersi nullo sotto il profilo della mancata astensione.
Col secondo motivo i ricorrenti - denunciando, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 29 lett. a) e b) l.n. 203/1982 e vizi di motivazione di punto decisivo - assumono che la Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio della prima decisione d'appello non si era limitata a rilevare un'insufficiente valutazione dell'adeguatezza dell'apporto del concedente all'impresa agraria, ma aveva rilevato altresì la mancata considerazione delle cause ostative alla conversione previste dall'art. 29 lett. a) e b) della legge n. 203/1982, mentre i giudici del rinvio hanno, invece, del tutto omesso un tale accertamento.
Col terzo motivo, a sua volta, i ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 l. n. 29/1990 e vizi di motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) - sostengono che nella sentenza poi annullata dalla Corte di Cassazione, la Corte d'Appello di Napoli aveva accertato che dopo la morte del concedente originario, avvenuta l'1.10.1980, i mezzadri avevano impedito qualsiasi intervento dei suoi eredi. Per questa ragione è solo con riferimento agli anni precedenti il 1980 che doveva essere accertata l'esistenza e l'entità dell'apporto di parte concedente all'impresa agricola.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione delle censure in essi contenute, sono fondati nei limiti di seguito esposti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4290 del 4.5.1994, statuì che il giudice del rinvio avrebbe dovuto decidere la controversia tenendo conto che "nei contratti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 29 del 1990 e suscettibili di conversione in affitto la conversione non può essere pronunciata quando il concedente non fornisca la dimostrazione che nei due anni anteriori all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203 abbia dato adeguato apporto [valutabile con i criteri indicati dall'art. 4 della citata legge n. 29 del 1990] alla condirezione dell'impresa agraria".
Nell'allinearsi a tale principio di diritto la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza ora impugnata, ha dunque correttamente limitato l'indagine relativa al riscontro dell'adeguatezza dell'apporto fornito dal proprietario-concedente - nella conduzione dell'impresa agricola di specie - al biennio antecedente all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, dovendo l'adeguato apporto risultare fornito in termini di attualità oltre che di effettività e continuità (cfr. Cass. n. 7273/1997), e al concorso "congiunto" in tale biennio delle condizioni indicate da lett. a) a lett. d) dell'art. 4 l. n. 29/1990, non essendo la conversione impedita se manchi anche una sola di esse in quanto tale mancanza non consente di formulare un giudizio di adeguatezza dell'apporto (v. Cass. n. 9622/1992). La pretesa dei ricorrenti che il giudice del rinvio avrebbe dovuto riscontrare anche la sussistenza delle altre situazioni ostative della conversione sub lett. a) e lett. b) dell'art. 29 l. n. 203782, infatti, si traduce, viceversa, in una indebita estensione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte. È innegabile che questa nell'iter logico - argomentativo della propria motivazione, abbia fatto riferimento alle condizioni ostative della conversione, di carattere generale indicate dall'art.25 l. n. 203/82 e particolari indicate dall'art. 29 cit., ma ciò ha fatto comunque nell'ottica della legge n. 29/90, che - come dalla stessa Corte di legittimità rilevato - "ha innovato il sistema generale delle condizioni che escludono la conversione chieste dal concessionario aggiungendo [alle ipotesi previste dagli artt. 25 e 29 della legge n. 203 del 1982] quella che il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa [art. 2]". Oltre ad essere invero significativo il richiamo per inciso alla preesistente normativa, sta di fatto che, esplicando il proprio pensiero, in preparazione di quello che sarebbe stato il principio di diritto posto, la medesima Corte di Cassazione, ampliando e, soprattutto, specificando i termini del riferimento stesso, ha sottolineato che la Corte di merito "piuttosto avrebbe dovuto considerare che non bastava accertare la semplice fattiva collaborazione, ma questa si doveva risolvere in un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa agraria, apporto che doveva consistere per lo meno nella congiunta ricorrenza degli elementi indicati dall'art. 4 della legge n. 29 del 1990". Legittima - per altro verso - si palesa la censura dei ricorrenti laddove lamentano l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale della circostanza secondo cui nel biennio antecedente all'entrata in vigore della legge n. 203/1982 era stata loro impedita dai mezzadri ogni possibilità di espletare le mansioni e i compiti demandati al concedente (che era deceduto), "così come enunciato nel combinato disposto degli artt. 2 e 4 l. 29/90". La Corte d'Appello ha invero ritenuto che nel caso in esame non era risultata provata la condizione ex lett. a) dell'art. 4 cit., e cioè "la effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona, considerando, sotto tale profilo, che la documentazione prodotta da parte concedente si arrestava al 3.5.1979, come tale insufficiente a coprire, in punto di prova, il prescritto biennio, mentre nulla viene detto circa la circostanza sopra riferita (e oggetto della censura), dedotta dai CC e UL con il medesimo atto di riassunzione in appello. Si rendeva perciò necessaria pure la valutazione circa la sussistenza, entità e tempi del dedotto impedimento con le connesse conseguenze ritenute del caso.
Pertanto, rigettato il primo motivo del ricorso principale, ne vanno accolti il secondo e il terzo per quanto di ragione, ovvero in relazione al predetto profilo, rimanendo assorbito il ricorso incidentale, col quale è dedotta la violazione dell'art. 91 c.p.c. e la mancanza di motivazione quanto alla compensazione delle spese giudiziali disposta dal giudice del rinvio.
Conseguentemente la causa - in relazione ai motivi accolti per quanto di ragione - va rinviata per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli - Sezione specializzata agraria, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il primo motivo del ricorso principale e ne accoglie il secondo e il terzo per quanto di ragione. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al causa per il nuovo giudizio alla Sezione specializzata agraria della Corte d'Appello di Napoli, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso, il 14.1.1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 MAGGIO 1999.